Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1999, n. 698
CASS
Sentenza 26 gennaio 1999

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La posizione del pubblico ministero nel processo civile non è parificabile a quella delle parti private, poiché egli agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, mentre le altre parti perseguono propri interessi. Più in particolare, egli è parte solo in senso formale, non potendo egli disporre degli interessi di indole generale di cui la legge gli affida la tutela. Da una tale configurazione - che si rende operativa anche in relazione alla titolarità in via esclusiva affidatagli, dall'art. 152 della legge n. 89 del 1913, dell'azione disciplinare a carico dei notai - discende che egli non possa rinunziare all'azione da lui esercitata, esaurendosi il suo potere di iniziativa nel momento in cui egli promuove l'azione disciplinare presentando al tribunale l'istanza prevista dal primo comma dell'art. 152 citato, ovvero nel momento in cui propone l'impugnazione. Da ciò discende - altresì - che , una volta che tali atti di iniziativa si siano avuti, spetta esclusivamente al giudice decidere sull'azione promossa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione, e senza che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate.

In tema di illecito disciplinare compiuto da notaio, la trasmissione da parte del Consiglio notarile degli atti relativi ad una infrazione ritenuta tale da far luogo ad una sanzione più grave della mera censura, non richiede l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 148 della legge n. 89 del 1913, e - perciò - il previo avviso al notaio al fine della presentazione delle sue osservazioni. Ed infatti la disposizione in questione concerne soltanto i casi in cui a pronunciarsi sia competente il Consiglio notarile in relazione alla ravvisata applicabilità delle pene dell'avvertimento e della censura. L'invio degli atti al pubblico ministero - d'altronde - neppure va preceduto dall'audizione del notaio interessato, ed infatti, nel procedimento successivamente instaurato dal pubblico ministero davanti al tribunale, il diritto di difesa del notaio risulta debitamente e legalmente tutelato, ed inoltre, lo stesso Tribunale, all' esito del procedimento, può infliggere la sola sanzione della censura, ragion per cui nessuna incidenza negativa sulla posizione del notaio finisce per avere la decisione di inviare immediatamente gli atti al pubblico ministero.

La fattispecie di illecito disciplinare prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 310 del 1993, e consistente nel fatto del notaio che, nel termine indicato nel primo comma, omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni al questore prescritte dallo stesso primo comma, si rende configurabile - per ciò stesso - anche nella ipotesi di mero ripetuto ritardo, ed anche quando il ritardo sia dovuto soltanto a colpa e non a dolo.

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    Franco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2004
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1999, n. 698
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 698
Data del deposito : 26 gennaio 1999

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