Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 3
La posizione del pubblico ministero nel processo civile non è parificabile a quella delle parti private, poiché egli agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, mentre le altre parti perseguono propri interessi. Più in particolare, egli è parte solo in senso formale, non potendo egli disporre degli interessi di indole generale di cui la legge gli affida la tutela. Da una tale configurazione - che si rende operativa anche in relazione alla titolarità in via esclusiva affidatagli, dall'art. 152 della legge n. 89 del 1913, dell'azione disciplinare a carico dei notai - discende che egli non possa rinunziare all'azione da lui esercitata, esaurendosi il suo potere di iniziativa nel momento in cui egli promuove l'azione disciplinare presentando al tribunale l'istanza prevista dal primo comma dell'art. 152 citato, ovvero nel momento in cui propone l'impugnazione. Da ciò discende - altresì - che , una volta che tali atti di iniziativa si siano avuti, spetta esclusivamente al giudice decidere sull'azione promossa, senza che eventuali ripensamenti del pubblico ministero possano vincolarlo nel momento della decisione, e senza che siano vincolanti le conclusioni da lui formulate.
In tema di illecito disciplinare compiuto da notaio, la trasmissione da parte del Consiglio notarile degli atti relativi ad una infrazione ritenuta tale da far luogo ad una sanzione più grave della mera censura, non richiede l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 148 della legge n. 89 del 1913, e - perciò - il previo avviso al notaio al fine della presentazione delle sue osservazioni. Ed infatti la disposizione in questione concerne soltanto i casi in cui a pronunciarsi sia competente il Consiglio notarile in relazione alla ravvisata applicabilità delle pene dell'avvertimento e della censura. L'invio degli atti al pubblico ministero - d'altronde - neppure va preceduto dall'audizione del notaio interessato, ed infatti, nel procedimento successivamente instaurato dal pubblico ministero davanti al tribunale, il diritto di difesa del notaio risulta debitamente e legalmente tutelato, ed inoltre, lo stesso Tribunale, all' esito del procedimento, può infliggere la sola sanzione della censura, ragion per cui nessuna incidenza negativa sulla posizione del notaio finisce per avere la decisione di inviare immediatamente gli atti al pubblico ministero.
La fattispecie di illecito disciplinare prevista dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 310 del 1993, e consistente nel fatto del notaio che, nel termine indicato nel primo comma, omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni al questore prescritte dallo stesso primo comma, si rende configurabile - per ciò stesso - anche nella ipotesi di mero ripetuto ritardo, ed anche quando il ritardo sia dovuto soltanto a colpa e non a dolo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/1999, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 71, presso lo studio dell'avvocato GIULIA CC, difeso dall'avvocato GAETANO TORCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO BOLOGNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 519/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 27/03/98 e depositata il 28/04/98 (R.G.1/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/12/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Gaetano TORCIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI., confermate in Camera di Consiglio dal Dott. Aurelio GOLIA, che ha chiesto si rigetti il ricorso con le pronunce di legge. Svolgimento del processo.
La Questura di Forlì, in data 29 maggio 1997, segnalava al Consiglio notarile di Forlì che il notaio Giuseppe EL aveva inviato le comunicazioni di stipula di contratti previsti dall'art.7 della legge 12 agosto 1993 n.310 (trasferimenti di terreni o di esercizi commerciali) oltre il termine previsto dalla detta legge (entro il mese successivo a quello della stipula). In particolare le comunicazioni alla Questura di atti stipulati nei mesi compresi tra il settembre 1996 ed il marzo 1997 erano state effettuate il 21 e 23 maggio 1997.
Il BB TE, cui la notizia era stata comunicata dal Consiglio notarile di Forlì, chiedeva al tribunale di procedere a carico del notaio EL ai sensi dell'art.154 della legge notarile. Il Tribunale di Forlì, con la sentenza del 12 novembre 1997, irrogava al notaio EL la sanzione della sospensione dalla professione per giorni quindici.
A seguito di impugnazione del notaio, la Corte di appello di Bologna, con la sentenza depositata il 28 aprile 1998, ha confermato la pronunzia di primo grado. La Corte ha, innanzitutto, escluso la nullità dell'intera procedura, dedotta in relazione alla mancata previa audizione del notaio da parte del Consiglio notarile;
ha, poi, ritenuto sussistente la infrazione di omissione ripetuta delle prescritte comunicazioni, rilevando che essa concerneva la stipula di 17 atti e che non era necessario che essa fosse intenzionale;
ha escluso, infine, la sussistenza di circostanze attenuanti e la applicabilità della meno grave sanzione della censura, in relazione alla gravità del fatto (desunta anche dalla entità dei ritardi delle comunicazioni), alla mancata prova che le omissioni fossero ascrivibili ad una impiegata (tenuto conto che esse erano continuate anche dopo le dimissioni della stessa) ed al fatto che il notaio aveva subito di recente condanna per una diversa violazione. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna il notaio EL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi e presentando, dopo le richieste scritte del P.M., una memoria difensiva.
Motivi della decisione.
1 - Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.154, 155 e 157 della legge notarile (legge 16 febbraio 1913 n.89) e dell'art.112 c.p.c.. Il ricorrente ritiene che la sentenza della Corte di appello sia viziata da ultrapetizione perché ha confermato la sanzione della sospensione inflitta dal Tribunale, non ostante che il P.M. presso la stessa Corte avesse concluso per l'accoglimento del secondo motivo dell'appello del notaio con cui si chiedeva l'irrogazione della censura, anziché della sospensione. Il ricorrente, premesso che al procedimento disciplinare a carico dei notai si applicano le disposizioni del codice di procedura civile (art. 157 legge notarile) e quindi anche l'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), osserva che quest'ultimo principio è specificamente recepito dall'art. 154 della legge notarile (applicabile nel giudizio di appello per l'espresso richiamo operato dall'ultimo comma del successivo art. 155), secondo cui il tribunale, sentito il notaro ed BB TE, pronunzia "sulle istanze proposte" da dette parti. Poiché nel giudizio di appello nessuna delle due parti aveva chiesto la conferma della sanzione della sospensione, la Corte di appello afferma il ricorrente - non poteva emanare detta pronunzia. Il motivo di ricorso è infondato.
È corretta l'affermazione di principio dell'applicabilità dell'art. 112 c.p.c. nel procedimento disciplinare contro i notai, sia per la disposizione di carattere generale contenuta nell'art.157 della legge notarile n.89/1913 (secondo cui a detto procedimento sono applicabili, per tutto ciò che non è disciplinato nella stessa legge, le disposizioni del codice di rito sugli affari da trattarsi in camera di consiglio), sia per la disposizione specifica contenuta nell'art. 154 della legge notarile, secondo cui il tribunale pronunzia "sulle istanze proposte" dalle parti del procedimento, che sono il BB TE (titolare dell'azione disciplinare e contraddittore nel relativo procedimento) ed il notaio. La posizione del BB TE nel processo civile non è però parificabile a quella delle parti private, poiché egli agisce per dovere d'ufficio e nell'interesse BB, mentre le altre parti perseguono propri interessi. Tale differenza si suole esprimere, in giurisprudenza (Cass. 22 gennaio 1970 n. 141) e in dottrina, con la affermazione che il BB TE agente è parte nel processo civile in senso meramente formale, non potendo disporre degli interessi di indole generale di cui la legge gli affida la tutela. Detto orientamento interpretativo, che viene riferito in generale ai casi in cui il BB TE esercita l'azione civile (art.69 c.p.c.), merita di essere condiviso almeno nel caso di azione disciplinare la cui titolarità è affidata in via esclusiva al BB TE (come è previsto dall'art. 152 della legge notarile, rispetto alle sanzioni indicate nel precedente art. 151) Dalla configurazione che si è data alla posizione del BB TE (almeno nella materia disciplinare che viene qui in rilievo) discende che tale organo non può rinunziare all'azione esercitata, esaurendosi il suo potere di iniziativa nel momento in cui egli promuove l'azione (presentando al tribunale "l'istanza" prevista dal primo comma dell'art.152 citato) ovvero propone l'impugnazione. Una volta che tali atti di iniziativa si siano avuti, spetta al giudice decidere sull'azione promossa, senza che eventuali ripensamenti del BB TE possano vincolarlo nel contenuto della decisione. La "istanza" del BB TE su cui il tribunale deve pronunziare, ai sensi del citato art. 154, è pertanto quella indicata con lo stesso termine dal precedente art 152, e cioè l'atto di esercizio dell'azione disciplinare.
Con riferimento al caso di specie, in cui il giudizio di appello è stato instaurato dal solo notaio, l'istanza su cui la corte ha dovuto pronunziare è soltanto quella proposta dalla parte privata, mentre le conclusioni formulate dal BB TE in appello non sono vincolanti per il giudice, non avendo tale organo il potere di rinunziare alla sanzione della sospensione richiesta dal p.m. in primo grado con istanza accolta dal tribunale. Siffatta affermazione non contrasta con il tenore letterale dell'art. 154, che usa il plurale ("istanze proposte") e che senza alcuna variante è richiamato dal successivo art. 155 per il giudizio di appello. In quest'ultimo giudizio il thema decidendum può essere posto da più "istanze" quando appellanti siano ambedue le parti. Il richiamo, nella sua genericità, va adeguato ai diversi possibili contenuti del giudizio di appello.
In conclusione, la sentenza impugnata, nel confermare la sanzione disciplinare applicata dalla sentenza di primo grado ed impugnata dal solo notaio, non è incorsa nel vizio di ultrapetizione, non potendo attribuirsi efficacia vincolante alla conclusione del BB TE di accoglimento della richiesta del notaio di applicazione della più lieve sanzione della censura. 2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.148 legge notarile e dell'art.265 del relativo regolamento approvato con R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, sostenendo che la Corte di appello ha illegittimamente rigettato la eccezione di nullità radicale ed insanabile, rilevabile d'ufficio, dell'intera procedura, sollevata in relazione al mancato previo avviso, da parte del Consiglio notarile, dell'avvio del procedimento a suo carico ed alla conseguente impossibilità di presentare giustificazioni, come era suo diritto, giusta la previsione dell'art. 148 citato. Il ricorrente premette che, per la violazione a lui addebitata, l'art. 147 legge notarile (richiamato dall'art.7 della legge n.310/1993) prevede la possibilità di irrogare la sanzione della censura (che viene inflitta dal Consiglio notarile), o della sospensione o della sostituzione (per le quali è competente il tribunale). Il Consiglio notarile, dando notizia dell'infrazione al BB TE, ha escluso di poter applicare la censura ed ha quindi compiuto un esame della gravità della fattispecie senza sentire le ragioni dell'incolpato, in violazione anche di principi generali del nostro ordinamento.
Il motivo di ricorso è infondato.
La notizia al BB TE delle infrazioni del notaio denunziate dal Questore al Consiglio notarile di Forlì è stata comunicata immediatamente in applicazione dell'art.265 del regolamento della legge notarile, una volta che le infrazioni stesse siano state ritenute tali da dar luogo ad una sanzione più grave di quella della censura, per cui sussiste la competenza del Consiglio notarile da cui dipende il notaio (art. 148, primo comma, legge notarile).
Essendo stati gli atti inviati al BB TE, non andava osservato il secondo comma dello stesso art 148, e cioè non andava dato avviso al notaio di presentare al Consiglio notarile le sue osservazioni, poiché tale disposizione concerne soltanto i casi in cui sia competente il Consiglio notarile, in relazione alla ravvisata applicabilità delle pene del l'avvertimento o della censura. Nè può sostenersi che, secondo i principi generali della materia disciplinare, l'invio degli atti al BB TE (e quindi la implicita esclusione dell'applicabilità della meno grave sanzione della censura) debba essere preceduta dall'audizione del notaio interessato. Va, al riguardo, tenuto presente che, nel procedimento davanti al tribunale successivamente instaurato dal BB TE, il diritto di difesa del notaio è legalmente tutelato (art. 153 legge notarile) e che lo stesso tribunale, all'esito del procedimento, può infliggere la sanzione della censura (arg. ex Sez. Un. 21 dicembre 1990 n. 12130), onde nessuna incidenza negativa ha sulla posizione del notaio la decisione di inviare immediatamente gli atti al BB TE.
3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.7, comma 2, della legge 12 agosto 1993 n.310, lamentando che la Corte di appello abbia equiparato la ipotesi di omessa comunicazione e quella di un mero ritardo nella effettuazione della comunicazione, il quale ultimo, non essendo imputabile al notaio a titolo di dolo, non doveva essere assoggettato a sanzione.
Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che la fattispecie di illecito disciplinare prevista dal secondo comma del citato art.7 consiste nel fatto del "notaio che nel termine indicato nel comma 1 (e cioè entro il mese successivo a quello della stipula) omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni" prescritte dallo stesso comma 1. Quindi l'illecito in discorso si realizza con la ripetuta omissione nel termine prescritto delle previste comunicazioni al questore, onde anche il mero ritardo rispetto al detto termine (purché ripetuto, e cioè riferito a più comunicazioni) concretizza 123 l'illecito stesso. Il ritardo, poi, va punito anche se è imputabile soltanto a colpa, e non a dolo, valendo per gli illeciti disciplinari dei notai la disposizione relativa all'elemento soggettivo delle contravvenzioni (art.42, ultimo comma, c.p.) e degli illeciti amministrativi (art.3 della legge 24 novembre 1981 n.689): v., in ordine a specifici illeciti disciplinari, Cass. 5
marzo 1979 n. 1370; 7 agosto 1974 n. 2386. Nel caso di specie, non è contestato l'accertamento della sentenza impugnata che l'inosservanza del termine ha riguardato diciassette atti, comunicati al questore nelle date del 21 e del 23 maggio 1997, mentre essi erano stati stipulati in periodi molto antecedenti, compresi tra l'11 settembre 1996 ed il 25 marzo 1997. La Corte ha accertato, altresì, la colpa del notaio in ordine ai detti ritardi, colpa che peraltro non viene contestata nel ricorso. 4.- Con il quarto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.16 R.D.L. n.1324/1923, nonché dell'art.132 n.4 c.p.c. in relazione all'insufficienza della motivazione. Il ricorrente censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti previste dal citato art.16, che avrebbero comportato la sostituzione della pena della sospensione con quella dell'ammenda. Premesso che detta concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, purché la relativa decisione sia adeguatamente motivata, il ricorrente critica le due ragioni per le quali la Corte di appello ha negato le attenuanti: a) l'essersi trattato di omissione reiterata, poiché la reiterazione della condotta è elemento necessario per la sussistenza dell'illecito; b) l'avere il notaio già fruito delle attenuanti in altro procedimento a suo carico, poiché tale fatto, oltre che insussistente, è irrilevante, non essendovi il divieto di applicare più volte le circostanze attenuanti, le quali devono comunque riferirsi al caso specifico deciso dal giudice.
Il motivo di ricorso è infondato.
In ordine alla deducibilità nel ricorso per cassazione dei vizi attinenti alla motivazione della sentenza di merito, va premesso che l'orientamento interpretativo affermatosi dalla sentenza di questa Corte 11 dicembre 1972 n. 3608 (richiamata dal ricorrente) è stato recentemente modificato da Cass. 6 giugno 1997 n. 5084, che, - riferendosi all'art.156 della legge notarile (2 febbraio 1913 n.89), ove il ricorso per cassazione è previsto soltanto per incompetenza e per violazione o falsa applicazione della legge - ha limitato il vizio di motivazione deducibile in cassazione ai casi di motivazione (del tutto) mancante o meramente apparente (in cui si ha la nullità della sentenza rilevante ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c.), escludendo i vizi rientranti nell'art.360 n.5 c.p.c.. Quest'ultimo orientamento va condiviso perché è conforme al tenore del citato art. 156 della legge notarile, il quale a sua volta è coerente con il disposto dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede il ricorso per cassazione contro le sentenze solo per violazione di legge.
Alla luce del ribadito orientamento interpretativo, va osservato che la sentenza impugnata ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti. Le critiche giuridiche che il ricorrente ha mosso alle ragioni esposte dalla Corte di appello sono infondate. Per quanto riguarda la ragione sopra esposta sub a), va osservato che, se è vero che la reiterazione dell'omissione è un elemento costitutivo dell'illecito disciplinare in discorso, tuttavia la Corte di appello ha dato rilevanza alla protratta ripetitività e gravità della condotta omissiva, ben più ampia (per il numero e la durata delle omissioni) della entità minima necessaria per la sussistenza dell'illecito disciplinare.
In ordine alla ragione sopra esposta sub b), va detto che la recidiva sia pure generica può assumere rilievo ai fini della decisione sulle circostanze attenuanti previste dal citato art. 16 (per la rilevanza della recidiva generica al fini dell'esclusione dell'oblazione v. Cass. 20 gennaio 1994 n. 458; 17 maggio 1986 n. 3275), mentre non può in questa sede accertarsi se la recidiva, affermata nella sentenza impugnata e contestata (peraltro in forma generica) nel ricorso per cassazione, sia o meno sussistente. 5. - In conclusione, il ricorso per cassazione, essendo infondato, va rigettato. Non va emanata pronunzia sulle spese processuali, in assenza di controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 Gennaio 1999