TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4375/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Enrico Colognesi presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4375/2018 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE CIRO Parte_1 C.F._1
ATTORE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUOMO CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
OGGETTO: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: per il PM: “Visto”; per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il signor Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale, accertasse e dichiarasse la lesione della quota di legittima alla stessa
[...]
spettante, previo accertamento della consistenza, divisibilità e valutazione dei beni ricompresi nell'intera massa ereditaria, ivi comprese le donazioni dirette e indirette, nonché accertasse e dichiarasse l'inefficacia delle disposizioni contenute nei testamenti olografi effettuati dal de cuius e, conseguentemente, dichiarasse la riduzione delle disposizioni testamentarie, Persona_1 delle donazioni dirette e della donazione indiretta nei limiti della somma di €.157.390,58 e per l'effetto disponesse la restituzione dei beni sub. 19, 20, a, b, c, d, e, f, g, h, i, di cui in perizia sopra riportata, ossia quelli siti in Carpineto Romano, Via San Giacomo e Località Peschiera o alla maggiore o minore somma e/o beni da stabilire anche in via equitativa.
Parte attrice ha rappresentato in fatto che: (i) in data 29.3.2004 è deceduta in Carpineto Romano la madre lasciando quale erede universale il marito, , giusto Controparte_2 Persona_1
testamento olografo del 20.04.2002; (ii) in data 10.8.2016 è deceduto in Colleferro (RM) il padre
, il quale ha disposto dei beni elencati a pagg.
1-3 dell'atto di citazione (edicola Persona_1
funeraria nel cimitero di Carpineto Romano, terreni in Carpineto Romano, fabbricati in Carpineto
Romano) con n. 12 testamenti olografi resi in diverse date e tutti pubblicati il 23.11.2016 dal dott.
, Notaio in Roma, Rep. 14817, Racc.ta 7092; (iii) che con detti testamenti l'edicola Persona_2
funeraria e i beni sub. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 nonché sub. a, b, c, d, e, f,
g, h, i, sono stati lasciati al fratello dell'attrice, ; i beni sub. 4 e 16 sono stati lasciati CP_1 all'attrice; è stato inoltre disposto un legato in favore di nipote del de cuius e figlio Persona_3 dell'attrice , avente ad oggetto ulteriori beni;
(iv) che il de cuius ha inoltre donato Persona_1
in maniera diretta a un terreno in Carpineto Romano (donazione del 30.01.2004) ed CP_1
alla stessa un locale ed un terreno sempre siti in Carpineto Romano (donazione del Parte_1
23.08.1983); (v) che in aggiunta a quanto sopra il de cuius donava a l'immobile ove CP_1 attualmente quest'ultimo vive e risiede sito in Roma, Via Ernesto Nathan n.7, int. 13, atteso che la compravendita sottoscritta dal il 2.3.1981 sarebbe stata eseguita con denaro dei CP_1 genitori, i quali “poco tempo prima avevano alienato l'immobile di loro proprietà sito in Colleferro alla Via Verga n.7 al fine di avere a disposizione la liquidità necessaria al figlio”; (vi) che infine al momento del decesso il era altresì titolare di un conto corrente presso la Banca Persona_1
Unicredit Filiale di Carpineto Romano di cui l'attrice non conosce la giacenza.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in CP_1
subordine, di ritenere la violazione della legittima nei limiti di € 994,11 disponendo il solo versamento della somma. In via riconvenzionale chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che parte convenuta ha assistito i genitori dall'anno 2000 al 2016 in maniera esclusiva determinando un indebito arricchimento per pari ad € 75.427,39; ha altresì chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare una indegnità della attrice con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano assegnati i triplici termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.. Con ordinanza del 27.4.2021, il G.I. - rigettate le istanza istruttorie e rilevato il mancato deposito dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, nonché delle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura a quella di trascrizione della domanda e della documentazione attestante la regolarità urbanistica - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.6.2021 parte attrice depositava nota di trascrizione della domanda giudiziale e ispezione ipotecaria relativamente a , chiedendo la revoca dell'ordinanza del 27.4.2021. Persona_1
L'istanza veniva rigettata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p..
2. Ritiene il Collegio di sottoporre a disamina in primis la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata di parte attrice.
In linea generale si deve osservare, quanto al contenuto degli oneri probatori dell'attore in riduzione, che secondo giurisprudenza consolidata il legittimario leso ha l'onere di allegare e provare la propria qualità
di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20830/2016; Cass. civ. n. 1357/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni
semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale
misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule
sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima
mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”).
In particolare, l'attore in riduzione ha l'onere di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria,
nonché quello della quota di legittima violata dal testatore (cfr. Cass. n.20830/16, Cass. n. 1357/17). A tal fine, la parte ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tale modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Quindi, per quanto qui interessa, a norma dell'art. 553 c.c., al fine di valutare se una diposizione testamentaria e/o una donazione sia lesiva dei diritti dei legittimari, occorre ricostruire la massa ereditaria del de cuius al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel caso di specie in data
10.8.2016, per poi individuare la quota di cui lo stesso poteva disporre. Secondo i principi fissati dagli artt. 556 e 558 c.c., occorre, perciò, formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (relictum), detraendone i debiti ed aggiungendo poi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione o per testamento, avuto riguardo al valore degli immobili al tempo dell'apertura della successione (ex art. 747 c.c.), così calcolando infine sull'asse così formato la quota disponibile.
Orbene, nessuna delle parti in causa ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di individuare compiutamente - mediante la produzione di visure ipocatastali - i beni ancora di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione: all'uopo, difatti, non sono sufficienti le visure catastali (allegate sub doc. 3 all'atto introduttivo). Difatti, queste ultime certificazioni amministrative hanno carattere tecnico e fiscale, per cui spiegano valenza probatoria unicamente sul piano tributario
(v., ex multis, Cass. 24.08.1991, n.9096; Cass.25.10.2013, n.24167), restando invece sul piano giuridico ontologicamente inidonee a dar riscontro del prospettato diritto di proprietà dei cespiti intestati al de cuius, con la conseguenza che nell'ambito di qualunque giudizio esse non sono utili a dimostrare la proprietà di un immobile a favore di colui che appare tale. Non a caso l'ordinamento richiede che la prova della proprietà venga offerta in modo rigoroso, in quanto essa non si pone come requisito della legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, per cui in tanto può affermarsi l'esistenza di tale diritto nella sfera patrimoniale del de cuius e più in generale di chi la rivendica, in quanto se ne offra riscontro in capo al soggetto dal quale l'acquisto promana.
Né può supplire l'ispezione ipotecaria depositata soltanto in data 23.6.2021 – e, dunque, tardivamente
-, che contiene un elenco di trascrizioni a favore e contro il de cuius senza l'indicazione dei singoli beni, con ciò rendendo impossibile verificare quali effettivamente fossero i beni ancora di proprietà del de cuius all'apertura della successione.
In altre parole, anche al fine di valutare la lamentata lesione della quota di legittima, imprescindibile
è l'accertamento, da parte del Tribunale, della effettiva consistenza dell'asse ereditario, nonché della effettiva consistenza e titolarità di tutti i beni che le parti allegano essere appartenuti al de cuius.
Si ricorda infatti che la giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere che il legittimario che lamenti la lesione della propria quota ereditaria abbia il preciso onere di allegazione e prova tanto della propria qualità di erede necessario, quanto della avvenuta lamentata lesione, e tale onere può assolvere soltanto fornendo in giudizio la certezza della titolarità di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario in capo al de cuius, al momento dell'apertura della successione.
Diversamente opinando, quand'anche si palesasse fondata la doglianza relativa alla presunta lesione della quota legittima, non sarebbe possibile, in assenza della documentazione sopra citata, emettere una pronuncia attributiva del bene, o della parte di esso, che integri la quota di legittima lesa, e ciò contrasterebbe con il principio di diritto, di recente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “In materia di successione, in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario è titolare di un diritto a vedere reintegrata la sua quota in natura attraverso l'attribuzione di beni dell'asse ereditario che il giudice non può arbitrariamente convertire in un diritto di credito verso di beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive” (Cass. civ. Sez. II, 31/07/2020, n. 16515).
Ora, è appena il caso di ribadire che la documentazione offerta dalle parti, unitamente alla reciproca non contestazione circa la titolarità in capo al de cuius degli immobili di cui è causa non integra, di per sé, prova sufficiente ad escludere che su tali beni siano stati trascritti, nel tempo, pesi o che nessuno di tali beni sia uscito dalla disponibilità della dante causa delle odierne parti processuali.
Ne consegue che anche le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per lesione di quota legittima devono dichiararsi inammissibili, non potendosi procedere alla collazione ed alla riunione fittizia di beni la cui titolarità in capo alla dante causa delle parti del presente giudizio non appare dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Le domande riconvenzionali non meritano parimenti accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, infatti, quanto alla domanda volta alla condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 75.427,39 “o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia risparmiate dall'attrice,
e comunque costituenti comunque un indebito arricchimento per tutte le cure, l'assistenza, tempo dedicato ai coniugi dal 2000 al 2016 durante le rispettive malattie esclusivamente dal sig. Per_1
nonché da tutta la sua famiglia anziché da una badante a tempo pieno”, è appena il caso CP_1
di rilevare come parte convenuta non abbia fornito alcun elemento probatorio a supporto, non documentando in alcun modo le spese sostenute per il de cuius;
conseguentemente, non è provato né il depauperamento del convenuto, né l'arricchimento senza causa dell'attrice. Si ricorda infatti che l'art. 2041 c.c. prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale.
Presupposti dell'azione sono dunque:
1. l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2. l'ingiustificato depauperamento di un altro;
3. nel il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo. La carenza anche di uno solo di tali elementi renda l'azione inammissibile.
Infine, quanto alla domanda volta alla declaratoria di indegnità a succedere della attrice, come noto le ipotesi di indegnità a succedere sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione estensiva
(ex multis, Cassazione civile sez. II, 28/04/2022, n.13266). Dette ipotesi sono elencate all'art. 463
c.c. il quale recita: “È escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [575 c.p.]; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [580 c.p.]; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [368 c.p.]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [372 c.p.]; 3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art.
330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;
4) chi ha indotto con dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare [679 c.c.] o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684 c.c];
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”.
Orbene, è appena il caso di notare che alcuna delle condotte asseritamente ascritte alla attrice (non essere stata vicino ai genitori e non essersene presa cura) rientra fra le ipotesi succitate.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande avanzate dall'attrice Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta CP_1
- spese di lite integralmente compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025 .
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Enrico Colognesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Enrico Colognesi presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4375/2018 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FIORE CIRO Parte_1 C.F._1
ATTORE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CUOMO CP_1 C.F._2
GAETANO
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE
OGGETTO: causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
CONCLUSIONI: per il PM: “Visto”; per le parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il signor Parte_1 CP_1
affinché il Tribunale, accertasse e dichiarasse la lesione della quota di legittima alla stessa
[...]
spettante, previo accertamento della consistenza, divisibilità e valutazione dei beni ricompresi nell'intera massa ereditaria, ivi comprese le donazioni dirette e indirette, nonché accertasse e dichiarasse l'inefficacia delle disposizioni contenute nei testamenti olografi effettuati dal de cuius e, conseguentemente, dichiarasse la riduzione delle disposizioni testamentarie, Persona_1 delle donazioni dirette e della donazione indiretta nei limiti della somma di €.157.390,58 e per l'effetto disponesse la restituzione dei beni sub. 19, 20, a, b, c, d, e, f, g, h, i, di cui in perizia sopra riportata, ossia quelli siti in Carpineto Romano, Via San Giacomo e Località Peschiera o alla maggiore o minore somma e/o beni da stabilire anche in via equitativa.
Parte attrice ha rappresentato in fatto che: (i) in data 29.3.2004 è deceduta in Carpineto Romano la madre lasciando quale erede universale il marito, , giusto Controparte_2 Persona_1
testamento olografo del 20.04.2002; (ii) in data 10.8.2016 è deceduto in Colleferro (RM) il padre
, il quale ha disposto dei beni elencati a pagg.
1-3 dell'atto di citazione (edicola Persona_1
funeraria nel cimitero di Carpineto Romano, terreni in Carpineto Romano, fabbricati in Carpineto
Romano) con n. 12 testamenti olografi resi in diverse date e tutti pubblicati il 23.11.2016 dal dott.
, Notaio in Roma, Rep. 14817, Racc.ta 7092; (iii) che con detti testamenti l'edicola Persona_2
funeraria e i beni sub. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 nonché sub. a, b, c, d, e, f,
g, h, i, sono stati lasciati al fratello dell'attrice, ; i beni sub. 4 e 16 sono stati lasciati CP_1 all'attrice; è stato inoltre disposto un legato in favore di nipote del de cuius e figlio Persona_3 dell'attrice , avente ad oggetto ulteriori beni;
(iv) che il de cuius ha inoltre donato Persona_1
in maniera diretta a un terreno in Carpineto Romano (donazione del 30.01.2004) ed CP_1
alla stessa un locale ed un terreno sempre siti in Carpineto Romano (donazione del Parte_1
23.08.1983); (v) che in aggiunta a quanto sopra il de cuius donava a l'immobile ove CP_1 attualmente quest'ultimo vive e risiede sito in Roma, Via Ernesto Nathan n.7, int. 13, atteso che la compravendita sottoscritta dal il 2.3.1981 sarebbe stata eseguita con denaro dei CP_1 genitori, i quali “poco tempo prima avevano alienato l'immobile di loro proprietà sito in Colleferro alla Via Verga n.7 al fine di avere a disposizione la liquidità necessaria al figlio”; (vi) che infine al momento del decesso il era altresì titolare di un conto corrente presso la Banca Persona_1
Unicredit Filiale di Carpineto Romano di cui l'attrice non conosce la giacenza.
Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in CP_1
subordine, di ritenere la violazione della legittima nei limiti di € 994,11 disponendo il solo versamento della somma. In via riconvenzionale chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che parte convenuta ha assistito i genitori dall'anno 2000 al 2016 in maniera esclusiva determinando un indebito arricchimento per pari ad € 75.427,39; ha altresì chiesto di accertare e Parte_1
dichiarare una indegnità della attrice con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Alla prima udienza di comparizione delle parti venivano assegnati i triplici termini ex art. 183 comma
6 c.p.c.. Con ordinanza del 27.4.2021, il G.I. - rigettate le istanza istruttorie e rilevato il mancato deposito dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, nonché delle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura a quella di trascrizione della domanda e della documentazione attestante la regolarità urbanistica - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
In data 23.6.2021 parte attrice depositava nota di trascrizione della domanda giudiziale e ispezione ipotecaria relativamente a , chiedendo la revoca dell'ordinanza del 27.4.2021. Persona_1
L'istanza veniva rigettata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.6.2024 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p..
2. Ritiene il Collegio di sottoporre a disamina in primis la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima avanzata di parte attrice.
In linea generale si deve osservare, quanto al contenuto degli oneri probatori dell'attore in riduzione, che secondo giurisprudenza consolidata il legittimario leso ha l'onere di allegare e provare la propria qualità
di erede necessario, l'avvenuta lesione della legittima e gli atti da ridurre, alla stregua di un preciso ordine cronologico (cfr. ex multis Cass. civ. n. 20830/2016; Cass. civ. n. 1357/2017: “In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni
semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale
misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule
sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima
mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"”).
In particolare, l'attore in riduzione ha l'onere di indicare con esattezza il valore della massa ereditaria,
nonché quello della quota di legittima violata dal testatore (cfr. Cass. n.20830/16, Cass. n. 1357/17). A tal fine, la parte ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tale modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
Quindi, per quanto qui interessa, a norma dell'art. 553 c.c., al fine di valutare se una diposizione testamentaria e/o una donazione sia lesiva dei diritti dei legittimari, occorre ricostruire la massa ereditaria del de cuius al momento dell'apertura della successione, avvenuta nel caso di specie in data
10.8.2016, per poi individuare la quota di cui lo stesso poteva disporre. Secondo i principi fissati dagli artt. 556 e 558 c.c., occorre, perciò, formare una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (relictum), detraendone i debiti ed aggiungendo poi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione o per testamento, avuto riguardo al valore degli immobili al tempo dell'apertura della successione (ex art. 747 c.c.), così calcolando infine sull'asse così formato la quota disponibile.
Orbene, nessuna delle parti in causa ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente di individuare compiutamente - mediante la produzione di visure ipocatastali - i beni ancora di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione: all'uopo, difatti, non sono sufficienti le visure catastali (allegate sub doc. 3 all'atto introduttivo). Difatti, queste ultime certificazioni amministrative hanno carattere tecnico e fiscale, per cui spiegano valenza probatoria unicamente sul piano tributario
(v., ex multis, Cass. 24.08.1991, n.9096; Cass.25.10.2013, n.24167), restando invece sul piano giuridico ontologicamente inidonee a dar riscontro del prospettato diritto di proprietà dei cespiti intestati al de cuius, con la conseguenza che nell'ambito di qualunque giudizio esse non sono utili a dimostrare la proprietà di un immobile a favore di colui che appare tale. Non a caso l'ordinamento richiede che la prova della proprietà venga offerta in modo rigoroso, in quanto essa non si pone come requisito della legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, per cui in tanto può affermarsi l'esistenza di tale diritto nella sfera patrimoniale del de cuius e più in generale di chi la rivendica, in quanto se ne offra riscontro in capo al soggetto dal quale l'acquisto promana.
Né può supplire l'ispezione ipotecaria depositata soltanto in data 23.6.2021 – e, dunque, tardivamente
-, che contiene un elenco di trascrizioni a favore e contro il de cuius senza l'indicazione dei singoli beni, con ciò rendendo impossibile verificare quali effettivamente fossero i beni ancora di proprietà del de cuius all'apertura della successione.
In altre parole, anche al fine di valutare la lamentata lesione della quota di legittima, imprescindibile
è l'accertamento, da parte del Tribunale, della effettiva consistenza dell'asse ereditario, nonché della effettiva consistenza e titolarità di tutti i beni che le parti allegano essere appartenuti al de cuius.
Si ricorda infatti che la giurisprudenza di legittimità e di merito sono concordi nel ritenere che il legittimario che lamenti la lesione della propria quota ereditaria abbia il preciso onere di allegazione e prova tanto della propria qualità di erede necessario, quanto della avvenuta lamentata lesione, e tale onere può assolvere soltanto fornendo in giudizio la certezza della titolarità di tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario in capo al de cuius, al momento dell'apertura della successione.
Diversamente opinando, quand'anche si palesasse fondata la doglianza relativa alla presunta lesione della quota legittima, non sarebbe possibile, in assenza della documentazione sopra citata, emettere una pronuncia attributiva del bene, o della parte di esso, che integri la quota di legittima lesa, e ciò contrasterebbe con il principio di diritto, di recente enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui “In materia di successione, in caso di vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario è titolare di un diritto a vedere reintegrata la sua quota in natura attraverso l'attribuzione di beni dell'asse ereditario che il giudice non può arbitrariamente convertire in un diritto di credito verso di beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive” (Cass. civ. Sez. II, 31/07/2020, n. 16515).
Ora, è appena il caso di ribadire che la documentazione offerta dalle parti, unitamente alla reciproca non contestazione circa la titolarità in capo al de cuius degli immobili di cui è causa non integra, di per sé, prova sufficiente ad escludere che su tali beni siano stati trascritti, nel tempo, pesi o che nessuno di tali beni sia uscito dalla disponibilità della dante causa delle odierne parti processuali.
Ne consegue che anche le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni per lesione di quota legittima devono dichiararsi inammissibili, non potendosi procedere alla collazione ed alla riunione fittizia di beni la cui titolarità in capo alla dante causa delle parti del presente giudizio non appare dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Le domande riconvenzionali non meritano parimenti accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, infatti, quanto alla domanda volta alla condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 75.427,39 “o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia risparmiate dall'attrice,
e comunque costituenti comunque un indebito arricchimento per tutte le cure, l'assistenza, tempo dedicato ai coniugi dal 2000 al 2016 durante le rispettive malattie esclusivamente dal sig. Per_1
nonché da tutta la sua famiglia anziché da una badante a tempo pieno”, è appena il caso CP_1
di rilevare come parte convenuta non abbia fornito alcun elemento probatorio a supporto, non documentando in alcun modo le spese sostenute per il de cuius;
conseguentemente, non è provato né il depauperamento del convenuto, né l'arricchimento senza causa dell'attrice. Si ricorda infatti che l'art. 2041 c.c. prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale.
Presupposti dell'azione sono dunque:
1. l'arricchimento senza causa di un soggetto;
2. l'ingiustificato depauperamento di un altro;
3. nel il rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, determinato da un unico fatto costitutivo. La carenza anche di uno solo di tali elementi renda l'azione inammissibile.
Infine, quanto alla domanda volta alla declaratoria di indegnità a succedere della attrice, come noto le ipotesi di indegnità a succedere sono tassative e non sono suscettibili di interpretazione estensiva
(ex multis, Cassazione civile sez. II, 28/04/2022, n.13266). Dette ipotesi sono elencate all'art. 463
c.c. il quale recita: “È escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale [575 c.p.]; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio [580 c.p.]; 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale [368 c.p.]; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale [372 c.p.]; 3 bis) chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art.
330, non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione medesima;
4) chi ha indotto con dolo [1439 c.c.] o violenza [1434 c.c.] la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare [679 c.c.] o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato, o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata [684 c.c];
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso”.
Orbene, è appena il caso di notare che alcuna delle condotte asseritamente ascritte alla attrice (non essere stata vicino ai genitori e non essersene presa cura) rientra fra le ipotesi succitate.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, ritiene il Collegio di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande avanzate dall'attrice Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta CP_1
- spese di lite integralmente compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/02/2025 .
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Enrico Colognesi