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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/04/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1601/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. IANNUZZI TIZIANA
e
, Parte_2
con gli avv.ti STIGLIANO MESSUTI MARIKA e PAPANDREA MAURO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
12/07/1997 e trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di QUARTO D'ALTINO alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Casale sul Sile (TV) in via Fior di Loto n. 69 verrà assegnata ex art. 337 sexies c.c. al signor , con arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con Parte_2
la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
3. Ogni genitore contribuirà al mantenimento diretto della IG . Per_1
4. Il padre sosterrà il 60% e la madre il 40% delle spese straordinarie relative alla IG secondo
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso del 1° dicembre 2016 e quindi:
Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto,
abbigliamento; contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2 Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette,
iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica,
disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche
(comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici,
analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(et similia).
Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni,
assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche,
sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per I 'esborso che non superi il tetto
3 massimo mensile di € 50,00.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole:
il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all 'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5. I genitori concorderanno l'acquisto dei capi di abbigliamento stagionale per e la Per_1
relativa spesa verrà suddivisa nella medesima proporzione delle spese straordinarie previo accordo tra le parti da confermarsi tramite messaggio telefonico o email.
6. L'AUU verrà percepito integralmente dalla signora che gestirà la propria quota Parte_1
del 50%, mentre il restante 50% di spettanza del signor verrà versato in un Parte_2
conto corrente/libretto postale intestato a in modo che la stessa impari a gestire il proprio Per_1
denaro.
7. I coniugi divideranno al 50% le spese mediche relative al cane di famiglia Per_2
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9.Il signor verserà alla signora la somma di €25.000,00 Parte_3 Parte_1
(venticinquemila/00) così da definire i loro rapporti patrimoniali relativamente all'acquisto della casa familiare. Il suddetto importo verrà versato tramite due bonifici bancari con le seguenti modalità €15.000,00 (quindicimila/00) dopo un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed il saldo entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento. Con
Part l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito la signora non avrà null'altro a pretendere relativamente all'acquisto della casa coniugale.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1601/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato dai coniugi:
Parte_1
con l'avv. IANNUZZI TIZIANA
e
, Parte_2
con gli avv.ti STIGLIANO MESSUTI MARIKA e PAPANDREA MAURO
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
1 I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 17/04/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato che non sussistono possibilità di riconciliazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra i coniugi siano congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
12/07/1997 e trascritto al n. 14, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1997, del registro degli atti di matrimonio del Comune di QUARTO D'ALTINO alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Casale sul Sile (TV) in via Fior di Loto n. 69 verrà assegnata ex art. 337 sexies c.c. al signor , con arredi e corredi ivi esistenti, affinché vi abiti con Parte_2
la IG , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
3. Ogni genitore contribuirà al mantenimento diretto della IG . Per_1
4. Il padre sosterrà il 60% e la madre il 40% delle spese straordinarie relative alla IG secondo
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso del 1° dicembre 2016 e quindi:
Spese comprese nell'assegno per la prole percepito dal genitore collocatario: vitto,
abbigliamento; contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinarie dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per i figli sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica cellulare quando sia stato acquistato per i figli su decisione concorde dei genitori.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
2 Spese di organizzazione familiare: baby sitter.
Spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette,
iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica,
disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche
(comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici,
analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali
(et similia).
Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni,
assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche,
sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per I 'esborso che non superi il tetto
3 massimo mensile di € 50,00.
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole:
il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all 'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
5. I genitori concorderanno l'acquisto dei capi di abbigliamento stagionale per e la Per_1
relativa spesa verrà suddivisa nella medesima proporzione delle spese straordinarie previo accordo tra le parti da confermarsi tramite messaggio telefonico o email.
6. L'AUU verrà percepito integralmente dalla signora che gestirà la propria quota Parte_1
del 50%, mentre il restante 50% di spettanza del signor verrà versato in un Parte_2
conto corrente/libretto postale intestato a in modo che la stessa impari a gestire il proprio Per_1
denaro.
7. I coniugi divideranno al 50% le spese mediche relative al cane di famiglia Per_2
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
9.Il signor verserà alla signora la somma di €25.000,00 Parte_3 Parte_1
(venticinquemila/00) così da definire i loro rapporti patrimoniali relativamente all'acquisto della casa familiare. Il suddetto importo verrà versato tramite due bonifici bancari con le seguenti modalità €15.000,00 (quindicimila/00) dopo un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione ed il saldo entro due mesi dalla pubblicazione del suddetto provvedimento. Con
Part l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito la signora non avrà null'altro a pretendere relativamente all'acquisto della casa coniugale.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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