Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 798
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica accertamento

    Il giudice rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Prescrizione triennale

    Il giudice rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione

    Il giudice rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Violazione art. 148 cpc

    Il giudice rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, determinando l'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Altre eccezioni di carattere formale

    Il giudice rileva d'ufficio che il ricorso è stato notificato alla Regione Campania ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, determinando l'inammissibilità del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 798
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 798
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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