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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 798/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11350/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069193303000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 19.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 15 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250069193303000 per la sola parte relativa al ruolo 2025/002474 per tasse auto;
- emessa da Agenzia Entrate IO di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- data di notifica atto: 28.3.2025;
- tributi: tasse auto;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo della parte impugnata: € 596,35;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) difetto di motivazione;
-) violazione art. 148 cpc;
-) altre eccezioni di carattere formale.
Il 19.6.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate IO che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
contesta nel resto e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_4” mentre a pagina 8 della cartella è indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo pec: “Email_5”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite non essendo state vagliate le questioni di merito.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11350/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250069193303000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il 19.5.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 15 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250069193303000 per la sola parte relativa al ruolo 2025/002474 per tasse auto;
- emessa da Agenzia Entrate IO di Napoli;
- Ente creditore: Regione Campania;
- data di notifica atto: 28.3.2025;
- tributi: tasse auto;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo della parte impugnata: € 596,35;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) difetto di motivazione;
-) violazione art. 148 cpc;
-) altre eccezioni di carattere formale.
Il 19.6.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate IO che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle attività di competenza dell'Ente impositore;
contesta nel resto e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 16.1.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il G.U. rileva d'ufficio che alla Regione Campania il ricorso è stato notificato al seguente indirizzo pec:
“Email_4” mentre a pagina 8 della cartella è indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo pec: “Email_5”; poiché la Regione Campania non si è costituita e, si ribadisce, il ricorso è stato notificato ad un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'atto per impugnarlo, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite non essendo state vagliate le questioni di merito.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.