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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1832/2023 R. G. A. C. (cui è riunito il procedimento n. 1838/2023), tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Calenzano (FI), presso lo studio dell'avv.to Riccardo Corsini del Foro di Prato, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 già , C.F. elettivamente domiciliata CP_2 CP_3 P.IVA_2 in Perugia, via Baglioni, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Luca Patalini (domicilio digitale: , che la rappresenta e difende, come da Email_1 procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 26/11/2023 le parti concludevano come da verbale in atti, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora proponeva Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1102 adottato da questo Tribunale in data 6/12/2010, su ricorso della contenente l'ingiunzione di pagamento Controparte_4 dell'importo di euro 87.927,64, oltre interessi e spese di lite, evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A fondamento della domanda formulata, detta opponente deduceva:
pagina 1 di 5 -che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo in esame riposava sull'esposizione debitoria relativa ad un mutuo chirografario, sulla base del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale;
-che, tuttavia, il debito era stato estinto in conseguenza del pagamento mediante la vendita di un compendio immobiliare, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-che nel caso di specie la clausola della fideiussione di cui all'art. 6 – che prevedeva la deroga dell'art. 1957 c.c. mediante la previsione del più ampio termine di scadenza di 36 mesi- era nulla poiché contenuta in un modulo di adesione, non era stata negoziata, né era negoziabile, e, quindi, incorreva nella presunzione di vessatorietà del Codice Consumo e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 33 lett. t, introducendo una decadenza;
-che nel caso in esame non era stato rispettato il termine semestrale di 6 mesi, stante il deposito del ricorso monitorio 7 mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della fideiussione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando che:
-parte opponente aveva notificato l'opposizione tardiva ad e non CP_1 anche alla la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto, con conseguente nullità della citazione e preclusione della valutazione della sospensiva in ragione del fatto che non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato;
-che, comunque, l' nella qualità di cessionaria del solo credito Controparte_1 non era titolare della posizione contrattuale dedotta da parte opponente. Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. con ordinanza riservata del 25/04/2024, alla prima udienza del 23/01/2024 il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle questioni prospettate dalle parti. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice, rilevata l'applicazione del rito ante riforma d.lgs. n. 149/2022 e l'esclusione della mediazione obbligatoria, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11/06/2024 e, a detta udienza disponeva la riunione al procedimento di quello iscritto al n. R.G. 1838/2023, e assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie. Nel giudizio iscritto al n. RG 1838/2023, parte opponente, parimenti, proponeva opposizione tardiva, avverso il decreto ingiuntivo n. 813 adottato da questo Tribunale in data 30/08/2012, su ricorso della contenente l'ingiunzione di pagamento Controparte_4 dell'importo di euro 37.624,10, oltre interessi e spese di lite, evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente deduceva:
-che, nel caso di specie, la clausola della fideiussione– che prevedeva la deroga dell'art. 1957 c.c. mediante la previsione del più ampio termine di scadenza di 36 mesi- era nulla poiché contenuta in un modulo di adesione, non era stata negoziata, né era pagina 2 di 5 negoziabile, e, quindi, incorreva nella presunzione di vessatorietà del Codice Consumo e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 33 lett. t, introducendo una decadenza;
-che nel caso in esame non era stato rispettato il termine semestrale di 6 mesi, stante il deposito del ricorso monitorio 27 mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della fideiussione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, chiedeva anche nel Controparte_1 presente procedimento il rigetto dell'opposizione, reiterando i motivi già proposti in ordine alla mancata notifica al ricorrente nel ricorso monitorio ( , con Controparte_4 conseguente nullità della citazione e preclusione della valutazione della sospensiva in ragione del fatto che non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato, e in relazione alla cessione del credito e non del contratto. Quindi, respinta anche in tale sede l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata del 25/04/2024, nonché, parimenti, rilevata l'applicabilità del rito ante riforma Cartabia e l'inapplicabilità della mediazione obbligatoria, nonché assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, il giudice all'udienza dell'11/06/2024, disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. 1838/2024 a quello iscritto al n. 1832/2024. Quindi, con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice disattendeva le richieste istruttorie formulate da parte opponente in entrambi i giudizi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/11/2024 e, all'esito dell'udienza rinviata al 26/11/2024, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale in rito, va confermata l'ordinanza del 25/04/2024 in punto di rito applicabile e di esclusione delle controversie dall'ambito applicativo della mediazione. Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che :
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Al contempo, il giudizio introdotto con ricorso monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso (Cass., n. 18564/2015) nel caso di specie, rispettivamente, avvenuto, in data 19/11/2010 (decreto ingiuntivo n. 1102 adottato da questo Tribunale in data 6/12/2010) e in data 21/08/2012 (decreto ingiuntivo n. 813 adottato da questo Tribunale in data 30/08/2012). Devono, pertanto, trovare applicazione le disposizioni anteriormente vigenti. Va, inoltre, esclusa l'applicazione della mediazione obbligatoria, dovendosi, sul punto, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari
pagina 3 di 5 disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209/2022). Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è inammissibile. Pacifica tra le parti la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi nel termine di legge, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte della signora Parte_1
socio accomandante (v. pag. 3 del DOC A, visura nel fascicolo di parte
[...] opponente). Difatti, nella fattispecie concreta la opponente era titolare della quota del 31% -ossia della quota di lire 46.500.000 rispetto al capitale sociale complessivo di lire 150.000.000, pari a quella del socio accomandatario e in misura di poco inferiore Controparte_5 all'altra socia -che deteneva la quota del 38% ossia pari a lire 57.000.000 (v. doc. A nel fascicolo di parte opponente, pag. 2). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla opponente, a nulla rilevando la qualità di socia accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la
pagina 4 di 5 disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Sulla base di tali rilievi va confermata l'ordinanza istruttoria in atti che non ha dato ingresso alla prova orale poiché la professione svolta dall'opponente e la sua assenza dall'amministrazione della società sono elementi irrilevanti a fronte della documentale e comprovata non trascurabile partecipazione al capitale sociale che consente di ravvisare il collegamento funzionale con la società garantita alla stregua dei parametri elaborati dalla Suprema Corte. Ad avviso di chi scrive, sul punto, non può non essere evidenziato che in applicazione del principio di autoresponsabilità il soggetto che, come nel caso di specie, volontariamente, assuma la qualità di socio nella società, non può re melius perpensa escludere il rilievo di tale indiscutibile circostanza al fine di poter usufruire di una disciplina di maggior favore, posto che nel caso di effettiva invocata estraneità avrebbe ben potuto non assumere alcun ruolo all'interno della società e dismettere quella acquisita, diversamente rispetto a quanto avvenuto in cui non solo nessuna iniziativa è stata assunta a tal fine, ma anzi la signora ha rilasciato fideiussioni nell'interesse Pt_1 della stessa società, di talché vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, posto che, esclusa la qualità di consumatore, non possono essere invocati i principi elaborati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 ai fini di dare ingresso all'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti. L'esistenza di orientamenti difformi della giurisprudenza di merito nella lettura del collegamento funzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibili le opposizioni ex art. 650 c.p.c.;
-compensa le spese di lite. 14/03/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice (Marzia Di Bari)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI
Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1832/2023 R. G. A. C. (cui è riunito il procedimento n. 1838/2023), tra
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Calenzano (FI), presso lo studio dell'avv.to Riccardo Corsini del Foro di Prato, che la rappresentano e difendono, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
C.F. e per essa la sua mandataria Controparte_1 P.IVA_1 già , C.F. elettivamente domiciliata CP_2 CP_3 P.IVA_2 in Perugia, via Baglioni, n. 24, presso lo studio dell'avv.to Luca Patalini (domicilio digitale: , che la rappresenta e difende, come da Email_1 procura in atti;
OPPOSTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 26/11/2023 le parti concludevano come da verbale in atti, le cui conclusioni devono intendersi integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora proponeva Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 1102 adottato da questo Tribunale in data 6/12/2010, su ricorso della contenente l'ingiunzione di pagamento Controparte_4 dell'importo di euro 87.927,64, oltre interessi e spese di lite, evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A fondamento della domanda formulata, detta opponente deduceva:
pagina 1 di 5 -che la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo in esame riposava sull'esposizione debitoria relativa ad un mutuo chirografario, sulla base del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale;
-che, tuttavia, il debito era stato estinto in conseguenza del pagamento mediante la vendita di un compendio immobiliare, con conseguente necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
-che nel caso di specie la clausola della fideiussione di cui all'art. 6 – che prevedeva la deroga dell'art. 1957 c.c. mediante la previsione del più ampio termine di scadenza di 36 mesi- era nulla poiché contenuta in un modulo di adesione, non era stata negoziata, né era negoziabile, e, quindi, incorreva nella presunzione di vessatorietà del Codice Consumo e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 33 lett. t, introducendo una decadenza;
-che nel caso in esame non era stato rispettato il termine semestrale di 6 mesi, stante il deposito del ricorso monitorio 7 mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della fideiussione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, evidenziando che:
-parte opponente aveva notificato l'opposizione tardiva ad e non CP_1 anche alla la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo Controparte_4 opposto, con conseguente nullità della citazione e preclusione della valutazione della sospensiva in ragione del fatto che non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato;
-che, comunque, l' nella qualità di cessionaria del solo credito Controparte_1 non era titolare della posizione contrattuale dedotta da parte opponente. Respinta l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. con ordinanza riservata del 25/04/2024, alla prima udienza del 23/01/2024 il giudice assumeva il procedimento in riserva sulle questioni prospettate dalle parti. Con ordinanza riservata del 22/02/2024, il giudice, rilevata l'applicazione del rito ante riforma d.lgs. n. 149/2022 e l'esclusione della mediazione obbligatoria, assegnava i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti e rinviava per esame e ammissione dei mezzi istruttori all'udienza dell'11/06/2024 e, a detta udienza disponeva la riunione al procedimento di quello iscritto al n. R.G. 1838/2023, e assumeva il procedimento in riserva sulle istanze istruttorie. Nel giudizio iscritto al n. RG 1838/2023, parte opponente, parimenti, proponeva opposizione tardiva, avverso il decreto ingiuntivo n. 813 adottato da questo Tribunale in data 30/08/2012, su ricorso della contenente l'ingiunzione di pagamento Controparte_4 dell'importo di euro 37.624,10, oltre interessi e spese di lite, evidenziando che il GE presso questo Tribunale, preso atto della pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 9479/2023, aveva rimesso in termini la parte ai fini della proposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. limitatamente al profilo del sindacato sulla abusività delle clausole nella fideiussione rilasciata. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opponente deduceva:
-che, nel caso di specie, la clausola della fideiussione– che prevedeva la deroga dell'art. 1957 c.c. mediante la previsione del più ampio termine di scadenza di 36 mesi- era nulla poiché contenuta in un modulo di adesione, non era stata negoziata, né era pagina 2 di 5 negoziabile, e, quindi, incorreva nella presunzione di vessatorietà del Codice Consumo e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 33 lett. t, introducendo una decadenza;
-che nel caso in esame non era stato rispettato il termine semestrale di 6 mesi, stante il deposito del ricorso monitorio 27 mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale, con conseguente estinzione della fideiussione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, chiedeva anche nel Controparte_1 presente procedimento il rigetto dell'opposizione, reiterando i motivi già proposti in ordine alla mancata notifica al ricorrente nel ricorso monitorio ( , con Controparte_4 conseguente nullità della citazione e preclusione della valutazione della sospensiva in ragione del fatto che non era stato instaurato il contraddittorio nei confronti del soggetto legittimato, e in relazione alla cessione del credito e non del contratto. Quindi, respinta anche in tale sede l'istanza di sospensiva con ordinanza riservata del 25/04/2024, nonché, parimenti, rilevata l'applicabilità del rito ante riforma Cartabia e l'inapplicabilità della mediazione obbligatoria, nonché assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. richiesti dalle parti, il giudice all'udienza dell'11/06/2024, disponeva la riunione del procedimento iscritto al n. 1838/2024 a quello iscritto al n. 1832/2024. Quindi, con ordinanza riservata del 5/07/2024, il giudice disattendeva le richieste istruttorie formulate da parte opponente in entrambi i giudizi e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/11/2024 e, all'esito dell'udienza rinviata al 26/11/2024, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via pregiudiziale in rito, va confermata l'ordinanza del 25/04/2024 in punto di rito applicabile e di esclusione delle controversie dall'ambito applicativo della mediazione. Con riferimento al primo profilo, si osserva che l'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che :
“1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Al contempo, il giudizio introdotto con ricorso monitorio deve ritenersi pendente alla data di deposito del ricorso (Cass., n. 18564/2015) nel caso di specie, rispettivamente, avvenuto, in data 19/11/2010 (decreto ingiuntivo n. 1102 adottato da questo Tribunale in data 6/12/2010) e in data 21/08/2012 (decreto ingiuntivo n. 813 adottato da questo Tribunale in data 30/08/2012). Devono, pertanto, trovare applicazione le disposizioni anteriormente vigenti. Va, inoltre, esclusa l'applicazione della mediazione obbligatoria, dovendosi, sul punto, richiamare il recente orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari
pagina 3 di 5 disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209/2022). Nel merito, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è inammissibile. Pacifica tra le parti la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi nel termine di legge, vanno svolte le considerazioni che seguono. Secondo recente orientamento della Suprema Corte, ai fini della verifica dell'applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore occorre valutare, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, le parti della fideiussione e non anche il contratto principale (Cass., n. 32225/2018; Cass., n. 742/2020; Cass., n. 1666/2020; Cass. Sez. Un., n. 5868/2023). In particolare, il giudice è tenuto a verificare se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.). Detta valutazione riposa sulla verifica dell'esistenza di collegamenti funzionali del fideiussore persona fisica che lo leghino alla società quali l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale (Cass., Sez. Un., n. 5868/2023, cit.; Cass., n. 1666/2020, in motivazione;
v. anche, Cass., n. 25459/2023). Ciò premesso in diritto, si rileva in fatto che nel caso di specie le evidenze documentali indubbiamente consentono di ritenere accertata una partecipazione non trascurabile al capitale sociale della società garantita da parte della signora Parte_1
socio accomandante (v. pag. 3 del DOC A, visura nel fascicolo di parte
[...] opponente). Difatti, nella fattispecie concreta la opponente era titolare della quota del 31% -ossia della quota di lire 46.500.000 rispetto al capitale sociale complessivo di lire 150.000.000, pari a quella del socio accomandatario e in misura di poco inferiore Controparte_5 all'altra socia -che deteneva la quota del 38% ossia pari a lire 57.000.000 (v. doc. A nel fascicolo di parte opponente, pag. 2). Tale partecipazione è all'evidenza non trascurabile -perché analoga a quella del socio accomandatario- e consente, di per sé, di ritenere positivamente accertato il collegamento funzionale che porta a escludere la qualità di consumatore in capo alla opponente, a nulla rilevando la qualità di socia accomandante, posto che la giurisprudenza della Suprema Corte all'evidenza configura in termini di alternatività l'amministrazione o la partecipazione non trascurabile al capitale sociale (per la valorizzazione quale quota consistente e non trascurabile di quella posseduta nella misura di ¼ del capitale sociale, ossia del 25% e, quindi, in misura inferiore a quella che viene in rilievo nel caso di specie: v. Cass., n. 25459/2023, cit., in motivazione: “In primo luogo, il ricorrente era titolare della quota, “consistente” e non “trascurabile”, di un quarto del capitale sociale”; nella giurisprudenza di merito, per il positivo accertamento del collegamento funzionale anche nell'ipotesi in cui il socio sia accomandante: v. Tribunale Firenze, 24/08/2023; Tribunale Taranto, n. 1547 del 28/05/2024: “Nel caso in esame si deve considerare che, come emerge dall'allegata visura, la società obbligata in via principale era composta di due soci e l'opponente, quale socio accomandante, era allora titolare di una quota pari a quella del socio accomandatario. Non può dirsi quindi che l'opponente avesse una partecipazione trascurabile in seno al sodalizio sociale. Con la conseguenza che tutta la
pagina 4 di 5 disciplina consumeristica non risulta applicabile al caso in esame”; per lo stretto collegamento in caso di partecipazione societaria non trascurabile, v. anche Tribunale Nocera Inferiore, 14/04/2023). Sulla base di tali rilievi va confermata l'ordinanza istruttoria in atti che non ha dato ingresso alla prova orale poiché la professione svolta dall'opponente e la sua assenza dall'amministrazione della società sono elementi irrilevanti a fronte della documentale e comprovata non trascurabile partecipazione al capitale sociale che consente di ravvisare il collegamento funzionale con la società garantita alla stregua dei parametri elaborati dalla Suprema Corte. Ad avviso di chi scrive, sul punto, non può non essere evidenziato che in applicazione del principio di autoresponsabilità il soggetto che, come nel caso di specie, volontariamente, assuma la qualità di socio nella società, non può re melius perpensa escludere il rilievo di tale indiscutibile circostanza al fine di poter usufruire di una disciplina di maggior favore, posto che nel caso di effettiva invocata estraneità avrebbe ben potuto non assumere alcun ruolo all'interno della società e dismettere quella acquisita, diversamente rispetto a quanto avvenuto in cui non solo nessuna iniziativa è stata assunta a tal fine, ma anzi la signora ha rilasciato fideiussioni nell'interesse Pt_1 della stessa società, di talché vanno disattese le deduzioni difensive di parte opponente di cui alla comparsa conclusionale. Segue la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, posto che, esclusa la qualità di consumatore, non possono essere invocati i principi elaborati da Cass., Sez. Un., n. 9479/2023 ai fini di dare ingresso all'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., con impostazione che assorbe gli ulteriori profili dedotti dalle parti. L'esistenza di orientamenti difformi della giurisprudenza di merito nella lettura del collegamento funzionale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-dichiara inammissibili le opposizioni ex art. 650 c.p.c.;
-compensa le spese di lite. 14/03/2025 Scaduti i termini concessi
Il giudice (Marzia Di Bari)
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