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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/10/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 08/10/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 9.50 compaiono:
CP_ l'Avv. Costanza Merelli in sostituzione dell'avv. Marco Rossi per la quale si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate precisando le conclusioni come già rassegnate in atti;
l'Avv. Stefano Colelli per il Sig. il quale, contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso sostenuto da controparte, si riporta al proprio atto di citazione, alle memorie ed alle note conclusive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, così provvedere:
- in tesi: accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.
718/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto, Giudice Istruttore Dott.ssa Claudia Frosini, in data 07.10.2021, a definizione del procedimento monitorio n. 2021/2021 R.G., notificato in data 15.10.2021, stabilendo che nulla deve il signor alla Parte_1
in persona del proprio procuratore;
Controparte_2
- in ipotesi: accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.
718/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto, Giudice Istruttore Dott.ssa Claudia Frosini, in data 07.10.2021, a definizione del procedimento monitorio n. 2021/2021 R.G., notificato in data 15.10.2021, dichiarando il signor tenuto al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del proprio procuratore, della minor Controparte_2
somma risultante eventualmente dovuta all'esito dell'istruttoria;
- comunque, accertare e dichiarare la illegittimità dei tassi applicati (TAN e TAEG), delle spese, commissioni, oneri di incasso rata e/o in generale di tutte le componenti del presunto debito siccome illegittimi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali tutti del giudizio”.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., lo scrivente procuratore si dichiara antistatario, ed in caso di vittoria nel giudizio, chiede al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Claudia Frosini Repubblica Italiana
Tribunale di Grosseto
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Claudia Frosini nella causa n° 2540/2021 tra le parti:
Attore: (C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
NO LE
Convenuto: (C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MA SI
all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo n. 718/2018 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale in data 7.10.2021 e notificatogli in data 15.10.2021 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 30.901,52 (oltre interessi e spese di ingiunzione), quale residuo impagato del finanziamento stipulato con FI
Banca, deducendo il difetto di legittimazione attiva del creditore Controparte_2
(nella propria veste di cessionario del credito), la mancata prova del credito in
[...]
quanto fondato su mera certificazione 50 TUB, l'incertezza del credito e, in ogni caso, la sua eccessività, nonché la violazione del divieto di anatocismo bancario e della disciplina antiusura per superamento del relativo tasso soglia.
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto, l'opponente ha dedotto che il creditore
(convenuto opposto), sarebbe privo di legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della titolarità del credito azionato e, in ogni caso, non essendogli opponibile la cessione per omessa precedente notifica dell'atto di cessione del credito al debitore ai sensi dell'articolo 1264 c.c.
La convenuta opposta si è costituita instando per il rigetto dell'opposizione.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa nelle forme di cui all'articolo 281 sexies cpc, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note finali.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c. Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando
l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ebbene, nel caso di specie, la banca creditrice ha assolto l'onus probandi mediante la produzione del contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dal cliente (che non ha costituito oggetto di contestazione) e mediante l'allegazione dell'inadempimento del debitore, suffragata dall'ulteriore documentazione allegata al fascicolo monitorio
(estratto conto analitico e prospetto degli interessi), dimostrando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato ( cfr. fascicolo monitorio prodotto da parte convenuta- opposta allegato all'atto di costituzione in giudizio). Per contro, l'attore si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche in merito all'inesistenza del credito e del proprio adempimento all'obbligazione contrattuale assunta, non avendo infatti fornito la benché minima prova (né prima ancora allegazione), del fatto estintivo dell'obbligazione assunta con il contratto di finanziamento in atti.
Quanto poi all'eccepita carenza di legittimazione attiva del creditore, deve osservarsi, sempre in via generale che la legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell'azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, mentre invece tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”.
Ed in particolare la legitimatio ad causam attiva e passiva può definirsi come la titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Ne consegue che il presupposto della legittimazione ad agire è la mera allegazione fatta in domanda, al fine di verificare se chi agisce possa ritenersi l'effettivo beneficiario del provvedimento di giustizia richiesto e se che colui che viene evocato in giudizio in veste di convenuto risulti, per converso, l'effettivo destinatario della statuizione richiesta, id est del comando in essa contenuto.
Nella specie deve pertanto essere preliminarmente escluso il difetto di legittimazione ad agire di , essendosi infatti la medesima affermata creditore della Controparte_2
somma ingiunta. Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Ed in materia di cessione di crediti, ai fini della verifica della titolarità attiva del creditore cessionario non assume alcun rilievo il momento della notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto, essendo infatti tale adempimento finalizzato esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore cedente, perfezionandosi invece il contratto di cessione del credito tra cedente e cessionario con il semplice scambio dei consensi.
Ne consegue, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, che sul piano processuale il creditore cessionario è legittimato a pretendere la prestazione- anche in via esecutiva- pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 c.c. (sul punto, tra le altre, cfr. Cass.
15364/2011).
Ciò premesso e venendo al caso di specie il creditore ha fornito la prova dell'esistenza del contrato di cessione mediante il deposito, sempre nel fascicolo del procedimento monitorio, dello scambio dei consensi tra creditore cedente e creditore cessionario avvenuto secondo lo schema contrattuale della proposta e dell'accettazione, mentre la notificazione dell'atto di cessione del credito al debitore ceduto è da considerarsi validamente effettuata al più tardi con il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi a tal proposito rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cessione, che è un atto a forma libera, può essere effettuata mediante comunicazione scritta anche contestualmente o successivamente alla citazione in giudizio (cfr., sul punto, tra le altre, Cass 20143/2005 nonché, più di recente,
Cass. 177072014). Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle argomentazioni difensive dell'attore, in ordine alla mancanza di data certa dell'atto di cessione, posto che il momento rilevante ai fini della opponibilità al debitore ceduto è la notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Quanto, inoltre alla mancata prova del credito azionato dalla banca convenuta opposta, giova sinteticamente osservare che nella specie, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento, si è al di fuori del perimetro di applicabilità dell'articolo 50 TUB che si riferisce unicamente ai rapporti di conto corrente caratterizzati dall'emissione di estratti conto periodici, di talché, ai fini della prova del credito nel presente giudizio, deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni economiche unicamente alla quantificazione residua del credito documentata dai prospetti analitici in atti.
Quanto, infine, alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto bancario oggetto di causa (anatocismo, usura), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche e nel richiamo di norme e orientamenti giurisprudenziali.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% rispetto ai valori base della fase istruttoria e della fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2540//2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro € 5261,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%.
Così deciso in Grosseto lì 7.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
UDIENZA del 08/10/2025 tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 9.50 compaiono:
CP_ l'Avv. Costanza Merelli in sostituzione dell'avv. Marco Rossi per la quale si riporta agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate precisando le conclusioni come già rassegnate in atti;
l'Avv. Stefano Colelli per il Sig. il quale, contestando tutto quanto ex Parte_1
adverso sostenuto da controparte, si riporta al proprio atto di citazione, alle memorie ed alle note conclusive insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che di seguito si trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, così provvedere:
- in tesi: accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.
718/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto, Giudice Istruttore Dott.ssa Claudia Frosini, in data 07.10.2021, a definizione del procedimento monitorio n. 2021/2021 R.G., notificato in data 15.10.2021, stabilendo che nulla deve il signor alla Parte_1
in persona del proprio procuratore;
Controparte_2
- in ipotesi: accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo telematico n.
718/2021 emesso dal Tribunale di Grosseto, Giudice Istruttore Dott.ssa Claudia Frosini, in data 07.10.2021, a definizione del procedimento monitorio n. 2021/2021 R.G., notificato in data 15.10.2021, dichiarando il signor tenuto al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del proprio procuratore, della minor Controparte_2
somma risultante eventualmente dovuta all'esito dell'istruttoria;
- comunque, accertare e dichiarare la illegittimità dei tassi applicati (TAN e TAEG), delle spese, commissioni, oneri di incasso rata e/o in generale di tutte le componenti del presunto debito siccome illegittimi.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali tutti del giudizio”.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., lo scrivente procuratore si dichiara antistatario, ed in caso di vittoria nel giudizio, chiede al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Claudia Frosini Repubblica Italiana
Tribunale di Grosseto
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Claudia Frosini nella causa n° 2540/2021 tra le parti:
Attore: (C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
NO LE
Convenuto: (C.F. con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MA SI
all'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE si è opposto al decreto ingiuntivo n. 718/2018 emesso dall'intestato Parte_1
Tribunale in data 7.10.2021 e notificatogli in data 15.10.2021 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 30.901,52 (oltre interessi e spese di ingiunzione), quale residuo impagato del finanziamento stipulato con FI
Banca, deducendo il difetto di legittimazione attiva del creditore Controparte_2
(nella propria veste di cessionario del credito), la mancata prova del credito in
[...]
quanto fondato su mera certificazione 50 TUB, l'incertezza del credito e, in ogni caso, la sua eccessività, nonché la violazione del divieto di anatocismo bancario e della disciplina antiusura per superamento del relativo tasso soglia.
Ed in particolare, a sostegno del proprio assunto, l'opponente ha dedotto che il creditore
(convenuto opposto), sarebbe privo di legittimazione attiva, non avendo fornito la prova della titolarità del credito azionato e, in ogni caso, non essendogli opponibile la cessione per omessa precedente notifica dell'atto di cessione del credito al debitore ai sensi dell'articolo 1264 c.c.
La convenuta opposta si è costituita instando per il rigetto dell'opposizione.
Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata ritenuta matura per essere decisa nelle forme di cui all'articolo 281 sexies cpc, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note finali.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'asserita illegittimità della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si assiste ad una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c. Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando
l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ebbene, nel caso di specie, la banca creditrice ha assolto l'onus probandi mediante la produzione del contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dal cliente (che non ha costituito oggetto di contestazione) e mediante l'allegazione dell'inadempimento del debitore, suffragata dall'ulteriore documentazione allegata al fascicolo monitorio
(estratto conto analitico e prospetto degli interessi), dimostrando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato ( cfr. fascicolo monitorio prodotto da parte convenuta- opposta allegato all'atto di costituzione in giudizio). Per contro, l'attore si è limitato a sollevare contestazioni puramente generiche in merito all'inesistenza del credito e del proprio adempimento all'obbligazione contrattuale assunta, non avendo infatti fornito la benché minima prova (né prima ancora allegazione), del fatto estintivo dell'obbligazione assunta con il contratto di finanziamento in atti.
Quanto poi all'eccepita carenza di legittimazione attiva del creditore, deve osservarsi, sempre in via generale che la legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell'azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l'azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, mentre invece tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito”.
Ed in particolare la legitimatio ad causam attiva e passiva può definirsi come la titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato secondo la prospettazione dell'attore a prescindere dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Ne consegue che il presupposto della legittimazione ad agire è la mera allegazione fatta in domanda, al fine di verificare se chi agisce possa ritenersi l'effettivo beneficiario del provvedimento di giustizia richiesto e se che colui che viene evocato in giudizio in veste di convenuto risulti, per converso, l'effettivo destinatario della statuizione richiesta, id est del comando in essa contenuto.
Nella specie deve pertanto essere preliminarmente escluso il difetto di legittimazione ad agire di , essendosi infatti la medesima affermata creditore della Controparte_2
somma ingiunta. Appartiene invece al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa,
l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio.
Ed in materia di cessione di crediti, ai fini della verifica della titolarità attiva del creditore cessionario non assume alcun rilievo il momento della notificazione dell'atto di cessione al debitore ceduto, essendo infatti tale adempimento finalizzato esclusivamente ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al creditore cedente, perfezionandosi invece il contratto di cessione del credito tra cedente e cessionario con il semplice scambio dei consensi.
Ne consegue, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, che sul piano processuale il creditore cessionario è legittimato a pretendere la prestazione- anche in via esecutiva- pur se sia mancata la notificazione prevista dall'articolo 1264 c.c. (sul punto, tra le altre, cfr. Cass.
15364/2011).
Ciò premesso e venendo al caso di specie il creditore ha fornito la prova dell'esistenza del contrato di cessione mediante il deposito, sempre nel fascicolo del procedimento monitorio, dello scambio dei consensi tra creditore cedente e creditore cessionario avvenuto secondo lo schema contrattuale della proposta e dell'accettazione, mentre la notificazione dell'atto di cessione del credito al debitore ceduto è da considerarsi validamente effettuata al più tardi con il decreto ingiuntivo opposto, dovendosi a tal proposito rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notificazione della cessione, che è un atto a forma libera, può essere effettuata mediante comunicazione scritta anche contestualmente o successivamente alla citazione in giudizio (cfr., sul punto, tra le altre, Cass 20143/2005 nonché, più di recente,
Cass. 177072014). Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle argomentazioni difensive dell'attore, in ordine alla mancanza di data certa dell'atto di cessione, posto che il momento rilevante ai fini della opponibilità al debitore ceduto è la notizia idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio.
Quanto, inoltre alla mancata prova del credito azionato dalla banca convenuta opposta, giova sinteticamente osservare che nella specie, non venendo in rilievo un rapporto di conto corrente, ma un contratto di finanziamento, si è al di fuori del perimetro di applicabilità dell'articolo 50 TUB che si riferisce unicamente ai rapporti di conto corrente caratterizzati dall'emissione di estratti conto periodici, di talché, ai fini della prova del credito nel presente giudizio, deve ritenersi sufficiente la produzione del contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni economiche unicamente alla quantificazione residua del credito documentata dai prospetti analitici in atti.
Quanto, infine, alle contestazioni relative ai vizi che inficerebbero la validità del rapporto bancario oggetto di causa (anatocismo, usura), è sufficiente osservare che esse si risolvono in allegazioni del tutto generiche e nel richiamo di norme e orientamenti giurisprudenziali.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 e succ. mod e integr., ma con diminuzione del 50% rispetto ai valori base della fase istruttoria e della fase decisoria, in ragione della natura documentale della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2540//2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi euro € 5261,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge, nonché rimborso spese nella misura del 15%.
Così deciso in Grosseto lì 7.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini