Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO – SEZ. TERZA CIVILE –
La Corte d'Appello di Palermo – Sezione Terza Civile – composta dai IGg.ri
Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott.ssa Giulia Maisano Consigliere
3) Dott. Silvestro Motta Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2238/2019 R.G. promossa in questo grado di giudizio da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Marchese e Avv. PI CA
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio La Rocca
APPELLATA
(c.f.: ) Controparte_2 CodiceFiscale_2
APPELLATO (contumace)
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 15 giugno 2023, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2013, conveniva Parte_1 CP_2
e la avanti al Tribunale di Sciacca, premettendo:
[...] CP_1
- che il giorno 4 maggio 2013 si trovava in Contrada Fontanelle di Agrigento, intento ad effettuare alcuni controlli del territorio quale Comandante delle Guardie Ambientali Centro
Italia, insieme ad altri colleghi, tra cui il;
CP_2
- che si accingeva a salire a bordo dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT condotta dal , quando quest'ultimo ripartiva improvvisamente scaraventandolo per CP_2
terra;
- che, con la gamba sinistra già dentro l'autovettura e con lo sportello ancora aperto, cadeva rovinosamente battendo violentemente la testa e la schiena per terra e che,
1
Giovanni di Dio di Agrigento, ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico in policontuso”, e gli venivano consigliate ulteriori visite specialistiche mirate;
- che, con il passare dei giorni, le sue condizioni di salute erano peggiorate, come dimostrato dagli accertamenti specialistici che evidenziavano una grave riduzione del campo visivo e la perdita della acuità visiva, lesione amielica a livello del segmento vertebrale L1, sindrome psico-organica post traumatica, e che tali patologie lo avevano reso incapace a svolgere le quotidiane attività della vita con totale compromissione della capacità lavorativa specifica;
- che il aveva riconosciuto la propria responsabilità e aveva dichiarato di essere CP_2
proprietario dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT e che avrebbe inoltrato la denuncia di sinistro alla;
Controparte_3
- che l' che garantiva la responsabilità civile dell'autovettura del CP_1
, aveva respinto la richiesta di risarcimento danni;
CP_2
ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di €
1.356.814,03 a titolo di risarcimento del danno per le lesioni dallo stesso subite, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo.
Si costituiva contestando la domanda nell'an e nel quantum, ed Controparte_2
eccependo: che il veicolo era in sosta e che l'attore era caduto fuori e poco distante dall'auto in maniera del tutto accidentale, forse per un malore, e che la caduta non era collegata a un'improvvisa partenza dell'autovettura; di avere soccorso immediatamente l'attore e di avere richiesto telefonicamente l'aiuto dei colleghi che in quel momento stavano effettuando un servizio di zoofilia nelle vicinanze;
che il non voleva recarsi in ospedale, affermando Pt_1
di avere subito qualche piccola contusione e chiedendo di essere accompagnato a casa a e che, solo dopo le continue insistenze di tutti i colleghi, lo stesso si decideva a recarsi CP_4
presso il pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento.
Si costituiva l contestando l'an e il quantum della domanda, eccependo CP_1
di avere svolto degli accertamenti tecnici da cui emergeva che l'attore era caduto autonomamente, mentre si accingeva a raggiungere il mezzo, e che l'atto di citazione riportava una non veritiera visione dei fatti a fondamento del petitum finale;
che il proprio medico fiduciario aveva sottoposto a visita medico-legale l'attore, concludendo per la insussistenza del nesso causale tra l'evento e le lesioni.
Istruita la causa con prove documentali, interrogatorio formale del convenuto , CP_2
prova testimoniale e CTU medico-legale, con la sentenza n. 295/2019 pubblicata il 9 luglio
2 2019, il Tribunale di Sciacca ha rigettato la domanda e compensato integralmente le spese del giudizio, ritenendo non provato il nesso di causalità tra danno ed evento, avendo ritenuto che non fosse emerso dall'istruttoria che la circolazione del veicolo avesse costituito la causa materiale dell'evento.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 27 novembre 2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Riformare, in accoglimento del gravame e per tutti i motivi suesposti, l'impugnata sentenza n. 295/2019 - resa dal Tribunale di Sciacca in data 09.07.2019 e depositata in
Cancelleria in data 09.07.2019, non notificata, emessa nel giudizio iscritto al n. 1123/2013
R.G. affari civili del Tribunale di Sciacca, nelle parti indicate in premessa;
2) Ritenere e dichiarare, pertanto, che il sinistro di cui in narrativa è da ascrivere a fatto e colpa esclusivi del IG. , proprietario e conducente dell'autovettura Controparte_2
Opel Astra targata BC544XT e per l'effetto:
- condannare il IG. , quale proprietario-conducente, e la Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante, quale assicuratore Controparte_3
per la R.C.A. dell'autovettura Opel Astra targata BC544XT, in solido tra loro, al pronto pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 783.109,50, determinata sulla scorta della CTU medico legale redatta dal Dott. , oltre al risarcimento Persona_1
danni da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in premessa, il tutto con gli interessi legali dal dì del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
- Emettere ogni altra statuizione di legge.
- Condannare i convenuti soccombenti, in solido tra loro, al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori”.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza impugnata.
Non si è costituito , benché ritualmente citato, sicché se ne deve Controparte_2
dichiarare la contumacia.
Con l'atto di impugnazione, l'appellante deduce la “Errata ricostruzione del fatto, erronea ed omessa valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione” e censura la sentenza impugnata sotto vari profili;
specificamente:
3 - Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della testimonianza della IG.ra , Testimone_1
la quale aveva dichiarato di avere visto la dinamica dell'incidente, come descritta nell'atto introduttivo. In base alla descrizione delle modalità del sinistro, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ricavarne che lo stesso era l'antecedente necessario dell'evento.
- Il Tribunale non avrebbe tenuto conto, altresì, delle dichiarazioni degli altri testimoni
, , e ), i quali avevano confutato le difese Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
del convenuto , riferendo che il contenuto delle relazioni di servizio e del modello CP_2
CAI era stato predisposto e sottoscritto dal . CP_2
- Le dichiarazioni rese da quest'ultimo in sede di interrogatorio libero e di interrogatorio formale erano state confutate dalle predette prove documentali e testimoniali.
- Il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente fondato la decisione sulla base di una osservazione del CTU, il quale aveva affermato in un passo della propria relazione che “le cause che hanno determinato detta caduta non sono chiare allo scrivente C.T.U. nei limiti e nei termini dell'attendibilità essendo emerse versioni diverse dall'attento studio della documentazione presente nei fascicoli delle parti in causa”; secondo l'appellante, il CTU intendeva riferirsi al fatto che la ricostruzione della dinamica non era compito del consulente medico.
Ancora, l'appellante contesta la decisione impugnata nella parte in cui viene affermato che, “a parere del CTU, la dinamica del suddetto sinistro rilevata dagli atti, unitamente all'esame delle lesioni riportate dallo stesso periziando, non rendono dunque verosimile il nesso di causalità tra il tipo di sinistro subito e le conseguenti lesioni riportate”. L'appellante si duole che il Giudice di primo grado abbia omesso di valutare la diagnosi del CTU, che riconosce la sussistenza della “Sindrome psico-organica soggettiva postraumatica”, nonché le conclusioni del perito in ordine sia all'esistenza del nesso di causalità tra il trauma cranico e la
Sindrome psico-organica soggettiva post traumatica, sia alla valutazione, in termini di danno biologico, delle lesioni riportate dal sig. e quantificate nella misura del 50%. Sul Parte_1
punto, l'appellante sostiene che il Giudice di primo grado intendeva riferirsi alla mancanza di nesso di causalità tra trauma cranico e deficit visivo e trauma cranico e patologie a carico del s.n.c. e non anche al nesso di causalità tra trauma cranico e sindrome psico-organica la cui esistenza e compatibilità non è stata mai messa in dubbio dal CTU.
Tutto ciò premesso, osserva la Corte che l'appello è parzialmente fondato e dunque va accolto nei termini che seguono.
Ritiene questo collegio che risulti provato il coinvolgimento dell'odierno appellante in un sinistro causato dalla circolazione stradale del mezzo di proprietà di e Controparte_2
4 dallo stesso condotto, sinistro per il quale deve rispondere, in solido con il conducente, la compagnia assicuratrice del veicolo ai sensi dell'art. 144 Dlgs. 209/2005.
In proposito, soccorre la testimonianza della IG.ra , escussa alla udienza Testimone_1
del 14 ottobre 2015, la quale ha dichiarato di avere assistito all'incidente, confermandone la dinamica come descritta in citazione. Inoltre, il convenuto, pur disconoscendo la firma apposta sul documento sub 3 allegato al modello di denuncia di sinistro, ha tuttavia confermato la paternità delle sottoscrizioni apposte sui documenti nn. 5 e 6, recanti nella intestazione la dicitura “Guardie Ambientali Centro Italia”, indirizzati rispettivamente alla e alla Questura di Agrigento. In particolare, nel documento sub 6 viene dichiarato CP_5
(analogamente al contenuto del documento sub 3) che “durante il servizio in località
Agrigento in contrada fontanello in via Alessio Di Giovanni, il comandante Parte_1
stava salendo sull'autovettura targata BC544XT di servizio e con lo sportello già aperto lato passeggero anteriore, mentre l'autovettura stava ripartendo, scivolava sbattendo la schiena e la testa sul marciapiede, le stesse guardie si prestavano ad accompagnarlo d'urgenza presso l'ospedale di Agrigento S. Giovanni di Dio per le cure del caso. Si dichiara che l'incidente in questione si verificava attorno alle 11 e 45”.
Ciò posto, sussiste altresì la condizione di proponibilità della domanda, atteso che l'attore ha proceduto all'azione giudiziale dopo avere formulato la richiesta, a mezzo lett. racc. A.R. ricevuta il 22/5/2013, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 145 del Dlgs
209/2005 citato, trascorsi i termini previsti dalla detta norma.
Devono quindi prendersi in considerazione le risultanze della consulenza d'ufficio medico-legale, a firma del Dott. , il quale, sulla scorta della copiosa Persona_1
certificazione sanitaria specialistica e delle certificazioni a scopo medico legale, ha formulato la diagnosi di “Sindrome psico organica soggettiva post traumatica”. Il professionista ha affermato che nel caso di specie “è presente un quadro clinico di sofferenza psichica che non deriva da un'alterazione anatomica dell'encefalo, macroscopica o microscopica, ma si presenta in assenza di qualsiasi lesione organica a carico dell'encefalo. Trattasi di disturbi psico funzionali denominati anche disturbi psicogeni in quanto nascono all'interno della mente”.
In ordine al collegamento (nesso causale) tra l'evento psicotraumatico e la psicopatologia riscontrata, nella relazione si legge quanto segue: “… L'entità dell'evento traumatico (trauma cranio lieve /moderato) e la gravità delle fenomenologie cliniche successive, così come descritte e diagnosticate dagli specialisti che hanno visitato il periziando, assumono rapporti di tipo tutt'altro che lineari. Nel caso in esame si osserva una
5 discrepanza tra i disturbi diagnosticati e il trauma cranico lieve/moderato non commotivo derivante dalla caduta descritta. Il periziato, a causa all'incidente del 04/05/2013, ha riportato, così come certificato dal medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Agrigento, un Trauma cranico non commotivo in policontuso … In tale contesto risulta opinabile qualunque tentativo di classificazione formale, mentre è possibile individuare un “continuum sindromico” che trapassa, in progressione di gravità, da sindromi lievi, caratterizzate da disturbi soggettivamente accusati dai pazienti ma prive di lesioni apparenti, ad una estesa serie di quadri di coinvolgimento progressivamente più severo con una ben definita base lesionale ... L'ipotesi patogenetica più valida sembra essere quella che correla la Sindrome all'esistenza di microcontusioni non altrimenti evidenziabili;
è stata imputata anche a perturbazioni della circolazione liquorale. È comunque molto importante nella sua patogenesi la personalità premorbosa del traumatizzato. È opinione condivisa in ambito psichiatrico che le psicopatologie riconoscono in genere una etiologia multifattoriale
(genetica, ambientale, di personalità) e d'altronde in letteratura sono descritti diversi quadri psicopatologici insorti in seguito a traumi di variabile entità. Nel caso in esame la sindrome che si propone alla discussione è la così detta “sindrome post-commotiva” o anche
“sindrome soggettiva del trauma cranico lieve”( Rutherford, 1989). Tale quadro si caratterizza per l'associazione di sintomi di tipo neuro-somatico (cefalea, vertigini, nausea, foto e fonofobia, disturbi dell'udito, insonnia), emotivo-comportamentale (irritabilità, ansia, labilità emotiva, depressione) e cognitivo (in particolare difficoltà di concentrazione e smemoratezza). Il trauma cranico lieve / moderato, raramente fatale, può tuttavia essere causa di disturbi invalidanti della sfera cognitiva, della sfera emotivo-comportamentale. Nel nostro caso, in data 09/04/2013 (09/05/2013, ndr), lo specialista neuropsichiatra ha diagnosticato: “Cefalea muscolo tensiva post traumatica. Insonnia” e, in data 24/05/13,
“Esiti di trauma cranico non commotivo con cervico algia. Stato confusionale con insonnia”.
La caratteristica principale nel caso in esame è la discordanza tra le certificazioni di specialistici neuropsichiatri di struttura pubblica che hanno avuto in cura il periziando e la negatività dei reperti obiettivi per quanto attiene la sfera neurologica. In particolare l'assenza di alterazioni significative alle metodiche d'indagine neurofisiologica e neuroradiologica comunemente utilizzate nella pratica clinica (EEG, TAC-R M). Nel caso in esame infatti la TAC effettuata in data 04/05/13 è negativa per patologia e lo stesso dicasi per la R.M Encefalo del 24/05/13. Il quadro è dal punto di vista sintomatologico inizialmente di tipo prevalentemente istero-neurastenico, con lamentela di svariati disturbi somatici e psichici, e con l'accento posto sulla riduzione e in parte sulla totale capacità a prestazioni
6 lavorative od anche di semplice vita di relazione, a causa della loro presenza. In particolare,
è proprio la presenza di disturbi neurastenici obiettivabili (certificati dallo psichiatra) a rappresentare il marcatore essenziale per la definizione di tali soggetti affetti da trauma cranico lieve/moderato … I rapporti di continuità tra i diversi quadri sintomatologici sopra descritti possono essere spiegati come la interazione di più fattori. Fattori di tipo fisico, direttamente conseguenti al trauma e rappresentati da: dolore, affaticamento, disturbi del sonno, disturbi sensitivi e sensoriali e disequilibrio;
Fattori psicologici, sia di tipo premorboso che correlati al trauma o dipendenti dallo specifico contesto socio-famigliare di quel paziente quali: stato emotivo ed affettivo, situazione lavorativa, personalità premorbosa, rivendicazioni di tipo medico-legale in corso;
Fattori neurologici sia preesistenti /età, pregressi traumi cranici, precedenti lesioni cerebrali) che attuali (lesioni cerebrali postraumatiche riscontrate agli esami strumentali. Tenuto conto di quanto sopradetto ho chiesto l'autorizzazione all'esecuzione di indagine specialistica all'Ill.mo IG. Giudice
Istruttore, concordi i due CTP … Il periziando, in data 04 dicembre 2017 ha eseguito TC
Encefalo e TC del rachide cervicale … L'esame strumentale del rachide cervicale è indicativo di una artrosi con discopatie e riduzione del calibro del 20% del canale midollare e una inversione della lordo cervicale. Quadro radiologico che supporta la poliartrosi con discopatie di cui è affetto il paziente, non legata al trauma di cui è rimasto vittima ma secondaria anche a precedenti traumi. Infatti dallo studio della documentazione allegata si evince che il periziando in data 03/06/2008, a seguito di incidente stradale ha riportato la frattura della colonna vertebrale cervicale con il riconoscimento di percentuale di danno biologico pari al 7% risarcito dalla In data 28/01/2010 altro incidente dal Controparte_6
quale ha riportato trauma colonna lombare con il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 2% risarcito dalla In data 20/04/2010 altro incidente Parte_2
dal quale ha riportato trauma al ginocchio sinistro con il riconoscimento di un danno biologico pari al 4% risarcito da … L'esame strumentale TC Encefalo Controparte_7
non mostra nessuna alterazioni riconducibili al quadro clinico neurologico ed al grave deficit deambulatorio riscontrato. Nessun esito malacico a carico dell'encefalo. Non aree atrofiche o ipodense. A luce dell'esito dell'esame strumentale T.C. Encefalo e TC Cervicale si afferma che nessun nesso causale è riscontrabile tra evento e lesioni a carico del sistema nervoso centrale e periferico ed il grave deficit deambulatorio e lo stesso dicasi per quanto attiene il nesso causale fra le lesioni accertate e la menomazione. La patologia a carico del sistema nervoso centrale e periferico e deambulatorio non trovano causa e cagione sul sinistro in esame. Trattasi verosimilmente di una polineuropatia cronica di n.d.d. Non sono allegati
7 indagini strumentali quali studi elettromiografici, studio del liquor, biopsia del nervo surale, potenziali d'azione sensitiva. In mancanza di accertamenti strumentali esibiti e/o eseguiti non
è possibile formulare diagnosi di certezza ma è possibile escludere la sua insorgenza legata al trauma cranico lieve/moderato non commotivo. Dal punto di vista anatomo patologico l'antecedente lesivo, determinato da trauma chiuso è consistito in una contusione nessuna lesione focale macroscopica della superficie cerebrale, della sostanza bianca sottostante, stravaso ematico, emorragie puntiformi e/o edema locale sono stati riscontrati sia obiettivamente che strumentalmente. Lo stesso dicasi per quanto attiene il grave deficit visivo.
Nessun nesso etiologico/causale tra trauma cranico lieve/moderato non commotivo e cecità.
Nessun nesso etiologico /causale tra trauma cranico lieve /moderato e ipoacusia. Nel nostro caso ritengo possano essere solo due dei fattori sopra descritti responsabili della Sindrome psico - organica soggettiva post traumatica, A) Fattori di tipo fisico, direttamente conseguenti al trauma e rappresentati da dolore, affaticamento, disturbi del sonno, disturbi sensitivi e sensoriali e disequilibrio;
B) fattori psicologici, sia di tipo premorboso che correlati al trauma o dipendenti dallo specifico contesto socio-famigliare di quel paziente, quali stato emotivo ed affettivo, situazione lavorativa, personalità premorbosa, rivendicazioni di tipo medico-legale in corso, che interagirebbero tra loro, con altre componenti suddette e con altra componente, rappresentata dai deficit cognitivi di tipo soggettivo, ossia le disabilità cognitive soggettivamente lamentate dal paziente e certificate dagli specialisti neuropsichiatri che hanno avuto in cura il paziente ... pur in assenza di deficit cognitivi di tipo oggettivo, deficit cioè determinati direttamente dal danno cerebrale. Le sequele neuropsicologiche, a causa della sindrome post concussiva, sono responsabili di evidenti difficoltà nell'interazione sociale e nella vita di tutti i giorni.
NESSO EZIOLOGICO
Il nesso causale tra il sinistro e l'insorgenza della sintomatologia descritta è ammissibile in via di mera possibilità e a titolo di fattore concausale, ma non può essere affermato con certezza. Tutti gli studi in merito all'insorgenza della sindrome psico organica post- traumatica dimostrano che l'evento traumatico (il trauma, sia pur indispensabile) non è sufficiente a dettare la comparsa della sintomatologia certificata dagli specialisti neuropschiatri. Nel nostro caso vi è una copiosa richiesta di assistenza e di certificazione medico legale: cinque specialisti neuropsichiatri hanno formulato e confermato la diagnosi di
Sindrome psico organica post traumatica in un arco temporale ridotto. Il giudizio tra l'evento di rilievo giuridico e il trauma cranico e le successive manifestazioni neuropsicologiche e psicosomatiche ad esse correlabili, attraverso un'accurata analisi della compatibilità
8 patogenetica, sintomatologica e semiologica è possibile. E' opinione condivisa in ambito psichiatrico che le psicopatologie riconoscono in genere una etiologia multifattoriale
(genetica, ambientale, di personalità). Il sig. in data 04/05/2013 è stato Parte_1
refertato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Agrigento e il Medico del P.S, n.q., dopo aver sottoposto il paziente a visita ha formulato il seguente referto: Trauma cranico non commotivo in policontuso. Il trauma cranico quindi c'è stato, fino a prova contraria e non compete allo scrivente eccepire perché il medico del P. S. non abbia riscontrato o non abbia refertato la presenza di graffi, escoriazioni, ematomi esteriori. Ho precedentemente evidenziato come il trauma cranico lieve /moderato può essere la causa di disturbi invalidanti della sfera cognitiva e della sfera emotivo-relazionale, giustificandone l'etiopatogenesi; diversi studi clinici dimostrano che l'ipotesi patogenetica più valida sembra essere quella che correla la Sindrome all'esistenza di microcontusioni non altrimenti evidenziabili ed è stata imputata anche a perturbazioni della circolazione liquorale ed è molto importante nella sua patogenesi la personalità premorbosa del traumatizzato. Pertanto, a parere del sottoscritto c.t.u. la lesività può contrarre rapporto con la sindrome psico organica diagnosticata da diversi specialisti neuropsichiatri di struttura pubblica. E' presente una causalità adeguata tra l'evento “caduta” ed il trauma cranico lieve/moderato. La forza naturalistica che ha causato l'evento è la caduta;
anche se la cause che hanno determinato detta caduta non sono chiare allo scrivente c.t.u. nei limiti e nei termini dell'attendibilità essendo emerse diverse versioni dall'attento studio della documentazione presente nei fascicoli delle Parti in causa.
Il criterio di continuità fenomenologica risulta adeguatamente verificato, perché sostenuto dalla presenza di una successione ininterrotta tra i sintomi immediatamente sopravvenuti all'azione lesiva e quelli propri della malattia in esame. (risulta soddisfacente l'intervallo temporale tra l'epoca del sinistro e le prime manifestazioni patogenetiche psicosomatiche.) Il criterio topografico risulta di scarsa importanza ad esclusione dell'ovvia necessità che il trauma abbia interessato l'estremo cefalico. Il criterio di idoneità non può essere stabilito con certezza, in quanto non risultano soddisfatti gli indicatori prognostici negativi del trauma espressivi di un effetto lesivo tale da permettere di supporre una proporzione ed adeguatezza congrui tra l'evento caduta e la gravità del danno. Come detto prima, però, fattori psicologici, sia di tipo premorboso o dipendenti dallo specifico contesto socio-famigliare di quel paziente, quali stato emotivo ed affettivo, situazione lavorativa, personalità premorbosa, rivendicazioni di tipo medico-legale in corso interagendo tra loro e con l'azione lesiva rappresentata dal trauma con la caduta a terra hanno contribuito nell'insorgenza della
9 patologia psichiatrica certificata da neuropsichiatri che hanno avuto in cura il periziando
…”.
Venendo alla valutazione del danno biologico di natura psichica, il CTU ha ulteriormente evidenziato che la rapportabilità della patologia di cui è affetto il periziato si fonda su un generico giudizio di compatibilità fra le manifestazioni cliniche accertate e i contenuti psico-traumatizzanti dell'evento “Trauma cranico di non grave entità e non commotivo”, che come tale tuttavia non è stato pienamente idoneo a determinare quella patologia ma ne è stata una concausa. Il CTU – premettendo la distinzione operata dalla
Linee guida tra: a) Disturbi minori (sindrome soggettiva del traumatizzato cranico); b)
Disturbo post traumatico da stress (disturbo somatiforme ,disturbi fittizi); c) Disturbi maggiori
(disturbi psicotici post traumatici, sindrome pre frontale psico-organica, deterioramento mentale) – è pervenuto a una valutazione del danno biologico nella misura del 50%, oltre a riconoscere un periodo di inabilità di 30 gg al 75% e di successivi 100 gg al 50%.
Ritiene la Corte, in aderenza alle risultanze della relazione di CTU, che nel caso concreto la patologia accertata di “Sindrome psico organica soggettiva post traumatica” sia stata l'effetto di un concorso di cause concorrenti che hanno prodotto tale patologia, ovvero l'evento “Trauma cranico non commotivo” conseguente alla caduta e la presenza della etiologia multifattoriale (genetica, ambientale, di personalità), evidenziata dal consulente d'ufficio, ovvero i concorrenti “… fattori psicologici, sia di tipo premorboso che correlati al trauma o dipendenti dallo specifico contesto socio-famigliare di quel paziente, quali stato emotivo ed affettivo, situazione lavorativa, personalità premorbosa, rivendicazioni di tipo medico-legale in corso, che interagirebbero tra loro, con altre componenti suddette e con altra componente, rappresentata dai deficit cognitivi di tipo soggettivo, ossia le disabilità cognitive soggettivamente lamentate dal paziente e certificate dagli specialisti neuropsichiatri che hanno avuto in cura il paziente ... pur in assenza di deficit cognitivi di tipo oggettivo, deficit cioè determinati direttamente dal danno cerebrale …”.
Sul punto, soccorrono le ragioni diffusamente spiegate dal consulente d'ufficio e gli elementi documentali sui quali lo stesso ha basato la propria indagine, non essendovi elementi per una plausibile ricostruzione alternativa in ordine alla diversa etiologia della patologia diagnosticata. Deve, pertanto, farsi applicazione del principio affermato in più occasioni dalla
Suprema Corte, secondo cui, “se nel momento in cui si verifica il concorso causale in questione (in tutte le sue componenti: umane e naturali) e quindi insorge l'evento dannoso oggetto della causa, il danneggiato già presentava condizioni e/o postumi patologici di qualsiasi origine e natura, di questi non si deve tener conto ai fini della liquidazione dei
10 danni, trattandosi di condizioni e/o postumi non direttamente causati dal comportamento del danneggiante, né in alcun altro modo eziologicamente collegati con gli eventi oggetto del giudizio” (Cass. civ., Sez. III, n. 4/2010; e ancora Sez. III, n. 9528/2012: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt.40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale”).
Dunque, in presenza della concorrente etiologia multifattoriale quale evidenziata dal
CTU (genetica, ambientale, di personalità), la Corte ritiene che gli appellati debbano rispondere, per il trauma cranico non commotivo, nella percentuale equitativamente determinata del 25% del danno complessivamente accertato.
Sulla base dei principi della Suprema Corte sopra richiamati, ai fini della liquidazione del dovuto, deve procedersi alla quantificazione del danno per l'invalidità complessiva, per poi sottrarre il valore corrispondente derivante dalla menomazione concorrente, riconoscendo al danneggiato il risarcimento del danno conseguente al trauma cranico non commotivo, quale immediata e diretta conseguenza della caduta subita dal danneggiato.
In base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle, il danno non patrimoniale di carattere permanente di cui è affetto l'odierno appellante è quantificabile in € 430.230,00, tenuto conto della invalidità del 50% e dell'età dello stesso all'epoca del sinistro (46 anni compiuti). Con riferimento al periodo di inabilità temporanea, il danno liquidabile in € 115,00 al giorno, sempre sulla scorta delle tabelle milanesi, ammonta a un totale di € 8.337,50 (€
2.587,50 + € 5.750,00) per i giorni di inabilità temporanea come sopra indicati.
Per stabilire l'importo dovuto dalle parti appellate, bisogna operare una riduzione delle predette somme del 75%, in proporzione al grado di menomazione concorrente come accertata in base alla relazione di CTU e sopra quantificata equitativamente, per giungere così ad € 109.641,88 all'attualità per danno biologico temporaneo e permanente.
11 Ulteriormente, devono riconoscersi gli interessi legali sulla somma spettante a titolo di risarcimento del danno, previa devalutazione alla data dell'illecito e successiva rivalutazione di anno in anno fino alla presente decisione. Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali, si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza del credito del
04.05.2013, quindi il capitale devalutato di € 91.064,68 viene sommato alle spese mediche di
€ 473,91 ritenute congrue dal CTU (assumendo come epoca di esborso la stessa data unica del
04.05.2013); quindi, sulla somma complessiva di € 91.538,59 vanno calcolati gli interessi con le modalità sopra indicate.
L'ammontare del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale emergente, rivalutato alla data odierna con gli interessi, ascende così ad € 124.025,29 (di cui € 13.812,83 per interessi).
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta;
in particolare, l'appellante non ha fornito, né nell'an né nel quantum, la prova della sussistenza di un danno patrimoniale.
Peraltro, nel presente grado di appello, è stata dedotta una perdita di chance, di cui si è chiesta la liquidazione in via equitativa, senza, però, che sia stata svolta alcuna allegazione difensiva e probatoria in ordine alla sussistenza di tale perdita patrimoniale, il che non consente un esame della domanda su base documentale, anche al fine di verificare la eventuale novità della stessa in violazione del divieto ex art. 345 c.p.c.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, riconoscendo all'appellante l'importo di € 124.025,29 a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale emergente, oltre gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Stante il parziale accoglimento della domanda, sussistono i presupposti per compensare per 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio, con condanna delle parti appellate al pagamento dei restanti 2/3 in favore dei procuratori e difensori dell'appellante, che ne hanno chiesto la distrazione.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 295/2019 pubblicata il 9 luglio 2019, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata: condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido CP_1
con , al pagamento in favore di della somma di € 124.025,29 Controparte_2 Parte_1
12 a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale emergente subiti in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa, oltre gli interessi successivi dalla data della presente decisione al soddisfo;
- compensa per 1/3 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna la CP_1
e al pagamento, in solido fra loro, dei restanti 2/3 che liquida, nella misura Controparte_2 già ridotta di € 9.402,00 per il primo grado, oltre € 500,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva, e di € 8.102,67 per il presente grado di appello, oltre € 800,00 per spese non imponibili, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e Iva, con distrazione in favore dell'Avv. Salvatore Marchese e dell'Avv. PI CA;
pone definitivamente le spese di CTU svolta in primo grado a carico degli appellati, con diritto dell'appellante di ripetere quanto eventualmente sborsato a detto titolo.
Così deciso in Palermo, lì 27 giugno 2024
L'Estensore Il Presidente
Silvestro Motta Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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