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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/12/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1998, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura OBOE
e
RI VA, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
16/01/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara BAROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori (nata a Parte_1
Vicenza il 26.02.1998, residente in [...], C.F.
) e VA IN (nato ad [...] il C.F._1
16.01.1983, residente a [...]in Via F.lli Albanese, C.F.
), il giorno 25.06.2022 in TI Conte TT (VI), C.F._2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
al n. 5, parte II, serie A, anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) Affidarsi il figlio , congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza con la madre, attualmente in Sovizzo
(VI), Via San Daniele n. 104/A.
2) Disporsi che il padre, sig. VA IN, concorra al mantenimento ordinario indiretto del figlio corrispondendo alla madre, signora Per_1 [...]
, la somma mensile di € 200,00= (duecentoeuro). Il pagamento Parte_1
avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. L'importo sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Dare atto che i genitori convengono che:
a) Le spese per le rette mensili dell'asilo nido (e dall'anno prossimo, della
2 scuola materna) del figlio saranno ripartite a metà tra di loro. Per_1
b) La signora provvederà al pagamento mensile delle rette Parte_1
scolastiche ed il padre rimborserà alla madre mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la metà della cifra di sua competenza.
c) La signora chiederà e percepirà direttamente il bonus nido Parte_1
CP_ erogato da .
d) L'assegno unico ed universale verrà chiesto e percepito al 100% CP_1
direttamente dalla signora . Parte_1
e) Le somme percepite dalla madre a titolo di bonus nido e di assegno unico
(precedenti punti c e d) saranno utilizzate e/o imputate al pagamento delle rette del nido frequentato dal figlio (o, dall'anno prossimo, delle rette della scuola materna), così che tra i genitori rimanga da suddividersi, ripartendo al
50% fra loro, le eventuali residue somme a tale titolo dovute così come le eventuali eccedenze.
f) Il bonus welfare riconosciuto al sig. IN dal proprio datore di lavoro verrà
destinato al pagamento di eventuali spese mediche (coperte dal bonus stesso)
che fossero necessarie per il figlio;
rimanendo a carico dei genitori, Per_1
e tra loro ripartite al 50%, le eventuali residue somme a tale titolo dovute.
g) Per mettere in atto quanto sopra i genitori avranno cura di comunicare tra loro (anche tramite email o messaggistica) gli importi delle spese anticipate e
CP_ delle indennità ricevute da , così che il calcolo di eventuali conguagli e il relativo rimborso avvenga con cadenza mensile.
3 4) Dare atto che i genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate e disciplinate Per_1
dal Protocollo dell'intestato Tribunale del 26.10.2017 da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato tra le parti. I
genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (email
– messaggistica).
5) Disporsi che i turni di responsabilità dei genitori saranno regolamentati come segue:
- resterà presso il padre: il lunedì pomeriggio dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino seguente quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
il mercoledì
pomeriggio, dalle 17,30/18 fino alle 20,30 con rientro a casa della madre dopo cena;
ed in questi giorni sarà il padre a prelevarlo e a riaccompagnare il bambino presso la residenza della madre.
- resterà presso il padre anche il venerdì dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino successivo, indicativamente verso le 11,30; sarà il padre ad andarlo a prendere a casa della madre nel pomeriggio del venerdì e il sabato mattina sarà la madre ad andare a riprendere il bimbo presso l'abitazione del padre.
- A settimane alterne resterà con il padre durante la giornata di Per_1
domenica, indicativamente dalle 9 fino alle 21 il padre lo andrà a prendere e poi lo riporterà a casa della madre. Il bambino potrà stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi
4 impegni scolastici e ricreativi. Per i periodi di vacanza:
fino al compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno i genitori continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità col figlio,
discostandosene unicamente affinché ad anni alterni trascorra la Per_1
viglia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà
per il periodo delle vacanze pasquali così che il bambino possa trascorrere la
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Dal
compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno resterà con il padre dal 24 al 30 dicembre Per_1
compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore,
e nel corso delle festività pasquali, resterà per tre giorni consecutivi Per_1
con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il giorno di Pasqua
e il Lunedì in Albis. Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1
due settimane di vacanza non consecutive da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio. I genitori ogni anno ripartiranno equamente l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo,
quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre. Ciascun
genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno. Il bambino trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori. I genitori si impegno reciprocamente a comunicarsi tempestivamente
5 gli impegni di (quali – a titolo esemplificativo- visite pediatriche, feste Per_1
scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. I genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con il figlio che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni personali e/o lavorativi e del preminente interesse di a trascorrere dei tempi Per_1
significativi sia con la madre che con il padre, oltre che con i membri della famiglia di origine di una e dell'altro. Convengono inoltre che qualora durante il proprio turno di responsabilità uno dei due per sopravvenuti imprevisti non possa accudire il figlio, questo sia accudito dall'altro; in caso di impedimento di entrambi i genitori quello dei due che avrebbe dovuto avere con Per_1
sé comunicherà all'altro il nominativo della persona cui lo affiderà.
Durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori,
questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con . Per_1
6) Dare atto che la sig.ra ha trasferito la residenza anagrafica Parte_1
propria e del figlio nella sua nuova abitazione sita in Sovizzo (VI) Via San
Daniele n. 104/A.
7) Dare atto che il cane bassotto “Golia” è di proprietà del sig. IN che continuerà a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento e di ogni altra spesa necessaria che lo riguarda.
6 8) I genitori concordano che in caso di pubblicazioni sui social networks di immagini (foto e video) ritraenti il figlio , le stesse vengano in parte Per_1
celate nel viso così che l'identità del minore non sia riconoscibile.
9) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione.
10) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in EL CO TT (VI) in data
25/06/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 04/02/2025,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 280/2025 pubblicata in data
29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali
7 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 280/2025 del
29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
8 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RI VA in EL CO TT (VI) il Parte_1
25/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
9 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EL CO
TT (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2022;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3632 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/02/1998, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura OBOE
e
RI VA, C.F. , nato ad [...] il C.F._2
16/01/1983, rappresentato e difeso dall'avvocato Annachiara BAROCCO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori (nata a Parte_1
Vicenza il 26.02.1998, residente in [...], C.F.
) e VA IN (nato ad [...] il C.F._1
16.01.1983, residente a [...]in Via F.lli Albanese, C.F.
), il giorno 25.06.2022 in TI Conte TT (VI), C.F._2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
al n. 5, parte II, serie A, anno 2022, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) Affidarsi il figlio , congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente e residenza con la madre, attualmente in Sovizzo
(VI), Via San Daniele n. 104/A.
2) Disporsi che il padre, sig. VA IN, concorra al mantenimento ordinario indiretto del figlio corrispondendo alla madre, signora Per_1 [...]
, la somma mensile di € 200,00= (duecentoeuro). Il pagamento Parte_1
avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e ciò fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso. L'importo sarà
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Dare atto che i genitori convengono che:
a) Le spese per le rette mensili dell'asilo nido (e dall'anno prossimo, della
2 scuola materna) del figlio saranno ripartite a metà tra di loro. Per_1
b) La signora provvederà al pagamento mensile delle rette Parte_1
scolastiche ed il padre rimborserà alla madre mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, la metà della cifra di sua competenza.
c) La signora chiederà e percepirà direttamente il bonus nido Parte_1
CP_ erogato da .
d) L'assegno unico ed universale verrà chiesto e percepito al 100% CP_1
direttamente dalla signora . Parte_1
e) Le somme percepite dalla madre a titolo di bonus nido e di assegno unico
(precedenti punti c e d) saranno utilizzate e/o imputate al pagamento delle rette del nido frequentato dal figlio (o, dall'anno prossimo, delle rette della scuola materna), così che tra i genitori rimanga da suddividersi, ripartendo al
50% fra loro, le eventuali residue somme a tale titolo dovute così come le eventuali eccedenze.
f) Il bonus welfare riconosciuto al sig. IN dal proprio datore di lavoro verrà
destinato al pagamento di eventuali spese mediche (coperte dal bonus stesso)
che fossero necessarie per il figlio;
rimanendo a carico dei genitori, Per_1
e tra loro ripartite al 50%, le eventuali residue somme a tale titolo dovute.
g) Per mettere in atto quanto sopra i genitori avranno cura di comunicare tra loro (anche tramite email o messaggistica) gli importi delle spese anticipate e
CP_ delle indennità ricevute da , così che il calcolo di eventuali conguagli e il relativo rimborso avvenga con cadenza mensile.
3 4) Dare atto che i genitori si ripartiranno al 50% tra di loro tutte le altre spese straordinarie necessarie per il figlio , come individuate e disciplinate Per_1
dal Protocollo dell'intestato Tribunale del 26.10.2017 da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni e pertanto noto ed accettato tra le parti. I
genitori avranno cura di scambiarsi tra loro copia dei documenti giustificativi di spesa relativi alle spese straordinarie preferibilmente per via telematica (email
– messaggistica).
5) Disporsi che i turni di responsabilità dei genitori saranno regolamentati come segue:
- resterà presso il padre: il lunedì pomeriggio dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino seguente quando il padre lo riaccompagnerà a scuola;
il mercoledì
pomeriggio, dalle 17,30/18 fino alle 20,30 con rientro a casa della madre dopo cena;
ed in questi giorni sarà il padre a prelevarlo e a riaccompagnare il bambino presso la residenza della madre.
- resterà presso il padre anche il venerdì dalle 17,30/18 fino al Per_1
mattino successivo, indicativamente verso le 11,30; sarà il padre ad andarlo a prendere a casa della madre nel pomeriggio del venerdì e il sabato mattina sarà la madre ad andare a riprendere il bimbo presso l'abitazione del padre.
- A settimane alterne resterà con il padre durante la giornata di Per_1
domenica, indicativamente dalle 9 fino alle 21 il padre lo andrà a prendere e poi lo riporterà a casa della madre. Il bambino potrà stare con il padre anche in altri momenti previo accordo con la madre e compatibilmente con i suoi
4 impegni scolastici e ricreativi. Per i periodi di vacanza:
fino al compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo tra i genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno i genitori continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità col figlio,
discostandosene unicamente affinché ad anni alterni trascorra la Per_1
viglia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro. Lo stesso varrà
per il periodo delle vacanze pasquali così che il bambino possa trascorrere la
Pasqua con un genitore e il Lunedì in Albis con l'altro, ad anni alterni. Dal
compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze natalizie e di fine anno resterà con il padre dal 24 al 30 dicembre Per_1
compresi o dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, in modo che, ad anni alterni, trascorra il Natale con un genitore e il Capodanno con l'altro genitore,
e nel corso delle festività pasquali, resterà per tre giorni consecutivi Per_1
con ciascun genitore, comprendendo in alternanza annuale il giorno di Pasqua
e il Lunedì in Albis. Dal compimento dei 5 anni, salvo diverso accordo dei genitori, durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1
due settimane di vacanza non consecutive da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio. I genitori ogni anno ripartiranno equamente l'accudimento del figlio durante i ponti festivi, quali, a titolo esemplificativo,
quelli del 25 aprile, del 1 maggio, del 2 giugno, del 1 novembre. Ciascun
genitore starà con il figlio il giorno del proprio compleanno. Il bambino trascorrerà di preferenza il giorno del suo compleanno insieme ad entrambi i genitori. I genitori si impegno reciprocamente a comunicarsi tempestivamente
5 gli impegni di (quali – a titolo esemplificativo- visite pediatriche, feste Per_1
scolastiche di fine anno, ricorrenze religiose, colloqui con gli insegnanti) di modo da poter partecipare entrambi a tali eventi, compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi. I genitori inoltre si impegnano reciprocamente a concordare ed organizzare le modifiche dei rispettivi turni di responsabilità con il figlio che si rendano opportune in ragione di eventuali impegni personali e/o lavorativi e del preminente interesse di a trascorrere dei tempi Per_1
significativi sia con la madre che con il padre, oltre che con i membri della famiglia di origine di una e dell'altro. Convengono inoltre che qualora durante il proprio turno di responsabilità uno dei due per sopravvenuti imprevisti non possa accudire il figlio, questo sia accudito dall'altro; in caso di impedimento di entrambi i genitori quello dei due che avrebbe dovuto avere con Per_1
sé comunicherà all'altro il nominativo della persona cui lo affiderà.
Durante i periodi di vacanza scolastica, salvo diverso accordo dei genitori,
questi continueranno ad osservare il predetto calendario di alternanza dei rispettivi turni di responsabilità con . Per_1
6) Dare atto che la sig.ra ha trasferito la residenza anagrafica Parte_1
propria e del figlio nella sua nuova abitazione sita in Sovizzo (VI) Via San
Daniele n. 104/A.
7) Dare atto che il cane bassotto “Golia” è di proprietà del sig. IN che continuerà a farsi carico in via esclusiva del suo mantenimento e di ogni altra spesa necessaria che lo riguarda.
6 8) I genitori concordano che in caso di pubblicazioni sui social networks di immagini (foto e video) ritraenti il figlio , le stesse vengano in parte Per_1
celate nel viso così che l'identità del minore non sia riconoscibile.
9) Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione.
10) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 09/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in EL CO TT (VI) in data
25/06/2022.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale del 04/02/2025,
veniva omologata con sentenza non definitiva n. 280/2025 pubblicata in data
29/03/2025 e passata in giudicato.
All'esito dell'udienza del 2/12/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali
7 il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 280/2025 del
29/03/2025, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
8 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da RI VA in EL CO TT (VI) il Parte_1
25/06/2022 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
9 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EL CO
TT (VI) al n. 5, parte II, serie A, anno 2022;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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