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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/04/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2350/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO E QUALE FIGLIO ED EREDE DELLA Parte_1
SIG.RA (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in VIA DEGLI OTTOBONI N.16 MILANO presso lo studio dell'avv.
NIGRO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERIOTTO ILARIA ( ) VIA DEGLI OTTOBONI, 16 C.F._2
20148 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Corso Buenos Aires 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. MARENGO RENATO FEDELE TANCREDI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Macedonio CP_2 P.IVA_2
Melloni 8 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. BENAMATI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALA ANTONIO
( ) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI N. 14 20129 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliata in via Vasari 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENTI
TOMMASO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA TEODOSIO, 83 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. IACOBINO GOFFREDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
pagina 2 di 16 Per IN PROPRIO E QUALE FIGLIO ED EREDE DELLA Parte_1
SIG.RA RL GU:
Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4
ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella sua qualità custode e
[...]
possessore del cantiere per il sinistro occorso alla Sig.ra e per i Pt_2
danni dalla stessa patiti, in data 19 settembre 2017, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata, anche in solido con il in Milano, responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art. 2049 c.c. quale committente dei lavori nel plesso, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale erede della Sig.ra oltre al risarcimento del Parte_1 Pt_2
danno non patrimoniale subito dal Sig. in proprio per la Parte_1
perdita della madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi Controparte_4
dell'art. 2043 c.c., per il sinistro occorso alla Sig.ra e per i danni Pt_2
dalla stessa patiti, in data 19 settembre 2017, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannarlo, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale Parte_1
erede della Sig.ra oltre al risarcimento del danno non Pt_2
patrimoniale subito dal Sig. in proprio per la perdita della Parte_1
pagina 3 di 16 madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia;
IN VIA GRADATA:
- in caso di mancato accoglimento delle domande in via principale e subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità Controparte_1
custode, per il sinistro occorso alla Sig.ra e per l'effetto Pt_2
condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale erede della Sig.ra oltre al Parte_1 Pt_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. in Parte_1
proprio per la perdita della madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione o ragione disattesa, giudicare:
a) In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i motivi Parte_1
ex ante rappresentati;
b) Nel merito b-1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale impugnata;
b-2) In accoglimento dell'appello incidentale:
Riformare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
c) Nel merito ed in subordine pagina 4 di 16 e solo nell'ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame ex adverso proposto nei confronti del e previa riduzione degli importi richiesti come eventualmente CP_1
effettivamente accertati,
c-1) Nei confronti della terza chiamata : Controparte_3
condannare parte terza chiamata a garantire, in forza del rapporto obbligatorio derivante dalla polizza prodotta in giudizio, il da qualsivoglia esborso per danni di CP_1
qualsiasi natura, così come reclamati dall'attore e liquidati dal Tribunale, oltre al rimborso delle spese legali sostenute nel presente giudizio;
c-2) Nei confronti della parimenti convenuta impresa Controparte_4
[...]
condannare la parimenti convenuta impresa in persona dei legali Controparte_4
rappresentanti a tenere comunque indenne il per qualsivoglia cifra, a CP_1
qualsiasi titolo ritenuta dovuta, per danni e spese che eventualmente il fosse CP_1
condannato a corrispondere in favore dell'appellante.
d) In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta:
In via principale e nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal signor e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n.6355/2024, rep. 5553/2024 nella causa R.G. 12629/2021, pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 21 giugno 2024 e depositata il successivo 24 giugno.
pagina 5 di 16 Con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre spese generali forfettarie ed ogni altro onere di legge (incluso IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Nel merito: rigettare siccome infondato l'appello promosso da Parte_1
confermando la sentenza n. 6355/2024 del Tribunale di Milano,
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per Controparte_4
In via principale
1) Accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di appello poiché già assorbiti nella sentenza di primo grado.
2) Per l'effetto rigettare l'appello proposto in tutti i propri punti.
3) Confermare la sentenza di primo grado in ordine alle responsabilità sulla causazione dell'evento dannoso.
4) Per l'effetto confermare la perfetta esecuzione e posa degli elementi protettivi eseguita dalla convenuta Controparte_4
5) Confermare la non esistenza di nesso di causalità tra la posa degli elementi protettivi e l'evento che ha colpito la de cujus.
6) Confermare l'assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta Controparte_4
in qualsiasi degli elementi sottostanti all'evento che ha colpito la signora Pt_2
7) per l'effetto accertare e dichiarare l'estraneità della convenuta Controparte_4
nell'evento che ha colpito la signora Pt_2
pagina 6 di 16 8) Confermare la non debenza della convenuta di alcun Controparte_4
risarcimento agli eredi della de cujus, all'odierno appellante in particolare, di alcuna forma di risarcimento.
9) Confermare la non debenza di alcun risarcimento a qualsiasi titolo nei confronti del convenuto. CP_1
10) Confermare la garanzia e manleva della Controparte_5 [...]
nell'eventuale riconoscimento di ogni forma di pagamento a qualsiasi CP_4
titolo della convenuta verso le altre parti del procedimento. Controparte_4
In ogni caso:
1) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge, del presente procedimento e di quello di primo grado. Tutti con distrazione.
pagina 7 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Con atto di citazione del 13.02.2020, figlio della defunta , conveniva Parte_1 Parte_2
avanti al Tribunale di Milano la e il , deducendo CP_4 Controparte_1
in fatto che in data 19.09.2017 la predetta sig.ra , al rientro nella propria abitazione Parte_2
(parte del complesso condominiale sito in Milano, ) dopo aver trascorso alcune ore Controparte_1 presso il centro diurno integrato “V. Ferrari”, inciampava su un tappeto di feltro posizionato nell'atrio dello stabile dalla (d'ora in poi anche ”) Controparte_4 CP_4 per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della centrale termica commissionati dal , CP_1
urtando violentemente il capo contro il muro.
La suddetta veniva rinvenuta e in prima battuta assistita dalla dott.ssa CO, e dalla Per_1 sig.ra dipendente del centro diurno che l'aveva accompagnata sino al portone del Persona_2
palazzo, per poi venire trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, ove però decedeva in data 26.09.2017 a causa delle lesioni riportate.
L'attore assumendo la responsabilità della , per non aver curato il cantiere a regola CP_4
d'arte, avendo in particolare negligentemente omesso di stabilizzare il tappeto di feltro causa della caduta, e quella del (d'ora in avanti anche il ), in Controparte_1 CP_1
qualità di committente dei lavori e custode ex artt. 2049 e 2051 c.c., chiedeva di accertarsi la responsabilità solidale delle due parti convenute per il sinistro occorso alla madre, e di condannarle al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa della morte della congiunta.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente la fondatezza delle domande CP_4
attoree e chiedendo in subordine, previa chiamata del proprio assicuratore di essere CP_2
tenuta manlevata da quest'ultimo. In particolare, la società assumeva, in primo luogo, l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente stante l'assenza di testimoni, e in ogni caso che la deceduta sig.ra novantaquattrenne e necessitante di cure e vigilanza, era stata colpevolmente lasciata sola Parte_2 nell'atto di raggiungere la propria abitazione.
Si costituiva il Condominio, ottenendo di chiamare in giudizio il proprio assicuratore,
[...]
per essere garantito nel caso di accoglimento della domanda attorea, e Controparte_6 concludendo comunque per il rigetto di quest'ultima, contestando la propria responsabilità ai sensi pagina 8 di 16 dell'art. 2051 c.c., poiché, in virtù del contratto d'appalto per la riqualificazione dell'impianto termico stipulato colla Global Energy, quest'ultima avrebbe assunto la custodia della res. si costituiva in causa negando qualsivoglia responsabilità in capo alla propria garantita. CP_2
Si costituiva in giudizio anche chiedendo in via principale il rigetto Controparte_6
delle domande proposte dal Condominio nei suoi confronti, nonché delle domande proposte contro il
Condominio.
Il primo giudice assumeva l'interrogatorio formale dell'attore nonché le testimonianze dei sig.ri e (addetto dell'impresa di pulizie del Condominio). Persona_2 Persona_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6355/2024 pubblicata in data 24.06.2024, rigettava le domande attoree nei confronti del e di , e conseguentemente le domande di manleva CP_1 CP_4
proposte dai convenuti nei confronti dei rispettivi assicuratori, e compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, a fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che: secondo consolidata giurisprudenza la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. aveva carattere oggettivo e non presunto, sicché per la sua configurazione era sufficiente che la parte danneggiata dimostrasse il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, il che a sua volta richiedeva il concreto accertamento delle esatte modalità del fatto dannoso;
sempre in virtù del medesimo indirizzo, allorquando la cosa in custodia era inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombeva sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, così come, sul medesimo danneggiato, incombeva l'onere di provare d'aver mantenuto un comportamento di cautela adeguato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, posto che il caso fortuito poteva essere certamente costituito anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato;
andava escluso che “la passatoia raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore […] e in quelle prodotte dalla convenuta soc. […] presentasse elementi per sé insidiosi, specie in ragione del CP_4
fatto che gli asseriti (peraltro modestissimi) rialzamenti della passatoia risultano situati in corrispondenza di punti marginali, cioè in parti sulle quali la normale diligenza e prudenza dovrebbe radicalmente sconsigliare chiunque di camminare”; dall'escussione dei testi non era stato possibile desumere elementi rilevanti al fine della decisione, e dunque non si poteva ritenere provato “l'effettivo inciampo proprio in quei margini esterni di una passatoia che, nella parte destinata al camminamento, non presenta irregolarità alcuna” nonché
pagina 9 di 16 “neppure in via indiziaria, quanto ipotizzato dall'attore, e cioè manca qualunque prova del fatto che la novantatreenne signora avesse “improvvisamente per[so] l'equilibrio inciampando sul Pt_2
tappeto di feltro”; secondo il tribunale permaneva “dunque un'irresolubile incertezza circa la causa effettiva, specifica e concreta della caduta”, e ciò conduceva a negare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché quella di ex art. 2043 c.c. e la responsabilità indiretta del committente ex CP_4 CP_1
art. 2049 c.c.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello da che ne chiede Parte_1 la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Tutte le parti appellate si sono costituite in giudizio. ha contestato nel merito tutti i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e CP_2
in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale per ottenere, in CP_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La contestava nel merito tutti i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e CP_4
in diritto e chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Anche la chiedeva l'integrale conferma della sentenza appellata, facendo Controparte_3
inoltre rilevare come il nel presente grado di giudizio, non avesse formulato alcuna CP_1
conclusione nei suoi confronti.
Alla prima udienza del 28 gennaio 2025, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le predette memorie e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Appello di Parte_1
L'appellante assume con il primo motivo l'erroneità della sentenza di primo grado per aver escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta della defunta sig.ra dovuta alla copertura di Parte_2
protezione posizionata dalla , e l'evento morte. In particolare, il Giudice di prime cure CP_4
avrebbe omesso di applicare correttamente il principio giurisprudenziale “del più probabile che non” in pagina 10 di 16 punto di accertamento del nesso di causalità materiale, e avrebbe altresì erroneamente interpretato le prove testimoniali e documentali disponibili, posto che da una loro corretta valutazione si sarebbe dovuto desumere che “la caduta della Sig.ra è stata causata Pt_2 esclusivamente dall'inadeguata posa, da parte della , del feltro di protezione sul CP_4
pavimento” poiché “se la società appaltatrice avesse fissato il summenzionato tappeto al pavimento in maniera corretta, il piede della signora non vi sarebbe rimasto incastrato: la stessa non avrebbe quindi perso l'equilibrio e non avrebbe battuto il capo” .
Con il secondo motivo l'appellante sostiene come, alla luce dell'addotto e provato nesso di causa fra la condotta negligente della e l'evento-danno, doveva ravvisarsi la responsabilità del CP_4
ex artt. 2049 e 2051 c.c., in qualità di committente lavori, responsabile in solido con CP_1
l'appaltatore per i danni da esso cagionati a terzi e di custode della parti comuni, poiché, rimarrebbe
“onere del committente, ai fini della prova liberatoria, dimostrare che il sinistro è occorso esclusivamente per fatto dell'appaltatore” e “nella fattispecie in esame, essendo il CP_1
committente dei lavori svoltisi presso i propri locali, può pacificamente dirsi che rivesta, altresì, il ruolo di custode dei materiali e degli strumenti utilizzati dalla , non essendo sufficiente aver CP_4
commissionato dei lavori per escludere il rapporto di custodia”.
L'appellante con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità in capo alla ex artt. 2051 e 2043 c.c., dal momento che quest'ultima, in relazione al primo profilo, CP_4
“quale appaltatrice dei lavori commissionati dal Condominio, è pacificamente custode e possessore del cantiere e dei materiali ivi presenti e, per tale ragione, tenuta al risarcimento del danno a seguito del sinistro occorso alla madre dell'odierno appellante”, mentre la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. sarebbe stata in ogni caso provata per tabulas e, al contrario, non individuata dal Tribunale stante l'errata valutazione sia delle prove testimoniali sia di quelle documentali.
L'appellante con il quarto motivo censura l'omessa pronuncia in merito alle richieste risarcitorie
(danno biologico sofferto dalla defunta trasmissibile iure hereditatis e danno da perdita di congiunto) conseguente al mancato riconoscimento del nesso di causalità.
I primi tre motivi di appello, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
E' opportuno ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
pagina 11 di 16 Secondo la Corte nomofilattica “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 33129\2024;
Cass. 12663\2024; Cass. SU 20943\2022).
Da ciò deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. 33129\2024 cit.; Cass. 12760\2024).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, conduce a ritenere, condividendo la valutazione compiuta dal primo giudice, che non risulti dimostrato in giudizio il nesso causale tra la cosa in custodia, e l'evento dannoso.
Nessuno degli elementi istruttori invocati dall'appellante, permette di ricostruire la sequenza causale della caduta della signora Pt_2
Va anzitutto rilevato come dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'attore in primo grado, non possono trarsi elementi utili alla ricostruzione del sinistro.
E' noto infatti come la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all'interpellato.
pagina 12 di 16 Detto mezzo istruttorio è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso – lasciare la situazione inalterata.
Peraltro, è pacifica la circostanza che nessuno, e quindi neppure , abbia assistito alla Parte_1
caduta della signora Pt_2
Anche le deposizioni testimoniali assunte non permettono di risalire alla esatta dinamica della caduta della predetta signora Pt_2
La teste dopo avere accompagnato la sera del 19 settembre 2017 la signora Persona_2 Pt_2
presso la sua residenza, mediante il servizio di minibus, ha dichiarato di essere stata allertata, da uno degli ospiti del centro diurno integrato, della caduta della signora di non avervi assistito, e di Pt_2 avere trovato l'anziana per terra, ferita e priva di sensi.
La circostanza che la teste abbia riferito come la signora dopo la caduta, fosse priva di una Pt_2 calzatura, rinvenuta “vicina alla stuoia che ricopriva la scala e..un po' rialzata..al termine della scalinata, sul corridoio che portava all'ascensore”, non è elemento tale da permettere di ricostruire, anche con un ragionamento presuntivo, l'esatta dinamica della caduta.
Il teste addetto alle pulizie del condominio, non ha saputo riferire nulla di rilevante. Per_3
Anche le due e-mail invocate dall'appellante, una proveniente dall'amministratore del condominio,
l'altra da una CO, non hanno alcun significativo valore probatorio, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, che osservava come doveva escludersi che “..l'email del
25.9.2017..contenga qualsivoglia ammissione da parte dell'amministratore del convenuto CP_1 circa l'esistenza di eventuali situazioni di pericolo. Nell'email in questione, infatti, l'amministratore si limitava testualmente a dichiarare: “prendo atto della sua mail inviata in data odierna che tale passatoia risulta costituire ancora una situazione di pericolo, provvedo immediatamente ad inoltrare una nuova richiesta di intervento alla società , ma preso atto della documentazione fotografica Controparte_4
dalla stessa inviatami in data 20/09/2017, Le chiedo, cortesemente, di volermi indicare se vi è un punto in particolare che costituisce una situazione di pericolo”.
Osservava il primo giudice come secondo l'interpretazione imposta dal senso comune e dalla logica, tale locuzione andava intesa nel senso che l'amministratore prese atto del fatto che, secondo l'odierno attore, la “passatoia risulta[va] costituire ancora una situazione di pericolo”, il che non equivaleva però ad ammettere di riconoscere tale asserito pericolo, come è ben evidenziato dalla frase successiva, ove pagina 13 di 16 l'amministratore chiedeva al di indicargli se vi fosse un punto specifico costituente situazione Pt_1
di pericolo.
Il tribunale quanto alla e-mail inviata dalla CO , dopo averne riportato il Testimone_1 contenuto (“volevo dire la mia, essendo presente sul luogo quando la sig.ra era a terra: adesso , Pt_1
come confermano le foto, la passatoia è stata sistemata e affrancata, ma una settimana fa, quando la sig.ra è caduta, era in bel altre condizioni! peccato non averla fotografata, visto che ero più impegnata a soccorrerla.......ma essere presi in giro no!”) osservava come detta comunicazione contenesse “solo una valutazione, peraltro del tutto generica, circa le condizioni della passatoia al momento del sinistro, inidonee ad accertare le condizioni specifiche della passatoia nel punto (peraltro a sua volta imprecisato) ove la signora sarebbe inciampata..” Pt_2
Il fatto così come allegato dall'attore in primo grado, secondo cui il piede della signora Pt_2
sarebbe rimasto incastrato nella copertura di feltro a protezione del pavimento scorrettamente posizionata dalla , determinando la caduta della stessa, non ha pertanto trovato riscontro CP_4
nelle emergenze istruttorie del processo, essendo rimasta del tutto incerta la condotta della danneggiata,
a far tempo dal momento in cui è stata accompagnata sino all'ingresso del portone del condominio ove ella risiedeva, a quello della caduta nel camminamento che dall'ingresso conduce all'ascensore.
Ciò che ha determinato il rigetto della domanda in primo grado è il difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza di anomalie nella copertura di feltro, che non sarebbe stata correttamente fissata al pavimento, circostanza, anche quest'ultima, rimasta indimostrata, come affermato dal primo giudice nell'esame, il cui passaggio argomentativo è stato sopra riportato, della documentazione fotografica prodotta dall'attore.
Le considerazioni che precedono, sono parimenti idonee ad escludere la ricorrenza di una violazione colposa dei doveri di diligenza nella installazione della copertura di feltro da parte della , CP_4
rilevante in astratto ai fini di una responsabilità ex art. 2043 c.c., dovendo, si ripete, escludersi un nesso causale tra l'ipotetica, e peraltro indimostrata, condotta colposa del custode, del cui onere era comunque gravata l'odierno appellante, ed il danno lamentato da quest'ultima.
Conseguentemente viene meno la possibilità di ipotizzare una responsabilità del CP_1 committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
L'appello proposto da va pertanto respinto, senza la necessità di esaminare il quarto Parte_1
motivo di appello, che attiene alla determinazione dei danni subiti, e che quindi risulta assorbito, una volta escluso un diritto risarcitorio dell'appellante.
pagina 14 di 16 Appello incidentale del CP_1
Secondo il la compensazione delle spese disposta dal primo giudice era illegittima, CP_1
perché disposta al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c.
La motivazione in base alla quale il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite è la seguente :” Considerato che la rappresentazione fotografica prodotta (che, per evidenti e comprensibili ragioni, non risulta essere stata scattata immediatamente dopo il sinistro) non appare riferibile con certezza alla situazione in cui era posata la passatoia al momento del fatto, e tenuto conto dell'impossibilità di ricostruire con esattezza le modalità della caduta mortale, si reputano sussistere i gravi motivi per compensare interamente le spese di lite fra tutte le parti, ex a. 92 cpc.”.
Osserva il Collegio come il testo dell'art. 92 c.p.c., anche a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n.77 del 2018, consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» (Cass.
18345\2024).
Tenuto conto come non sia dubbia l'integrale soccombenza di parte attrice nel giudizio di primo grado, ritiene il Collegio la fondatezza della impugnazione incidentale, atteso che le circostanza menzionate dal tribunale, riguardando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, non integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato a rimborsare al Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, liquidate secondo i Controparte_1
valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in complessivi euro 7.616,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto al presente grado di appello, secondo i principi della soccombenza e della causalità,
l'appellante deve essere condannato a pagare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di tutte le parti appellate costituite, liquidate, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per ognuna, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto alla le spese del grado devono essere distratte in favore dell'avv. Iacobino CP_4
Goffredo, dichiaratosi antistatario.
pagina 15 di 16 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
a)rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
b)in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rimborsare al Parte_1 [...]
la spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per Controparte_1
compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata;
d)condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Parte_1 [...]
, liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Controparte_1
forfettarie;
e) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 CP_2
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
f) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 [...]
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
Controparte_6
g) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 [...]
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_7
spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Iacobino Goffredo;
h)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n°
115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Silvia Brat Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2350/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN PROPRIO E QUALE FIGLIO ED EREDE DELLA Parte_1
SIG.RA (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliato in VIA DEGLI OTTOBONI N.16 MILANO presso lo studio dell'avv.
NIGRO PIETRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BERIOTTO ILARIA ( ) VIA DEGLI OTTOBONI, 16 C.F._2
20148 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 16 (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Corso Buenos Aires 20124 MILANO presso lo studio dell'avv. MARENGO RENATO FEDELE TANCREDI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Macedonio CP_2 P.IVA_2
Melloni 8 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. BENAMATI CHIARA, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SCALA ANTONIO
( ) VIA GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI N. 14 20129 C.F._3
MILANO;
APPELLATA
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_3
domiciliata in via Vasari 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENTI
TOMMASO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_4
elettivamente domiciliato in VIA TEODOSIO, 83 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. IACOBINO GOFFREDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. sulle seguenti conclusioni.
pagina 2 di 16 Per IN PROPRIO E QUALE FIGLIO ED EREDE DELLA Parte_1
SIG.RA RL GU:
Voglia l'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, in riforma dell'impugnata sentenza e disattesa ogni avversaria domanda, deduzione e richiesta, così statuire:
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_4
ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella sua qualità custode e
[...]
possessore del cantiere per il sinistro occorso alla Sig.ra e per i Pt_2
danni dalla stessa patiti, in data 19 settembre 2017, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata, anche in solido con il in Milano, responsabile ai Controparte_1
sensi dell'art. 2049 c.c. quale committente dei lavori nel plesso, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale erede della Sig.ra oltre al risarcimento del Parte_1 Pt_2
danno non patrimoniale subito dal Sig. in proprio per la Parte_1
perdita della madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia.
IN VIA SUBORDINATA:
- nella malaugurata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda formulata in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità della ai sensi Controparte_4
dell'art. 2043 c.c., per il sinistro occorso alla Sig.ra e per i danni Pt_2
dalla stessa patiti, in data 19 settembre 2017, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto condannarlo, al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale Parte_1
erede della Sig.ra oltre al risarcimento del danno non Pt_2
patrimoniale subito dal Sig. in proprio per la perdita della Parte_1
pagina 3 di 16 madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia;
IN VIA GRADATA:
- in caso di mancato accoglimento delle domande in via principale e subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità Controparte_1
custode, per il sinistro occorso alla Sig.ra e per l'effetto Pt_2
condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in via equitativa, in favore del Sig. quale erede della Sig.ra oltre al Parte_1 Pt_2
risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Sig. in Parte_1
proprio per la perdita della madre, quantificato in €.331.920,00= o nella somma ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione o ragione disattesa, giudicare:
a) In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor per tutti i motivi Parte_1
ex ante rappresentati;
b) Nel merito b-1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale impugnata;
b-2) In accoglimento dell'appello incidentale:
Riformare la sentenza di primo grado solo nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
c) Nel merito ed in subordine pagina 4 di 16 e solo nell'ipotesi di totale o parziale accoglimento del gravame ex adverso proposto nei confronti del e previa riduzione degli importi richiesti come eventualmente CP_1
effettivamente accertati,
c-1) Nei confronti della terza chiamata : Controparte_3
condannare parte terza chiamata a garantire, in forza del rapporto obbligatorio derivante dalla polizza prodotta in giudizio, il da qualsivoglia esborso per danni di CP_1
qualsiasi natura, così come reclamati dall'attore e liquidati dal Tribunale, oltre al rimborso delle spese legali sostenute nel presente giudizio;
c-2) Nei confronti della parimenti convenuta impresa Controparte_4
[...]
condannare la parimenti convenuta impresa in persona dei legali Controparte_4
rappresentanti a tenere comunque indenne il per qualsivoglia cifra, a CP_1
qualsiasi titolo ritenuta dovuta, per danni e spese che eventualmente il fosse CP_1
condannato a corrispondere in favore dell'appellante.
d) In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per : CP_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta:
In via principale e nel merito:
Rigettare l'appello proposto dal signor e per l'effetto confermare la Parte_1
sentenza n.6355/2024, rep. 5553/2024 nella causa R.G. 12629/2021, pronunciata dal
Tribunale di Milano in data 21 giugno 2024 e depositata il successivo 24 giugno.
pagina 5 di 16 Con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre spese generali forfettarie ed ogni altro onere di legge (incluso IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_3
Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis rejectis, così
GIUDICARE
Nel merito: rigettare siccome infondato l'appello promosso da Parte_1
confermando la sentenza n. 6355/2024 del Tribunale di Milano,
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio
Per Controparte_4
In via principale
1) Accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di appello poiché già assorbiti nella sentenza di primo grado.
2) Per l'effetto rigettare l'appello proposto in tutti i propri punti.
3) Confermare la sentenza di primo grado in ordine alle responsabilità sulla causazione dell'evento dannoso.
4) Per l'effetto confermare la perfetta esecuzione e posa degli elementi protettivi eseguita dalla convenuta Controparte_4
5) Confermare la non esistenza di nesso di causalità tra la posa degli elementi protettivi e l'evento che ha colpito la de cujus.
6) Confermare l'assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta Controparte_4
in qualsiasi degli elementi sottostanti all'evento che ha colpito la signora Pt_2
7) per l'effetto accertare e dichiarare l'estraneità della convenuta Controparte_4
nell'evento che ha colpito la signora Pt_2
pagina 6 di 16 8) Confermare la non debenza della convenuta di alcun Controparte_4
risarcimento agli eredi della de cujus, all'odierno appellante in particolare, di alcuna forma di risarcimento.
9) Confermare la non debenza di alcun risarcimento a qualsiasi titolo nei confronti del convenuto. CP_1
10) Confermare la garanzia e manleva della Controparte_5 [...]
nell'eventuale riconoscimento di ogni forma di pagamento a qualsiasi CP_4
titolo della convenuta verso le altre parti del procedimento. Controparte_4
In ogni caso:
1) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e spese generali oltre I.V.A. a C.P.A. come per legge, del presente procedimento e di quello di primo grado. Tutti con distrazione.
pagina 7 di 16
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Con atto di citazione del 13.02.2020, figlio della defunta , conveniva Parte_1 Parte_2
avanti al Tribunale di Milano la e il , deducendo CP_4 Controparte_1
in fatto che in data 19.09.2017 la predetta sig.ra , al rientro nella propria abitazione Parte_2
(parte del complesso condominiale sito in Milano, ) dopo aver trascorso alcune ore Controparte_1 presso il centro diurno integrato “V. Ferrari”, inciampava su un tappeto di feltro posizionato nell'atrio dello stabile dalla (d'ora in poi anche ”) Controparte_4 CP_4 per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della centrale termica commissionati dal , CP_1
urtando violentemente il capo contro il muro.
La suddetta veniva rinvenuta e in prima battuta assistita dalla dott.ssa CO, e dalla Per_1 sig.ra dipendente del centro diurno che l'aveva accompagnata sino al portone del Persona_2
palazzo, per poi venire trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, ove però decedeva in data 26.09.2017 a causa delle lesioni riportate.
L'attore assumendo la responsabilità della , per non aver curato il cantiere a regola CP_4
d'arte, avendo in particolare negligentemente omesso di stabilizzare il tappeto di feltro causa della caduta, e quella del (d'ora in avanti anche il ), in Controparte_1 CP_1
qualità di committente dei lavori e custode ex artt. 2049 e 2051 c.c., chiedeva di accertarsi la responsabilità solidale delle due parti convenute per il sinistro occorso alla madre, e di condannarle al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti a causa della morte della congiunta.
Si costituiva in giudizio la , contestando integralmente la fondatezza delle domande CP_4
attoree e chiedendo in subordine, previa chiamata del proprio assicuratore di essere CP_2
tenuta manlevata da quest'ultimo. In particolare, la società assumeva, in primo luogo, l'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente stante l'assenza di testimoni, e in ogni caso che la deceduta sig.ra novantaquattrenne e necessitante di cure e vigilanza, era stata colpevolmente lasciata sola Parte_2 nell'atto di raggiungere la propria abitazione.
Si costituiva il Condominio, ottenendo di chiamare in giudizio il proprio assicuratore,
[...]
per essere garantito nel caso di accoglimento della domanda attorea, e Controparte_6 concludendo comunque per il rigetto di quest'ultima, contestando la propria responsabilità ai sensi pagina 8 di 16 dell'art. 2051 c.c., poiché, in virtù del contratto d'appalto per la riqualificazione dell'impianto termico stipulato colla Global Energy, quest'ultima avrebbe assunto la custodia della res. si costituiva in causa negando qualsivoglia responsabilità in capo alla propria garantita. CP_2
Si costituiva in giudizio anche chiedendo in via principale il rigetto Controparte_6
delle domande proposte dal Condominio nei suoi confronti, nonché delle domande proposte contro il
Condominio.
Il primo giudice assumeva l'interrogatorio formale dell'attore nonché le testimonianze dei sig.ri e (addetto dell'impresa di pulizie del Condominio). Persona_2 Persona_3
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6355/2024 pubblicata in data 24.06.2024, rigettava le domande attoree nei confronti del e di , e conseguentemente le domande di manleva CP_1 CP_4
proposte dai convenuti nei confronti dei rispettivi assicuratori, e compensava le spese di lite tra le parti.
In particolare, a fondamento della sua decisione il giudice di prime cure osservava che: secondo consolidata giurisprudenza la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. aveva carattere oggettivo e non presunto, sicché per la sua configurazione era sufficiente che la parte danneggiata dimostrasse il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, il che a sua volta richiedeva il concreto accertamento delle esatte modalità del fatto dannoso;
sempre in virtù del medesimo indirizzo, allorquando la cosa in custodia era inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombeva sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, così come, sul medesimo danneggiato, incombeva l'onere di provare d'aver mantenuto un comportamento di cautela adeguato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, posto che il caso fortuito poteva essere certamente costituito anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato;
andava escluso che “la passatoia raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore […] e in quelle prodotte dalla convenuta soc. […] presentasse elementi per sé insidiosi, specie in ragione del CP_4
fatto che gli asseriti (peraltro modestissimi) rialzamenti della passatoia risultano situati in corrispondenza di punti marginali, cioè in parti sulle quali la normale diligenza e prudenza dovrebbe radicalmente sconsigliare chiunque di camminare”; dall'escussione dei testi non era stato possibile desumere elementi rilevanti al fine della decisione, e dunque non si poteva ritenere provato “l'effettivo inciampo proprio in quei margini esterni di una passatoia che, nella parte destinata al camminamento, non presenta irregolarità alcuna” nonché
pagina 9 di 16 “neppure in via indiziaria, quanto ipotizzato dall'attore, e cioè manca qualunque prova del fatto che la novantatreenne signora avesse “improvvisamente per[so] l'equilibrio inciampando sul Pt_2
tappeto di feltro”; secondo il tribunale permaneva “dunque un'irresolubile incertezza circa la causa effettiva, specifica e concreta della caduta”, e ciò conduceva a negare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., nonché quella di ex art. 2043 c.c. e la responsabilità indiretta del committente ex CP_4 CP_1
art. 2049 c.c.
Detta sentenza è stata impugnata, in forza di quattro motivi di appello da che ne chiede Parte_1 la riforma con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Tutte le parti appellate si sono costituite in giudizio. ha contestato nel merito tutti i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e CP_2
in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, proponendo appello incidentale per ottenere, in CP_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
La contestava nel merito tutti i motivi di gravame avversari in quanto infondati in fatto e CP_4
in diritto e chiedeva l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Anche la chiedeva l'integrale conferma della sentenza appellata, facendo Controparte_3
inoltre rilevare come il nel presente grado di giudizio, non avesse formulato alcuna CP_1
conclusione nei suoi confronti.
Alla prima udienza del 28 gennaio 2025, il consigliere istruttore assegnava, ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 18 marzo 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano le predette memorie e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 18 marzo 2025, indicato in epigrafe, e decisa nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Appello di Parte_1
L'appellante assume con il primo motivo l'erroneità della sentenza di primo grado per aver escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la caduta della defunta sig.ra dovuta alla copertura di Parte_2
protezione posizionata dalla , e l'evento morte. In particolare, il Giudice di prime cure CP_4
avrebbe omesso di applicare correttamente il principio giurisprudenziale “del più probabile che non” in pagina 10 di 16 punto di accertamento del nesso di causalità materiale, e avrebbe altresì erroneamente interpretato le prove testimoniali e documentali disponibili, posto che da una loro corretta valutazione si sarebbe dovuto desumere che “la caduta della Sig.ra è stata causata Pt_2 esclusivamente dall'inadeguata posa, da parte della , del feltro di protezione sul CP_4
pavimento” poiché “se la società appaltatrice avesse fissato il summenzionato tappeto al pavimento in maniera corretta, il piede della signora non vi sarebbe rimasto incastrato: la stessa non avrebbe quindi perso l'equilibrio e non avrebbe battuto il capo” .
Con il secondo motivo l'appellante sostiene come, alla luce dell'addotto e provato nesso di causa fra la condotta negligente della e l'evento-danno, doveva ravvisarsi la responsabilità del CP_4
ex artt. 2049 e 2051 c.c., in qualità di committente lavori, responsabile in solido con CP_1
l'appaltatore per i danni da esso cagionati a terzi e di custode della parti comuni, poiché, rimarrebbe
“onere del committente, ai fini della prova liberatoria, dimostrare che il sinistro è occorso esclusivamente per fatto dell'appaltatore” e “nella fattispecie in esame, essendo il CP_1
committente dei lavori svoltisi presso i propri locali, può pacificamente dirsi che rivesta, altresì, il ruolo di custode dei materiali e degli strumenti utilizzati dalla , non essendo sufficiente aver CP_4
commissionato dei lavori per escludere il rapporto di custodia”.
L'appellante con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della responsabilità in capo alla ex artt. 2051 e 2043 c.c., dal momento che quest'ultima, in relazione al primo profilo, CP_4
“quale appaltatrice dei lavori commissionati dal Condominio, è pacificamente custode e possessore del cantiere e dei materiali ivi presenti e, per tale ragione, tenuta al risarcimento del danno a seguito del sinistro occorso alla madre dell'odierno appellante”, mentre la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. sarebbe stata in ogni caso provata per tabulas e, al contrario, non individuata dal Tribunale stante l'errata valutazione sia delle prove testimoniali sia di quelle documentali.
L'appellante con il quarto motivo censura l'omessa pronuncia in merito alle richieste risarcitorie
(danno biologico sofferto dalla defunta trasmissibile iure hereditatis e danno da perdita di congiunto) conseguente al mancato riconoscimento del nesso di causalità.
I primi tre motivi di appello, che attesa la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, non hanno fondamento.
E' opportuno ricordare i principi affermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia.
pagina 11 di 16 Secondo la Corte nomofilattica “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass. 33129\2024;
Cass. 12663\2024; Cass. SU 20943\2022).
Da ciò deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cass. 33129\2024 cit.; Cass. 12760\2024).
L'applicazione dei suddetti principi alla fattispecie in esame, conduce a ritenere, condividendo la valutazione compiuta dal primo giudice, che non risulti dimostrato in giudizio il nesso causale tra la cosa in custodia, e l'evento dannoso.
Nessuno degli elementi istruttori invocati dall'appellante, permette di ricostruire la sequenza causale della caduta della signora Pt_2
Va anzitutto rilevato come dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dall'attore in primo grado, non possono trarsi elementi utili alla ricostruzione del sinistro.
E' noto infatti come la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre elementi favorevoli all'interpellato.
pagina 12 di 16 Detto mezzo istruttorio è uno strumento che, in linea di principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più – qualora essa neghi tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso – lasciare la situazione inalterata.
Peraltro, è pacifica la circostanza che nessuno, e quindi neppure , abbia assistito alla Parte_1
caduta della signora Pt_2
Anche le deposizioni testimoniali assunte non permettono di risalire alla esatta dinamica della caduta della predetta signora Pt_2
La teste dopo avere accompagnato la sera del 19 settembre 2017 la signora Persona_2 Pt_2
presso la sua residenza, mediante il servizio di minibus, ha dichiarato di essere stata allertata, da uno degli ospiti del centro diurno integrato, della caduta della signora di non avervi assistito, e di Pt_2 avere trovato l'anziana per terra, ferita e priva di sensi.
La circostanza che la teste abbia riferito come la signora dopo la caduta, fosse priva di una Pt_2 calzatura, rinvenuta “vicina alla stuoia che ricopriva la scala e..un po' rialzata..al termine della scalinata, sul corridoio che portava all'ascensore”, non è elemento tale da permettere di ricostruire, anche con un ragionamento presuntivo, l'esatta dinamica della caduta.
Il teste addetto alle pulizie del condominio, non ha saputo riferire nulla di rilevante. Per_3
Anche le due e-mail invocate dall'appellante, una proveniente dall'amministratore del condominio,
l'altra da una CO, non hanno alcun significativo valore probatorio, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, che osservava come doveva escludersi che “..l'email del
25.9.2017..contenga qualsivoglia ammissione da parte dell'amministratore del convenuto CP_1 circa l'esistenza di eventuali situazioni di pericolo. Nell'email in questione, infatti, l'amministratore si limitava testualmente a dichiarare: “prendo atto della sua mail inviata in data odierna che tale passatoia risulta costituire ancora una situazione di pericolo, provvedo immediatamente ad inoltrare una nuova richiesta di intervento alla società , ma preso atto della documentazione fotografica Controparte_4
dalla stessa inviatami in data 20/09/2017, Le chiedo, cortesemente, di volermi indicare se vi è un punto in particolare che costituisce una situazione di pericolo”.
Osservava il primo giudice come secondo l'interpretazione imposta dal senso comune e dalla logica, tale locuzione andava intesa nel senso che l'amministratore prese atto del fatto che, secondo l'odierno attore, la “passatoia risulta[va] costituire ancora una situazione di pericolo”, il che non equivaleva però ad ammettere di riconoscere tale asserito pericolo, come è ben evidenziato dalla frase successiva, ove pagina 13 di 16 l'amministratore chiedeva al di indicargli se vi fosse un punto specifico costituente situazione Pt_1
di pericolo.
Il tribunale quanto alla e-mail inviata dalla CO , dopo averne riportato il Testimone_1 contenuto (“volevo dire la mia, essendo presente sul luogo quando la sig.ra era a terra: adesso , Pt_1
come confermano le foto, la passatoia è stata sistemata e affrancata, ma una settimana fa, quando la sig.ra è caduta, era in bel altre condizioni! peccato non averla fotografata, visto che ero più impegnata a soccorrerla.......ma essere presi in giro no!”) osservava come detta comunicazione contenesse “solo una valutazione, peraltro del tutto generica, circa le condizioni della passatoia al momento del sinistro, inidonee ad accertare le condizioni specifiche della passatoia nel punto (peraltro a sua volta imprecisato) ove la signora sarebbe inciampata..” Pt_2
Il fatto così come allegato dall'attore in primo grado, secondo cui il piede della signora Pt_2
sarebbe rimasto incastrato nella copertura di feltro a protezione del pavimento scorrettamente posizionata dalla , determinando la caduta della stessa, non ha pertanto trovato riscontro CP_4
nelle emergenze istruttorie del processo, essendo rimasta del tutto incerta la condotta della danneggiata,
a far tempo dal momento in cui è stata accompagnata sino all'ingresso del portone del condominio ove ella risiedeva, a quello della caduta nel camminamento che dall'ingresso conduce all'ascensore.
Ciò che ha determinato il rigetto della domanda in primo grado è il difetto di prova del nesso di derivazione causale della caduta dalla presenza di anomalie nella copertura di feltro, che non sarebbe stata correttamente fissata al pavimento, circostanza, anche quest'ultima, rimasta indimostrata, come affermato dal primo giudice nell'esame, il cui passaggio argomentativo è stato sopra riportato, della documentazione fotografica prodotta dall'attore.
Le considerazioni che precedono, sono parimenti idonee ad escludere la ricorrenza di una violazione colposa dei doveri di diligenza nella installazione della copertura di feltro da parte della , CP_4
rilevante in astratto ai fini di una responsabilità ex art. 2043 c.c., dovendo, si ripete, escludersi un nesso causale tra l'ipotetica, e peraltro indimostrata, condotta colposa del custode, del cui onere era comunque gravata l'odierno appellante, ed il danno lamentato da quest'ultima.
Conseguentemente viene meno la possibilità di ipotizzare una responsabilità del CP_1 committente, ai sensi dell'art. 2049 c.c.
L'appello proposto da va pertanto respinto, senza la necessità di esaminare il quarto Parte_1
motivo di appello, che attiene alla determinazione dei danni subiti, e che quindi risulta assorbito, una volta escluso un diritto risarcitorio dell'appellante.
pagina 14 di 16 Appello incidentale del CP_1
Secondo il la compensazione delle spese disposta dal primo giudice era illegittima, CP_1
perché disposta al di fuori dei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c.
La motivazione in base alla quale il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite è la seguente :” Considerato che la rappresentazione fotografica prodotta (che, per evidenti e comprensibili ragioni, non risulta essere stata scattata immediatamente dopo il sinistro) non appare riferibile con certezza alla situazione in cui era posata la passatoia al momento del fatto, e tenuto conto dell'impossibilità di ricostruire con esattezza le modalità della caduta mortale, si reputano sussistere i gravi motivi per compensare interamente le spese di lite fra tutte le parti, ex a. 92 cpc.”.
Osserva il Collegio come il testo dell'art. 92 c.p.c., anche a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale n.77 del 2018, consente la compensazione solo in presenza di soccombenza o nel concorso di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione» (Cass.
18345\2024).
Tenuto conto come non sia dubbia l'integrale soccombenza di parte attrice nel giudizio di primo grado, ritiene il Collegio la fondatezza della impugnazione incidentale, atteso che le circostanza menzionate dal tribunale, riguardando il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore, non integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione delle spese.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannato a rimborsare al Parte_1
le spese del primo grado di giudizio, liquidate secondo i Controparte_1
valori medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in complessivi euro 7.616,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto al presente grado di appello, secondo i principi della soccombenza e della causalità,
l'appellante deve essere condannato a pagare le spese di lite del presente grado di giudizio in favore di tutte le parti appellate costituite, liquidate, sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per ognuna, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi la fase istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
Quanto alla le spese del grado devono essere distratte in favore dell'avv. Iacobino CP_4
Goffredo, dichiaratosi antistatario.
pagina 15 di 16 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
a)rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
b)in accoglimento dell'appello incidentale, condanna a rimborsare al Parte_1 [...]
la spese del primo grado di giudizio, liquidate in euro 7.616,00 per Controparte_1
compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
c)conferma nel resto la sentenza impugnata;
d)condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore del Parte_1 [...]
, liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese Controparte_1
forfettarie;
e) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 CP_2
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
[...]
f) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 [...]
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie;
Controparte_6
g) condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore della Parte_1 [...]
liquidate in euro 6.946,00 oltre iva, cpa e 15% per rimborso Controparte_7
spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Iacobino Goffredo;
h)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n°
115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.
Così deciso in Milano il 26 marzo 2025
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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