Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 aprile 2026 |
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (EX AZIENDA USL N. 2 DI CALTANISSETTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,' VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 26496 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/11/2020 FARMACIA BUFALINO D.SSA AR CONCETTA, in persona della titolare omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- fondamento·
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 13178Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. DA NI, nato a [...] il [...] 2. DA RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente GA De AN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 14 gennaio 2016, che condannava NI DA e RO DA alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 13178Provvedimento: 1 317 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 24/2019 NI Carcano UP 28/11/2019 Giacomo Fumu Antonella Patrizia Mazzei R.G.N. 49343/2018 Giorgio Fidelbo TE Mogini Gastone ZA Gaetano De IC -Relatore - Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NI NI, nato a [...] il [...] 2. NI CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Gaetano De IC; udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- reato ex art. 513·
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- 4. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/11/2024, n. 1359Provvedimento: N. R.G. 424/2023 REPUBBLICA ITALIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di L'Aquila La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati Barbara Del Bono Presidente Consigliere rel. Francesca Coccoli Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 424/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 10 settembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra P a r t e 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell CP 1 costituita con la società Controparte_2 rappresentata e …Leggi di più...
- nullità atto di appello·
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- principio di non contestazione·
- art. 144 D.P.R. n. 207/2010
- 5. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 82Provvedimento: Pubblicato il 07/02/2025 N. 00082/2025 REG.PROV.COLL. N. 00374/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 374 del 2024, proposto da Casa di Cura Sant'Antonio S.p.A., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Finalita' e principi
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 35 , 41 e 117, terzo comma, della Costituzione e' il seguente:
«Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.»
«Art. 41.
L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
«Art. 117. - (Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». - Art. 2. Principi generali 1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu' possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.