Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 novembre 2011 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 7 aprile 2026 |
Commentari • 109
- 1. Calcolo Interessi Moratori 2025Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 15 gennaio 2025
Negoziazione assistita risarcimento danni La Corte di Cassazione nella sentenza n. 186-2025 ribadisce l'importanza della negoziazione assistita come passaggio obbligatorio in alcune controversie. Il caso analizzato riguarda una richiesta di risarcimento danni presentata da un conducente contro la Regione Marche per un incidente stradale causato da un cinghiale su una strada provinciale. Dal punto di vista procedurale la richiesta risarcitoria di somme inferiori ai 50.000 richiede il preventivo esperimento della negoziazione assistita. Nel caso si specie però la procedura stragiudiziale non è stata esperita, per questa ragione la domanda giudiziale è stata dichiarata improcedibile. …
Leggi di più… - 3. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 14 maggio 2025
Tributi locali: maggiore autonomia fiscale Il Consiglio dei Ministri ha approvato, al momento in via preliminare, un decreto legislativo che contempla una maggiore autonomia fiscale di regioni e comuni e semplifica gli adempimenti per cittadini e imprese. Lo Schema del decreto, composto al momento da 33 articoli, mira a potenziare le forme di collaborazione con il contribuente, incentivando anche l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari e introducendo forme di definizione agevolata in materia di tributi regionale e locali. Accertamento e riscossione tributi locali Per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione dei tributi il provvedimento prevede l'istituzione di un albo di …
Leggi di più… - 4. Prossima Conferenza Unificata, altri fondiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 16 giugno 2025
La Conferenza unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 19 giugno 2025, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno: -Intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 giugno 2016, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della salute, relativo al riparto, per l'annualità 2024, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. -Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle imprese e del …
Leggi di più… - 5. L’applicabilità del Rito Fornero ai rapporti di pubblico impiego.Serena Zizzari · https://www.iusinitinere.it/
La legge n. 92 del 2012, conosciuta a tutti come Legge Fornero, ha notevolmente inciso sull'assetto del diritto del lavoro. Attraverso tale operazione normativa, infatti, il Legislatore è intervenuto sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. La ratio che ha ispirato tale disposizione è stata quella di assicurare una giustizia in tempi più rapidi soprattutto in riferimento alle controversie concernenti la legittimità del licenziamento dal momento che, in tali casi, i tempi troppo lunghi dei processi finivano per incidere negativamente sui diritti fondamentali della persona. È proprio per rispondere a tali necessità che il Legislatore ha provveduto alla realizzazione di un nuovo rito …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2020, n. 26496Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 1432-2017 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA (EX AZIENDA USL N. 2 DI CALTANISSETTA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,' VIA MONTE ZEBIO 28/S, presso lo studio dell'avvocato GAETANO ALESSI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO RABIOLO; - ricorrente - contro Civile Sent. Sez. U Num. 26496 Anno 2020 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA Data pubblicazione: 20/11/2020 FARMACIA BUFALINO D.SSA AR CONCETTA, in persona della titolare omonima, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 11, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VALENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato …Leggi di più...
- fondamento·
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 13178Provvedimento: ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. DA DO, nato a [...] il [...] 2. DA CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Gaetano De Annicis; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia il 14 gennaio 2016, che condannava DO DA e CI DA alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli …Leggi di più...
- libertà d'iniziativa economica·
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/11/2019, n. 13178Provvedimento: 1 317 8-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 24/2019 NI Carcano UP 28/11/2019 Giacomo Fumu Antonella Patrizia Mazzei R.G.N. 49343/2018 Giorgio Fidelbo TE Mogini Gastone ZA Gaetano De IC -Relatore - Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NI NI, nato a [...] il [...] 2. NI CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Gaetano De IC; udito il Pubblico Ministero, in persona del …Leggi di più...
- reato ex art. 513·
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- bis cod. pen. – compimento di atti di concorrenza connotati da violenza o minaccia·
- turbata liberta' dell'industria o del commercio·
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- 4. Trib. Cagliari, sentenza 10/10/2025, n. 1548Provvedimento: N. R.G. 3559/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3559/2019 promossa da: con sede in Uta, Loc. Macchiareddu, IX Strada Ovest, P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Oristano, nella Via Brunelleschi, 48, presso l'Avv. M. Caterina Cabiddu, – pec C.F._1 , che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine Email_1 dell'atto di citazione, ATTORE/I contro (C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 …Leggi di più...
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- 5. Trib. Patti, sentenza 04/11/2025, n. 1070Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. ON SD, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente, SENTENZA Nella causa iscritta al n. 248/2019 R.G., vertente tra: nato a [...] il [...], (COD. FISC: Parte_1 ), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Zaccaria, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Brolo via G. Garibaldi n.6; -opponente- CONTRO nato a [...] il [...], (C. F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Brolo, via Meucci n. 6, presso e nello studio …Leggi di più...
- parcella professionale·
- art. 2697 c.c.·
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- opposizione a decreto ingiuntivo·
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- art. 645 c.p.c.·
- onere della prova·
- giudizio a cognizione piena
Versioni del testo
- Capo I : Finalita' e principi
- Art. 1. Finalita' 1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.
3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.
5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:
a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita';
b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;
d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;
h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 35 , 41 e 117, terzo comma, della Costituzione e' il seguente:
«Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.»
«Art. 41.
L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
«Art. 117. - (Omissis).
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.». - Art. 2. Principi generali 1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:
a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;
b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;
c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;
d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;
e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;
f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;
g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprieta' intellettuale;
h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;
i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu' possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;
m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;
n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;
o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;
p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.
2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.