TRIB
Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 22.03.2024, - affetta Parte_1 da “sclerosi multipla, cecità assoluta, tiroidite autoimmune, difficoltà a muoversi autonomamente” e perciò dall' già riconosciuta, nel giugno 2019, soggetto invalido con riduzione permanente CP_2 della capacità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., confermative delle impugnate valutazioni espresse in data 15.12.2022 dalla che ne aveva immotivatamente riconosciuto la sola invalidità al 100%, Pt_2 ritenendo perciò il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua e contraddittoria Pt_1 valutazione delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, siccome fondata su CP_2 mero dissenso diagnostico in difetto di formulazione di censure specifiche avverso le conclusioni esposte dal C.T.U., invocandone la conferma.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
Ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione - formulata in ragione della contraddittorietà delle conclusioni formulate dal C.T.U. in rapporto alle risultanze diagnostiche già poste a fondamento della necessità di assistenza continua della ricorrente, non in grado di compiere gli atti quotidiani, riconosciutale dall' nel giugno 2019 -, la stessa è fondata e va CP_1 conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.
Rinnovate le operazioni peritali e acquisita nuova indagine neurologica, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., fondate sulle risalenti indagini neurologiche del 2015/2016 già favorevolmente vagliate dalla Commissione Medica nel giugno 2019 ai fini del riconoscimento del diritto della ricorrente alla reclamata prestazione (cfr. verbale in atti, nel quale si riconosceva alla un Pt_1 punteggio pari a 4 della scala EDSS di valutazione della disabilità associata alla sclerosi multipla).
Premessane la cecità assoluta e la diagnosi di sclerosi multipla, nel corso delle operazioni peritali l'ausiliario ha verificato che l'opponente “presentava tremori agli arti superiori (dx>sn) con ipostenia e deficit di forza bilateralmente. Andatura atassica con passi irregolari, associata a spasticità con difficoltà a sollevare i piedi. Deambulazione possibile solo per pochi passi e con necessità di doppio appoggio e cambi posturali e trasferimenti avvenuti con difficoltà. Vista la mancanza agli atti del fascicolo di visite neurologiche recenti, lo scrivente (...) ha richiesto una visita specialistica che ha confermato la gravità dello stadio clinico della Sclerosi Multipla che interessa la , il dott. avendo infatti certificato che “la paziente presenta cecità Pt_1 Per_1 assoluta e grave deficit della deambulazione con instabilità posturale che necessita di sostegno per deambulare. Incontinenza urinaria ed urgenza minzionale. In atto la paziente presenta anche tremore ad alta frequenza ai 4 arti più evidente a destra. Si tratta di grave forma di sclerosi multipla progressiva, la valutazione con EDSS evidenzia un punteggio di 7. Necessita di assistenza per le attività della vita quotidiana Grave deficit deambulatorio in Sclerosi Multipla Progressiva. Cecità assoluta. Tiroidite cronica autoimmune” (cfr. certificazione del 21.10.2024, in atti). Alla luce dell'eseguita indagine neurologica, il C.T.U. ha quindi concluso che “lo stato attuale delle condizioni cliniche rende la signora invalida con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa al 100% (artt. 2 e 12, L. 118/1971) nonché persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988) con il diritto, quindi, a ricevere l'Indennità di Accompagnamento”, con decorrenza dalla visita neurologica del 21.10.2024 e “opportuna (…) revisione del giudizio medico-legale a tre anni (dicembre 2027)”, attesa la giovane età dell'opponente (cfr. relazione depositata il 31.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che
[...]
è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel compimento degli Pt_1 atti quotidiani della vita con decorrenza dal 21.10.2024 e revisione al dicembre 2027. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate tra le parti;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno per contro posti a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua Parte_1 nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 21.10.2024 e revisione al dicembre 2027; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G., avente ad oggetto “indennità di accompagnamento”;
promossa da:
nata a nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1 C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Corallo del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Ugo Nucciarone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato il 22.03.2024, - affetta Parte_1 da “sclerosi multipla, cecità assoluta, tiroidite autoimmune, difficoltà a muoversi autonomamente” e perciò dall' già riconosciuta, nel giugno 2019, soggetto invalido con riduzione permanente CP_2 della capacità lavorativa al 100% e necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, nonché soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 - ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., confermative delle impugnate valutazioni espresse in data 15.12.2022 dalla che ne aveva immotivatamente riconosciuto la sola invalidità al 100%, Pt_2 ritenendo perciò il difetto dei presupposti di accoglimento della domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno della proposta opposizione la ha deplorato l'incongrua e contraddittoria Pt_1 valutazione delle numerose patologie attestate nella documentazione sanitaria versata in atti e della loro incidenza funzionale sul compimento degli atti della vita quotidiana. Costituitosi in lite, l' ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, siccome fondata su CP_2 mero dissenso diagnostico in difetto di formulazione di censure specifiche avverso le conclusioni esposte dal C.T.U., invocandone la conferma.
Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
Ritenuta l'ammissibilità della proposta opposizione - formulata in ragione della contraddittorietà delle conclusioni formulate dal C.T.U. in rapporto alle risultanze diagnostiche già poste a fondamento della necessità di assistenza continua della ricorrente, non in grado di compiere gli atti quotidiani, riconosciutale dall' nel giugno 2019 -, la stessa è fondata e va CP_1 conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.
Rinnovate le operazioni peritali e acquisita nuova indagine neurologica, il C.T.U. nominato nell'ambito dell'odierno giudizio è invero pervenuto a conclusioni difformi rispetto a quelle rese dal precedente C.T.U., fondate sulle risalenti indagini neurologiche del 2015/2016 già favorevolmente vagliate dalla Commissione Medica nel giugno 2019 ai fini del riconoscimento del diritto della ricorrente alla reclamata prestazione (cfr. verbale in atti, nel quale si riconosceva alla un Pt_1 punteggio pari a 4 della scala EDSS di valutazione della disabilità associata alla sclerosi multipla).
Premessane la cecità assoluta e la diagnosi di sclerosi multipla, nel corso delle operazioni peritali l'ausiliario ha verificato che l'opponente “presentava tremori agli arti superiori (dx>sn) con ipostenia e deficit di forza bilateralmente. Andatura atassica con passi irregolari, associata a spasticità con difficoltà a sollevare i piedi. Deambulazione possibile solo per pochi passi e con necessità di doppio appoggio e cambi posturali e trasferimenti avvenuti con difficoltà. Vista la mancanza agli atti del fascicolo di visite neurologiche recenti, lo scrivente (...) ha richiesto una visita specialistica che ha confermato la gravità dello stadio clinico della Sclerosi Multipla che interessa la , il dott. avendo infatti certificato che “la paziente presenta cecità Pt_1 Per_1 assoluta e grave deficit della deambulazione con instabilità posturale che necessita di sostegno per deambulare. Incontinenza urinaria ed urgenza minzionale. In atto la paziente presenta anche tremore ad alta frequenza ai 4 arti più evidente a destra. Si tratta di grave forma di sclerosi multipla progressiva, la valutazione con EDSS evidenzia un punteggio di 7. Necessita di assistenza per le attività della vita quotidiana Grave deficit deambulatorio in Sclerosi Multipla Progressiva. Cecità assoluta. Tiroidite cronica autoimmune” (cfr. certificazione del 21.10.2024, in atti). Alla luce dell'eseguita indagine neurologica, il C.T.U. ha quindi concluso che “lo stato attuale delle condizioni cliniche rende la signora invalida con totale e permanente inabilità Parte_1 lavorativa al 100% (artt. 2 e 12, L. 118/1971) nonché persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge 18/1980 e Legge 508/1988) con il diritto, quindi, a ricevere l'Indennità di Accompagnamento”, con decorrenza dalla visita neurologica del 21.10.2024 e “opportuna (…) revisione del giudizio medico-legale a tre anni (dicembre 2027)”, attesa la giovane età dell'opponente (cfr. relazione depositata il 31.12.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, deve concludersi che
[...]
è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua nel compimento degli Pt_1 atti quotidiani della vita con decorrenza dal 21.10.2024 e revisione al dicembre 2027. Attesa la decorrenza della prestazione da momento successivo al deposito del ricorso per A.T.P.O., le spese di lite dell'intero procedimento vanno opportunamente compensate tra le parti;
giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., gli oneri delle disposte CC.TT.UU. vanno per contro posti a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 768/2024 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
dichiara che è soggetto invalido al 100% avente necessità di assistenza continua Parte_1 nel compimento degli atti quotidiani della vita con decorrenza dal 21.10.2024 e revisione al dicembre 2027; compensa le spese di lite tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese delle liquidate CC.TT.UU. CP_2
Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella