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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8900/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 8900/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TECCHIATI NADIA e, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. COSTA GUALTIERO, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 20.1.2025 e 23.1.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 5.12.2024, innanzi al Gop delegato peri il tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo termine per deposito di note congiunte.
Nei termini indicati le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Persona_1 anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che il signor si è già allontanato dall'alloggio coniugale. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale unitamente agli arredi che lo compongono, alla IG Parte_1
.
[...]
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, nel rispetto degli impegni della stessa, previo accordo con la madre, si propone un pomeriggio fisso alla settimana, il giovedì, dall'uscita da scuola con rientro all'abitazione materna entro le ore 21,0000 qualora i genitori non concordino diversamente di settimana in settimana un altro pomeriggio da determinarsi nella giornata di lunedì con riferimento alla settimana corrente;
fine settimana alternati con eventuale previsione di pernottamento;
quanto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e le altre festività esse saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre previo accordo.
DISPONE che il signor corrisponda a mezzo bonifico bancario alla IG , a far Per_1 Pt_1 data dal dicembre 2024, quale contributo per il mantenimento della figlia , una somma mensile Per_1 pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
DÀ ATTO che le spese, concordate e documentate, scolastiche (tranne per il corrente anno scolastico
2024-2025), mediche (non coperte dal SSN), ricreative, sportive e culturali relative alla figlia Per_1 saranno suddivise al 50% tra i genitori come previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino siglato nel 2016.
DÀ ATTO che l'assegno unico relativo alla figlia minore verrà corrisposto al 100% alla Per_1 IG;
Parte_1
DISPONE che l'importo di € 300,00, corrispondente al 50% del pregresso dovuto a titolo di mantenimento (differenza di € 100,00 mensili a far data dal mese di giugno 2024 fino al mese di novembre 2024 pari ad € 600,00:2= € 300,00), verrà versato dal signor alla IG , Per_1 Pt_1 unitamente al contributo al mantenimento, in 12 ratei di € 25,00 decorrenti dal mese di dicembre
2024.
DÀ ATTO che ambedue i genitori si obbligano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione della necessaria autorizzazione per il rinnovo della carta di identità del minore valida anche per l'espatrio e del passaporto.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 8900/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TECCHIATI NADIA e, presso il quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. COSTA GUALTIERO, presso il quale ha eletto CP_1 domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate in data 20.1.2025 e 23.1.2025
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nata il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 20/05/2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 5.12.2024, innanzi al Gop delegato peri il tentativo di conciliazione, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, chiedendo termine per deposito di note congiunte.
Nei termini indicati le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiunte.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
AFFIDA la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza Persona_1 anagrafica presso la madre.
DÀ ATTO che il signor si è già allontanato dall'alloggio coniugale. Per_1
ASSEGNA la casa coniugale unitamente agli arredi che lo compongono, alla IG Parte_1
.
[...]
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, nel rispetto degli impegni della stessa, previo accordo con la madre, si propone un pomeriggio fisso alla settimana, il giovedì, dall'uscita da scuola con rientro all'abitazione materna entro le ore 21,0000 qualora i genitori non concordino diversamente di settimana in settimana un altro pomeriggio da determinarsi nella giornata di lunedì con riferimento alla settimana corrente;
fine settimana alternati con eventuale previsione di pernottamento;
quanto alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, e le altre festività esse saranno trascorse alternativamente con il padre o con la madre previo accordo.
DISPONE che il signor corrisponda a mezzo bonifico bancario alla IG , a far Per_1 Pt_1 data dal dicembre 2024, quale contributo per il mantenimento della figlia , una somma mensile Per_1 pari ad € 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
DÀ ATTO che le spese, concordate e documentate, scolastiche (tranne per il corrente anno scolastico
2024-2025), mediche (non coperte dal SSN), ricreative, sportive e culturali relative alla figlia Per_1 saranno suddivise al 50% tra i genitori come previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino siglato nel 2016.
DÀ ATTO che l'assegno unico relativo alla figlia minore verrà corrisposto al 100% alla Per_1 IG;
Parte_1
DISPONE che l'importo di € 300,00, corrispondente al 50% del pregresso dovuto a titolo di mantenimento (differenza di € 100,00 mensili a far data dal mese di giugno 2024 fino al mese di novembre 2024 pari ad € 600,00:2= € 300,00), verrà versato dal signor alla IG , Per_1 Pt_1 unitamente al contributo al mantenimento, in 12 ratei di € 25,00 decorrenti dal mese di dicembre
2024.
DÀ ATTO che ambedue i genitori si obbligano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione della necessaria autorizzazione per il rinnovo della carta di identità del minore valida anche per l'espatrio e del passaporto.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.