Versione
21 agosto 1990
21 agosto 1990
Art. 4. Ricapitalizzazione degli istituti di credito
di diritto pubblico 1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformita' a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovra' prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle societa' per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) e' il seguente:
"Art. 2. - E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:
Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;
Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;
Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.
Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonche' le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere piu' razionali gli statuti dei banchi meridionali.
Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".
di diritto pubblico 1. E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di lire 1.800 miliardi, di cui lire 297 miliardi nel 1990, lire 367 miliardi nel 1991, lire 452 miliardi nel 1992, lire 502 miliardi nel 1993 e lire 182 miliardi nel 1994, per effettuare, in conformita' a quanto previsto dal comma 2, i versamenti in favore di istituti di credito di diritto pubblico.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra istituti di credito di diritto pubblico, tenendo conto di accertate esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo degli stessi e dell'attuazione delle linee direttive indicate nel decreto del Ministro del tesoro emanato in data 27 luglio 1981, ai sensi dell' articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 , e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981. Dovra' prevedersi che a fronte dei versamenti siano costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o l'aumento di capitale delle societa' per azioni di cui all'articolo 1, comma 1. Le corrispondenti azioni sono attribuite al tesoro dello Stato.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 297 miliardi per l'anno 1990, in lire 367 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 452 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 23/1981 (Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298 , concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche) e' il seguente:
"Art. 2. - E' autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartito in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:
Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;
Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;
Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.
Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sara' disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonche' le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere piu' razionali gli statuti dei banchi meridionali.
Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/11/2005, n. 23269Provvedimento: […] La corte napoletana, anzitutto, osservò che i versamenti effettuati dal Ministero del tesoro a norma dell'art. 4 della legge n. 218 del 1990, del d. lgs. n. 358 del 1990 e della ulteriore legislazione speciale che ne era derivata costituivano riserve unicamente destinate ai futuri aumenti di capitale della società bancaria, riserve utilizzabili esclusivamente a tale scopo e solo dopo che un aumento di capitale fosse stato deliberato, onde un siffatto vincolo ne impediva un eventuale diverso utilizzo a fine di copertura delle perdite; […]Leggi di più...
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