TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9375 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2021 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall‟avv. Ornella Butera ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Trinacria n° 58
attore
E
nella qualità di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall‟avv. Gabriella Miceli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa p.zza V. E. Orlando n° 39
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Mette conto premettere che il sinistro stradale oggetto del presente giudizio è avvenuto, secondo quanto prospettato da in data 16.09.16 e, Parte_1
dunque, già nel vigore del Codice delle Assicurazioni ( C.d.A., D.Lgs. n. 209/05 ), applicabile dall‟1.01.06 per i sinistri avvenuti dopo tale data.
1 Ciò premesso, deve darsi atto, alla luce della documentazione prodotta in atti della proponibilità e della procedibilità della domanda con la quale parte attrice ha invocato nei confronti della nella qualità di Controparte_1
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, una condanna al risarcimento dei danni subiti da in conseguenza dell‟incidente stradale avvenuto in questo viale Parte_1
delle Magnolie, nella data suindicata e ascrivibile, secondo la sua prospettazione, alla responsabilità del conducente di un‟autovettura, i cui dati identificativi sono rimasti ignoti, che avrebbe investito l‟odierna attrice mentre costei effettuava l‟attraversamento del predetto viale mediante utilizzo delle strisce pedonali,
Ora, è bene evidenziare – sullo sfondo della disposizione dettata dall‟art. 19, comma primo, lett. a), della legge n. 990/1969 ( ora trasfusa nell‟art 283, lett. a, del Codice delle assicurazioni private ) – che l‟affermazione della sussistenza del diritto azionato in questo giudizio ( nei confronti della Controparte_1
„nella qualità di impresa designata‟ ) presupporrebbe accertati: a) l‟avvenuta
[...]
verificazione di un incidente di cui fu vittima nella specie la;
b) il fatto Pt_1
che tale incidente fu provocato dalla condotta illecita del conducente di un altro veicolo;
c) il fatto che siffatto veicolo, dopo l‟incidente, si rese non identificabile.
Ciò posto, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e _1 [...]
S_
, devono ritenersi non idoneamente integrati almeno due dei profili suindicati e segnatamente quello afferente alla ascrivibilità dell‟evento dannoso a condotta illecita di un veicolo e quello relativo al fatto che l‟autovettura asseritamente coinvolta, dopo l‟occorso, si rese non identificabile. Invero, dalle deposizioni testimoniali non emergono elementi che conducano ad una adeguata ricostruzione del sinistro tale da consentire di ritenere in modo inequivoco imputabile la sua verificazione ad illecita condotta di guida, né, d‟altro canto, è evincibile se il comportamento del conducente dell‟autovettura fu tale da renderne impossibile l‟identificazione: difatti, se da un lato il teste ha S_2
riferito sul punto di aver sentito un rumore e di aver poi visto “una signora di circa
2 60 anni a terra con parte del corpo sul marciapiede e parte sulla sede stradale di via delle
Magnolie in corrispondenza delle strisce pedonali tra due mezzi in sosta e vi era anche un'autovettura di colore scuro, non ricordo se bordeaux o blu, ferma sulla medesima sede stradale in corrispondenza delle stesse strisce pedonali”, dall‟altro il teste si è _1
limitato a confermare di aver udito uno schianto e di aver poi visto una signora anziana riversa sull‟asfalto con il viso imbrattato di sangue, non ricordando tuttavia se vi fosse un‟autovettura ferma lì.
Ora, non vi è chi non veda come dalle deposizioni testimoniali suindicate non emergano elementi che conducono ad una adeguata ricostruzione del sinistro tale da consentire di ritenere in modo inequivoco imputabile la sua verificazione ad illecita condotta di guida di un veicolo, né, d‟altro canto, emerge dalle superiori risultanze che il comportamento del conducente dell‟autovettura fu tale da renderne impossibile l‟identificazione; ed anzi che vi fosse la possibilità di acquisire maggiori elementi ai fini di una più dettagliata identificazione è evincibile, al di là della sommaria descrizione del mezzo fornita dal teste
( “un'autovettura di colore scuro, non ricordo se bordeaux o blu, ferma sulla _1
medesima sede stradale in corrispondenza delle stesse strisce pedonali…a bordo dell'autovettura di colore scuro vi era anche una donna come trasportato” ), dalla permanenza del veicolo stesso e del suo conducente sui luoghi del sinistro ( come riferito dal medesimo teste : il conducente “si avvicinava alla signora...insisteva per trasportare da sé la _1
signora presso un presidio ospedaliero” ).
Né, d‟altro canto, può assumere rilievo, alla luce delle superiori risultanze, il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Palermo a seguito di relativa richiesta formulata dal P.M. in relazione a procedimento penale nei confronti di ignoti per il reato di cui all‟art. 590 c.p..
In difetto di qualsivoglia altro elemento probatorio, andrà, pertanto, dichiarato insussistente il diritto attoreo esercitato nei confronti della
[...]
„nella qualità di impresa designata‟ e per l‟effetto il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della società convenuta.
3 Si ritiene, ad ogni modo, opportuno, in ragione delle argomentazioni suesposte e del complessivo esito del giudizio, disporre una integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sulle domande formulate da Pt_1
con atto di citazione notificato in data 1.07.21, così provvede:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
nella qualità di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo in data 7.02.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
4