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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/04/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2223/2024 promossa
DA con sede legale in Verano Brianza, Via Grazia Deledda n. 2 – Cod. Fisc.: Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, signora nata a P.IVA_1 Parte_2
Napoli il 14.11.1979 e residente in [...] – Cod. Fisc.
. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. nato a Carate Brianza (MB) in [...] Controparte_1 C.F._2
27.05.1986 e (C.F. ) nata a Saronno (VA) in [...] Controparte_2 C.F._3
25.02.1987, entrambi residenti in [...], con l'avv. Carlo Basilico e l'avv. Cristina
Campi.
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
D'Annunzio n. 5.
APPELLATO-CONTUMACE
pagina 1 di 14 CONCUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della Parte_1
Sentenza impugnata,contrariis rejectis, così giudicare:
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: recependo i motivi di appello tutti dedotti in narrativa, in riforma della Sentenza n. 283/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione II Civile, Giudice Ill.ma
Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del giudizio n. 3962/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 29.01.2024 (non notificata), accogliere tutte le eccezioni e/o conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con cui “dichiarata la nullità e/o l'inutilizzabilità della CTU disposta Parte_3
poiché esplorativa e utilizzata per colmare le lacune probatorie e supplire alle carenze istruttorie della
Parte Attrice, oltre che inerente ad aspetti che non attengono all'oggetto della causa e sono sovrabbondanti rispetto alle domande introdotte in causa dalla Parte Attrice” chiedeva di “rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte Attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dagli Appellati signori e dinanzi al Tribunale di Monza CP_1 CP_2
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio (con riferimento anche ai due subprocedimenti azionati inutilmente dagli Appellati signori e nel corso del giudizio di prime cure); CP_1 CP_2
– IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: In accoglimento parziale dei motivi di Appello riformare comunque la Sentenza n. 283/2024 depositata in cancelleria in data 29.01.2024 dal Tribunale di
Monza al termine della causa civile n. 3962/2021 R.G., non notificata, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, giuste le ragioni in atti e tenuto conto degli esiti dei due Sub procedimenti azionati da Parte Attrice e rigettati entrambi;
– IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico prova per testimoni, che dovranno essere escussi anche a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalle controparti (ed ammessi), sulle circostanze di seguito dedotte e capitolate (come nella precedente memoria istruttoria):
1. Vero che nel dicembre 2020 i lavori di edificazione della villetta monofamiliare dei signori e CP_1
sita in Lazzate, Via Carducci venivano interrotti per volontà degli stessi Committenti? CP_2
2. Vero che i signori e arrestavano la prosecuzione delle opere perché volevano un CP_1 CP_2
incontro con il loro nuovo tecnico (Arch. per valutare ulteriori interventi all'immobile? Tes_1
pagina 2 di 14
3. Vero che prima di far intervenire l'Arch. i signori e avevano incaricato ed Tes_1 CP_1 CP_2 indicato l'Arch. quale proprio tecnico di parte? Persona_1
4. Vero che durante l'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori CP_1
e ed oggetto dell'appalto era presente l'Arch. per ? CP_2 CP_4 Parte_1
5. Vero che durante l'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori CP_1
e ed oggetto dell'appalto si erano valutati interventi all'immobile e migliorie per cui CP_2 [...]
si era dichiarata disponibile ad intervenire? Pt_1
6. Vero che si è resa disponibile a finire le lavorazioni mancanti? Parte_1
7. Vero che durante l'incontro di marzo 2021 dava la propria disponibilità a montare le Parte_1
barriere vapore e a cambiare il sistema di ventilazione del tetto (sebbene ritenesse detti interventi ininfluenti)?
8. Vero che a seguito dell'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori
e ed oggetto dell'appalto l'accesso all'area di cantiere veniva impedita da questi CP_1 CP_2
ultimi?
9. Vero che a causa della mancata prosecuzione delle opere presso il cantiere dei signori e CP_1
il rapporto di lavoro del signor con si interrompeva? CP_2 Parte_4 Parte_1
10. Vero che il progetto di edificazione della villetta monofamiliare dei signori e CP_1 CP_2 prevedeva sin dall'inizio la posa di pareti interne in cartongesso?
11. Vero che il definitivo posizionamento delle pareti in cartongesso, utile anche a mascherare gli angoli delle pareti edificate a secco con angolo diverso da quello di 90°, veniva concordato da
[...]
con l'arch. (come da doc. n. 20 che si mostra)? Pt_1 Persona_1
12. Vero che ordinava alla ditta facente capo al signor n. 4 porte Parte_1 Testimone_2
anticipandone i costi per la fornitura e posa presso una villetta monofamiliare in costruzione presso il cantiere di Lazzate, Via Carducci?
13. Dica il teste se le porte ordinate da e di cui al capitolo precedente sono state Parte_1
consegnate?
14. Vero che giustificava la richiesta di sospensione della consegna delle porte con la causa Parte_1
azionata dai signori e CP_1 CP_2
Si indicano quali testimoni:
• SI residente in [...]; Parte_4
• SI residente in [...]; Testimone_3
• Arch. residente in [...]; CP_4
• SI , residente in [...]
pagina 3 di 14 Per e “NEL : In via principale: In Controparte_1 Controparte_2 CP_5
accoglimento delle suesposte deduzioni e difese, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 283/2024 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Monza, dott.sa Ciccone, a
a) definizione del procedimento RG 3962/2021, in quanto del tutto infondati i motivi di impugnazione;
Per l'effetto, confermare integralmente il contenuto e le statuizioni della sentenza n. 283/2024 pronunciata il 26.01.2024 e pubblicata il 29.01.2024;
b) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via subordinata:
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di caso di accoglimento parziale dell'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza Tribunale di Monza n. 283/2024, Parte_1
compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, lasciando invariata la condanna alla refusione delle spese di lite e di CTU per il primo grado, come stabilita dalla dott.ssa Ciccone nella pronuncia impugnata.
In via ulteriormente subordinata:
d) Nella denegata e non creduta ipotesi di caso di accoglimento totale dell'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza Tribunale di Monza n. 283/2024, Parte_1
compensare integralmente tra le parti sia le spese di giudizio del primo grado e le spese di
CTU, che le spese del presente grado di impugnazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede anche che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, laddove ritenuto necessario, Voglia ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che la chiedeva all'arch , nella sua qualità di architetti di interni Parte_1 Per_1
se fosse possibile posizionare a ridosso delle pareti della abitazione sita in Lazzate via
Carducci di proprietà dei signori e alcuni cartongessi al fine di celare il fuori CP_2 CP_1
squadra dei muri;
2) Vero che il fuori squadra in parola si è riverberato anche sugli interni della abitazione tanto che in conseguenza di ciò la scala prevista dal progetto non veniva realizzata;
3) Vero che il fuori squadra era dovuto al mancato rispetto del progetto originale previsto per la realizzazione dei lavori di cui al contratto di appalto del 19.01.2019 sottoscritto tra i signori
e e la;
CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 14 4) Vero che, nonostante l'errato posizionamento dell'edificio sul terreno e delle relative fondamenta, proseguiva nella costruzione della villetta unifamiliare con Parte_1 conseguente fuori squadra dell'intera abitazione;
5) Vero che l'errato posizionamento dell'edificio ha ripercussioni sulla sua stabilità e il fatto che le pareti della casa sono disallineate rispetto alle fondamenta può dar luogo a problemi di tenuta strutturale;
6) Vero che l'arch. provvedeva a segnalare agli odierni attori le problematiche ed i vizi Per_1 presenti nell'esecuzione dei lavori posti in essere dalla;
Parte_1
7) Vero che gli attori segnalavano le problematiche alla odierna convenuta senza che però quest'ultima ponesse in essere le adeguate contromisure alla cattiva esecuzione delle opere;
Si indica in qualità di testimone l'arch. , con studio in Lissone, via Donatello n. Persona_1
23. Con richiesta di prova contraria sui capitoli di prova delle controparti eventualmente ammessi”
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 05.05.2021 e convenivano in Controparte_2 Controparte_1 giudizio la società (di qui in poi solo “ ”) e l'ing. al fine di Parte_1 Parte_1 Controparte_3
vedere accertati gli inadempimenti posti in essere dagli stessi, rispettivamente quali appaltatrice e direttore dei lavori, in relazione all'edificazione di una villetta unifamiliare sul terreno di loro proprietà, con conseguente condanna alla restituzione degli acconti pagati all'impresa che non aveva ultimato i lavori pari ad €180.000,00, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti, quali conseguenza del cattivo operato dei convenuti, quantificati in €38.000,00, somma stimata dal tecnico incaricato arch.
come necessaria per la demolizione del manufatto realizzato dalla ditta appaltatrice, ritenuto Tes_1
del tutto inservibile.
Si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande degli attori, sia la Parte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, evidenziando come la mancata conclusione dei lavori fosse da imputare ai committenti che avevano impedito l'accesso al cantiere, e che i vizi e difetti contestati erano del tutto generici ed ogni caso, si trattava di contestazioni non incidenti sulla utilizzabilità del bene “che non necessita di essere demolito”; sia il che ribadiva CP_3
l'inesistenza di gravi difetti della costruzione che giustificassero la demolizione o, comunque, fossero pagina 5 di 14 tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e da giustificare la pronuncia di risoluzione, nonché, l'inesistenza di errori di progettazione e di vizi autorizzativi.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le istanze di sequestro preventivo e di ATP in corso di causa proposte dagli attori e, viceversa, veniva accolta la richiesta di CTU avanzata sempre dagli stessi con la seconda memoria di cui all'art. 183 senso comma c.p.c. e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c.
Il giudice di primo grado con la sentenza n. 283/2024, dopo aver rilevato che non essendo stata completata l'opera non trovava applicazione la disciplina propria del contratto d'appalto ma quella generale in tema di inadempimento contrattuale, tenuto conto degli esiti della CTU disposta, riteneva che gli inadempimenti accertati fossero di gravità tale da giustificare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto e, pertanto, condannava in via solidale l'impresa e il Direttore dei Lavori (per omessa vigilanza) al risarcimento dei danni come quantificati dal c.t.u. in complessivi €18.650,00 (di cui €7.900,00 per i vizi di “Fornitura e posa in opera muratura portante”, €4.750,00 per i vizi di realizzazione del tetto in legno, €3.000,00 per il costo della variante architettonica e del nuovo deposito sismico presso il Comune di Lazzate ed €3.000,00 per il costo della redazione degli elaborati progettuali degli impianti) oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo. Quanto alla domanda restitutoria, tenuto conto del valore delle opere realizzate dalla come accertate Parte_1
dal CTU e degli acconti versati, il Tribunale condannava la sola al pagamento della minore Parte_1
somma di €79.416,72, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo, nonché, entrambi i convenuti al rimborso del 50% delle spese di lite, compensando il resto e al pagamento di quelle di CTU.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia resa dal Tribunale di Parte_1
Monza chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate;
si costituivano regolarmente in giudizio i coniugi e , i quali contestavano in fatto e diritto le CP_2 CP_1 deduzioni dell'appellante, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Inoltre, veniva dato atto come non fosse possibile tra le Controparte_3
parti una risoluzione bonaria della lite, venivano precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c. e veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale il 10.04.2025 con termine sino al 20.03.2025 per il deposito di succinte memorie pagina 6 di 14 conclusionali. All'esito della discussione orale la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva, poi, delibata nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Motivi di gravame Con il primo motivo di appello intitolato “I MOTIVO: OMISSIONE O DIFETTO
DI ESAME CIRCA FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E DECISIVA E/O CIRCA LE PROVE
DECISE (art. 360 n. 2 e 5 c.p.c.)”, l'appellante lamenta da un lato:
- “A) la nullità della Consulenza Tecnica, l'inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto da
Parte Attrice (la CTU) ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Attrice (art. 183, VII comma, c.p.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.)” infatti, sottolinea che gli appellati non hanno prodotto la pratica edilizia depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di Lazzate relativa all'immobile in costruzione ed oggetto di verifica, nonostante, fosse nella loro disponibilità. Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, nell'espletamento della propria attività, ha tenuto conto di documenti necessari ma non prodotti dalla parte e, posto che la CTU non può essere usata per colmare lacune probatorie
“l'accertamento ad opera del Consulente di fatti principali, dei quali le Parti soltanto sono onerate della relativa allegazione, è soggetta a nullità; detta nullità (anticipata ed eccepita in ogni atto) si riverbera sul contenuto della Sentenza impugnata proprio perché i fatti costituivi della domanda e la condanna al risarcimento del danno si basano su documenti non prodotti dalla Parte Attrice (ma acquisiti dal Consulente)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13). Inoltre, sostiene che poiché la relazione di parte degli appellati è contraddistinta da eccessiva genericità ed è priva di qualsivoglia contenuto tecnico idoneo a sostenere la richiesta demolizione e/o la concessione di una CTU, la sentenza oggetto di gravame non potrà che essere riformata anche perché “Sussiste […] il divieto della cd.
“consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi una consulenza tecnica al fine di esonerare la Parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, non si può consentire alla Parte di supplire per tramite della Consulenza alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (cfr. atto di citazione in appello, p. 16).
- dall'altro lato lamenta “B) l'omessa valutazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione delle opere oggetto di appalto (artt. 1453, 1455 e 1662 c.c.; artt. 115 e 116
c.p.c.)” in particolare evidenzia che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione il fatto che la mancata conclusione delle opere previste nel contratto è dipesa sia da una pagina 7 di 14 decisione unilaterale dei committenti, sia da problematiche collegate alla pandemia di
Covid-19. In ragione di ciò, nessuna contestazione può essere mossa alla . Parte_1
Con il secondo motivo di appello intitolato “II MOTIVO: SULLA PRONUNCIA OLTRE I LIMITI
DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE (art. 112 e 189 c.p.c.)” sottolinea che gli Parte_1
appellati avevano chiesto soltanto la ripetizione delle somme versate in acconto, e l'importo di
€38.000,00 pari al costo necessario per l'abbattimento del manufatto che sostenevano fosse inutilizzabile. Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che le domande introdotte dai committenti fossero finalizzate anche ad ottenere il risarcimento dei danni patiti. Il primo giudice ha evidentemente risposto ad un quesito che non gli era stato posto, pronunciandosi oltre i limiti delle domande introdotte
(e che era nella disponibilità della controparte modificare all'esito della CTU), mentre, avrebbe dovuto stabilire che in relazione alle domande degli appellati, non risultando provati gli elementi sottostanti ad accogliere il petitum (la necessità di abbattere il manufatto) la domanda non doveva essere accolta.
Di conseguenza, in riforma della Sentenza del Tribunale di Monza dovrà necessariamente discendere una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, con revisione del capo 6 della Sentenza (che le ha poste in capo ai Convenuti e Ing. Liberti), con conseguente condanna degli Appellati alla Parte_1
rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente procedimento, nonché di quelle del Parte_1
procedimento di primo grado (anche per ciò che attiene ai 2 Sub-Procedimenti inutilmente azionati).
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è, infatti, infondato. L'appellante ritiene che la CTU sulla base della quale è stato accertato il suo inadempimento (e del direttore dei lavori, l'ing. sia affetta da nullità, poiché, CP_3
non solo il consulente tecnico avrebbe esorbitato dai propri poteri basando la relazione su un documento mai depositato dagli appellati, ma anche perché tale consulenza tecnica avrebbe, per l'appunto, carattere esplorativo, cioè sarebbe servita a colmare le lacune probatorie dei committenti in violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Al contrario, una attenta indagine dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e una compiuta analisi degli atti di primo grado degli appellati ed in particolare di quello di citazione e dei documenti da loro prodotti dimostrano, viceversa, come tale doglianza non abbia pregio.
In primis, giova ricordare come la consulenza tecnica (art. 194 c.p.c.) non sia un mezzo di ricerca della prova, bensì, uno strumento di valutazione della prova acquisita e, nell'espletamento della propria attività, il consulente tecnico può:
pagina 8 di 14 - Assumere informazioni da terzi, anche senza autorizzazione da parte dell'organo giudicante, al fine di procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli (Cass. Civ., Sez. III, n. 1020/2006);
- Compiere indagini sua sponte, non espressamente a lui devolute, e attingere notizie non rilevabili dagli atti processuali su fatti e situazioni che formano oggetto del suo incarico
(Cass. Civ., Sez. I, n. 24323/2007; Cass. Civ., Sez. III, n. 3936/2007).
Ovviamente, tali estese facoltà soggiacciono a delle limitazioni estrinseche ed intrinseche:
- È necessario che le indagini svolte dal consulente siano strettamente necessarie per espletare l'attività inerente al mandato conferitogli;
- Gli accertamenti di propria iniziativa e le notizie assunte aliunde possono vertere su fatti di carattere tecnico accessori “e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 13015/2004);
- Nel rispetto del principio del contradditorio, il consulente tecnico deve indicare le fonti del proprio accertamento.
Così brevemente ricostruita la figura del consulente tecnico (figura che, in ogni caso, ha avuto nel corso del tempo una vera e propria estensione in quanto si è cercato il più possibile di bilanciare il principio dispositivo con l'ineludibile principio, sotteso al processo, di ricerca della verità), giova mettere in evidenza come, per quanto concerne l'acquisizione di documenti da parte del consulente, si debba fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3086/2022 che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio”;
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle
pagina 9 di 14 eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”;
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.
D'altra parte, tale orientamento giurisprudenziale (sempre nell'ottica di estensione dei poteri del consulente tecnico) è stato recepito e confermato altresì dalla più recente giurisprudenza di legittimità:
“Il consulente tecnico d'ufficio può indagare su fatti ed acquisire documenti necessari all'espletamento del suo incarico ancorché non forniti dalle parti, a condizione che tali informazioni rientrino nell'ambito del sapere specialistico del c.t.u.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 21840/2024).
Ebbene, così delineato il quadro di riferimento, non residuano dubbi circa la validità della CTU disposta nel precedente grado di giudizio;
infatti, lungi dall'essersi indebitamente sostituito alle parti, in violazione dei principi cardini che governano il processo civile, il consulente tecnico si è limitato ad agire nel perimetro probatorio delineato dalle parti stesse, senza che l'acquisizione del progetto edilizio presso il comune di Lazzate possa aver inficiato la validità della CTU medesima. Ciò per le seguenti ragioni:
- I committenti hanno prodotto il contratto di appalto (doc. n. 3 appellati, fascicolo di primo grado) da cui è scaturito l'inadempimento dell'appaltatrice;
- I committenti hanno prodotto la relazione tecnica dell'architetto (doc. n. 20 appellati, Tes_1
fascicolo di primo grado) in cui venivano riportati i vizi e difetti dell'immobile oggetto di edificazione;
- Gli appellati hanno prodotto il computo metrico estimativo (docc. nn 3 e 24b appellati, fascicolo di primo grado), cioè quei documenti che permettono di definire il costo di realizzazione di un'opera edilizia;
- Lo stesso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non negava (e quindi confermava) l'errato posizionamento dell'edificio sul terreno;
- Nell'atto di citazione, gli appellati riportavano in maniera analitica i vizi e difetti dell'immobile oggetto dell'appalto stipulato con (cfr. atto di citazione appellati, Parte_1
pp. 7-9);
pagina 10 di 14 - Le parti stesse chiedevano che il consulente tecnico, nello svolgimento della propria attività, accedesse alla documentazione presso il Comune: “Previo accesso all'U.T. del Comune di
Lazzate e presa visione di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia presentata dall'ing. a nome dei signori e per la costruzione della villetta di Via CP_3 CP_2 CP_1
Carducci, dica lo stesso se quanto depositato possa ritenersi completo o se vi siano delle manchevolezze riconducibili alla fase progettuale, indicando a chi le stesse debbano attribuirsi” (cfr. memorie di replica); ciò dimostra, quindi, come non vi sia stata una attività totalmente unilaterale del consulente;
- Non è stato dimostrato che gli appellati avessero a disposizione la documentazione in possesso della P.A: lo stesso architetto infatti, chiedeva più volte la pratica edilizia Tes_1
alla . Parte_1
Inoltre, è parimenti, infondata l'ulteriore doglianza di quando afferma che “Lo stesso Parte_1
progetto edilizio richiamato è stato, però, acquisito tardivamente, ossia oltre i termini delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., e non già prodotto tempestivamente dalla stessa Parte onerata della prova sebbene fosse nella sua disponibilità. I documenti prodotti al di fuori di detto termine sono inutilizzabili dal giudice ed a fortiori dal CTU e in tal caso il CTU deve rilevare l'impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la Parte Attrice sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12). Infatti, la stessa pronuncia di legittimità a Sezioni Unite poc'anzi richiamata (e che viene richiamata dallo stesso appellante nel proprio atto di citazione in appello) dispone espressamente come al consulente tecnico non si applichino le preclusioni relative alle parti processuali (“[…] non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti […]”); d'altra parte, tale soluzione appare la più logica alla luce della funzione e della struttura della consulenza tecnica d'ufficio: se infatti il consulente tecnico è qualificato quale ausiliario del giudice, sarebbe illogico nonché, incoerente far gravare sul suo capo le preclusioni istruttorie tipiche di attore e convenuto.
Dato quindi che il consulente tecnico, come dimostrato, ha agito nel perimetro probatorio delineato dagli attori e si è limitato ad accedere a determinata documentazione al fine di meglio esercitare la propria funzione da un punto di vista tecnico, la CTU disposta ed ammessa nel precedente grado di giudizio non ha natura meramente esplorativa, sia perché non è servita per colmare carenze probatorie riferibili agli appellati, sia perché, tramite essa, non si è andati alla ricerca di elementi, circostanze o fatti non provati.
Ancora, ritiene che non le si possa muovere alcuna contestazione in quanto sarebbe stata Parte_1
impossibilitata dal proseguire i lavori sia a causa dell'emergenza pandemica, sia a causa della pagina 11 di 14 sospensione dei lavori posta in essere dai committenti: “D'altronde non è possibile la risoluzione per ritardi non dipesi dall'impresa appaltatrice come nel caso di sospensione dei lavori per disposizione di legge (come accaduto a seguito dell'evento pandemico intervenuto durante le opere di edificazione), o nel caso di sospensione posta in essere dal Committente. E, conseguentemente, non è legittimo far discendere la responsabilità (ritenuta grave dal Giudice di prime cure) in capo a per Parte_1 sancire la risoluzione del contratto di appalto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 19).
Sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- Affinché possa essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)
è necessario che il relativo inadempimento sia imputabile alla parte inadempiente (la
[...]
nel caso di specie). Tuttavia, in conformità alla struttura e della funzione della Pt_1
responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) la colpa dell'inadempiente è presunta, sicché è onere dello stesso debitore dimostrare che l'inadempimento stesso è dipeso da circostanze a lui non ascrivibili: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. Civ., Sez. II, n.
8924/2019) prova questa pacificamente non fornita attese le accertate gravi inadempienze di cui alla CTU in atti alla quale si rimanda;
- in secondo luogo, per quanto concerne la crisi pandemica, l'appellante cade in contraddizione quando nella propria comparsa di costituzione scriveva che “le opere proseguivano nonostante le difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19 sino a dicembre
2020 tanto che nel frattempo, a seguito delle ulteriori opere extracontrattuali richieste dai
Committenti, le Parti si accordavano per un'integrazione corrispettiva in Parte_5 favore di di € 34.500,00” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 5). È Parte_1 difficile sostenere che l'emergenza sanitaria abbia portato un totale blocco dei lavori quando, proprio durante quel periodo emergenziale, l'appellante stesso accettava di eseguire ulteriori opere extracontrattuali (in ogni caso, l'appellante dice espressamente che nonostante le difficoltà pandemiche “le opere proseguivano”);
- È del tutto irrilevante che nell'inverno del 2021 ci sia stato un asserito blocco dei lavori (il quale, lo si ribadisca, non è stato provato): infatti, il contratto d'appalto è stato stipulato il
19.01.2019, cioè due anni prima dell'ipotetica sospensione dei lavori in cantiere;
pagina 12 di 14 È parimenti infondato il secondo motivo: l'appellante ritiene che il giudice di prime cure sia andato ultra petita, perché, gli appellati avrebbero richiesto, oltre alla restituzione dei compensi versati, solo l'importo di €38.000,00 pari al costo di demolizione dell'edificio e non anche una somma a titolo risarcitorio per i vizi e difetti dell'immobile.
Sul tema, tuttavia, preme richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta” (Cass.
Civ., Sez. II, n. 17787/2024); l'organo giudicante, quindi, deve interpretare la domanda tenendo conto
“della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6226/2014).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura degli atti è documentale il fatto che i committenti, a prescindere dalla richiesta della somma di € 38.000,00 abbiano proposto una domanda risarcitoria per i vizi dell'immobile avendo sin dall'atto di citazione segnalato i vizi e difetti:” (e) che i lavori non venivano interamente realizzati e la parte parzialmente realizzata presentava una serie di vizi e difetti tanto gravi da rendersi necessaria la sua completa demolizione: errato posizionamento dell'edificio sul terreno, errata esecuzione della copertura sia con riferimento ai disegni di progetto che alla regola dell'arte, errata esecuzione delle pareti in cartongesso, errata impostazione delle misure;
(f) che gli interventi di correzione dei vizi posti in essere dalla convenuta non risolvevano i problemi ma anzi li peggioravano;
(g) che la società convenuta non forniva la documentazione afferente la tipologia e la certificazione dei materiali utilizzati presso il cantiere;
(h) che il direttore dei lavori, Controparte_3
non si era mai recato sul cantiere e si era reso responsabile di evidenti errori nella progettazione, errate dichiarazioni nonché mancati controlli dell'operato dell'appaltatrice; (i) che i lavori di ripristino sono stati stimati in €38.000,00.
In altri termini, è indiscussa l'effettiva volontà degli appellati di ottenere una somma risarcitoria per i difetti/vizi dell'immobile oggetto di edificazione (d'altra parte, tutte le allegazioni degli appellati conducono verso questa direzione).
In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
pagina 13 di 14 Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
contro e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Controparte_2
283/2024 resa dal Tribunale di Monza, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite, in favore degli appellati, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.04.2025
Il consigliere relatore il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere est.
Dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2223/2024 promossa
DA con sede legale in Verano Brianza, Via Grazia Deledda n. 2 – Cod. Fisc.: Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, signora nata a P.IVA_1 Parte_2
Napoli il 14.11.1979 e residente in [...] – Cod. Fisc.
. C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. nato a Carate Brianza (MB) in [...] Controparte_1 C.F._2
27.05.1986 e (C.F. ) nata a Saronno (VA) in [...] Controparte_2 C.F._3
25.02.1987, entrambi residenti in [...], con l'avv. Carlo Basilico e l'avv. Cristina
Campi.
APPELLATI
E CONTRO
(C.F. ) residente in [...] C.F._4
D'Annunzio n. 5.
APPELLATO-CONTUMACE
pagina 1 di 14 CONCUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma integrale della Parte_1
Sentenza impugnata,contrariis rejectis, così giudicare:
– IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: recependo i motivi di appello tutti dedotti in narrativa, in riforma della Sentenza n. 283/2024 emessa dal Tribunale di Monza, Sezione II Civile, Giudice Ill.ma
Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del giudizio n. 3962/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 29.01.2024 (non notificata), accogliere tutte le eccezioni e/o conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado con cui “dichiarata la nullità e/o l'inutilizzabilità della CTU disposta Parte_3
poiché esplorativa e utilizzata per colmare le lacune probatorie e supplire alle carenze istruttorie della
Parte Attrice, oltre che inerente ad aspetti che non attengono all'oggetto della causa e sono sovrabbondanti rispetto alle domande introdotte in causa dalla Parte Attrice” chiedeva di “rigettare integralmente tutte le domande formulate da Parte Attrice in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti” e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dagli Appellati signori e dinanzi al Tribunale di Monza CP_1 CP_2
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio (con riferimento anche ai due subprocedimenti azionati inutilmente dagli Appellati signori e nel corso del giudizio di prime cure); CP_1 CP_2
– IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: In accoglimento parziale dei motivi di Appello riformare comunque la Sentenza n. 283/2024 depositata in cancelleria in data 29.01.2024 dal Tribunale di
Monza al termine della causa civile n. 3962/2021 R.G., non notificata, disponendo la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, giuste le ragioni in atti e tenuto conto degli esiti dei due Sub procedimenti azionati da Parte Attrice e rigettati entrambi;
– IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico prova per testimoni, che dovranno essere escussi anche a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti dalle controparti (ed ammessi), sulle circostanze di seguito dedotte e capitolate (come nella precedente memoria istruttoria):
1. Vero che nel dicembre 2020 i lavori di edificazione della villetta monofamiliare dei signori e CP_1
sita in Lazzate, Via Carducci venivano interrotti per volontà degli stessi Committenti? CP_2
2. Vero che i signori e arrestavano la prosecuzione delle opere perché volevano un CP_1 CP_2
incontro con il loro nuovo tecnico (Arch. per valutare ulteriori interventi all'immobile? Tes_1
pagina 2 di 14
3. Vero che prima di far intervenire l'Arch. i signori e avevano incaricato ed Tes_1 CP_1 CP_2 indicato l'Arch. quale proprio tecnico di parte? Persona_1
4. Vero che durante l'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori CP_1
e ed oggetto dell'appalto era presente l'Arch. per ? CP_2 CP_4 Parte_1
5. Vero che durante l'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori CP_1
e ed oggetto dell'appalto si erano valutati interventi all'immobile e migliorie per cui CP_2 [...]
si era dichiarata disponibile ad intervenire? Pt_1
6. Vero che si è resa disponibile a finire le lavorazioni mancanti? Parte_1
7. Vero che durante l'incontro di marzo 2021 dava la propria disponibilità a montare le Parte_1
barriere vapore e a cambiare il sistema di ventilazione del tetto (sebbene ritenesse detti interventi ininfluenti)?
8. Vero che a seguito dell'incontro tenutosi a marzo 2021 presso l'immobile di proprietà dei signori
e ed oggetto dell'appalto l'accesso all'area di cantiere veniva impedita da questi CP_1 CP_2
ultimi?
9. Vero che a causa della mancata prosecuzione delle opere presso il cantiere dei signori e CP_1
il rapporto di lavoro del signor con si interrompeva? CP_2 Parte_4 Parte_1
10. Vero che il progetto di edificazione della villetta monofamiliare dei signori e CP_1 CP_2 prevedeva sin dall'inizio la posa di pareti interne in cartongesso?
11. Vero che il definitivo posizionamento delle pareti in cartongesso, utile anche a mascherare gli angoli delle pareti edificate a secco con angolo diverso da quello di 90°, veniva concordato da
[...]
con l'arch. (come da doc. n. 20 che si mostra)? Pt_1 Persona_1
12. Vero che ordinava alla ditta facente capo al signor n. 4 porte Parte_1 Testimone_2
anticipandone i costi per la fornitura e posa presso una villetta monofamiliare in costruzione presso il cantiere di Lazzate, Via Carducci?
13. Dica il teste se le porte ordinate da e di cui al capitolo precedente sono state Parte_1
consegnate?
14. Vero che giustificava la richiesta di sospensione della consegna delle porte con la causa Parte_1
azionata dai signori e CP_1 CP_2
Si indicano quali testimoni:
• SI residente in [...]; Parte_4
• SI residente in [...]; Testimone_3
• Arch. residente in [...]; CP_4
• SI , residente in [...]
pagina 3 di 14 Per e “NEL : In via principale: In Controparte_1 Controparte_2 CP_5
accoglimento delle suesposte deduzioni e difese, in fatto ed in diritto, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 283/2024 pronunciata dal Parte_1
Tribunale di Monza, dott.sa Ciccone, a
a) definizione del procedimento RG 3962/2021, in quanto del tutto infondati i motivi di impugnazione;
Per l'effetto, confermare integralmente il contenuto e le statuizioni della sentenza n. 283/2024 pronunciata il 26.01.2024 e pubblicata il 29.01.2024;
b) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
In via subordinata:
c) Nella denegata e non creduta ipotesi di caso di accoglimento parziale dell'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza Tribunale di Monza n. 283/2024, Parte_1
compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio, lasciando invariata la condanna alla refusione delle spese di lite e di CTU per il primo grado, come stabilita dalla dott.ssa Ciccone nella pronuncia impugnata.
In via ulteriormente subordinata:
d) Nella denegata e non creduta ipotesi di caso di accoglimento totale dell'atto di appello proposto dalla società avverso la sentenza Tribunale di Monza n. 283/2024, Parte_1
compensare integralmente tra le parti sia le spese di giudizio del primo grado e le spese di
CTU, che le spese del presente grado di impugnazione.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede anche che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, laddove ritenuto necessario, Voglia ammettere prova per testi e interrogatorio formale sui seguenti capitoli:
1) Vero che la chiedeva all'arch , nella sua qualità di architetti di interni Parte_1 Per_1
se fosse possibile posizionare a ridosso delle pareti della abitazione sita in Lazzate via
Carducci di proprietà dei signori e alcuni cartongessi al fine di celare il fuori CP_2 CP_1
squadra dei muri;
2) Vero che il fuori squadra in parola si è riverberato anche sugli interni della abitazione tanto che in conseguenza di ciò la scala prevista dal progetto non veniva realizzata;
3) Vero che il fuori squadra era dovuto al mancato rispetto del progetto originale previsto per la realizzazione dei lavori di cui al contratto di appalto del 19.01.2019 sottoscritto tra i signori
e e la;
CP_1 CP_2 Parte_1
pagina 4 di 14 4) Vero che, nonostante l'errato posizionamento dell'edificio sul terreno e delle relative fondamenta, proseguiva nella costruzione della villetta unifamiliare con Parte_1 conseguente fuori squadra dell'intera abitazione;
5) Vero che l'errato posizionamento dell'edificio ha ripercussioni sulla sua stabilità e il fatto che le pareti della casa sono disallineate rispetto alle fondamenta può dar luogo a problemi di tenuta strutturale;
6) Vero che l'arch. provvedeva a segnalare agli odierni attori le problematiche ed i vizi Per_1 presenti nell'esecuzione dei lavori posti in essere dalla;
Parte_1
7) Vero che gli attori segnalavano le problematiche alla odierna convenuta senza che però quest'ultima ponesse in essere le adeguate contromisure alla cattiva esecuzione delle opere;
Si indica in qualità di testimone l'arch. , con studio in Lissone, via Donatello n. Persona_1
23. Con richiesta di prova contraria sui capitoli di prova delle controparti eventualmente ammessi”
**************
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 05.05.2021 e convenivano in Controparte_2 Controparte_1 giudizio la società (di qui in poi solo “ ”) e l'ing. al fine di Parte_1 Parte_1 Controparte_3
vedere accertati gli inadempimenti posti in essere dagli stessi, rispettivamente quali appaltatrice e direttore dei lavori, in relazione all'edificazione di una villetta unifamiliare sul terreno di loro proprietà, con conseguente condanna alla restituzione degli acconti pagati all'impresa che non aveva ultimato i lavori pari ad €180.000,00, oltre al risarcimento degli ulteriori danni patiti, quali conseguenza del cattivo operato dei convenuti, quantificati in €38.000,00, somma stimata dal tecnico incaricato arch.
come necessaria per la demolizione del manufatto realizzato dalla ditta appaltatrice, ritenuto Tes_1
del tutto inservibile.
Si costituivano ritualmente in giudizio chiedendo il rigetto delle domande degli attori, sia la Parte_1
che contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dalla controparte, evidenziando come la mancata conclusione dei lavori fosse da imputare ai committenti che avevano impedito l'accesso al cantiere, e che i vizi e difetti contestati erano del tutto generici ed ogni caso, si trattava di contestazioni non incidenti sulla utilizzabilità del bene “che non necessita di essere demolito”; sia il che ribadiva CP_3
l'inesistenza di gravi difetti della costruzione che giustificassero la demolizione o, comunque, fossero pagina 5 di 14 tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e da giustificare la pronuncia di risoluzione, nonché, l'inesistenza di errori di progettazione e di vizi autorizzativi.
Nel corso del giudizio venivano rigettate le istanze di sequestro preventivo e di ATP in corso di causa proposte dagli attori e, viceversa, veniva accolta la richiesta di CTU avanzata sempre dagli stessi con la seconda memoria di cui all'art. 183 senso comma c.p.c. e, all'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e depositavano le memorie ex art. 190 c.p.c.
Il giudice di primo grado con la sentenza n. 283/2024, dopo aver rilevato che non essendo stata completata l'opera non trovava applicazione la disciplina propria del contratto d'appalto ma quella generale in tema di inadempimento contrattuale, tenuto conto degli esiti della CTU disposta, riteneva che gli inadempimenti accertati fossero di gravità tale da giustificare la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto e, pertanto, condannava in via solidale l'impresa e il Direttore dei Lavori (per omessa vigilanza) al risarcimento dei danni come quantificati dal c.t.u. in complessivi €18.650,00 (di cui €7.900,00 per i vizi di “Fornitura e posa in opera muratura portante”, €4.750,00 per i vizi di realizzazione del tetto in legno, €3.000,00 per il costo della variante architettonica e del nuovo deposito sismico presso il Comune di Lazzate ed €3.000,00 per il costo della redazione degli elaborati progettuali degli impianti) oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo. Quanto alla domanda restitutoria, tenuto conto del valore delle opere realizzate dalla come accertate Parte_1
dal CTU e degli acconti versati, il Tribunale condannava la sola al pagamento della minore Parte_1
somma di €79.416,72, oltre interessi legali dalla data della decisione sino al saldo effettivo, nonché, entrambi i convenuti al rimborso del 50% delle spese di lite, compensando il resto e al pagamento di quelle di CTU.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, impugnava la predetta pronuncia resa dal Tribunale di Parte_1
Monza chiedendo, in integrale riforma, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate;
si costituivano regolarmente in giudizio i coniugi e , i quali contestavano in fatto e diritto le CP_2 CP_1 deduzioni dell'appellante, chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere istruttore, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Inoltre, veniva dato atto come non fosse possibile tra le Controparte_3
parti una risoluzione bonaria della lite, venivano precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 350 co. 3, secondo periodo, c.p.c. e veniva disposta la discussione orale della causa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale il 10.04.2025 con termine sino al 20.03.2025 per il deposito di succinte memorie pagina 6 di 14 conclusionali. All'esito della discussione orale la Corte tratteneva la causa in decisione che veniva, poi, delibata nella camera di consiglio del 28.04.2025.
Motivi di gravame Con il primo motivo di appello intitolato “I MOTIVO: OMISSIONE O DIFETTO
DI ESAME CIRCA FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO E DECISIVA E/O CIRCA LE PROVE
DECISE (art. 360 n. 2 e 5 c.p.c.)”, l'appellante lamenta da un lato:
- “A) la nullità della Consulenza Tecnica, l'inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto da
Parte Attrice (la CTU) ed il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Attrice (art. 183, VII comma, c.p.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.)” infatti, sottolinea che gli appellati non hanno prodotto la pratica edilizia depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di Lazzate relativa all'immobile in costruzione ed oggetto di verifica, nonostante, fosse nella loro disponibilità. Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, nell'espletamento della propria attività, ha tenuto conto di documenti necessari ma non prodotti dalla parte e, posto che la CTU non può essere usata per colmare lacune probatorie
“l'accertamento ad opera del Consulente di fatti principali, dei quali le Parti soltanto sono onerate della relativa allegazione, è soggetta a nullità; detta nullità (anticipata ed eccepita in ogni atto) si riverbera sul contenuto della Sentenza impugnata proprio perché i fatti costituivi della domanda e la condanna al risarcimento del danno si basano su documenti non prodotti dalla Parte Attrice (ma acquisiti dal Consulente)” (cfr. atto di citazione in appello, p. 13). Inoltre, sostiene che poiché la relazione di parte degli appellati è contraddistinta da eccessiva genericità ed è priva di qualsivoglia contenuto tecnico idoneo a sostenere la richiesta demolizione e/o la concessione di una CTU, la sentenza oggetto di gravame non potrà che essere riformata anche perché “Sussiste […] il divieto della cd.
“consulenza meramente esplorativa”, non potendo disporsi una consulenza tecnica al fine di esonerare la Parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, non si può consentire alla Parte di supplire per tramite della Consulenza alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” (cfr. atto di citazione in appello, p. 16).
- dall'altro lato lamenta “B) l'omessa valutazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione delle opere oggetto di appalto (artt. 1453, 1455 e 1662 c.c.; artt. 115 e 116
c.p.c.)” in particolare evidenzia che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione il fatto che la mancata conclusione delle opere previste nel contratto è dipesa sia da una pagina 7 di 14 decisione unilaterale dei committenti, sia da problematiche collegate alla pandemia di
Covid-19. In ragione di ciò, nessuna contestazione può essere mossa alla . Parte_1
Con il secondo motivo di appello intitolato “II MOTIVO: SULLA PRONUNCIA OLTRE I LIMITI
DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE (art. 112 e 189 c.p.c.)” sottolinea che gli Parte_1
appellati avevano chiesto soltanto la ripetizione delle somme versate in acconto, e l'importo di
€38.000,00 pari al costo necessario per l'abbattimento del manufatto che sostenevano fosse inutilizzabile. Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che le domande introdotte dai committenti fossero finalizzate anche ad ottenere il risarcimento dei danni patiti. Il primo giudice ha evidentemente risposto ad un quesito che non gli era stato posto, pronunciandosi oltre i limiti delle domande introdotte
(e che era nella disponibilità della controparte modificare all'esito della CTU), mentre, avrebbe dovuto stabilire che in relazione alle domande degli appellati, non risultando provati gli elementi sottostanti ad accogliere il petitum (la necessità di abbattere il manufatto) la domanda non doveva essere accolta.
Di conseguenza, in riforma della Sentenza del Tribunale di Monza dovrà necessariamente discendere una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, con revisione del capo 6 della Sentenza (che le ha poste in capo ai Convenuti e Ing. Liberti), con conseguente condanna degli Appellati alla Parte_1
rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente procedimento, nonché di quelle del Parte_1
procedimento di primo grado (anche per ciò che attiene ai 2 Sub-Procedimenti inutilmente azionati).
Opinione della Corte
L'appello non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo motivo è, infatti, infondato. L'appellante ritiene che la CTU sulla base della quale è stato accertato il suo inadempimento (e del direttore dei lavori, l'ing. sia affetta da nullità, poiché, CP_3
non solo il consulente tecnico avrebbe esorbitato dai propri poteri basando la relazione su un documento mai depositato dagli appellati, ma anche perché tale consulenza tecnica avrebbe, per l'appunto, carattere esplorativo, cioè sarebbe servita a colmare le lacune probatorie dei committenti in violazione del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.
Al contrario, una attenta indagine dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e una compiuta analisi degli atti di primo grado degli appellati ed in particolare di quello di citazione e dei documenti da loro prodotti dimostrano, viceversa, come tale doglianza non abbia pregio.
In primis, giova ricordare come la consulenza tecnica (art. 194 c.p.c.) non sia un mezzo di ricerca della prova, bensì, uno strumento di valutazione della prova acquisita e, nell'espletamento della propria attività, il consulente tecnico può:
pagina 8 di 14 - Assumere informazioni da terzi, anche senza autorizzazione da parte dell'organo giudicante, al fine di procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli (Cass. Civ., Sez. III, n. 1020/2006);
- Compiere indagini sua sponte, non espressamente a lui devolute, e attingere notizie non rilevabili dagli atti processuali su fatti e situazioni che formano oggetto del suo incarico
(Cass. Civ., Sez. I, n. 24323/2007; Cass. Civ., Sez. III, n. 3936/2007).
Ovviamente, tali estese facoltà soggiacciono a delle limitazioni estrinseche ed intrinseche:
- È necessario che le indagini svolte dal consulente siano strettamente necessarie per espletare l'attività inerente al mandato conferitogli;
- Gli accertamenti di propria iniziativa e le notizie assunte aliunde possono vertere su fatti di carattere tecnico accessori “e non di fatti costitutivi della domanda o delle eccezioni” (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 13015/2004);
- Nel rispetto del principio del contradditorio, il consulente tecnico deve indicare le fonti del proprio accertamento.
Così brevemente ricostruita la figura del consulente tecnico (figura che, in ogni caso, ha avuto nel corso del tempo una vera e propria estensione in quanto si è cercato il più possibile di bilanciare il principio dispositivo con l'ineludibile principio, sotteso al processo, di ricerca della verità), giova mettere in evidenza come, per quanto concerne l'acquisizione di documenti da parte del consulente, si debba fare riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3086/2022 che ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio”;
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle
pagina 9 di 14 eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”;
• “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”.
D'altra parte, tale orientamento giurisprudenziale (sempre nell'ottica di estensione dei poteri del consulente tecnico) è stato recepito e confermato altresì dalla più recente giurisprudenza di legittimità:
“Il consulente tecnico d'ufficio può indagare su fatti ed acquisire documenti necessari all'espletamento del suo incarico ancorché non forniti dalle parti, a condizione che tali informazioni rientrino nell'ambito del sapere specialistico del c.t.u.” (Cass. Civ., Sez. II, n. 21840/2024).
Ebbene, così delineato il quadro di riferimento, non residuano dubbi circa la validità della CTU disposta nel precedente grado di giudizio;
infatti, lungi dall'essersi indebitamente sostituito alle parti, in violazione dei principi cardini che governano il processo civile, il consulente tecnico si è limitato ad agire nel perimetro probatorio delineato dalle parti stesse, senza che l'acquisizione del progetto edilizio presso il comune di Lazzate possa aver inficiato la validità della CTU medesima. Ciò per le seguenti ragioni:
- I committenti hanno prodotto il contratto di appalto (doc. n. 3 appellati, fascicolo di primo grado) da cui è scaturito l'inadempimento dell'appaltatrice;
- I committenti hanno prodotto la relazione tecnica dell'architetto (doc. n. 20 appellati, Tes_1
fascicolo di primo grado) in cui venivano riportati i vizi e difetti dell'immobile oggetto di edificazione;
- Gli appellati hanno prodotto il computo metrico estimativo (docc. nn 3 e 24b appellati, fascicolo di primo grado), cioè quei documenti che permettono di definire il costo di realizzazione di un'opera edilizia;
- Lo stesso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, non negava (e quindi confermava) l'errato posizionamento dell'edificio sul terreno;
- Nell'atto di citazione, gli appellati riportavano in maniera analitica i vizi e difetti dell'immobile oggetto dell'appalto stipulato con (cfr. atto di citazione appellati, Parte_1
pp. 7-9);
pagina 10 di 14 - Le parti stesse chiedevano che il consulente tecnico, nello svolgimento della propria attività, accedesse alla documentazione presso il Comune: “Previo accesso all'U.T. del Comune di
Lazzate e presa visione di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia presentata dall'ing. a nome dei signori e per la costruzione della villetta di Via CP_3 CP_2 CP_1
Carducci, dica lo stesso se quanto depositato possa ritenersi completo o se vi siano delle manchevolezze riconducibili alla fase progettuale, indicando a chi le stesse debbano attribuirsi” (cfr. memorie di replica); ciò dimostra, quindi, come non vi sia stata una attività totalmente unilaterale del consulente;
- Non è stato dimostrato che gli appellati avessero a disposizione la documentazione in possesso della P.A: lo stesso architetto infatti, chiedeva più volte la pratica edilizia Tes_1
alla . Parte_1
Inoltre, è parimenti, infondata l'ulteriore doglianza di quando afferma che “Lo stesso Parte_1
progetto edilizio richiamato è stato, però, acquisito tardivamente, ossia oltre i termini delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c., e non già prodotto tempestivamente dalla stessa Parte onerata della prova sebbene fosse nella sua disponibilità. I documenti prodotti al di fuori di detto termine sono inutilizzabili dal giudice ed a fortiori dal CTU e in tal caso il CTU deve rilevare l'impossibilità di dare risposta esauriente al quesito postogli e la Parte Attrice sconterà gli effetti della propria omissione, ai sensi dell'art. 2697 c.c.” (cfr. atto di citazione in appello, p. 12). Infatti, la stessa pronuncia di legittimità a Sezioni Unite poc'anzi richiamata (e che viene richiamata dallo stesso appellante nel proprio atto di citazione in appello) dispone espressamente come al consulente tecnico non si applichino le preclusioni relative alle parti processuali (“[…] non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti […]”); d'altra parte, tale soluzione appare la più logica alla luce della funzione e della struttura della consulenza tecnica d'ufficio: se infatti il consulente tecnico è qualificato quale ausiliario del giudice, sarebbe illogico nonché, incoerente far gravare sul suo capo le preclusioni istruttorie tipiche di attore e convenuto.
Dato quindi che il consulente tecnico, come dimostrato, ha agito nel perimetro probatorio delineato dagli attori e si è limitato ad accedere a determinata documentazione al fine di meglio esercitare la propria funzione da un punto di vista tecnico, la CTU disposta ed ammessa nel precedente grado di giudizio non ha natura meramente esplorativa, sia perché non è servita per colmare carenze probatorie riferibili agli appellati, sia perché, tramite essa, non si è andati alla ricerca di elementi, circostanze o fatti non provati.
Ancora, ritiene che non le si possa muovere alcuna contestazione in quanto sarebbe stata Parte_1
impossibilitata dal proseguire i lavori sia a causa dell'emergenza pandemica, sia a causa della pagina 11 di 14 sospensione dei lavori posta in essere dai committenti: “D'altronde non è possibile la risoluzione per ritardi non dipesi dall'impresa appaltatrice come nel caso di sospensione dei lavori per disposizione di legge (come accaduto a seguito dell'evento pandemico intervenuto durante le opere di edificazione), o nel caso di sospensione posta in essere dal Committente. E, conseguentemente, non è legittimo far discendere la responsabilità (ritenuta grave dal Giudice di prime cure) in capo a per Parte_1 sancire la risoluzione del contratto di appalto” (cfr. atto di citazione in appello, p. 19).
Sul punto valgono le seguenti considerazioni:
- Affinché possa essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.)
è necessario che il relativo inadempimento sia imputabile alla parte inadempiente (la
[...]
nel caso di specie). Tuttavia, in conformità alla struttura e della funzione della Pt_1
responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) la colpa dell'inadempiente è presunta, sicché è onere dello stesso debitore dimostrare che l'inadempimento stesso è dipeso da circostanze a lui non ascrivibili: “la colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili” (Cass. Civ., Sez. II, n.
8924/2019) prova questa pacificamente non fornita attese le accertate gravi inadempienze di cui alla CTU in atti alla quale si rimanda;
- in secondo luogo, per quanto concerne la crisi pandemica, l'appellante cade in contraddizione quando nella propria comparsa di costituzione scriveva che “le opere proseguivano nonostante le difficoltà connesse alla pandemia da Covid-19 sino a dicembre
2020 tanto che nel frattempo, a seguito delle ulteriori opere extracontrattuali richieste dai
Committenti, le Parti si accordavano per un'integrazione corrispettiva in Parte_5 favore di di € 34.500,00” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, p. 5). È Parte_1 difficile sostenere che l'emergenza sanitaria abbia portato un totale blocco dei lavori quando, proprio durante quel periodo emergenziale, l'appellante stesso accettava di eseguire ulteriori opere extracontrattuali (in ogni caso, l'appellante dice espressamente che nonostante le difficoltà pandemiche “le opere proseguivano”);
- È del tutto irrilevante che nell'inverno del 2021 ci sia stato un asserito blocco dei lavori (il quale, lo si ribadisca, non è stato provato): infatti, il contratto d'appalto è stato stipulato il
19.01.2019, cioè due anni prima dell'ipotetica sospensione dei lavori in cantiere;
pagina 12 di 14 È parimenti infondato il secondo motivo: l'appellante ritiene che il giudice di prime cure sia andato ultra petita, perché, gli appellati avrebbero richiesto, oltre alla restituzione dei compensi versati, solo l'importo di €38.000,00 pari al costo di demolizione dell'edificio e non anche una somma a titolo risarcitorio per i vizi e difetti dell'immobile.
Sul tema, tuttavia, preme richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta” (Cass.
Civ., Sez. II, n. 17787/2024); l'organo giudicante, quindi, deve interpretare la domanda tenendo conto
“della situazione dedotta in causa e della volontà effettiva, nonché delle finalità che la parte intende perseguire” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6226/2014).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura degli atti è documentale il fatto che i committenti, a prescindere dalla richiesta della somma di € 38.000,00 abbiano proposto una domanda risarcitoria per i vizi dell'immobile avendo sin dall'atto di citazione segnalato i vizi e difetti:” (e) che i lavori non venivano interamente realizzati e la parte parzialmente realizzata presentava una serie di vizi e difetti tanto gravi da rendersi necessaria la sua completa demolizione: errato posizionamento dell'edificio sul terreno, errata esecuzione della copertura sia con riferimento ai disegni di progetto che alla regola dell'arte, errata esecuzione delle pareti in cartongesso, errata impostazione delle misure;
(f) che gli interventi di correzione dei vizi posti in essere dalla convenuta non risolvevano i problemi ma anzi li peggioravano;
(g) che la società convenuta non forniva la documentazione afferente la tipologia e la certificazione dei materiali utilizzati presso il cantiere;
(h) che il direttore dei lavori, Controparte_3
non si era mai recato sul cantiere e si era reso responsabile di evidenti errori nella progettazione, errate dichiarazioni nonché mancati controlli dell'operato dell'appaltatrice; (i) che i lavori di ripristino sono stati stimati in €38.000,00.
In altri termini, è indiscussa l'effettiva volontà degli appellati di ottenere una somma risarcitoria per i difetti/vizi dell'immobile oggetto di edificazione (d'altra parte, tutte le allegazioni degli appellati conducono verso questa direzione).
In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. tenuto conto degli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
pagina 13 di 14 Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
contro e avverso la sentenza n.
[...] Controparte_1 Controparte_2
283/2024 resa dal Tribunale di Monza, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna a rifondere le spese di lite, in favore degli appellati, che si Parte_1
liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre iva (se dovuta), spese al 15% e cpa;
3. Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.04.2025
Il consigliere relatore il Presidente
Maria Teresa Brena Francesco Distefano
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