Art. 44. Reiscrizione all'albo successiva alla radiazione 1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purche' siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta. 2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30 3. Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione
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11 febbraio 1994
11 febbraio 1994