Articolo 44 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
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11 febbraio 1994
Art. 44. Reiscrizione all'albo successiva alla radiazione 1. Gli iscritti radiati dall'albo possono essere reiscritti purche' siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, ove questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo il provvedimento, irreprensibile condotta. 2. Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 29, comma 1, e 30 3. Il radiato reiscritto all'albo acquista l'anzianita' dalla data della reiscrizione
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994