Articolo 4 della Legge 20 maggio 1960, n. 503
Articolo 3
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7 giugno 1960
Art. 4.
La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1958.

Entrata in vigore il 7 giugno 1960