TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/05/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
N. R.G. 1624/2015
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1624/2015, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Del Poggio Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Antonello Liardi (C.F. ) C.F._1 C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Cristiana Gatto (C.F. C.F._3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 514/2015 (emesso dal Tribunale di Tempio Pausania all'esito del procedimento iscritto con R.G. 1282/2015, con il quale il Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente di pagare immediatamente, in favore di
[...]
, la somma di € 202.382,59, oltre interessi come richiesti e Controparte_1
spese della procedura), ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 preliminarmente, poiché ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., disporre – se del caso
1 inaudita altera parte – la sospensione della provvisoria esecutività/esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
b) sempre in via preliminare, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia e segnatamente previo accertamento della nullità e/o inesistenza e/o omissione e/o tardività della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto all'odierna opponente, dichiararlo nullo
e/o annullabile e/o inefficace;
c) nel merito, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli di cui alla pretesa monitoria;
d) nel merito ed in via subordinata, previo accertamento della spettanza delle quote richieste in relazione ai lotti
B53A, A30, H138 a soggetto diverso dalla in forza di contratto di affitto di ramo Parte_1
di azienda, e in relazione ai lotti X31 e S9CA in considerazione della totale altruità dei beni, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente in relazione a quanto richiesto;
e) nel merito ed in via subordinata, previo accertamento della prescrizione breve maturata ex art. 2948 n. 4 c.c. per le cifre domandate a carico dei lotti H138, S2A e S2B, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto per gli esercizi antecedenti al 2007-2008, con riduzione della somma portata in decreto ingiuntivo di euro 46.598,88 (quarantaseimilacinquecentonovantotto/88) – con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
f) nel merito ed in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della prescrizione ordinaria decennale maturata per le cifre domandate a carico dei lotti H138, S2A e S2B, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto per gli esercizi antecedenti al 2002-2003, con riduzione della somma portata in decreto ingiuntivo di euro 35.842,30
(trentacinquemilaottocentoquarantadue/30) – con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
g) in tutti i casi, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto – n. 514/2015 del
Tribunale di Tempio Pausania – poiché nullo e/o annullabile e/o inefficace, ovvero comunque emesso su domanda infondata e/o al di fuori dei casi e presupposti previsti dalla legge;
h) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo era inefficace per nullità e/o inesistenza e/o omissione della notifica, in quanto la stessa, effettuata in data 14/07/2015 nelle mani della signora , Persona_1
addetta alla ricezione atti, risultava eseguita non presso gli uffici della in località Parte_1
, bensì presso gli uffici della , ovverosia CP_1 Controparte_1
della stessa creditrice odierna opposta;
- che, a distanza di giorni dall'avvenuta notifica, la legale rappresentante della Parte_1
ha avuto conoscenza, meramente informale, del decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- che le quote antecedenti all'anno 2002 non erano dovute in quanto la società non era
2 nemmeno venuta ad esistenza;
- che, invero, la società era stata costituita in data 13.12.2001 e, solo dal Parte_1
successivo anno 2002, aveva iniziato a compravendere immobili siti nel comprensorio di
[...]
; CP_1
- che alcune delle quote richieste erano afferenti ad immobili di proprietà di soggetti terzi, che nulla avevano a che vedere con la in specie, i lotti X31 e S9CA, che non Parte_1
erano di proprietà della bensì della Parte_1 Parte_1
- che, probabilmente, la richiesta di quote di competenza della alla Parte_1 Parte_1 era derivata dall'erronea convinzione che l'odierna opponente avesse incorporato per fusione
[...]
la società come si evinceva dalla diffida datata 28.07.2014; Parte_1
- che, in effetti, pur avendo le due società valutato e finanche deliberato un progetto di fusione, pur tuttavia non hanno mai dato seguito alla stipula del successivo atto pubblico di fusione e ciò implica che le stesse godono di perfetta autonomia soggettiva e giuridico-patrimoniale, mantenendo patrimoni distinti, distinti soci ed amministratori e, persino, una distinta partita IVA;
- che ne discendeva che tutte le quote riferite ai lotti X31 e S9CA (rispettivamente euro
6.787,34 ed euro 3.727,88, comprensivi di somma in linea capitale ed interessi) non potevano essere domandate alla in quanto da sempre di spettanza di un diverso partecipante alla Parte_1
Comunità;
- che, inoltre, dal 13.04.2007 i lotti B53A, A30 e H138, facenti parte del c.d. “Centro
Sportivo”, erano oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, di durata novennale, intercorso fra la e la e di un parallelo contratto di locazione degli Parte_1 Controparte_2
immobili;
- che, tra l'altro, la cessione era stata, a suo tempo, tempestivamente comunicata alla con comunicazione protocollata dagli Uffici Controparte_1 amministrativi dell'Ente in data 18.04.2007, con conseguente passaggio della relativa obbligazione in capo alla Controparte_2
- che l'esistenza del contratto d'affitto aveva ricevuto tempestiva e adeguata pubblicità con la prevista trascrizione nel Registro delle Imprese;
- che, pertanto, tutte le quote relative agli esercizi dal 2008 al 2013, richieste relativamente ai lotti A30, B53A e H138 dovevano essere richieste direttamente alla Controparte_2
- che, inoltre, le modalità di computo del debito in relazione ai lotti A30 e B53A erano oscure;
- che, quanto al lotto A30, accanto ad una prima colonna redatta con sistemi meccanografici, che recava l'importo di euro 10.958,63 in linea capitale, maggiorato di euro 178,39 a titolo di
3 interessi, venivano arbitrariamente aggiunti e scritti a mano due valori che non avevano alcun riscontro nella colonna soprastante, rispettivamente euro 8.224,64 in linea capitale ed euro 656,31 a titolo di interessi, con la conseguenza che detta aggiunta portava il totale in linea capitale a euro
19.183,27 e gli interessi a 834,70;
- che, quanto al lotto B53A, anche in questo caso si verificava la stessa aggiunta scritta a mano all'elaborato dattiloscritto ed a fronte di un importo di euro 17.877,49 in linea capitale ed euro
1.440,54 di interessi, venivano arbitrariamente aggiunte le ulteriori somme di euro 6.816,00 in linea capitale ed euro 543,90 a titolo di interessi, con la conseguenza di un totale di euro 24.693,49, maggiorato di interessi per euro 1.984,44;
- che, in ogni caso, era maturata la prescrizione delle voci di debito maturate prima del
28.07.2009 e, segnatamente, le poste portate nei bilanci precedenti, relative alla gestione 2000-
2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004; 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008;
- che, in relazione al lotto H138, l'odierna opposta domandava il versamento di complessivi euro 22.278,49, oltre interessi;
importo che comprendeva quote risalenti al periodo compreso tra il
1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro 8.736,90, che erano da ritenersi prescritti;
- che, in relazione al lotto S2A, veniva richiesta la complessiva somma di euro 91.903,28, di cui euro 69.964,57 in linea capitale;
di questi, 32.763,89 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme la cui prescrizione era maturata anteriormente al 28.07.2009;
- che, in relazione al lotto S2B, veniva domandata la complessiva somma di euro 24.509,08, di cui euro 19.230,91 in linea capitale;
di questi, 5.098,09 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme richieste a titolo di consumo acqua per gli anni 2000, 2001 e 2002 e dovevano considerarsi prescritti e non dovuti;
- che nulla era dovuto dall'opponente quanto alle voci di credito estinte per intervenuta prescrizione breve, come sopra analiticamente elencate, pari a complessivi euro 46.598,88, con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
- che, in via subordinata, era intervenuta prescrizione ordinaria decennale delle voci di debito maturate prima del 28.07.2004 e, pertanto, dovevano considerarsi prescritte tutte le poste portate nei bilanci precedenti, relative alla gestione 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, nonché ad eventuali arretrati antecedenti all'anno 2000;
- che, dunque, nulla era dovuto dall'opponente quanto alle voci di credito estinte per intervenuta prescrizione ordinaria, pari a complessivi euro 35.842,30, con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
- che, segnatamente, in relazione al lotto H138, l'odierna convenuta opposta domandava il
4 versamento di complessivi euro 22.278,49 oltre interessi;
tale importo comprendeva quote risalenti al periodo compreso tra il 1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro 8.736,90, importi, di competenza della precedente proprietaria comunque prescritti;
CP_3
- che, in relazione al lotto S2A, veniva richiesta la complessiva somma di euro 91.903,28, di cui euro 69.964,57 in linea capitale;
di questi, 22.007,31 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano voci di credito anteriori al 2004 e, come tali, non potevano ritenersi dovute, alla stregua della ordinaria prescrizione decennale, con conseguente stralcio delle somme richieste a titolo di interessi;
- che, in relazione al lotto S2B, infine, veniva richiesta la complessiva somma di euro
24.509,08, di cui euro 19.230,91 in linea capitale;
di questi, 5.098,09 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme richieste a titolo di consumo acqua per gli anni 2000, 2001 e
2002, che dovevano considerarsi prescritte anche alla luce del termine di prescrizione decennale e, come tali, non dovute, con conseguente stralcio delle somme richieste a titolo di interessi.
In data 16/11/2015 si è costituita in giudizio Controparte_4
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente e gradatamente A)
[...]
Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione perché infondata in fatto e diritto;
B) Revocare parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'articolo 63 disp. att. al codice civile, limitatamente alla sola somma di euro 10.515,22 e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato per la somma di euro
191.867,37; In via principale C) Rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento a favore della della somma di euro Controparte_1
191.867,37, comprensiva d'interessi calcolati al 30.09.2013 come da regolamento, dovuta per quote scadute gestione generale e consumo acqua dall'anno 2000 al 30.09.2013, oltre agli interessi successivi fino alla data del pagamento;
In via subordinata D) Nella denegata ipotesi di sospensione totale della provvisoria esecuzione del decreto, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e 634 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 186 –ter per la somma di euro 191.867,37 oltre interessi;
D) Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 17/11.2015, resa in udienza, il Giudice ha disposto: “Rilevato che le eccezioni sulla nullità della notifica non sono meritevoli di accoglimento;
rilevato che al capitolo
10, art. 64 del Regolamento della Comunità è previsto che chi subentra nei diritti di un partecipante è obbligato in solido con questo al pagamento delle spese per l'anno in corso e per gli
5 anni precedenti e ciò rileva quanto alla data di costituzione della società opponente;
preso atto che con lettera del 30/12/2003 la ha riconosciuto un debito per euro 35.621,13; rilevato Parte_1 che è irrilevante che gli immobili per cui è causa sono stati oggetto d'affitto di ramo d'azienda o di locazione, rimanendo l'obbligo di pagare gli oneri a carico del proprietario;
preso atto che parte delle copie di pagamento provengono da soggetto terzo ed altra parte indica la dicitura “quote arretrate”, inidoneo a costituire riconoscimento di debito;
rilevato che parte opponente ha indicato come prescritta la somma di euro 46.598,88 oltre interessi calcolati su tale importo;
ritenuto che
la provvisoria esecutività debba quindi essere limitata a euro 120.757,92, limitatamente al capitale,
PQM
limita la provvisoria esecutività all'importo di euro 120.757,92 …”
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 27/01/2025.
*****
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità
e/o revoca ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2015 (emesso dal Tribunale di Tempio
Pausania all'esito del procedimento iscritto con R.G. 1282/2015, con il quale il Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente di pagare immediatamente, in favore di
[...]
, la somma di € 202.382,59, oltre interessi come richiesti e Controparte_1 spese della procedura); ciò sulla base di plurimi motivi, che, conseguentemente, hanno dato luogo alle diverse domande di cui alle conclusioni di parte attrice.
Con la domanda sub b) ha domandato “in via preliminare, previi tutti Parte_1 gli accertamenti ritenuti di giustizia e segnatamente previo accertamento della nullità e/o inesistenza e/o omissione e/o tardività della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto all'odierna opponente, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace”.
Tale domanda è priva di pregio e non merita accoglimento.
Condividendo quanto già statuito sul punto, nelle more del giudizio, e, precisamente, con ordinanza del 17/11/2015, resa in udienza (“Rilevato che le eccezioni sulla nullità della notifica non sono meritevoli di accoglimento”), occorre osservare che parte opposta ha dato piena dimostrazione
(nonostante l'iter per il perfezionamento della notifica stessa non sia stato agevole) di aver provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, sia nella sede legale dell'odierna opponente che presso la residenza del suo amministratore unico, sig.ra Parte_2
In particolare, è stata eseguita una prima notifica nella residenza dichiarata
6 dall'amministratore alla Camera di Commercio di Sassari, che non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Dopodichè, l'odierna opposta si è attivata nel richiedere un certificato di residenza presso il comune di Badesi, all'esito del cui rilascio ha appurato che l'amministratore della risultava trasferita a Trinità D'Agultu, in via Cesare Balbo 27, fin dal Parte_1
27.11.2013, e del suddetto cambio di residenza non era stata data alcuna comunicazione alla Co Camera Commercio di Sassari.
A questo punto, l'odierna opponente ha provveduto alla notifica alla Parte_1 presso la nuova residenza dell'amministratore, notifica andata a buon fine in quanto l'atto è stato ritirato personalmente dal destinatario.
Anche la notifica del decreto ingiuntivo presso la sede della società opponente è da ritenersi andata a buon fine.
Invero, pur avendo la sede in località , lotto S11, come Parte_1 CP_1 si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio di Sassari, pur tuttavia a tale indirizzo non viene ricevuta la posta che, invece, viene ritirata, per espressa delega dell'amministratore della società opponente (agli atti), dagli impiegati degli uffici della Controparte_1
.
[...]
In ossequio alla predetta autorizzazione al ritiro, l'impiegata di parte opposta ha provveduto al ritiro dell'atto giudiziario, cui è seguita la comunicazione, alla Parte_1 dell'avvenuta notifica, con raccomandata inviata dall'addetto postale in data 14/07/2015.
Quanto al merito, con la domanda sub c) parte opponente ha domandato “nel merito, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli di cui alla pretesa monitoria”.
In sostanza, la suddetta domanda viene scomposta, da parte opponente, in diverse e plurime articolazioni, che verranno esaminate singolarmente da questo Giudice.
É innegabile che, in linea generale, parte opponente, nella qualità di proprietario di immobili
(i cui lotti sono indicati con i codici H89B, B53A, A30, H138, S2A, S2B, X31 e S9CA), ubicati all'interno del territorio gestito dalla e, dunque, in quanto membro della Controparte_1
Comunità, sia obbligata al pagamento delle relative spese di gestione secondo i criteri di ripartizione previsti dal Regolamento stesso, che, tra l'altro, è stato regolarmente accettato al momento dell'acquisto degli immobili de quibus. asserisce che le quote antecedenti all'anno 2002 non sarebbero dovute Parte_1 perché la società era inesistente e, all'uopo, ha prodotto l'atto pubblico del 13.12.2001, rep. 9989, nonché visura, dalla quale si evince che, solo dall'anno 2002, ha iniziato ad Pt_1 Parte_1 acquistare immobili nel comprensorio di . CP_1
7 L'argomentazione è priva di pregio.
Come correttamente osservato dal Giudice nelle more del giudizio, con ordinanza resa all'udienza del 17/11/2015, al capitolo 10 del Regolamento della Comunità, rubricato “Sanzioni”, e, precisamente, all'art. 64, è previsto che “chi subentra nei diritti di un partecipante è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento delle spese relative all'anno in corso ed agli anni precedenti”.
Asserisce, ancora, parte opponente che non sono dovute le quote sui lotti X31 e S9CA, rispettivamente di € 6.787,34 e di € 3.727,88, per capitale ed interessi, in quanto tali beni sono di proprietà di soggetto terzo, ovvero Parte_1
Su tale argomentazione, parte opposta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nonché nelle conclusioni rassegnate, ha riconosciuto la fondatezza del motivo di opposizione e, di conseguenza, ha ridotto (rinunciandovi) la pretesa monitoria di € 10.515,22, riconoscendo la proprietà dei lotti in questione in capo alla che, per l'appunto, è la sola debitrice della Parte_1
suddetta somma.
Può ritenersi, alla luce di quanto sopra esposto, che sull'importo di € 10.515,22 sia cessata la materia del contendere.
pone, a fondamento della proposta opposizione, l'ulteriore motivo Parte_1
che, quanto ai lotti B53A, A30 e H138, questi ultimi sono, a far data dal 13.04.2007, oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, intercorso tra e Parte_1 Controparte_2
nonché di un parallelo contratto di locazione (agli atti). Da tale fattispecie – a dire di parte opponente - deriverebbe la conseguente liberazione del debitore principale ( Parte_1
dalle obbligazioni sorte e sorgende nei confronti della Comunità.
L'assunto è privo di pregio.
Infatti, le spese di gestione in questione sono da attribuirsi indubbiamente al soggetto proprietario degli immobili ricadenti nel comprensorio di , a nulla rilevando che gli CP_1 immobili siano stati oggetto d'affitto di ramo d'azienda o di locazione.
Né possono valere, a tal fine, eventuali clausole di regolamentazione delle spese siccome convenute nei citati contratti (di affitto ramo d'azienda e locazione), che hanno effetto tra le parti e certamente non sono opponibili all'odierna opposta, la quale, del tutto legittimamente, ha richiesto il pagamento di somme al soggetto proprietario degli immobili ricadenti nel comprensorio.
Ugualmente prive di pregio sono le contestazioni di sulle modalità di Parte_1
computo del debito in relazione ai lotti A30 e B53A. Su tale profilo, va osservato che la prova dell'ammontare di tutte le spese è stata fornita con la produzione, per tutto il periodo in discussione, dei bilanci, sia preventivi che consuntivi, e con l'approvazione del Collegio dei rappresentanti che,
8 in data 18/05/2013, ha ritenuto corretto il bilancio preventivo della gestione generale per l'esercizio
2012/2013.
Dunque, i bilanci, sia preventivo che consuntivo, sono stati regolarmente approvati dal
Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei rappresentanti.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, è soddisfatto l'onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (nello stesso senso,
Cass. 23/07/2020, n. 15696; Cass. 29/08/1994, n. 7569).
Infatti, la delibera di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna a pagare le somme nel processo a cognizione piena. Ciò anche in ragione del fatto che la delibera che approva il rendiconto può essere impugnata dai partecipanti e, dunque, in mancanza di impugnazione, non possono essere rimessi in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.
Infine, parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione di parte delle somme richieste, per un importo di € 46.598,88, così ripartite: a) in relazione al lotto H138, per il quale parte opposta domanda il versamento di complessivi € 22.278,49, oltre interessi, rappresenta che il predetto importo comprenderebbe quote risalenti al periodo compreso tra il 1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro
8.736,90, che sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; b) in relazione al lotto S2A, per il quale parte opposta domanda la somma di € 91.903,28, rappresenta che, di tal somma, € 32.763,89 sarebbero prescritti;
c) in relazione al lotto S2B, per il quale parte opposta domanda la somma di €
24.509,08, di tal somma € 5.098,09 sarebbero prescritti.
La proposta eccezione è destituita di qualsiasi fondamento giuridico.
Prima di entrare nel merito delle contestazioni effettuate da occorre Parte_1
evidenziare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto soggiacciono al medesimo regime previsto per le quote condominiali, ricadente nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Invero, per le quote ordinarie, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il termine prescrizionale è di cinque anni, in quanto, avendo tali spese “natura periodica”, il relativo credito è soggetto al disposto dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello “che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nello specifico, eccepisce l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. Parte_1
2948 n. 4 c.c., delle voci di debito maturate prima della diffida del 28/07/2014, che, a suo dire, è
l'unico atto interruttivo. Segnatamente, asserisce che la prescrizione estintiva deve ritenersi
9 intervenuta per tutte le voci per cui sia maturata antecedentemente al 28/07/2009, per un importo complessivo di € 46.598,88, come sopra specificato.
Sul punto, va osservato che, quanto al lotto S2A, parte opposta ha provato di aver trasmesso diffide di messa in mora in data 10/06/2013 e 28/07/2014 (agli atti); ma ciò che maggiormente rileva e che priva di fondamento l'eccezione proposta è la circostanza che ha Parte_1
riconosciuto il debito di € 35.621,13, con comunicazione datata 30/12/2003 (doc. 18 del fascicolo di parte opposta), laddove si legge “comunichiamo che la somma di euro 35.621,13 è a nostro totale carico…”. Di non minore importanza hanno, a tal fine, i pagamenti parziali siccome effettuati dalla
(doc. 19 del fascicolo di parte opposta). Parte_1
Quanto al lotto S2B, con comunicazione del 02/03/2004 e 04/03/2004 Parte_1
(doc.ti 28 e 29 del fascicolo di parte opposta) ha riconosciuto il debito e, tra l'altro, ha effettuato pagamenti parziali (doc. 20 del fascicolo di parte opposta). Ugualmente, pagamenti parziali sono stati effettuati, altresì, per il lotto H138 (doc. 21 fascicolo di parte opposta).
Come è noto, l'art. 2944 c.c. stabilisce che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione di volontà, ovvero di un negozio giuridico ricognitivo, unilaterale, in quanto concretantesi nella volontà di una sola parte, e recettizio, in quanto la dichiarazione di volontà deve essere rivolta alla parte cui giova.
Così, vanno certamente considerati, quale riconoscimento di debito, anche i pagamenti parziali siccome effettuati.
Del resto, è noto il principio secondo il quale il riconoscimento del debito non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cassazione, 17/01/2019, n. 1082).
Le considerazioni innanzi svolte – in relazione ai motivi posti a base dell'opposizione – conducono questo Giudice a concludere nel senso che parte opposta ha dato piena prova (mediante la produzione dei bilanci, sia preventivi che consuntivi;
l'approvazione del Collegio dei rappresentanti, che ha ritenuto corretto il bilancio preventivo della gestione generale per l'esercizio
2012/2013; l'approvazione dei bilanci, sia preventivo che consuntivo, da parte del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei rappresentanti;
il riconoscimento del debito, sia espresso che per facta concludentia) della debenza del credito di € 191.867,37 (comprensiva degli interessi convenzionali come fissati dall'art. 64 del Regolamento), somma che è data dalla differenza tra quella posta a base del monitorio e la somma di € 10.515,22, riconosciuta nelle more del giudizio come non dovuta).
10 Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento nel merito della pretesa vantata da parte opposta nei limiti ora indicati.
Nello specifico, è tenuta a corrispondere le seguenti somme: a) per il Parte_1
lotto S2A è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma complessiva di € 91.903,28 per ampliamento fognatura, quote gestioni relative agli anni dal 2000 al 2013, consumo acqua;
b) per il lotto S2B è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 24.509,08 per ampliamento fognatura, quote gestioni relative agli anni dal 2000 al 2013, consumo acqua;
c) per il lotto B53 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 26.677,93 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013; d) per il lotto A30 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 20.017,97 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013;
e) per il lotto H89B, è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 2.315,37 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013; f) per i lotti H138 e h67 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 26.443,74 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2000 al 2013.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione “da € 52.001,00 a € 260.000,00”, con valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 514/2015, reso dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento con R.G. 1282/2015;
DICHIARA che è tenuta a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 191.867,37 (comprensiva di interessi convenzionali come
[...] previsti dall'art. 64 del Regolamento) e, per l'effetto,
CONDANNA alla corresponsione, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma di € 191.867,37. Controparte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 7/5/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE
N. R.G. 1624/2015
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1624/2015, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Del Poggio Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e Antonello Liardi (C.F. ) C.F._1 C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Cristiana Gatto (C.F. C.F._3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 514/2015 (emesso dal Tribunale di Tempio Pausania all'esito del procedimento iscritto con R.G. 1282/2015, con il quale il Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente di pagare immediatamente, in favore di
[...]
, la somma di € 202.382,59, oltre interessi come richiesti e Controparte_1
spese della procedura), ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1 preliminarmente, poiché ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., disporre – se del caso
1 inaudita altera parte – la sospensione della provvisoria esecutività/esecuzione del decreto ingiuntivo oggi opposto;
b) sempre in via preliminare, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia e segnatamente previo accertamento della nullità e/o inesistenza e/o omissione e/o tardività della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto all'odierna opponente, dichiararlo nullo
e/o annullabile e/o inefficace;
c) nel merito, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli di cui alla pretesa monitoria;
d) nel merito ed in via subordinata, previo accertamento della spettanza delle quote richieste in relazione ai lotti
B53A, A30, H138 a soggetto diverso dalla in forza di contratto di affitto di ramo Parte_1
di azienda, e in relazione ai lotti X31 e S9CA in considerazione della totale altruità dei beni, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente in relazione a quanto richiesto;
e) nel merito ed in via subordinata, previo accertamento della prescrizione breve maturata ex art. 2948 n. 4 c.c. per le cifre domandate a carico dei lotti H138, S2A e S2B, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto per gli esercizi antecedenti al 2007-2008, con riduzione della somma portata in decreto ingiuntivo di euro 46.598,88 (quarantaseimilacinquecentonovantotto/88) – con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
f) nel merito ed in via ulteriormente subordinata, previo accertamento della prescrizione ordinaria decennale maturata per le cifre domandate a carico dei lotti H138, S2A e S2B, ovvero comunque previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto per gli esercizi antecedenti al 2002-2003, con riduzione della somma portata in decreto ingiuntivo di euro 35.842,30
(trentacinquemilaottocentoquarantadue/30) – con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
g) in tutti i casi, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto – n. 514/2015 del
Tribunale di Tempio Pausania – poiché nullo e/o annullabile e/o inefficace, ovvero comunque emesso su domanda infondata e/o al di fuori dei casi e presupposti previsti dalla legge;
h) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
A sostegno delle proprie richieste, parte attrice ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo era inefficace per nullità e/o inesistenza e/o omissione della notifica, in quanto la stessa, effettuata in data 14/07/2015 nelle mani della signora , Persona_1
addetta alla ricezione atti, risultava eseguita non presso gli uffici della in località Parte_1
, bensì presso gli uffici della , ovverosia CP_1 Controparte_1
della stessa creditrice odierna opposta;
- che, a distanza di giorni dall'avvenuta notifica, la legale rappresentante della Parte_1
ha avuto conoscenza, meramente informale, del decreto ingiuntivo opposto;
[...]
- che le quote antecedenti all'anno 2002 non erano dovute in quanto la società non era
2 nemmeno venuta ad esistenza;
- che, invero, la società era stata costituita in data 13.12.2001 e, solo dal Parte_1
successivo anno 2002, aveva iniziato a compravendere immobili siti nel comprensorio di
[...]
; CP_1
- che alcune delle quote richieste erano afferenti ad immobili di proprietà di soggetti terzi, che nulla avevano a che vedere con la in specie, i lotti X31 e S9CA, che non Parte_1
erano di proprietà della bensì della Parte_1 Parte_1
- che, probabilmente, la richiesta di quote di competenza della alla Parte_1 Parte_1 era derivata dall'erronea convinzione che l'odierna opponente avesse incorporato per fusione
[...]
la società come si evinceva dalla diffida datata 28.07.2014; Parte_1
- che, in effetti, pur avendo le due società valutato e finanche deliberato un progetto di fusione, pur tuttavia non hanno mai dato seguito alla stipula del successivo atto pubblico di fusione e ciò implica che le stesse godono di perfetta autonomia soggettiva e giuridico-patrimoniale, mantenendo patrimoni distinti, distinti soci ed amministratori e, persino, una distinta partita IVA;
- che ne discendeva che tutte le quote riferite ai lotti X31 e S9CA (rispettivamente euro
6.787,34 ed euro 3.727,88, comprensivi di somma in linea capitale ed interessi) non potevano essere domandate alla in quanto da sempre di spettanza di un diverso partecipante alla Parte_1
Comunità;
- che, inoltre, dal 13.04.2007 i lotti B53A, A30 e H138, facenti parte del c.d. “Centro
Sportivo”, erano oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, di durata novennale, intercorso fra la e la e di un parallelo contratto di locazione degli Parte_1 Controparte_2
immobili;
- che, tra l'altro, la cessione era stata, a suo tempo, tempestivamente comunicata alla con comunicazione protocollata dagli Uffici Controparte_1 amministrativi dell'Ente in data 18.04.2007, con conseguente passaggio della relativa obbligazione in capo alla Controparte_2
- che l'esistenza del contratto d'affitto aveva ricevuto tempestiva e adeguata pubblicità con la prevista trascrizione nel Registro delle Imprese;
- che, pertanto, tutte le quote relative agli esercizi dal 2008 al 2013, richieste relativamente ai lotti A30, B53A e H138 dovevano essere richieste direttamente alla Controparte_2
- che, inoltre, le modalità di computo del debito in relazione ai lotti A30 e B53A erano oscure;
- che, quanto al lotto A30, accanto ad una prima colonna redatta con sistemi meccanografici, che recava l'importo di euro 10.958,63 in linea capitale, maggiorato di euro 178,39 a titolo di
3 interessi, venivano arbitrariamente aggiunti e scritti a mano due valori che non avevano alcun riscontro nella colonna soprastante, rispettivamente euro 8.224,64 in linea capitale ed euro 656,31 a titolo di interessi, con la conseguenza che detta aggiunta portava il totale in linea capitale a euro
19.183,27 e gli interessi a 834,70;
- che, quanto al lotto B53A, anche in questo caso si verificava la stessa aggiunta scritta a mano all'elaborato dattiloscritto ed a fronte di un importo di euro 17.877,49 in linea capitale ed euro
1.440,54 di interessi, venivano arbitrariamente aggiunte le ulteriori somme di euro 6.816,00 in linea capitale ed euro 543,90 a titolo di interessi, con la conseguenza di un totale di euro 24.693,49, maggiorato di interessi per euro 1.984,44;
- che, in ogni caso, era maturata la prescrizione delle voci di debito maturate prima del
28.07.2009 e, segnatamente, le poste portate nei bilanci precedenti, relative alla gestione 2000-
2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004; 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008;
- che, in relazione al lotto H138, l'odierna opposta domandava il versamento di complessivi euro 22.278,49, oltre interessi;
importo che comprendeva quote risalenti al periodo compreso tra il
1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro 8.736,90, che erano da ritenersi prescritti;
- che, in relazione al lotto S2A, veniva richiesta la complessiva somma di euro 91.903,28, di cui euro 69.964,57 in linea capitale;
di questi, 32.763,89 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme la cui prescrizione era maturata anteriormente al 28.07.2009;
- che, in relazione al lotto S2B, veniva domandata la complessiva somma di euro 24.509,08, di cui euro 19.230,91 in linea capitale;
di questi, 5.098,09 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme richieste a titolo di consumo acqua per gli anni 2000, 2001 e 2002 e dovevano considerarsi prescritti e non dovuti;
- che nulla era dovuto dall'opponente quanto alle voci di credito estinte per intervenuta prescrizione breve, come sopra analiticamente elencate, pari a complessivi euro 46.598,88, con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
- che, in via subordinata, era intervenuta prescrizione ordinaria decennale delle voci di debito maturate prima del 28.07.2004 e, pertanto, dovevano considerarsi prescritte tutte le poste portate nei bilanci precedenti, relative alla gestione 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, nonché ad eventuali arretrati antecedenti all'anno 2000;
- che, dunque, nulla era dovuto dall'opponente quanto alle voci di credito estinte per intervenuta prescrizione ordinaria, pari a complessivi euro 35.842,30, con conseguente stralcio degli interessi calcolati su dette somme;
- che, segnatamente, in relazione al lotto H138, l'odierna convenuta opposta domandava il
4 versamento di complessivi euro 22.278,49 oltre interessi;
tale importo comprendeva quote risalenti al periodo compreso tra il 1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro 8.736,90, importi, di competenza della precedente proprietaria comunque prescritti;
CP_3
- che, in relazione al lotto S2A, veniva richiesta la complessiva somma di euro 91.903,28, di cui euro 69.964,57 in linea capitale;
di questi, 22.007,31 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano voci di credito anteriori al 2004 e, come tali, non potevano ritenersi dovute, alla stregua della ordinaria prescrizione decennale, con conseguente stralcio delle somme richieste a titolo di interessi;
- che, in relazione al lotto S2B, infine, veniva richiesta la complessiva somma di euro
24.509,08, di cui euro 19.230,91 in linea capitale;
di questi, 5.098,09 – al netto degli interessi pure richiesti – rappresentavano somme richieste a titolo di consumo acqua per gli anni 2000, 2001 e
2002, che dovevano considerarsi prescritte anche alla luce del termine di prescrizione decennale e, come tali, non dovute, con conseguente stralcio delle somme richieste a titolo di interessi.
In data 16/11/2015 si è costituita in giudizio Controparte_4
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Preliminarmente e gradatamente A)
[...]
Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione perché infondata in fatto e diritto;
B) Revocare parzialmente la provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'articolo 63 disp. att. al codice civile, limitatamente alla sola somma di euro 10.515,22 e per l'effetto confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato per la somma di euro
191.867,37; In via principale C) Rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per
l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento a favore della della somma di euro Controparte_1
191.867,37, comprensiva d'interessi calcolati al 30.09.2013 come da regolamento, dovuta per quote scadute gestione generale e consumo acqua dall'anno 2000 al 30.09.2013, oltre agli interessi successivi fino alla data del pagamento;
In via subordinata D) Nella denegata ipotesi di sospensione totale della provvisoria esecuzione del decreto, sussistendo i presupposti di cui all'articolo 633 c.p.c. e 634 c.p.c. e 63 disp. att. c.c., emettere ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 186 –ter per la somma di euro 191.867,37 oltre interessi;
D) Vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza del 17/11.2015, resa in udienza, il Giudice ha disposto: “Rilevato che le eccezioni sulla nullità della notifica non sono meritevoli di accoglimento;
rilevato che al capitolo
10, art. 64 del Regolamento della Comunità è previsto che chi subentra nei diritti di un partecipante è obbligato in solido con questo al pagamento delle spese per l'anno in corso e per gli
5 anni precedenti e ciò rileva quanto alla data di costituzione della società opponente;
preso atto che con lettera del 30/12/2003 la ha riconosciuto un debito per euro 35.621,13; rilevato Parte_1 che è irrilevante che gli immobili per cui è causa sono stati oggetto d'affitto di ramo d'azienda o di locazione, rimanendo l'obbligo di pagare gli oneri a carico del proprietario;
preso atto che parte delle copie di pagamento provengono da soggetto terzo ed altra parte indica la dicitura “quote arretrate”, inidoneo a costituire riconoscimento di debito;
rilevato che parte opponente ha indicato come prescritta la somma di euro 46.598,88 oltre interessi calcolati su tale importo;
ritenuto che
la provvisoria esecutività debba quindi essere limitata a euro 120.757,92, limitatamente al capitale,
PQM
limita la provvisoria esecutività all'importo di euro 120.757,92 …”
La causa è stata istruita con produzioni documentali.
All'udienza del 3/10/2024 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ed hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 27/01/2025.
*****
L'odierna attrice ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità
e/o revoca ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 514/2015 (emesso dal Tribunale di Tempio
Pausania all'esito del procedimento iscritto con R.G. 1282/2015, con il quale il Tribunale ha ingiunto all'odierna opponente di pagare immediatamente, in favore di
[...]
, la somma di € 202.382,59, oltre interessi come richiesti e Controparte_1 spese della procedura); ciò sulla base di plurimi motivi, che, conseguentemente, hanno dato luogo alle diverse domande di cui alle conclusioni di parte attrice.
Con la domanda sub b) ha domandato “in via preliminare, previi tutti Parte_1 gli accertamenti ritenuti di giustizia e segnatamente previo accertamento della nullità e/o inesistenza e/o omissione e/o tardività della notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto all'odierna opponente, dichiararlo nullo e/o annullabile e/o inefficace”.
Tale domanda è priva di pregio e non merita accoglimento.
Condividendo quanto già statuito sul punto, nelle more del giudizio, e, precisamente, con ordinanza del 17/11/2015, resa in udienza (“Rilevato che le eccezioni sulla nullità della notifica non sono meritevoli di accoglimento”), occorre osservare che parte opposta ha dato piena dimostrazione
(nonostante l'iter per il perfezionamento della notifica stessa non sia stato agevole) di aver provveduto alla notifica del decreto ingiuntivo oggi opposto, sia nella sede legale dell'odierna opponente che presso la residenza del suo amministratore unico, sig.ra Parte_2
In particolare, è stata eseguita una prima notifica nella residenza dichiarata
6 dall'amministratore alla Camera di Commercio di Sassari, che non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Dopodichè, l'odierna opposta si è attivata nel richiedere un certificato di residenza presso il comune di Badesi, all'esito del cui rilascio ha appurato che l'amministratore della risultava trasferita a Trinità D'Agultu, in via Cesare Balbo 27, fin dal Parte_1
27.11.2013, e del suddetto cambio di residenza non era stata data alcuna comunicazione alla Co Camera Commercio di Sassari.
A questo punto, l'odierna opponente ha provveduto alla notifica alla Parte_1 presso la nuova residenza dell'amministratore, notifica andata a buon fine in quanto l'atto è stato ritirato personalmente dal destinatario.
Anche la notifica del decreto ingiuntivo presso la sede della società opponente è da ritenersi andata a buon fine.
Invero, pur avendo la sede in località , lotto S11, come Parte_1 CP_1 si evince dalla visura estratta dalla Camera di Commercio di Sassari, pur tuttavia a tale indirizzo non viene ricevuta la posta che, invece, viene ritirata, per espressa delega dell'amministratore della società opponente (agli atti), dagli impiegati degli uffici della Controparte_1
.
[...]
In ossequio alla predetta autorizzazione al ritiro, l'impiegata di parte opposta ha provveduto al ritiro dell'atto giudiziario, cui è seguita la comunicazione, alla Parte_1 dell'avvenuta notifica, con raccomandata inviata dall'addetto postale in data 14/07/2015.
Quanto al merito, con la domanda sub c) parte opponente ha domandato “nel merito, previi tutti gli accertamenti ritenuti di giustizia, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti per i titoli di cui alla pretesa monitoria”.
In sostanza, la suddetta domanda viene scomposta, da parte opponente, in diverse e plurime articolazioni, che verranno esaminate singolarmente da questo Giudice.
É innegabile che, in linea generale, parte opponente, nella qualità di proprietario di immobili
(i cui lotti sono indicati con i codici H89B, B53A, A30, H138, S2A, S2B, X31 e S9CA), ubicati all'interno del territorio gestito dalla e, dunque, in quanto membro della Controparte_1
Comunità, sia obbligata al pagamento delle relative spese di gestione secondo i criteri di ripartizione previsti dal Regolamento stesso, che, tra l'altro, è stato regolarmente accettato al momento dell'acquisto degli immobili de quibus. asserisce che le quote antecedenti all'anno 2002 non sarebbero dovute Parte_1 perché la società era inesistente e, all'uopo, ha prodotto l'atto pubblico del 13.12.2001, rep. 9989, nonché visura, dalla quale si evince che, solo dall'anno 2002, ha iniziato ad Pt_1 Parte_1 acquistare immobili nel comprensorio di . CP_1
7 L'argomentazione è priva di pregio.
Come correttamente osservato dal Giudice nelle more del giudizio, con ordinanza resa all'udienza del 17/11/2015, al capitolo 10 del Regolamento della Comunità, rubricato “Sanzioni”, e, precisamente, all'art. 64, è previsto che “chi subentra nei diritti di un partecipante è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento delle spese relative all'anno in corso ed agli anni precedenti”.
Asserisce, ancora, parte opponente che non sono dovute le quote sui lotti X31 e S9CA, rispettivamente di € 6.787,34 e di € 3.727,88, per capitale ed interessi, in quanto tali beni sono di proprietà di soggetto terzo, ovvero Parte_1
Su tale argomentazione, parte opposta, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nonché nelle conclusioni rassegnate, ha riconosciuto la fondatezza del motivo di opposizione e, di conseguenza, ha ridotto (rinunciandovi) la pretesa monitoria di € 10.515,22, riconoscendo la proprietà dei lotti in questione in capo alla che, per l'appunto, è la sola debitrice della Parte_1
suddetta somma.
Può ritenersi, alla luce di quanto sopra esposto, che sull'importo di € 10.515,22 sia cessata la materia del contendere.
pone, a fondamento della proposta opposizione, l'ulteriore motivo Parte_1
che, quanto ai lotti B53A, A30 e H138, questi ultimi sono, a far data dal 13.04.2007, oggetto di un contratto di affitto di ramo d'azienda, intercorso tra e Parte_1 Controparte_2
nonché di un parallelo contratto di locazione (agli atti). Da tale fattispecie – a dire di parte opponente - deriverebbe la conseguente liberazione del debitore principale ( Parte_1
dalle obbligazioni sorte e sorgende nei confronti della Comunità.
L'assunto è privo di pregio.
Infatti, le spese di gestione in questione sono da attribuirsi indubbiamente al soggetto proprietario degli immobili ricadenti nel comprensorio di , a nulla rilevando che gli CP_1 immobili siano stati oggetto d'affitto di ramo d'azienda o di locazione.
Né possono valere, a tal fine, eventuali clausole di regolamentazione delle spese siccome convenute nei citati contratti (di affitto ramo d'azienda e locazione), che hanno effetto tra le parti e certamente non sono opponibili all'odierna opposta, la quale, del tutto legittimamente, ha richiesto il pagamento di somme al soggetto proprietario degli immobili ricadenti nel comprensorio.
Ugualmente prive di pregio sono le contestazioni di sulle modalità di Parte_1
computo del debito in relazione ai lotti A30 e B53A. Su tale profilo, va osservato che la prova dell'ammontare di tutte le spese è stata fornita con la produzione, per tutto il periodo in discussione, dei bilanci, sia preventivi che consuntivi, e con l'approvazione del Collegio dei rappresentanti che,
8 in data 18/05/2013, ha ritenuto corretto il bilancio preventivo della gestione generale per l'esercizio
2012/2013.
Dunque, i bilanci, sia preventivo che consuntivo, sono stati regolarmente approvati dal
Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei rappresentanti.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10101 del 17 aprile 2023, ha ribadito il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, è soddisfatto l'onere probatorio con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (nello stesso senso,
Cass. 23/07/2020, n. 15696; Cass. 29/08/1994, n. 7569).
Infatti, la delibera di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna a pagare le somme nel processo a cognizione piena. Ciò anche in ragione del fatto che la delibera che approva il rendiconto può essere impugnata dai partecipanti e, dunque, in mancanza di impugnazione, non possono essere rimessi in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza.
Infine, parte opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione di parte delle somme richieste, per un importo di € 46.598,88, così ripartite: a) in relazione al lotto H138, per il quale parte opposta domanda il versamento di complessivi € 22.278,49, oltre interessi, rappresenta che il predetto importo comprenderebbe quote risalenti al periodo compreso tra il 1999 e il 2001, a titolo di contributo per ampliamento della fognatura, quote gestione e consumo acqua, per complessivi euro
8.736,90, che sarebbero prescritti ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.; b) in relazione al lotto S2A, per il quale parte opposta domanda la somma di € 91.903,28, rappresenta che, di tal somma, € 32.763,89 sarebbero prescritti;
c) in relazione al lotto S2B, per il quale parte opposta domanda la somma di €
24.509,08, di tal somma € 5.098,09 sarebbero prescritti.
La proposta eccezione è destituita di qualsiasi fondamento giuridico.
Prima di entrare nel merito delle contestazioni effettuate da occorre Parte_1
evidenziare che le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto soggiacciono al medesimo regime previsto per le quote condominiali, ricadente nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.
Invero, per le quote ordinarie, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il termine prescrizionale è di cinque anni, in quanto, avendo tali spese “natura periodica”, il relativo credito è soggetto al disposto dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello “che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nello specifico, eccepisce l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. Parte_1
2948 n. 4 c.c., delle voci di debito maturate prima della diffida del 28/07/2014, che, a suo dire, è
l'unico atto interruttivo. Segnatamente, asserisce che la prescrizione estintiva deve ritenersi
9 intervenuta per tutte le voci per cui sia maturata antecedentemente al 28/07/2009, per un importo complessivo di € 46.598,88, come sopra specificato.
Sul punto, va osservato che, quanto al lotto S2A, parte opposta ha provato di aver trasmesso diffide di messa in mora in data 10/06/2013 e 28/07/2014 (agli atti); ma ciò che maggiormente rileva e che priva di fondamento l'eccezione proposta è la circostanza che ha Parte_1
riconosciuto il debito di € 35.621,13, con comunicazione datata 30/12/2003 (doc. 18 del fascicolo di parte opposta), laddove si legge “comunichiamo che la somma di euro 35.621,13 è a nostro totale carico…”. Di non minore importanza hanno, a tal fine, i pagamenti parziali siccome effettuati dalla
(doc. 19 del fascicolo di parte opposta). Parte_1
Quanto al lotto S2B, con comunicazione del 02/03/2004 e 04/03/2004 Parte_1
(doc.ti 28 e 29 del fascicolo di parte opposta) ha riconosciuto il debito e, tra l'altro, ha effettuato pagamenti parziali (doc. 20 del fascicolo di parte opposta). Ugualmente, pagamenti parziali sono stati effettuati, altresì, per il lotto H138 (doc. 21 fascicolo di parte opposta).
Come è noto, l'art. 2944 c.c. stabilisce che “la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”.
Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione di volontà, ovvero di un negozio giuridico ricognitivo, unilaterale, in quanto concretantesi nella volontà di una sola parte, e recettizio, in quanto la dichiarazione di volontà deve essere rivolta alla parte cui giova.
Così, vanno certamente considerati, quale riconoscimento di debito, anche i pagamenti parziali siccome effettuati.
Del resto, è noto il principio secondo il quale il riconoscimento del debito non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale ma può anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cassazione, 17/01/2019, n. 1082).
Le considerazioni innanzi svolte – in relazione ai motivi posti a base dell'opposizione – conducono questo Giudice a concludere nel senso che parte opposta ha dato piena prova (mediante la produzione dei bilanci, sia preventivi che consuntivi;
l'approvazione del Collegio dei rappresentanti, che ha ritenuto corretto il bilancio preventivo della gestione generale per l'esercizio
2012/2013; l'approvazione dei bilanci, sia preventivo che consuntivo, da parte del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio dei rappresentanti;
il riconoscimento del debito, sia espresso che per facta concludentia) della debenza del credito di € 191.867,37 (comprensiva degli interessi convenzionali come fissati dall'art. 64 del Regolamento), somma che è data dalla differenza tra quella posta a base del monitorio e la somma di € 10.515,22, riconosciuta nelle more del giudizio come non dovuta).
10 Ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento nel merito della pretesa vantata da parte opposta nei limiti ora indicati.
Nello specifico, è tenuta a corrispondere le seguenti somme: a) per il Parte_1
lotto S2A è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma complessiva di € 91.903,28 per ampliamento fognatura, quote gestioni relative agli anni dal 2000 al 2013, consumo acqua;
b) per il lotto S2B è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 24.509,08 per ampliamento fognatura, quote gestioni relative agli anni dal 2000 al 2013, consumo acqua;
c) per il lotto B53 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 26.677,93 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013; d) per il lotto A30 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 20.017,97 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013;
e) per il lotto H89B, è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 2.315,37 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2008 al 2013; f) per i lotti H138 e h67 è dovuta, fino al 30 settembre 2013, la somma totale di € 26.443,74 per quote gestioni e consumo acqua relative agli anni dal 2000 al 2013.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 per lo scaglione “da € 52.001,00 a € 260.000,00”, con valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 514/2015, reso dal Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento con R.G. 1282/2015;
DICHIARA che è tenuta a corrispondere a Parte_1 Controparte_1
la somma di € 191.867,37 (comprensiva di interessi convenzionali come
[...] previsti dall'art. 64 del Regolamento) e, per l'effetto,
CONDANNA alla corresponsione, nei confronti di Parte_1 [...]
, della somma di € 191.867,37. Controparte_1
CONDANNA al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00,
[...]
oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 7/5/2025
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
11