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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/09/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2738/2024
TRA in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Corrado Controparte_1 C.F._1
Martelli, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, emesso da Codesto Tribunale in data 9 aprile
2024, nell'ambito del procedimento recante R.G. 955/2024, notificatole il 10 aprile 2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 13.891,78 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura, liquidate in € 283,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Esponeva di essere stata condannata da Codesto Tribunale, con sentenza n. 110/2024 del 18 gennaio
2024 «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità di aliunde percipiendum», sentenza sulla quale era in corso il giudizio di impugnazione. Esponeva poi, che con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al ruolo in data 19 febbraio 2024, nel fascicolo recante R.G. 955/2024, il aveva richiesto l'emissione di un provvedimento CP_1 monitorio per un totale di euro 14.470,85 «a titolo di retribuzione globale di fatto, dal mese di 4 aprile 2023 al 4 febbraio 2024 (detratte tre mensilità)», e che tale procedimento si era concluso con
Decreto Ingiuntivo N. 310/2024 del 9 aprile 2024.
Rappresentava di aver compiuto degli accertamenti dai quali era emerso che, al momento dell'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo, la quota NASPI erogata dall' al dipendente CP_2 ammontava a n. 9 mensilità e sosteneva che tali mensilità dovevano essere detratte a titolo di aliunde perceptum.
Riferiva che il era stato proprio dipendente dall'1 maggio 2018 sino al 17 marzo 2023, data CP_1 in cui era stato licenziato per giusta causa e con preavviso e che tale licenziamento era stato preceduto da una serie di vicissitudini, a partire dal 27 dicembre 2022, data in cui essa opponente, per ragioni di organizzazione aziendale, aveva comunicato all'opposto la modifica della sede di svolgimento della prestazione lavorativa, sita pur sempre all'interno del medesimo comune di Messina, modifica ritenuta dal dipendente illegittima, per la quale aveva avviato una forma di “autotutela personale”, ancorata sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., disattendendo nel frattempo l'obbligo datoriale - pur in assenza di qualsivoglia pronuncia che ne dichiarasse l'illegittimità o ne sospendesse quanto meno l'efficacia – e continuando a recarsi presso la precedente sede lavorativa.
Esponeva ancora che con ricorso del 23 febbraio 2023 - incardinato sub numero RG 983-1/2023 –
l'opposto aveva chiesto al Tribunale di Messina di provvedere in via d'urgenza alla sospensione del provvedimento di trasferimento, ritenendolo illegittimo e lesivo del proprio stato di salute, in quanto il viaggio quotidiano di andata e ritorno, che avrebbe fatto da solo, con il mezzo pubblico, sarebbe stato per lui psichicamente e fisicamente usurante, causando il peggioramento delle proprie patologie;
tuttavia, il ricorso cautelare, stante l'intervenuto licenziamento del dipendente, era stato dichiarato inammissibile.
Precisava che nelle more degli eventi descritti, il dipendente aveva adito altresì l'Ispettorato territoriale del lavoro al fine di convocare essa opponente in arbitrato ex art. 7 L. 300/1970, ma vista l'irritualità di tale procedura - trattandosi di controversie aventi ad oggetto il licenziamento di dipendenti, che erano sottratte alla compromissione in arbitri – non si era presentata, pertanto, da ultimo, il aveva impugnato il licenziamento per giusta causa e con preavviso, deducendone CP_1 sia la nullità che l'annullabilità, e il relativo giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento del 18 gennaio 2024, con la quale codesto Tribunale aveva condannato essa resistente «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità di aliunde percipiendum».
Eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per tentata duplicazione del titolo giudiziale e violazione del principio del ne bis in idem, affermando che vista l'emanazione della sentenza n. 110/2024, risultava illogico raddoppiare il titolo esecutivo, posto che sarebbe stato sufficiente dare esecuzione alla sentenza di I grado, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal non era generica, non necessitava di “specificazione” a mezzo del procedimento per decreto CP_1 ingiuntivo, perché l'importo risarcitorio era stato esattamente quantificato nel suo ammontare - essendo il dipendente in possesso della RAL annua, che andava divisa per 13,5, e l'importo ricavato andava moltiplicato per le specifiche mensilità dal giorno del licenziamento e sino a quello di deposito del ricorso – conseguentemente, l'emissione, nonché opposizione del decreto ingiuntivo avrebbe potuto causare la duplicazione di giudicati.
Contestava inoltre il quantum richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, rilevando che dall'importo complessivo richiesto di €. 14.470,85 il non aveva detratto le 9 mensilità percepite a titolo CP_1 di NASPI nel periodo di licenziamento, quantificate sino a febbraio 2024 ed affermava che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determinavano il venire meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della
NASPI, con conseguente obbligo del lavoratore alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per divieto del ne bis in idem; nel merito, sempre in via preliminare, chiedeva che venisse revocato/ annullato/invalidato il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 per violazione del principio del ne bis in idem,
o per violazione dell'art. 100 c.p.c., e in ogni caso, che venissero accolti i motivi identificati ai numeri
1 e 2 del ricorso,
Chiedeva, in subordine, che venisse accolto integralmente il motivo identificato al numero 3 del ricorso e, più in particolare, che venisse accertato l'esatto importo percepito dal durante il CP_1 periodo di NASPI, da detrarre da quanto eventualmente dovuto, e che venisse pronunciato ex officio ogni più idoneo provvedimento finalizzato a salvaguardare la posizione di essa Società opponente;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.- costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza in fatto e in diritto Parte_2 dell'opposizione e chiedeva, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., che venisse rigettata l'opposizione formulata dalla società e, per l'effetto, che venisse Parte_3 confermato il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso in suo favore, da codesto Tribunale in data 9 aprile 2024; chiedeva inoltre, che venisse accertata la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. in capo alla società e, conseguentemente, che venisse condannata a Parte_3 corrispondergli il risarcimento del danno in via equitativa;
instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Va rilevato che parte opponente, all'udienza del 7 luglio 2025, ha eccepito l'inammissibilità della produzione di parte opposta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio.
L'eccezione appare infondata e va disattesa non essendovi prova in giudizio di regolare notifica del ricorso nei confronti del CP_1
In particolare, con provvedimento del 29 aprile 2025 parte ricorrente è stata autorizzata ad effettuare la rinotifica del ricorso nei confronti del in quanto la prima notifica era tardiva. CP_1
Parte ricorrente non ha, però dimostrato di avere effettuato la rinotifica del ricorso nel termine assegnato;
pertanto la costituzione del resistente, seppure non effettuata nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, ha sanato i vizi relativi all'integrazione del contraddittorio ma non può considerarsi tardiva e, pertanto, la documentazione prodotta appare ammissibile.
5.- Nel merito, la opponente agisce in giudizio per Parte_4 ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, emesso da codesto Tribunale in data 9 aprile
2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della “complessiva somma di € 13891,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 283,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 è stato emesso in seguito al ricorso presentato da Parte_2 successivamente all'emanazione della Sentenza n. 110/2024, con la quale codesto Tribunale, nel giudizio recante R.G. 5385/2023, ha annullato il provvedimento di licenziamento che era stato adottato nei suoi confronti, condannando contestualmente la “a Parte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità a titolo di aliunde percipiendum;
- a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni”
6.- Preliminarmente, parte ricorrente eccepisce la duplicazione del titolo giudiziale e conseguente violazione del principio del ne bis in idem, fondata sulla circostanza secondo cui la Sentenza n.
110/2024 consentirebbe, di per sé, tramite semplici calcoli aritmetici, la quantificazione dell'ammontare che la è tenuta a versare al a titolo di indennità Parte_1 CP_1 risarcitoria, cosicché l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, oltre a duplicare un titolo esecutivo già esistente, potrebbe comportare anche il rischio di duplicazione di giudicati.
Invero, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, condiviso da questo decidente, ”la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067) (Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2023, n.20481)
Invero, nella sentenza che costituisce il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo non è indicato l'ammontare della retribuzione che costituisce la base per il calcolo dell'indennità risarcitoria.
L'eccezione va, dunque, disattesa.
7.- Nel merito, l'opponente contesta la quantificazione dell'indennizzo risarcitorio contenuta nel
Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, rilevando che dalla somma ingiunta, sono state detratte 3 mensilità titolo di aliunde percipiendum, mentre secondo la devono essere Parte_1 detratte 9 mensilità di NASPI che il avrebbe percepito dall' , nel periodo di CP_1 CP_2 licenziamento, sino a febbraio 2024.
L'eccezione appare infondata richiamando i principi della Corte di Cassazione, condivisi da questo decidente, “ che consentono di escludere il computo della naspi dall'aliunde perceptum: si è infatti detto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall previdenziale" (cfr. Cass. n. 14135 del 1/6/2018; n. 9724 del 18/4/2017, CP_3
Cass. n. 7794 del 27/03/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).” (Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2025,
n.7024) 8.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, l'opposizione va, pertanto rigettata, e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 310/2024, che va dichiarato esecutivo.
9.- Le spese del presente giudizio vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio.
10.- La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc va rigettata per mancanza delle condizioni di legge, non risultando provata la malafede o colpa grave di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 310/2024, che va dichiarato esecutivo;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese giudiziali liquidate nella somma di euro Controparte_1
2694,00, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 settembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2738/2024
TRA in persona del Direttore Generale pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicolò Vella e Carmelo Neri, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
, C.F.: , rappresentato e difeso, dall'Avv. Corrado Controparte_1 C.F._1
Martelli, giusta procura in atti
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, emesso da Codesto Tribunale in data 9 aprile
2024, nell'ambito del procedimento recante R.G. 955/2024, notificatole il 10 aprile 2024, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 13.891,78 oltre interessi legali e Parte_2 rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura, liquidate in € 283,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Esponeva di essere stata condannata da Codesto Tribunale, con sentenza n. 110/2024 del 18 gennaio
2024 «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità di aliunde percipiendum», sentenza sulla quale era in corso il giudizio di impugnazione. Esponeva poi, che con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al ruolo in data 19 febbraio 2024, nel fascicolo recante R.G. 955/2024, il aveva richiesto l'emissione di un provvedimento CP_1 monitorio per un totale di euro 14.470,85 «a titolo di retribuzione globale di fatto, dal mese di 4 aprile 2023 al 4 febbraio 2024 (detratte tre mensilità)», e che tale procedimento si era concluso con
Decreto Ingiuntivo N. 310/2024 del 9 aprile 2024.
Rappresentava di aver compiuto degli accertamenti dai quali era emerso che, al momento dell'iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo, la quota NASPI erogata dall' al dipendente CP_2 ammontava a n. 9 mensilità e sosteneva che tali mensilità dovevano essere detratte a titolo di aliunde perceptum.
Riferiva che il era stato proprio dipendente dall'1 maggio 2018 sino al 17 marzo 2023, data CP_1 in cui era stato licenziato per giusta causa e con preavviso e che tale licenziamento era stato preceduto da una serie di vicissitudini, a partire dal 27 dicembre 2022, data in cui essa opponente, per ragioni di organizzazione aziendale, aveva comunicato all'opposto la modifica della sede di svolgimento della prestazione lavorativa, sita pur sempre all'interno del medesimo comune di Messina, modifica ritenuta dal dipendente illegittima, per la quale aveva avviato una forma di “autotutela personale”, ancorata sull'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., disattendendo nel frattempo l'obbligo datoriale - pur in assenza di qualsivoglia pronuncia che ne dichiarasse l'illegittimità o ne sospendesse quanto meno l'efficacia – e continuando a recarsi presso la precedente sede lavorativa.
Esponeva ancora che con ricorso del 23 febbraio 2023 - incardinato sub numero RG 983-1/2023 –
l'opposto aveva chiesto al Tribunale di Messina di provvedere in via d'urgenza alla sospensione del provvedimento di trasferimento, ritenendolo illegittimo e lesivo del proprio stato di salute, in quanto il viaggio quotidiano di andata e ritorno, che avrebbe fatto da solo, con il mezzo pubblico, sarebbe stato per lui psichicamente e fisicamente usurante, causando il peggioramento delle proprie patologie;
tuttavia, il ricorso cautelare, stante l'intervenuto licenziamento del dipendente, era stato dichiarato inammissibile.
Precisava che nelle more degli eventi descritti, il dipendente aveva adito altresì l'Ispettorato territoriale del lavoro al fine di convocare essa opponente in arbitrato ex art. 7 L. 300/1970, ma vista l'irritualità di tale procedura - trattandosi di controversie aventi ad oggetto il licenziamento di dipendenti, che erano sottratte alla compromissione in arbitri – non si era presentata, pertanto, da ultimo, il aveva impugnato il licenziamento per giusta causa e con preavviso, deducendone CP_1 sia la nullità che l'annullabilità, e il relativo giudizio si era concluso con sentenza di accoglimento del 18 gennaio 2024, con la quale codesto Tribunale aveva condannato essa resistente «a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità di aliunde percipiendum».
Eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per tentata duplicazione del titolo giudiziale e violazione del principio del ne bis in idem, affermando che vista l'emanazione della sentenza n. 110/2024, risultava illogico raddoppiare il titolo esecutivo, posto che sarebbe stato sufficiente dare esecuzione alla sentenza di I grado, la quale, contrariamente a quanto sostenuto dal non era generica, non necessitava di “specificazione” a mezzo del procedimento per decreto CP_1 ingiuntivo, perché l'importo risarcitorio era stato esattamente quantificato nel suo ammontare - essendo il dipendente in possesso della RAL annua, che andava divisa per 13,5, e l'importo ricavato andava moltiplicato per le specifiche mensilità dal giorno del licenziamento e sino a quello di deposito del ricorso – conseguentemente, l'emissione, nonché opposizione del decreto ingiuntivo avrebbe potuto causare la duplicazione di giudicati.
Contestava inoltre il quantum richiesto nel decreto ingiuntivo opposto, rilevando che dall'importo complessivo richiesto di €. 14.470,85 il non aveva detratto le 9 mensilità percepite a titolo CP_1 di NASPI nel periodo di licenziamento, quantificate sino a febbraio 2024 ed affermava che l'annullamento del licenziamento e la disposta reintegra determinavano il venire meno dello stato di disoccupazione involontaria e conseguentemente il venir meno dei presupposti per fruire della
NASPI, con conseguente obbligo del lavoratore alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
Chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo per divieto del ne bis in idem; nel merito, sempre in via preliminare, chiedeva che venisse revocato/ annullato/invalidato il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 per violazione del principio del ne bis in idem,
o per violazione dell'art. 100 c.p.c., e in ogni caso, che venissero accolti i motivi identificati ai numeri
1 e 2 del ricorso,
Chiedeva, in subordine, che venisse accolto integralmente il motivo identificato al numero 3 del ricorso e, più in particolare, che venisse accertato l'esatto importo percepito dal durante il CP_1 periodo di NASPI, da detrarre da quanto eventualmente dovuto, e che venisse pronunciato ex officio ogni più idoneo provvedimento finalizzato a salvaguardare la posizione di essa Società opponente;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2.- costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza in fatto e in diritto Parte_2 dell'opposizione e chiedeva, in via preliminare, che venisse concessa la provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., che venisse rigettata l'opposizione formulata dalla società e, per l'effetto, che venisse Parte_3 confermato il Decreto Ingiuntivo opposto, emesso in suo favore, da codesto Tribunale in data 9 aprile 2024; chiedeva inoltre, che venisse accertata la responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. in capo alla società e, conseguentemente, che venisse condannata a Parte_3 corrispondergli il risarcimento del danno in via equitativa;
instava per le spese di lite.
3.- L'udienza del 10 settembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Va rilevato che parte opponente, all'udienza del 7 luglio 2025, ha eccepito l'inammissibilità della produzione di parte opposta, in quanto costituitasi tardivamente in giudizio.
L'eccezione appare infondata e va disattesa non essendovi prova in giudizio di regolare notifica del ricorso nei confronti del CP_1
In particolare, con provvedimento del 29 aprile 2025 parte ricorrente è stata autorizzata ad effettuare la rinotifica del ricorso nei confronti del in quanto la prima notifica era tardiva. CP_1
Parte ricorrente non ha, però dimostrato di avere effettuato la rinotifica del ricorso nel termine assegnato;
pertanto la costituzione del resistente, seppure non effettuata nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, ha sanato i vizi relativi all'integrazione del contraddittorio ma non può considerarsi tardiva e, pertanto, la documentazione prodotta appare ammissibile.
5.- Nel merito, la opponente agisce in giudizio per Parte_4 ottenere la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, emesso da codesto Tribunale in data 9 aprile
2024, con cui le è stato ingiunto il pagamento della “complessiva somma di € 13891,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo nonché le spese della presente procedura, liquidate in € 283,50 per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Il Decreto Ingiuntivo n. 310/2024 è stato emesso in seguito al ricorso presentato da Parte_2 successivamente all'emanazione della Sentenza n. 110/2024, con la quale codesto Tribunale, nel giudizio recante R.G. 5385/2023, ha annullato il provvedimento di licenziamento che era stato adottato nei suoi confronti, condannando contestualmente la “a Parte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr dal giorno del licenziamento (4.4.2023) fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotte tre mensilità a titolo di aliunde percipiendum;
- a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni”
6.- Preliminarmente, parte ricorrente eccepisce la duplicazione del titolo giudiziale e conseguente violazione del principio del ne bis in idem, fondata sulla circostanza secondo cui la Sentenza n.
110/2024 consentirebbe, di per sé, tramite semplici calcoli aritmetici, la quantificazione dell'ammontare che la è tenuta a versare al a titolo di indennità Parte_1 CP_1 risarcitoria, cosicché l'emissione del Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, oltre a duplicare un titolo esecutivo già esistente, potrebbe comportare anche il rischio di duplicazione di giudicati.
Invero, secondo l'orientamento della Corte di cassazione, condiviso da questo decidente, ”la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza;
se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti (Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067) (Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2023, n.20481)
Invero, nella sentenza che costituisce il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo non è indicato l'ammontare della retribuzione che costituisce la base per il calcolo dell'indennità risarcitoria.
L'eccezione va, dunque, disattesa.
7.- Nel merito, l'opponente contesta la quantificazione dell'indennizzo risarcitorio contenuta nel
Decreto Ingiuntivo n. 310/2024, rilevando che dalla somma ingiunta, sono state detratte 3 mensilità titolo di aliunde percipiendum, mentre secondo la devono essere Parte_1 detratte 9 mensilità di NASPI che il avrebbe percepito dall' , nel periodo di CP_1 CP_2 licenziamento, sino a febbraio 2024.
L'eccezione appare infondata richiamando i principi della Corte di Cassazione, condivisi da questo decidente, “ che consentono di escludere il computo della naspi dall'aliunde perceptum: si è infatti detto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall previdenziale" (cfr. Cass. n. 14135 del 1/6/2018; n. 9724 del 18/4/2017, CP_3
Cass. n. 7794 del 27/03/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).” (Cass. civ., sez. lav., 16 marzo 2025,
n.7024) 8.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, l'opposizione va, pertanto rigettata, e va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 310/2024, che va dichiarato esecutivo.
9.- Le spese del presente giudizio vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo ex d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti tenuto conto della breve durata del giudizio.
10.- La domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc va rigettata per mancanza delle condizioni di legge, non risultando provata la malafede o colpa grave di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 310/2024, che va dichiarato esecutivo;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese giudiziali liquidate nella somma di euro Controparte_1
2694,00, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina, 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga