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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4866/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Donizzetti Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa con distinti atti dall'avv. Michele Zarrillo OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Elisa CP_2
Nannucci
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.9.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371 2014 0018573185 e 371 2015 0004297769 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi CP_ previdenziali dovuti alla Gestione separata , sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2022 9014878116 notificata in data 2.9.2022. Eccepiva, per tutti gli avvisi, l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento dei medesimi. Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'avverso CP_3 CP_ ricorso. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' si costituiva in giudizio l'Ente creditore che eccepiva la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata in data 2.9.2022 (cfr. prod. Ader), laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data 27.9.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla decadenza e alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata. CP_ Ad abundantiam, si osserva che l' ha documentato la rituale notifica di entrambi gli avvisi di addebito a mezzo raccomandata con ricevute versate in atti. Segnatamente, l'avviso di addebito n. 371 2014 0018573185 è stato notificato in data 3.2.15 CP_ e l'avviso n. 371 2015 0004297769 in data 22.10.15 (cfr. prod. Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione CP_ di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall' convenuto.
Ebbene, emerge ictu oculi la infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istante (vedasi sul punto l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale, sent. 23397/2016 “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie, invero, ha prodotto una intimazione di pagamento n. 071 2016 CP_3
9039268179 contenente gli avvisi opposti e notificata a mani dell'odierno ricorrente (cfr. relata di notifica, con sottoscrizione dell'istante giammai disconosciuta o contestata, in prod. in data CP_3
2.3.17. Tale atto ha validamente interrotto il termine prescrizionale, di poi nuovamente ed utilmente interrotto anche dal successivo atto di intimazione di pagamento qui impugnato e notificato in data
2.9.22, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al 31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a partire dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale evidentemente non spirato alla data del 2.9.22, data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento qui impugnata, cui sono sottesi gli avvisi in commento. Per tali ragioni, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite che liquida in €. 3.291,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione per il solo procuratore di dichiaratosi antistatario). CP_3
Si comunichi.
Nola, 1.4.2025 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4866/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Donizzetti Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa con distinti atti dall'avv. Michele Zarrillo OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Elisa CP_2
Nannucci
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.9.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371 2014 0018573185 e 371 2015 0004297769 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi CP_ previdenziali dovuti alla Gestione separata , sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2022 9014878116 notificata in data 2.9.2022. Eccepiva, per tutti gli avvisi, l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento dei medesimi. Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità ed infondatezza dell'avverso CP_3 CP_ ricorso. Integrato il contraddittorio nei confronti dell' si costituiva in giudizio l'Ente creditore che eccepiva la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento qui impugnata è stata notificata in data 2.9.2022 (cfr. prod. Ader), laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data 27.9.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla decadenza e alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata. CP_ Ad abundantiam, si osserva che l' ha documentato la rituale notifica di entrambi gli avvisi di addebito a mezzo raccomandata con ricevute versate in atti. Segnatamente, l'avviso di addebito n. 371 2014 0018573185 è stato notificato in data 3.2.15 CP_ e l'avviso n. 371 2015 0004297769 in data 22.10.15 (cfr. prod. Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione CP_ di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall' convenuto.
Ebbene, emerge ictu oculi la infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istante (vedasi sul punto l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale, sent. 23397/2016 “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie, invero, ha prodotto una intimazione di pagamento n. 071 2016 CP_3
9039268179 contenente gli avvisi opposti e notificata a mani dell'odierno ricorrente (cfr. relata di notifica, con sottoscrizione dell'istante giammai disconosciuta o contestata, in prod. in data CP_3
2.3.17. Tale atto ha validamente interrotto il termine prescrizionale, di poi nuovamente ed utilmente interrotto anche dal successivo atto di intimazione di pagamento qui impugnato e notificato in data
2.9.22, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al 31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a partire dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale evidentemente non spirato alla data del 2.9.22, data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento qui impugnata, cui sono sottesi gli avvisi in commento. Per tali ragioni, l'opposizione va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite che liquida in €. 3.291,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge (con distrazione per il solo procuratore di dichiaratosi antistatario). CP_3
Si comunichi.
Nola, 1.4.2025 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma