Articolo 11 della Legge 24 febbraio 2006, n. 52
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 marzo 2006
Art. 11. 1. Al secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile , il numero 4) e' sostituito dal seguente:
"4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata".
Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell' art. 543 del codice di procedura civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'art. 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'art. 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.».
Entrata in vigore il 1 marzo 2006
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