TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3534/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv.to Montanari Marco Parte_1 C.F._1
Saverio presso il cui studio domiciliano;
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro p.t rappresentata e difesa dall' Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
E
(c.f.: , in persona del Ministro p. t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ope legis. RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
ed il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adottati i provvedimento di rito, riconoscere al Sig.
[...]
lo status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, ex art. 5 comma 1 e Parte_1 comma 5 della Legge 204/2006, con conseguente riconoscimento di tutti i benefici di natura assistenziale dovuti ed ai versamenti dei relativi benefici economici oltre accessori come per legge.
Per l'effetto condannare il ed il in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi ministri pro tempore, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, ad attribuire al ricorrente i benefici medesimi ed in particolare condannare gli stessi al pagamento in favore del medesimo della elargizione speciale ex art. 5 comma 1 e comma 5 della Legge 204/2006 come 1 previsto dall'art. 34 dalla Legge 222/2007, nella misura di € 172.800,00, o nel diverso o maggiore importo che sarà determinato dal Tribunale”.
In fatto, la parte ricorrente esponeva di essere arruolato nel corpo della Polizia Penitenziaria dal
30.1.1989 e dal 5.8.1989 ha svolto servizio presso la Casa Circondariale di EG CO in Roma,
Via della Lungara, 29 e con il grado di assistente capo dal 2005. Rilevava che con istanza del 4 marzo
2020 (all. b), ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui alla vigente normativa sulle vittime del dovere, per le infermità a seguito del servizio reso nell'Amministrazione di appartenenza.
Nello specifico, il ricorrente, dall'ottobre 1997, ha svolto il servizio presso la casa circondariale di
EG CO di Roma, lamentando il fatto di “aver operato in assenza (…) totale di sicurezza data dal fatto che spesso i 200 detenuti circa potevano tranquillamente circolare e muoversi, detenuti spesso in agitazione per la grave carenza di servizi idraulici ed elettrici, ha creato uno stato tale da compromettere seriamente l'equilibrio psicofisico del sig. ”. Parte_1
A seguito di tali criticità il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, con ricorso depositato il 16/7/2013, impugnava presso la Corte d'Appello di Roma la sentenza n. 726/2013, con la quale il Tribunale di
Roma aveva respinto il ricorso proposto nei confronti del , “(…)volto ad Controparte_1 accertare e riconoscere il nesso causale tra le patologie di cui sono affetti e l'attività lavorativa svolta in maniera usurante, la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche e del dovere di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c. e condannare il CP_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali a loro derivati (…)”.
L'adita Corte d'Appello, con la sentenza n. 5031/2017, passata in giudicato, pubblicata il 27/11/2017
(già all. b), ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, e condannato il
[...]
al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente della somma di € 12.990,59, a titolo Controparte_1 di danno biologico permanente quantificato nella misura del 8%, oltre interessi di legge, percentuale riscontrata a seguito di esperita consulenza tecnica d'ufficio.
Per completezza espositiva si fa presente che l'odierno ricorrente, come asserito nella CTU disposta dalla citata Corte d'Appello di Roma (cfr CTU pag. 30), è stato riconosciuto permanentemente inidoneo alle mansioni anche per affezioni osteoarticolari.
Come pacificamente deducibile dallo stesso gravame, l'istanza di riconoscimento di vittima del dovere (già all. b) è stata presentata ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946
c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., rispetto alla data di conoscibilità dell'infermità. Ciò stante, è stata comunicata all'interessato l'impossibilità di poter procedere all'avviamento del relativo procedimento, con il provvedimento in premessa (già all. a), che il medesimo ha impugnato dinanzi al G.O. sezione lavoro di Avellino.
2 Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio gli enti resistenti eccependo la prescrizione decennale.
Disposta la ctu medica legale, a firma del dottore , lo stesso non riconosceva il ricorrente lo Per_1 status di vittima del dovere.
La causa previo deposito di note scritte veniva decisa come da presente sentenza.
Preliminarmente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario posto che il petitum della presente causa riguarda il diritto soggettivo di ottenere, in presenza delle condizioni di legge, i benefici assistenziali, non risarcitori, richiesti da un militare vittima del dovere o equiparato.
Da qui ne discende il rigetto della richiesta risarcitoria che in questa sede non può essere vagliato.
Sul punto ci si limita a richiamare le pronunce di Cass., S.U., 16.11.2016, n. 23300 e 27.3.2017, n.
7761.
Sempre, preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, Corte di Cassazione, ordinanza n. 16193/2025, cfr. Cass. Sez. Un., 30 maggio 2022, n. 17440.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prima diagnosi della patologia del ricorrente è avvenuta il 14.7.2011 (accertamento medico-legale effettuato dalla Commissione Medica Militare di
Medicina Legale del Ministero della Difesa Dipartimento di Medicina Legale), mentre la domanda amministrativa risale al 04.03.2020; sicchè risultano dovute le spettanze maturate a far tempo dal
04.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa.
Non può, quindi, essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dal 04.07.2011, vale a dire dalla data del riconoscimento dell'inidoneità da parte della Commissione Medica Militare.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio status di soggetto equiparato a vittima del dovere e del conseguente diritto ai benefici che la legge collega a tale condizione, in ragione delle patologie ricollegate, questo Giudicante ritiene di condividere le risultanze della disposta Ctu a firma del dott.re , in quanto la documentazione medica in atti allegata da Per_1 parte ricorrente risultava molto datata nel tempo rendendosi necessaria disporre una nuova consulenza medica.
Il ctu così ha concluso: “Sulla scorta della documentazione presente agli atti ed acquisita durante le operazioni peritali, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, lo scrivente ha elaborato il seguente giudizio medio-legale. L'oggetto del ricorso è
3 incentrato sul mancato riconoscimento dello status di “vittima del dovere” di cui alla Legge n.266 del 23/12/2005 in riferimento all'infermità “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e manifestazioni fobiche. La prima osservazione relativa al caso in esame riguarda la “lacuna documentale” relativamente alla documentazione sanitaria depositata in atti, formata esclusivamente dalla relazione medico-legale del Dr. nominato CTU dalla Corte di Persona_2
Appello di Roma, sezione Lavoro, che con la sentenza n. 5031 pubblicata il 27.11.2017 riconobbe al ricorrente la somma di € 12.990,59 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 8%, oltre interessi di legge, riconoscendo la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c. del
per l'inadeguata predisposizione di misure di sicurezza idonee a Controparte_1 salvaguardare la salute dell'appellante, che risulta essere stato adibito a mansioni usuranti, in violazione del disposto dell'art. 2087 c.c.. Ebbene, la diagnosi avanzata dal prefato CTU (disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e manifestazioni fobiche) non trova alcun riscontro documentale sia nella documentazione enunciata nell'elaborato peritale del Dr. sia in quella Persona_2 prodotta in atti. Come riportato anche nell'elaborato peritale del suddetto CTU, secondo la definizione del DSM-IV, i criteri diagnostici alla base di una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento prevedono, tra l'altro, che una volta che il fattore stressante (o le sue conseguenze) sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi. I Disturbi dell'Adattamento sono stati inseriti nel
DSM-5 nell'area delle reazioni ad eventi stressanti, mentre prima costituiva una categoria autonoma definibile come “residuale”. È un disturbo i cui sintomi possono essere per lo più polarizzati verso la depressione, o verso l'ansia, o verso entrambe. I sintomi sono essenzialmente rappresentati da irritabilità, preoccupazione, ansia e irrequietezza;
si presentano di norma subito dopo uno stress acuto e comunque entro tre mesi e si esauriscono entro sei mesi dalla cessazione dello stesso. I disturbi dell'adattamento sono associati ad aumento del rischio di suicidio, tentato o realizzato. La documentazione sanitaria relativa alla patologia psichiatrica allegata dal ricorrente si ferma cronologicamente alla relazione psichiatrica redatta presso l'ambulatorio dell'ASL AV 2 in data
24/03/2011. Dopo la sua cessazione dal servizio (avvenuta in data 14/07/2011) il periziato non ha documentato alcuna certificazione psichiatrica attestante un continuum trattamentale e tale dato anamnestico, unitamente alle risultanze del colloquio clinico peritale, depongono per il superamento del trauma da parte del periziato, grazie all'allontanamento dalla noxa patogena e la guarigione dalla patologia psichiatrica allegata in atti senza significativi riverberi funzionali.
Occorre precisare, poi, che dalla copia conforme al foglio matricolare prodotta in sede peritale risulta che il ricorrente è cessato dal servizio a decorrere dal 15/07/2011 per “infermità non per causa serv.”. In effetti, dalla lettura del verbale BL/B n. A11102710 del 14/07/2011 della
Commissione Medica Ospedaliera di Roma del Ministero della Difesa, che giudicò il ricorrente non
4 idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria, la cessazione dell'attività lavorativa è stata determinata dalla concorrenza di tutte le infermità che affliggevano il periziato, ovvero il “disturbo d'ansia con episodi paniformi in allegato trattamento farmacologico in soggetto con tratti impulsività” e “l'ampia protrusione erniaria discale L5-S1 RMN accertata con spondilodiscoartrosi lombare e segni di impegno funzionale in atto”. In conclusione non è stata riscontrata alcuna infermità configurante una fattispecie giuridica alla base del richiesto riconoscimento dello status di vittime del dovere.”
Le spese di lite in considerazione delle modifiche giurisprudenziali citati devono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di ctu , liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di 1\2 ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore eccezione respinta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate;
3) Pone definitivamente a carico e della parte ricorrente le spese di Controparte_3
C.T.U. liquidate con separato decreto nella misura di 1\2 ciascuna.
Avellino, lì 4.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
5
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza orale ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 3534/2023 Lavoro e Previdenza vertente
TRA
( ), rapp.to e difeso dall'avv.to Montanari Marco Parte_1 C.F._1
Saverio presso il cui studio domiciliano;
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro p.t rappresentata e difesa dall' Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
E
(c.f.: , in persona del Ministro p. t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui è domiciliato ope legis. RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 parte ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
ed il chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_2 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, adottati i provvedimento di rito, riconoscere al Sig.
[...]
lo status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005, ex art. 5 comma 1 e Parte_1 comma 5 della Legge 204/2006, con conseguente riconoscimento di tutti i benefici di natura assistenziale dovuti ed ai versamenti dei relativi benefici economici oltre accessori come per legge.
Per l'effetto condannare il ed il in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi ministri pro tempore, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, ad attribuire al ricorrente i benefici medesimi ed in particolare condannare gli stessi al pagamento in favore del medesimo della elargizione speciale ex art. 5 comma 1 e comma 5 della Legge 204/2006 come 1 previsto dall'art. 34 dalla Legge 222/2007, nella misura di € 172.800,00, o nel diverso o maggiore importo che sarà determinato dal Tribunale”.
In fatto, la parte ricorrente esponeva di essere arruolato nel corpo della Polizia Penitenziaria dal
30.1.1989 e dal 5.8.1989 ha svolto servizio presso la Casa Circondariale di EG CO in Roma,
Via della Lungara, 29 e con il grado di assistente capo dal 2005. Rilevava che con istanza del 4 marzo
2020 (all. b), ha chiesto il riconoscimento dei benefici di cui alla vigente normativa sulle vittime del dovere, per le infermità a seguito del servizio reso nell'Amministrazione di appartenenza.
Nello specifico, il ricorrente, dall'ottobre 1997, ha svolto il servizio presso la casa circondariale di
EG CO di Roma, lamentando il fatto di “aver operato in assenza (…) totale di sicurezza data dal fatto che spesso i 200 detenuti circa potevano tranquillamente circolare e muoversi, detenuti spesso in agitazione per la grave carenza di servizi idraulici ed elettrici, ha creato uno stato tale da compromettere seriamente l'equilibrio psicofisico del sig. ”. Parte_1
A seguito di tali criticità il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, con ricorso depositato il 16/7/2013, impugnava presso la Corte d'Appello di Roma la sentenza n. 726/2013, con la quale il Tribunale di
Roma aveva respinto il ricorso proposto nei confronti del , “(…)volto ad Controparte_1 accertare e riconoscere il nesso causale tra le patologie di cui sono affetti e l'attività lavorativa svolta in maniera usurante, la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche e del dovere di prevenzione imposto dall'art. 2087 c.c. e condannare il CP_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali a loro derivati (…)”.
L'adita Corte d'Appello, con la sentenza n. 5031/2017, passata in giudicato, pubblicata il 27/11/2017
(già all. b), ha accolto l'appello e riformato la sentenza di primo grado, e condannato il
[...]
al pagamento nei confronti dell'odierno ricorrente della somma di € 12.990,59, a titolo Controparte_1 di danno biologico permanente quantificato nella misura del 8%, oltre interessi di legge, percentuale riscontrata a seguito di esperita consulenza tecnica d'ufficio.
Per completezza espositiva si fa presente che l'odierno ricorrente, come asserito nella CTU disposta dalla citata Corte d'Appello di Roma (cfr CTU pag. 30), è stato riconosciuto permanentemente inidoneo alle mansioni anche per affezioni osteoarticolari.
Come pacificamente deducibile dallo stesso gravame, l'istanza di riconoscimento di vittima del dovere (già all. b) è stata presentata ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946
c.c., in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., rispetto alla data di conoscibilità dell'infermità. Ciò stante, è stata comunicata all'interessato l'impossibilità di poter procedere all'avviamento del relativo procedimento, con il provvedimento in premessa (già all. a), che il medesimo ha impugnato dinanzi al G.O. sezione lavoro di Avellino.
2 Instaurato il contraddittorio si sono costituiti in giudizio gli enti resistenti eccependo la prescrizione decennale.
Disposta la ctu medica legale, a firma del dottore , lo stesso non riconosceva il ricorrente lo Per_1 status di vittima del dovere.
La causa previo deposito di note scritte veniva decisa come da presente sentenza.
Preliminarmente deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario posto che il petitum della presente causa riguarda il diritto soggettivo di ottenere, in presenza delle condizioni di legge, i benefici assistenziali, non risarcitori, richiesti da un militare vittima del dovere o equiparato.
Da qui ne discende il rigetto della richiesta risarcitoria che in questa sede non può essere vagliato.
Sul punto ci si limita a richiamare le pronunce di Cass., S.U., 16.11.2016, n. 23300 e 27.3.2017, n.
7761.
Sempre, preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di prescrizione, sollevata dal convenuto.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, Corte di Cassazione, ordinanza n. 16193/2025, cfr. Cass. Sez. Un., 30 maggio 2022, n. 17440.
L'eccezione è parzialmente fondata, atteso che la prima diagnosi della patologia del ricorrente è avvenuta il 14.7.2011 (accertamento medico-legale effettuato dalla Commissione Medica Militare di
Medicina Legale del Ministero della Difesa Dipartimento di Medicina Legale), mentre la domanda amministrativa risale al 04.03.2020; sicchè risultano dovute le spettanze maturate a far tempo dal
04.03.2010 ovvero nel decennio antecedente la domanda amministrativa.
Non può, quindi, essere individuato il momento di decorrenza della prescrizione dal 04.07.2011, vale a dire dalla data del riconoscimento dell'inidoneità da parte della Commissione Medica Militare.
Nel merito la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio status di soggetto equiparato a vittima del dovere e del conseguente diritto ai benefici che la legge collega a tale condizione, in ragione delle patologie ricollegate, questo Giudicante ritiene di condividere le risultanze della disposta Ctu a firma del dott.re , in quanto la documentazione medica in atti allegata da Per_1 parte ricorrente risultava molto datata nel tempo rendendosi necessaria disporre una nuova consulenza medica.
Il ctu così ha concluso: “Sulla scorta della documentazione presente agli atti ed acquisita durante le operazioni peritali, dei dati anamnestici riferiti dal periziato e dell'esame obiettivo espletato in sede peritale, lo scrivente ha elaborato il seguente giudizio medio-legale. L'oggetto del ricorso è
3 incentrato sul mancato riconoscimento dello status di “vittima del dovere” di cui alla Legge n.266 del 23/12/2005 in riferimento all'infermità “disturbo dell'adattamento cronico con ansia e manifestazioni fobiche. La prima osservazione relativa al caso in esame riguarda la “lacuna documentale” relativamente alla documentazione sanitaria depositata in atti, formata esclusivamente dalla relazione medico-legale del Dr. nominato CTU dalla Corte di Persona_2
Appello di Roma, sezione Lavoro, che con la sentenza n. 5031 pubblicata il 27.11.2017 riconobbe al ricorrente la somma di € 12.990,59 a titolo di danno biologico permanente quantificato nella misura del 8%, oltre interessi di legge, riconoscendo la sussistenza della responsabilità ex art. 2087 c.c. del
per l'inadeguata predisposizione di misure di sicurezza idonee a Controparte_1 salvaguardare la salute dell'appellante, che risulta essere stato adibito a mansioni usuranti, in violazione del disposto dell'art. 2087 c.c.. Ebbene, la diagnosi avanzata dal prefato CTU (disturbo dell'adattamento cronico, con ansia e manifestazioni fobiche) non trova alcun riscontro documentale sia nella documentazione enunciata nell'elaborato peritale del Dr. sia in quella Persona_2 prodotta in atti. Come riportato anche nell'elaborato peritale del suddetto CTU, secondo la definizione del DSM-IV, i criteri diagnostici alla base di una diagnosi di Disturbo dell'Adattamento prevedono, tra l'altro, che una volta che il fattore stressante (o le sue conseguenze) sono superati, i sintomi non persistono per più di altri 6 mesi. I Disturbi dell'Adattamento sono stati inseriti nel
DSM-5 nell'area delle reazioni ad eventi stressanti, mentre prima costituiva una categoria autonoma definibile come “residuale”. È un disturbo i cui sintomi possono essere per lo più polarizzati verso la depressione, o verso l'ansia, o verso entrambe. I sintomi sono essenzialmente rappresentati da irritabilità, preoccupazione, ansia e irrequietezza;
si presentano di norma subito dopo uno stress acuto e comunque entro tre mesi e si esauriscono entro sei mesi dalla cessazione dello stesso. I disturbi dell'adattamento sono associati ad aumento del rischio di suicidio, tentato o realizzato. La documentazione sanitaria relativa alla patologia psichiatrica allegata dal ricorrente si ferma cronologicamente alla relazione psichiatrica redatta presso l'ambulatorio dell'ASL AV 2 in data
24/03/2011. Dopo la sua cessazione dal servizio (avvenuta in data 14/07/2011) il periziato non ha documentato alcuna certificazione psichiatrica attestante un continuum trattamentale e tale dato anamnestico, unitamente alle risultanze del colloquio clinico peritale, depongono per il superamento del trauma da parte del periziato, grazie all'allontanamento dalla noxa patogena e la guarigione dalla patologia psichiatrica allegata in atti senza significativi riverberi funzionali.
Occorre precisare, poi, che dalla copia conforme al foglio matricolare prodotta in sede peritale risulta che il ricorrente è cessato dal servizio a decorrere dal 15/07/2011 per “infermità non per causa serv.”. In effetti, dalla lettura del verbale BL/B n. A11102710 del 14/07/2011 della
Commissione Medica Ospedaliera di Roma del Ministero della Difesa, che giudicò il ricorrente non
4 idoneo permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria, la cessazione dell'attività lavorativa è stata determinata dalla concorrenza di tutte le infermità che affliggevano il periziato, ovvero il “disturbo d'ansia con episodi paniformi in allegato trattamento farmacologico in soggetto con tratti impulsività” e “l'ampia protrusione erniaria discale L5-S1 RMN accertata con spondilodiscoartrosi lombare e segni di impegno funzionale in atto”. In conclusione non è stata riscontrata alcuna infermità configurante una fattispecie giuridica alla base del richiesto riconoscimento dello status di vittime del dovere.”
Le spese di lite in considerazione delle modifiche giurisprudenziali citati devono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di ctu , liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura di 1\2 ciascuna
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore eccezione respinta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese compensate;
3) Pone definitivamente a carico e della parte ricorrente le spese di Controparte_3
C.T.U. liquidate con separato decreto nella misura di 1\2 ciascuna.
Avellino, lì 4.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
5