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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/07/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 16 luglio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 530/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) e , nata a [...] il [...] (C.F.
[...] Parte_2 [...]
), rappresentate e difese dall'avv. Giovanni Rinaldi, dall'avv. C.F._2
Walter Miceli, dall'avv. Nicola Zampieri e dall'avv. Fabio Ganci ed elettivamente domiciliate presso lo studio degli avv.ti Fabio Cianci e Walter
Miceli in Monreale, alla via Roma n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro in carica;
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 23.02.2024 e ritualmente notificato, le parti indicate in epigrafe - rispettivamente, docente assunta a tempo indeterminato il
01.09.2023, attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Tramutola, e docente iscritta nelle GPS, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo “Ex C.D. Rionero in Vulture” di Rionero in Vulture – adivano il giudice del lavoro ed esponevano che la prima, in relazione agli anni scolastici 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023, e la seconda, in relazione agli scolastici 2022/2023 e 2023/2024, non avevano usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avessero svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e fossero sottoposte agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti;
che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto con la normativa costituzionale, con la clausola 4
Direttiva 1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e con la giurisprudenza del
Consiglio di Stato.
Tanto premesso, adivano il Tribunale e domandavano, in via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del
Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di Pt_1
e di ad usufruire della “Carta elettronica” per
[...] Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/23 ( ) e per gli anni Parte_1
scolastici 2022/23 e 2023/24 ( ) o per i diversi anni di Parte_2
precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
Cont
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le
2 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito della somma di €
1.500,00 ( ) e di € 1.000,00 ( ) sulla Parte_1 Parte_2
detta Carta quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto di
[...]
e di alla fruizione della “Carta Parte_1 Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/23 ( ) e per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 Parte_1
( ), condannarsi il al risarcimento del danno per Parte_2 CP_2
equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € €
1.500,00 ( ) e di € 1.000,00 ( ) o nella Parte_1 Parte_2
diversa somma risultante dovuta. Con vittoria di spese e competenze integralmente rifuse da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Non si costituiva il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 16 luglio 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
3 È circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrenti abbiano prestato la propria attività con contratto a tempo determinato negli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, quanto a e negli anni Parte_1
scolastici 2022/23 e 2023/24, quanto ad Parte_2
Con il presente giudizio le lavoratrici lamentano di essere state illegittimamente escluse, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 per ciascun CP_1
anno scolastico.
Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza …”.
4 Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “… l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio … E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo… “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
Da ultimo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10072 del
27.10.2023 ha statuito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. lav.
Sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente, rimasta contumace, dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/23, quanto a e negli anni scolastici 2022/23 Parte_1
e 2023/24, quanto ad per l'importo di euro 500,00 per ciascun Parte_2
6 anno, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 1.500,00 in favore della sig.ra e Parte_1 dell'importo complessivo di € 1.000,00 in favore della sig.ra Parte_2
oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, e tenuto conto del carattere seriale del contenzioso in oggetto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
con ricorso depositato il 23.02.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/23, quanto a e in relazione agli anni scolastici 2022/23 e Parte_1
2023/24, quanto ad per l'importo di € 500,00 per ciascun Parte_2
anno;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, al pagamento in favore della sig.ra
[...] Parte_1
dell'importo nominale di € 1.500,00 e al pagamento in favore della sig.ra dell'importo nominale di € 1.000,00, oltre accessori come Parte_2
per legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 16 luglio 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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