TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 811
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'articolo 25 del Codice dell'Ambiente e dei principi di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

    Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il silenzio serbato dal Ministero e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, poiché l'inerzia non è giustificata dai pareri negativi acquisiti, i quali costituiscono meri atti endoprocedimentali che non esimono l'amministrazione dal dovere di concludere il procedimento con un atto espresso. La perentorietà dei termini è ribadita, anche in considerazione del favor per le energie rinnovabili.

  • Accolto
    Violazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei principi di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa

    Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che l'amministrazione abbia violato l'obbligo di provvedere, sancito dall'art. 2 L. 241/1990, anche in assenza di un procedimento formalmente avviato o di una norma che lo preveda espressamente, quando sussista una legittima aspettativa del privato a conoscere le determinazioni dell'amministrazione.

  • Altro
    Diritto al risarcimento del danno ex articolo 2 bis della Legge 241/1990

    Il Tribunale ha disposto la conversione del rito per la domanda di risarcimento danni e ha fissato un'udienza pubblica per la sua trattazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 811
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 811
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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