Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00811/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02374/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2025, proposto da
Società Gessolungo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Caltanissetta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento opposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica alla istanza della Società del 13 giugno 2024, perfezionata il 18 luglio 2024, volta all'acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza statale, necessaria per realizzare nel Comune di Caltanissetta, un impianto agri-voltaico di potenza massima pari a 71,94 MW con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato "Gessolungo"; mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, col compito di provvedere alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l'adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnare;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura che verrà quantificata o che potrà liquidarsi anche in via equitativa, mediante condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IU AL OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 5 novembre 2025 e depositato il successivo 13 novembre, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento del silenzio inadempimento opposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’istanza della Società del 13 giugno 2024, perfezionata il 18 luglio 2024, volta all’acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di competenza statale, necessaria per realizzare nel Comune di Caltanissetta, un impianto agri-voltaico di potenza massima pari a 71,94 MW con le relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, denominato "Gessolungo"; mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, col compito di provvedere alla definizione del procedimento, in caso di mancato adempimento spontaneo; ha, altresì, chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente per il caso di ulteriore inadempimento al risarcimento dei danni da ritardo subiti.
La deducente ha rappresentato in fatto che, intendendo realizzare nel Comune di Caltanissetta un impianto agrivoltaico, come sopra indicato, in dato 13 giugno 2024 ha trasmesso al MASE, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 152/2006 (Codice Ambiente), un’istanza, perfezionata il 18 luglio 2024, per l’avvio di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), di competenza statale, relativa al progetto in questione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha riscontrato l’istanza in parola il 19 agosto 2024, comunicando: a) la procedibilità dell'istanza, assunta al protocollo n. 109641 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; b) la pubblicazione dei documenti trasmessi dalla ricorrente, sul portale web "Valutazioni e autorizzazioni ambientali “VAS-VIA-AIA" del medesimo Ministero; c) l'avvio del procedimento amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 24, 25 e 8, co. 1, del Codice dell’Ambiente; d) l'affidamento della relativa istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'art. 8, co. 1 e 2-bis, Codice dell’Ambiente.
L’avviso previsto dall’articolo 24 del Codice, precisamente, è stato pubblicato il 19 agosto 2024 e la consultazione si è conclusa il 18 settembre 2024, senza che nessun interessato presentasse osservazioni.
Il Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale per il PNRR, in data 9 settembre 2024, ha chiesto di formulare le proprie valutazioni sul progetto alla Soprintendenza di Caltanissetta che, tuttavia, si è espressa in senso negativo, analogamente a quanto ha fatto l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con il parere del 11 settembre 2024.
La società, quindi, ha trasmesso le sue controdeduzioni avverso le conclusioni della Regione con la nota del 11 febbraio 2025, alla quale ha allegato alcuni documenti utili, riservandosi di fornire eventuali integrazioni a seguito di apposita richiesta formulata in tal senso da parte dell'amministrazione regionale.
A fronte dell’intervenuta scadenza dei termini di conclusione del procedimento di VIA previsti dall’art. 25, co. 2-bis del d. lgs. n. 152/2006 e in assenza di determinazioni finali sull’istanza di VIA, la società ricorrente ha adito questo Tribunale, formulando le domande sopra indicate.
1.1. La società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’articolo 25 del Codice dell’Ambiente - Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
II) Violazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni – Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
III) Diritto al risarcimento del danno ex articolo 2 bis della Legge 241/1990 e successive modificazioni.
2. Con atto di mera forma, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
3. In vista della camera di consiglio, parte ricorrente ha prodotto memoria, ribadendo le censure già spiegate.
4. Alla camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, occorre osservare che il ricorso è connotato da un cumulo oggettivo di domande ossia la domanda contra silentium per far accertare l’illegittimità del silenzio del Ministero resistente sull’istanza di parte volta ad acquisire la VAS sul progetto in questione e una domanda risarcitoria (da ritardo).
6. Passando all’esame della domanda contra silentium, essa merita di essere accolta, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
7. In via preliminare e in termini generali, il Collegio osserva che, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, i procedimenti ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti, non vi è dubbio che, in linea generale, il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell’obbligo della stessa di provvedere su un’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l’Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 3 settembre 2024, n. 2499; T.a.r. per la Calabria, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.a.r. per la Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che, in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque, anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 3 febbraio 2025, n. 432).
7.1. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo “tempi e […] modalità previsti per i progetti” ex artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro, l’art. 25, al comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, espressamente stabilisce che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall’ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr., ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 15 aprile 2025, n. 529; T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 aprile 2025, n. 310; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2501).
Appare opportuno osservare in virtù delle previsioni dello Statuto speciale di autonomia della Regione siciliana (art. 14, lett. n) e delle rispettive norme di attuazione (art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637), che “le competenze in materia di tutela del paesaggio, sebbene siano nella restante parte del territorio nazionale normalmente esercitate dall’attuale MIC e, per esso, dalle Soprintendenze locali, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali istituite con L.R. n. 80 del 1977 quali organi periferici dell’Assessorato competente” (cfr. C.g.a., sez. giur., 30 maggio 2022, n. 648); parimenti, avuto riguardo alla V.I.A. statale di cui al d.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano, le relative funzioni del Ministero della Cultura devono “ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana”, e ciò anche rispetto all’espressione del concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2 bis, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. C.g.a., sez. giur., 20 agosto 2024, nn. 677 e 678).
7.2. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, non essendo stato definito con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento in questione nonostante il decorso dei termini di legge, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 2819 del 2025; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 9498/2023).
Né può valere a giustificare tale omissione la circostanza che siano stati acquisiti pareri negativi da parte della Soprintendenza di Caltanissetta e dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.
Come chiarito da pacifica giurisprudenza amministrativa, richiamata anche in ricorso, "ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l’espressione di pareri negativi, non elidono l’obbligo di una pronunzia espressa da parte del MASE" (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 12670 del 21 giugno 2024 e giurisprudenza ivi menzionata; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1728 del 2024).
I pareri acquisiti nel procedimento in questione, infatti, costituiscono meri atti endoprocedimentali, che devono essere ponderati dall'Amministrazione procedente nell'ambito della decisione finale, ma che non la esimono dal dovere di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato.
7.3. Per l’effetto, deve essere ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre senza vincolo di contenuto - entro il termine di trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare - entro il termine di cento (100) giorni dalla scadenza di quello appena visto - il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA, ordinando all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e alla relativa struttura amministrativa periferica di esprimere il parere di spettanza, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis l. n. 241/1990.
A fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati, ad adottare lo schema di provvedimento e il provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo del procedimento di VIA.
Insediatosi, il commissario ad acta designato ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta, che, a fronte della natura discrezionale del potere in questione, resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
Trattandosi di organo titolare del potere sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis della l. n. 241/1990, in caso di intervento del commissario ad acta, non si procederà alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3553 del 10 dicembre 2025).
8. Quanto alla domanda di risarcimento danni, deve essere disposta la conversione del rito come in dispositivo.
9. Le spese di lite della azione avverso il silenzio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie la domanda contra silentium, nei sensi e nei limiti in motivazione e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana nei sensi indicati in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a dirigente in servizio presso il medesimo Dipartimento, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato; compensa le spese tra la ricorrente e le altre Amministrazioni;
- dispone la conversione del rito ex art. 117, co. 6, del cod. proc. amm. con riferimento alla domanda di risarcimento danni e fissa l’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2026 per la trattazione della detta domanda;
- dispone, a cura della Segreteria, l’adempimento di cui all’art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AL OT, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IU AL OT |
IL SEGRETARIO