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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/11/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3074/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AL IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3074/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LARA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno previa comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali.
3) I figli saranno affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé e , eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed invia esclusiva la responsabilità sui medesimi, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e discendenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi la loro salute, il loro andamento scolastico, gli incontri con le maestre/insegnati, le iniziative della scuola e la loro vita sociale e sarà tenuto a comunicare all'altro, possibilmente con congruo anticipo, ogni eventuale impegno relativo a e al fine di consentire all'altro genitore di Per_1 Per_2 parteciparvi;
qualora dei enitori sia impossibilitato a partecipare alle visite mediche e/o agli incontri con le insegnanti, l'altro genitore sarà tenuto a comunicare per iscritto entro 48 ore l'esito della relativa visita medica / incontro e le relative informazioni/istruzioni ed ad inoltrare la relativa opportuna documentazione (referti, ricette, pagelle scolastiche, ecc..), a meno che le informazioni non siano reperibili in maniera autonoma da entrambi i genitori (Fascicolo sanitario elettronico, registri di classe ecc...).
4) La collocazione prevalente dei figli minori e sarà presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, ove manterranno anche la residenza anagrafica. 5) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, unitam e complementi che la corredano, rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e . Le Parte_1 Per_1 Per_2 parti statuiscono che il sig. ovrà trasferire la propria residenza entro e non Pt_2 oltre il giorno 30/11/2025. 6) Per quanto attiene al regime di frequentazione ordinario dei figli e Per_1
, data l'attuale situazione di convivenza dei due genitori presso l'i ile Per_2 adibito a casa coniugale e data l'intenzione delle parti di permettere ai figli di abituarsi gradualmente alla nuova situazione separativa, le stesse concordano di stabilire tre diversi regimi di frequentazione, uno relativo all'attuale periodo di permanenza del sig. nell'immobile adibito a casa coniugale, uno relativo al Pt_2 periodo di transizione del sig. ra la casa coniugale e la nuova abitazione che Pt_2 egli acquisterà, ed uno relativo al successivo momento in cui quest'ultimo si sarà definitivamente trasferito presso la nuova abitazione. Resta inteso che comunque pagina 2 di 7 entrambe le parti si impegneranno a darsi supporto reciproco nella gestione quotidiana dei figli, non avendo i medesimi il supporto di una rete familiare che li aiuti.
6.a) Per quanto attiene al periodo decorrente dal deposito del presente ricorso fino al 30/11/2025:
- i coniugi continueranno a coabitare nell'immobile coniugale sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, in attesa che il sig. rovveda Pt_2 ad acquistare un nuovo immobile in cui trasferirsi. Entrambe le p me fatto fino ad ora, si occuperanno in modo congiunto dei figli e e Per_1 Per_2 provvederanno in maniera diretta al loro mantenimento ed alle sige 6.b) Per quanto attiene il periodo intercorrente tra il 30/11/2025 fino al 06/06/2026:
- al fine di consentire ad di sistemarsi nel nuovo immobile e di Parte_2 far sì che i ragazzi abbiano la possibilità di abituarsi gradualmente alla nuova situazione, la sig.ra e il sig. medesimo trascorreranno Parte_1 Pt_2 alternativamente una settimana ciascuno, comprensiva del weekend, presso l'immobile adibito a casa coniugale. Durante la settimana di permanenza di un genitore nella casa coniugale, l'altro genitore avrà facoltà di trascorrere con Per_1
e almeno due sere a settimana, comprensive della cena, che dovr Per_2 essere preventivamente concordate tra i genitori sulla base delle loro esigenze lavorative e sulle base degli impegni dei figli.
6.c) Successivamente alla data del 06/06/2026
- i figli e trascorreranno, alternativamente, una settimana, Per_1 Per_2 comprensiva del weekend, presso ciascun genitore. Il genitore che non avrà presso di sé i figli avrà facoltà di trascorrere con e almeno due sere a Per_1 Per_2 settimana, comprensive della cena, che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze di questi ultimi e dei figli.
6.d) Per quanto riguarda i periodi di vacanza:
- Per i periodi festivi durante l'anno scolastico, così come per quanto riguarda il periodo estivo, il regime di frequentazione sarà il medesimo, indipendentemente da quanto sopra previsto, e verrà così stabilito: Per le vacanze di Natale e di Capodanno:
- I minori e trascorreranno, alternativamente, la giornata della Per_1 Per_2
Vigilia con un g e rnata di Natale con l'altro, mentre trascorreranno il periodo dal 26/12 al 31/12 con il genitore con cui hanno trascorso la Vigilia e il periodo dal 01/01 al 06/01 con l'altro. Per le vacanze pasquali:
- Ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore, mentre, per i restanti giorni di vacanza, si continuerà a seguire il calendario ordinario delle frequentazioni. Per le vacanze estive:
- Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 2/3 settimane, anche non consecutive.
- Nel restante periodo estivo di assenza scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario delle frequentazioni.
- Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da passare con i figli, gli stessi convengono che pagina 3 di 7 l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordata entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il coniuge cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 1° giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa.
- Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per i ponti e le festività, previsti dal calendario, anche scolastico:
- I genitori trascorreranno tali periodi di festività seguendo il criterio dell'alternanza. Pertanto, se e trascorreranno con il padre il giorno Per_1 Per_2 del 25 Aprile, gli stessi staranno con la madre il 1° Maggio, e così di seguito.
- Le parti sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale tra il genitore e i figli.
- In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività. 7) In merito alle statuizioni economiche nell'interesse dei minori e Per_1
, le parti, tenuto conto del regime di frequentazione progressivo concordato Per_2 nti precedenti, concordano quanto segue:
7.a) Per quanto attiene al periodo decorrente dal deposito del presente ricorso fino al 30/11/2025:
- Visto il periodo di convivenza, le parti concorreranno, in misura paritaria, alle spese ordinarie e straordinarie che riguardano i figli minori.
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale, per i figli minori Per_1
e , verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra si Per_2 Parte_1 momento della sottoscrizione del presente ricorso.
- Le utenze e le spese condominiali, nonché quelle di gestione dell'immobile adibito a casa coniugale, comprensive anche della verranno suddivise tra le Per_3 parti nella misura del 50% ciascuno.
7.b) Per quanto attiene il periodo tra il 30/11/2025 fino al 06/06/2026:
- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2 Per_1
e , si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la Per_2
s mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
- Le utenze e le spese condominiali, nonché quelle di gestione dell'immobile adibito a casa coniugale, comprensive anche della verranno suddivise tra le Per_3 parti nella misura del 50% ciascuno.
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori Per_1
e , continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_2 [...]
Parte_1
pagina 4 di 7 - Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
saranno sostenute da entrambi i genitori utilizzando il denaro d al Per_2 conto corrente cointestato acceso presso Bper Banca, come stabilito al punto 8). Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà comunque riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli minori.
7.c) Per quanto attiene al periodo successivo al 6/06/2026:
- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2 Per_1
e , si o ispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni Per_2 per dodici mensilità annue, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2027.
- Posto che il sig. non vivrà più presso l'immobile adibito a casa Pt_2 coniugale, le utenze e l e condominiali, comprensive anche della Per_3 relative all'immobile familiare sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, saranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori Per_1
e , continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_2 [...]
Parte_1 pese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione degli stessi Per_2
o sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019, come sopra esposto.
- Le parti concordano che le spese relative al conseguimento della patente per entrambi i figli ed all'acquisto di un'autovettura verranno suddivise in capo ai coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
- Le parti, in considerazione dell'età dei figli, concordano sin da ora che qualora il regime di frequentazione paritetico sopra descritto non venisse rispettato e e decidessero di trascorrere la maggior parte del tempo Per_1 Per_2 presso la , il a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 minori, si obbligherà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo rispetto al quale tale fatto dovesse accadere. 8) Le parti concordano che il conto corrente comune cointestato acceso presso Bper Banca spa avente n. 000002536145 verrà utilizzato sino al 06/06/2026 per i bisogni familiari, e in particolare per le spese straordinarie nell'interesse dei minori, così come previsto al punto 7.b). Qualora, dopo tale data fosse presente sul ridetto conto ancora una giacenza, i coniugi decideranno pagina 5 di 7 di comune accordo se suddividerla al 50% ciascuno o di utilizzarla sino al suo esaurimento per le spese straordinarie nell'interesse dei figli.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere personali assegni di mantenimento, godendo gli stessi di redditi adeguati per far fronte alle rispettive esigenze di vita.
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai sopra esposti patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali, così come quelle legali”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il Parte_1
07/12/1981 e , nato a [...] A MARE (FM) il 11/12/1977 Parte_2 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL
IL di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2010 Atto n. 31 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
pagina 6 di 7 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
AL IZ
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AL IZ Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RR Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 3074/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LARA CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 7 “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco, liberi di fissare la loro residenza anagrafica e di fatto ove riterranno più opportuno previa comunicazione all'altro in caso di modifiche o variazioni.
2) I coniugi si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valevoli per l'estero, anche a favore dei figli minori, per espatrio a scopi turistici e culturali.
3) I figli saranno affidati congiuntamente alla madre ed al padre, i quali eserciteranno in via condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé e , eserciterà Per_1 Per_2 separatamente ed invia esclusiva la responsabilità sui medesimi, in ordine alle decisioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro genitore e con gli ascendenti e discendenti di ciascun ramo genitoriale. Ciascun genitore dovrà tenere informato l'altro di ogni aspetto relativo alla vita dei figli, ivi compresi la loro salute, il loro andamento scolastico, gli incontri con le maestre/insegnati, le iniziative della scuola e la loro vita sociale e sarà tenuto a comunicare all'altro, possibilmente con congruo anticipo, ogni eventuale impegno relativo a e al fine di consentire all'altro genitore di Per_1 Per_2 parteciparvi;
qualora dei enitori sia impossibilitato a partecipare alle visite mediche e/o agli incontri con le insegnanti, l'altro genitore sarà tenuto a comunicare per iscritto entro 48 ore l'esito della relativa visita medica / incontro e le relative informazioni/istruzioni ed ad inoltrare la relativa opportuna documentazione (referti, ricette, pagelle scolastiche, ecc..), a meno che le informazioni non siano reperibili in maniera autonoma da entrambi i genitori (Fascicolo sanitario elettronico, registri di classe ecc...).
4) La collocazione prevalente dei figli minori e sarà presso Per_1 Per_2
l'abitazione della madre, sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, ove manterranno anche la residenza anagrafica. 5) La casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1 sita in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, unitam e complementi che la corredano, rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale vi continuerà ad abitare unitamente ai figli e . Le Parte_1 Per_1 Per_2 parti statuiscono che il sig. ovrà trasferire la propria residenza entro e non Pt_2 oltre il giorno 30/11/2025. 6) Per quanto attiene al regime di frequentazione ordinario dei figli e Per_1
, data l'attuale situazione di convivenza dei due genitori presso l'i ile Per_2 adibito a casa coniugale e data l'intenzione delle parti di permettere ai figli di abituarsi gradualmente alla nuova situazione separativa, le stesse concordano di stabilire tre diversi regimi di frequentazione, uno relativo all'attuale periodo di permanenza del sig. nell'immobile adibito a casa coniugale, uno relativo al Pt_2 periodo di transizione del sig. ra la casa coniugale e la nuova abitazione che Pt_2 egli acquisterà, ed uno relativo al successivo momento in cui quest'ultimo si sarà definitivamente trasferito presso la nuova abitazione. Resta inteso che comunque pagina 2 di 7 entrambe le parti si impegneranno a darsi supporto reciproco nella gestione quotidiana dei figli, non avendo i medesimi il supporto di una rete familiare che li aiuti.
6.a) Per quanto attiene al periodo decorrente dal deposito del presente ricorso fino al 30/11/2025:
- i coniugi continueranno a coabitare nell'immobile coniugale sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, in attesa che il sig. rovveda Pt_2 ad acquistare un nuovo immobile in cui trasferirsi. Entrambe le p me fatto fino ad ora, si occuperanno in modo congiunto dei figli e e Per_1 Per_2 provvederanno in maniera diretta al loro mantenimento ed alle sige 6.b) Per quanto attiene il periodo intercorrente tra il 30/11/2025 fino al 06/06/2026:
- al fine di consentire ad di sistemarsi nel nuovo immobile e di Parte_2 far sì che i ragazzi abbiano la possibilità di abituarsi gradualmente alla nuova situazione, la sig.ra e il sig. medesimo trascorreranno Parte_1 Pt_2 alternativamente una settimana ciascuno, comprensiva del weekend, presso l'immobile adibito a casa coniugale. Durante la settimana di permanenza di un genitore nella casa coniugale, l'altro genitore avrà facoltà di trascorrere con Per_1
e almeno due sere a settimana, comprensive della cena, che dovr Per_2 essere preventivamente concordate tra i genitori sulla base delle loro esigenze lavorative e sulle base degli impegni dei figli.
6.c) Successivamente alla data del 06/06/2026
- i figli e trascorreranno, alternativamente, una settimana, Per_1 Per_2 comprensiva del weekend, presso ciascun genitore. Il genitore che non avrà presso di sé i figli avrà facoltà di trascorrere con e almeno due sere a Per_1 Per_2 settimana, comprensive della cena, che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori sulla base delle esigenze di questi ultimi e dei figli.
6.d) Per quanto riguarda i periodi di vacanza:
- Per i periodi festivi durante l'anno scolastico, così come per quanto riguarda il periodo estivo, il regime di frequentazione sarà il medesimo, indipendentemente da quanto sopra previsto, e verrà così stabilito: Per le vacanze di Natale e di Capodanno:
- I minori e trascorreranno, alternativamente, la giornata della Per_1 Per_2
Vigilia con un g e rnata di Natale con l'altro, mentre trascorreranno il periodo dal 26/12 al 31/12 con il genitore con cui hanno trascorso la Vigilia e il periodo dal 01/01 al 06/01 con l'altro. Per le vacanze pasquali:
- Ad anni alterni, i figli trascorreranno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore, mentre, per i restanti giorni di vacanza, si continuerà a seguire il calendario ordinario delle frequentazioni. Per le vacanze estive:
- Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori un periodo di vacanza di 2/3 settimane, anche non consecutive.
- Nel restante periodo estivo di assenza scolastica i genitori seguiranno il calendario ordinario delle frequentazioni.
- Al fine di consentire ai genitori di organizzare i propri impegni di lavoro, le proprie personali ferie e quelle da passare con i figli, gli stessi convengono che pagina 3 di 7 l'esatta cadenza dei suddetti periodi dovrà essere concordata entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di disaccordo in ordine alla decorrenza del periodo di vacanza da trascorrere con i figli, la decisione in proposito verrà assunta negli anni pari dalla madre e negli anni dispari dal padre. Per tale evenienza, il coniuge cui spetta la scelta dovrà comunicare per iscritto all'altro il calendario di vacanza fissato entro e non oltre la data del 1° giugno dell'anno cui fa riferimento l'esercizio di tale diritto, pena la decadenza dalla facoltà stessa.
- Prima della partenza i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per i ponti e le festività, previsti dal calendario, anche scolastico:
- I genitori trascorreranno tali periodi di festività seguendo il criterio dell'alternanza. Pertanto, se e trascorreranno con il padre il giorno Per_1 Per_2 del 25 Aprile, gli stessi staranno con la madre il 1° Maggio, e così di seguito.
- Le parti sono concordi nel ritenere che i periodi di vacanza (estiva, natalizia, pasquale, ponti, altre festività etc.) interrompono il regolare svolgimento della frequentazione infrasettimanale tra il genitore e i figli.
- In suddetti periodi ciascun genitore, fatto salvo diverso accordo, non potrà sollevare censure, né richiedere il rispetto del regime ordinario di visita di cui al precedente capo né tantomeno il recupero delle giornate perdute in forza delle suddette vacanze e/o festività. 7) In merito alle statuizioni economiche nell'interesse dei minori e Per_1
, le parti, tenuto conto del regime di frequentazione progressivo concordato Per_2 nti precedenti, concordano quanto segue:
7.a) Per quanto attiene al periodo decorrente dal deposito del presente ricorso fino al 30/11/2025:
- Visto il periodo di convivenza, le parti concorreranno, in misura paritaria, alle spese ordinarie e straordinarie che riguardano i figli minori.
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale, per i figli minori Per_1
e , verrà percepito in via esclusiva dalla sig.ra si Per_2 Parte_1 momento della sottoscrizione del presente ricorso.
- Le utenze e le spese condominiali, nonché quelle di gestione dell'immobile adibito a casa coniugale, comprensive anche della verranno suddivise tra le Per_3 parti nella misura del 50% ciascuno.
7.b) Per quanto attiene il periodo tra il 30/11/2025 fino al 06/06/2026:
- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2 Per_1
e , si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese, la Per_2
s mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
- Le utenze e le spese condominiali, nonché quelle di gestione dell'immobile adibito a casa coniugale, comprensive anche della verranno suddivise tra le Per_3 parti nella misura del 50% ciascuno.
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori Per_1
e , continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_2 [...]
Parte_1
pagina 4 di 7 - Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
saranno sostenute da entrambi i genitori utilizzando il denaro d al Per_2 conto corrente cointestato acceso presso Bper Banca, come stabilito al punto 8). Le parti concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà comunque riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli minori.
7.c) Per quanto attiene al periodo successivo al 6/06/2026:
- Il sig. a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2 Per_1
e , si o ispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni Per_2 per dodici mensilità annue, la somma mensile di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2027.
- Posto che il sig. non vivrà più presso l'immobile adibito a casa Pt_2 coniugale, le utenze e l e condominiali, comprensive anche della Per_3 relative all'immobile familiare sito in Castelfranco Emilia (MO), Via Correggio n. 13, saranno sostenute in via esclusiva dalla sig.ra Parte_1
- Le parti concordano che l'Assegno Unico Universale per i figli minori Per_1
e , continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra Per_2 [...]
Parte_1 pese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e Per_1
e riguardanti la salute, la cura, l'educazione e l'istruzione degli stessi Per_2
o sostenute dai genitori nella misura del 50 % ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena in data 25 settembre 2019, come sopra esposto.
- Le parti concordano che le spese relative al conseguimento della patente per entrambi i figli ed all'acquisto di un'autovettura verranno suddivise in capo ai coniugi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
- Le parti, in considerazione dell'età dei figli, concordano sin da ora che qualora il regime di frequentazione paritetico sopra descritto non venisse rispettato e e decidessero di trascorrere la maggior parte del tempo Per_1 Per_2 presso la , il a titolo di contributo al mantenimento dei figli Pt_2 minori, si obbligherà a corrispondere alla moglie, entro il giorno 15 di ogni mese la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dall'anno successivo rispetto al quale tale fatto dovesse accadere. 8) Le parti concordano che il conto corrente comune cointestato acceso presso Bper Banca spa avente n. 000002536145 verrà utilizzato sino al 06/06/2026 per i bisogni familiari, e in particolare per le spese straordinarie nell'interesse dei minori, così come previsto al punto 7.b). Qualora, dopo tale data fosse presente sul ridetto conto ancora una giacenza, i coniugi decideranno pagina 5 di 7 di comune accordo se suddividerla al 50% ciascuno o di utilizzarla sino al suo esaurimento per le spese straordinarie nell'interesse dei figli.
9) I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedere personali assegni di mantenimento, godendo gli stessi di redditi adeguati per far fronte alle rispettive esigenze di vita.
10) Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai sopra esposti patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
11) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
12) Le spese della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali, così come quelle legali”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il Parte_1
07/12/1981 e , nato a [...] A MARE (FM) il 11/12/1977 Parte_2 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/11/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di EL
IL di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2010 Atto n. 31 Parte II Serie A;
III – spese del procedimento compensate.
pagina 6 di 7 Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Giudice estensore
ES RR
Il Presidente
AL IZ
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