Sentenza 29 maggio 2017
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso" - prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991- è configurabile anche in ordine ai reati fine posti in essere da soggetti appartenenti ad una associazione a delinquere comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2017, n. 39795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39795 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2017 |
Testo completo
3979 5 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/05/2017 GRAZIA LAPALORCIA -Presidente - Sent. n. sez. 783/2017 UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE ANTONIO SETTEMBRE N.16546/2017 IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OM CH nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
sentito il Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Giovanni Annunziata, difensore del ricorrente, che dopo aver illustrato i motivi di ricorso ne chiede l'accoglimento. Udito il difensore avv. Annunziata che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale della Libertà di Salerno, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta dal ricorrente OM LE, ha confermato l'ordinanza del 5.12.2016 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale si è disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, con riferimento al capo A dell'imputazione, riqualificato il fatto nel reato di cui all'art. 416, commi 1, 3 e 4 cod. pen.; al capo H (artt. 610 cod. pen. e 7 d.l. n. 159 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991); al capo I (artt. 611 e 61, n. 2 cod. pen., con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 159 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991); al capo L (artt. 110-582-585-576 n. 1, e 393, commi 2 e 3 cod. pen.; art. 7 d.l. n. 159 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991) ed al capo P (art. 12 quinquies I. n. 895 del 1967), con esclusione dell'aggravante ex art. 7 d.l. n. 159 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991. I fatti contestati al OM hanno ad oggetto la promozione ed organizzazione di un gruppo criminale operante nel territorio di Nocera Inferiore, del quale il ricorrente viene individuato come "capo", volto alla commissione di plurimi delitti tra i quali appropriazione indebita e commercializzazione di autovetture di indebita provenienza, trasferimento di valori, minacce e violenza alle persone.
2. OM LE propone ricorso avverso detto provvedimento di parziale accoglimento dell'istanza di riesame enunciando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato di associazione semplice ex art. 416 cod. pen., così come risulta derubricata dal Tribunale del Riesame l'iniziale contestazione di associazione mafiosa. Si evidenziano al riguardo i caratteri del reato associativo, negandosene la sussistenza nel caso di specie, poiché mancherebbe l'elemento della programmazione criminosa stabile con riguardo alle condotte di reato specificamente individuate, frutto, invece, al più, di accordi estemporanei per la commissione di delitti a movente personale.
2.2. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente rappresenta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza, da parte del Tribunale del Riesame, dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 159 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, sussistendo incompatibilità tra la prospettata configurazione dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso per alcuni dei reati fine commessi (capi H e L) e la riqualificazione operata del reato da associazione mafiosa ad associazione semplice. Secondo la difesa, la stessa giurisprudenza di legittimità limiterebbe tale possibilità, in relazione al reato di associazione a delinquere comune, soltanto all'ipotesi della finalità 2 di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non già anche all'utilizzo del metodo mafioso.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, si lamenta vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. ed alla verifica del requisito dell'attualità e proporzionalità della misura custodiale carceraria. Si lamenta, altresì, la mancanza di adeguata motivazione quanto alla possibilità di far ricorso, per tutelare le esigenze cautelari, alla meno gravosa misura degli arresti domiciliari. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti, ai limiti dell'inammissibilità.
2. Il primo motivo, riferito alla violazione di legge con riguardo alla sussistenza dell'ipotesi di associazione per delinquere semplice, è, piuttosto, versato in fatto, chiedendosi alla Corte di cassazione una rilettura, non consentita (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568) degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, e non tiene conto dei plurimi argomenti dei quali ha dato conto l'ordinanza del Tribunale del Riesame al fine di dedurre la gravità del quadro indiziario circa la configurabilità del reato di cui all'art. 416 cod. pen. In ogni caso, si lamenta la mancanza dell'elemento della programmazione criminosa nel caso delle condotte associative contestate al ricorrente. Deve rammentarsi, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 4/10/2016, Basso, Rv. 268540). Tali condizioni di sequenza di condotte di reato ad opera di un gruppo coeso di soggetti, facenti capo proprio al ricorrente, forma la parte principale della motivazione del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, che con ragionamento logico ed esente da critiche plausibili si snoda nella rappresentazione dell'esistenza del sodalizio criminale. Del resto, costituisce approdo pacifico quello secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria sì la predisposizione di 3 un'organizzazione strutturale di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune, ma è sufficiente che tali caratteri si manifestino anche in una forma minima (da ultimo, Sez. 6, n. 3886 del 7/11/2011, dep. 2012, Papa, Rv. 251562; Sez. 2, n. 20451 del 30/4/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054), costituendo discrimine tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato il fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/5/2014, Torchia, Rv. 260292). Coerentemente a tale impostazione si afferma, pertanto, che, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, è possibile dedurre la prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 3175/2016, Ficara, Rv. 266670). Ebbene, nel caso di specie, è agevole derivare, dalla motivazione del Tribunale di Salerno, la valutazione svolta dai giudici sulla sussistenza dell'associazione dai plurimi elementi fattuali in loro possesso, organizzati in modo sufficientemente logico nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata.
3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta infondato e basato su di un'errata lettura della giurisprudenza di legittimità. Invero, la sentenza ivi richiamata (Sez. 2, n. 24802 del 19/5/2016, Ciaffi, Rv. 267235) ha affermato il principio secondo cui, in relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nell'ipotesi presa in esame dalla sentenza, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso era stata affiancata ad una contestazione di associazione semplice e non ai reati fine posti in essere dagli appartenenti al sodalizio criminale comune. Ed invece, altra e differente questione è quella che attiene alla possibilità di ritenere configurabile la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, quando, come nel caso di specie, essa sia riferita non già direttamente al reato associativo comune, bensì ai reati scopo realizzati in esecuzione della programmazione delittuosa degli associati ex art. 416 cod. pen. Va detto subito che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema "la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto" (ex multis, Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, Rv. 257065). Infatti, per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Rv. 258103). Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, Rv. 263525, affermando il principio, coerente con quanto sinora esposto, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo, ha precisato che la funzione dell'aggravante in esame è quella di reprimere il metodo delinquenziale mafioso, utilizzato anche dal delinquente individuale sul presupposto dell'esistenza in una data zona di associazioni mafiose. Segnano, poi, l'accento sulle concrete caratteristiche della condotta delittuosa, al fine di configurare l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, le sentenze che, a partire da Sez. 6, n. 21342 del 2/4/2007, Mauro, Rv. 236628, hanno affermato che i caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto, non potendo essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, devono invece concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale evocata (nello stesso senso, Sez. 6, n. 28017 del 26/5/2011, Mitidieri, Rv. 250541; Sez. 2, n. 45321 del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900). In un caso che presenta forti analogie con quello che oggi si esamina, Sez. 1, n. 16883 del 13/4/2010, Stellato, Rv. 246753 ha affermato che la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, sicchè può ritenersi applicabile ai reati- fine anche quando un gruppo criminale (nella specie dedito alle estorsioni) sia stato 5 ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. piuttosto che a quella di cui all'art. 416-bis cod. pen. poichè non aveva ancora conseguito l'egemonia sul territorio. Tale principio deve essere ribadito anche nel caso di specie e, da quanto esposto, appare evidente che debba ammettersi, con riferimento ai reati fine posti in essere da soggetti appartenenti ad un'associazione a delinquere comune, la possibilità di ipotizzare e rilevare la sussistenza dell'utilizzo del metodo mafioso, così come accade per qualsiasi altro reato, anche commesso al di fuori di un contesto associativo. Quanto alle condotte in concreto prese in esame per desumere la sussistenza dell'aggravante di cui si tratta, l'ordinanza del Tribunale di Salerno ha dato ampiamente contezza della loro gravità intimidatoria talvolta anche gratuita, come nel caso della - violenta aggressione nei confronti di Carbone Carmine, finalizzata solo a marcare il livello di "rispetto" preteso dal OM da parte di chiunque si trovi nel territorio scelto come palcoscenico criminale - nonché del loro essere rivolte a raggiungere un dominio criminale nella zona di Nocera Inferiore.
4. Il terzo motivo è anch'esso infondato. Il ricorso non tiene conto della motivazione specifica dell'ordinanza quanto alle esigenze cautelari, espressamente riferite anche alla tipologia di cautela necessaria, ritenendo indispensabile l'applicazione della custodia in carcere per la rilevante pericolosità delle condotte poste in essere da OM, analiticamente analizzate nel corso della motivazione. Si richiamano i numerosi precedenti penali del ricorrente, con particolare riferimento alla condanna per i delitti di associazione mafiosa ed estorsione posti in essere nel medesimo territorio di accadimento dei fatti per i quali è processo, ed alla "plateale indole violenta" manifestata dal OM negli episodi oggetto della misura cautelare in atto, sintomo inequivoco della sua estrema pericolosità. Infine, si richiama la sussistenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., per la ritenuta aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso per commettere i reati di cui ai capi h) ed I), e la mancanza di elementi dai quali risulti che tali esigenze non sussistono o sussistono in misura meno grave e sostenibile con una cautela differente dalla custodia carceraria. Si evidenziano, infatti, nel corso della motivazione ed espressamente, le ragioni per le quali non possibile far luogo alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche riferendosi alla capacità del ricorrente di tirare le fila dell'organizzazione criminale di cui risulta il principale protagonista da un contesto di restrizione domiciliare, alla luce anche del coinvolgimento nei reati di altri componenti del nucleo familiare di riferimento. Egualmente, sui requisiti della proporzionalità e dell'attualità delle esigenze cautelari la motivazione, seppur non espressamente rivolta all'analisi di tali caratteri, risulta del 6 tutto adeguata: dall'intero suo contesto è agevolmente desumibile la necessità tuttora emergente di far fronte alle ragioni di cautela con la misura più afflittiva in atto, della quale, come detto, si è in più punti rilevata l'indispensabilità, soprattutto con riferimento all'insufficienza della sua conversione in quella degli arresti domiciliari. Del resto, anche rispetto alla prognosi di pena per i delitti ascritti, in relazione alla custodia cautelare sinora sofferta, la giurisprudenza di legittimità, se afferma pacificamente che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale, d'altra parte ricorda che sarebbe illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito, non potendosi mai prescindere dalla valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Sez. U, n. 16085 del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249323 e 249324; conf. Sez. 2, n. 6510 del 4/2/2015, Marrone, Rv. 262530). In tal senso deve ribadirsi che l'applicazione del principio di proporzionalità nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, e non può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della misura (Sez. 5, n. 21195 del 12/2/2009, Occhipinti, Rv. 243936). Non vi è dubbio, nell'ottica poc'anzi ricordata, dunque, che, nel caso di specie, per le circostanze di accadimento dei fatti e la personalità del ricorrente, la più grave misura in atto sia stata logicamente ritenuta tuttora necessaria. Quanto all'attualità, il motivo di ricorso si presenta generico, limitandosi a richiamare l'applicabilità della nuova disciplina anche ai reati connotati dalla finalità mafiosa o dall'utilizzo di metodo mafioso, senza altro aggiungere circa l'insussistenza, nel caso di specie, delle ragioni di mancanza di tale requisito normativo. Ebbene, in ogni caso, anche a voler aderire alle ragioni della tesi che vuole applicabile la motivazione stringente in punto di attualizzazione delle esigenze cautelari voluta dal legislatore con la legge n. 47 del 2015 nel caso di reati inclusi nel novero di quelli ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12699 del 2/3/2016, Mamone, Rv. 266784), nella specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto, nella sostanza degli 7 argomenti utilizzati, delle ragioni per cui ad oggi per OM si pone una prognosi sfavorevole quanto al pericolo di recidivanza, sicchè ad essi deve farsi riferimento per la motivazione in punto di attualità delle esigenze cautelari.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Youde elle, Conceller for fb colempements do ewall art. 34, wo. Iter, dop. alt. cod. proc. pen.. Così deciso il 29 maggio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Matilde Brancaccio celled felrese B Depositato in Cancelleria Roma. IL CANCELLIERE 3-1-460 2017 dott. Maria Cristina D'Angelo 8