Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, nel quale erano espresse - sia pur in forma stringata - valutazioni in ordine alla persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come accertate alla luce del cosiddetto giudicato cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2015, n. 6510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6510 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 04/02/2015
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 285
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 47222/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza 23/9/2014 del Tribunale per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, GALASSO Aurelio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23/9/2014, il Tribunale per il riesame di Palermo, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza 4/7/2014 con la quale il Gip presso il Tribunale di Trapani aveva sostituito l'originaria misura cautelare della custodia in carcere applicata a AR PE, imputato per rapina aggravata, con quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ripristinava la misura di massimo rigore.
2. Il Tribunale riteneva che, essendosi formato il giudicato cautelare circa la necessità di applicare la custodia cautelare in carcere e circa l'irrilevanza della confessione, non erano emersi fatti nuovi idonei a giustificare la revisione della misura.
3. Avverso tale ordinanza propone ricorso l'indagato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis e vizio della motivazione sul punto;
3.2 Violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 e vizio della motivazione sul punto;
3.3 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso le censure del ricorrente sono infondate. Il fatto che l'imputato sia stato condannato in primo grado a tre anni di reclusione con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, incide sulla pena ma non cambia la natura del reato contestato (rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 cod. pen., comma 3), ne' ne comporta la derubricazione in rapina semplice. Pertanto correttamente il Tribunale per il riesame ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della norma di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2 bis che vieta la misura della custodia in carcere nell'ipotesi sia prevedibile l'irrogazione di una pena non superiore a 3 anni di reclusione poiché tale disciplina, per espressa disposizione di legge non si applica ai reati di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis fra i quali rientra la rapina aggravata.
3. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso deve richiamarsi l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che, ai fini della valutazione di proporzionalità della misura cautelare, hanno escluso ogni automatismo fra il presofferto e la durata della pena inflitta o irroganda. In particolare la Corte ha statuito che è illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalità della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 Cc. (dep. 22/04/2011 ) Rv. 249323).
4. Nel caso di specie dalla motivazione del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha preso in considerazione il principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare di massimo rigore con riferimento alla pena inflitta, confermando - sia pure con una motivazione stringata - la persistenza e consistenza delle esigenze cautelari, come accertate alla luce del c.d. giudicato cautelare. Nè il ricorrente è stato in grado di indicare elementi sopravvenuti decisivi ai fini della concreta attenuazione delle esigenze cautelari, al di là del mero decorso del tempo. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato.
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 28 Reg. Esec. Cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015