Sentenza 12 febbraio 2009
Massime • 1
L'applicazione del principio di proporzionalità nel corso dell'esecuzione della custodia cautelare è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, pur quando sia decorso un lungo periodo di restrizione, e né può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riferimento alla persistenza o meno delle esigenze cautelari ritenute sussistenti al momento dell'adozione della misura. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza del tribunale del riesame che non aveva accolto l'appello proposto dall'imputato avverso il rigetto da parte del giudice di secondo grado dell'istanza di revoca motivata con riferimento al decorso di un periodo di custodia cautelare superiore ai due terzi della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/02/2009, n. 21195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21195 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 12/02/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 153
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 00462/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI NG N. IL 13/05/1954;
avverso l'ORDINANZA del 28/08/2008 TRIBUNALE DEL RIESAME di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Antonio Mura che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 28 agosto 2008 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'appello proposto da AN IP avverso il provvedimento con cui la locale Corte d'Appello aveva disatteso la sua istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, cui egli è sottoposto dal 14 febbraio 2005 quale imputato del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6. Ha rilevato quel collegio che, sebbene la detenzione già sofferta privasse di concretezza il pericolo di fuga, nondimeno la misura doveva mantenersi in atto per mancanza di qualsiasi nuovo elemento utile a far superare la presunzione di pericolosità di cui all'art.275 c.p.p., comma 3. Sotto altro profilo considerava poi che l'imputato aveva riportato una condanna per evasione e due condanne per violazione delle misure di prevenzione, a ulteriore riprova di una sua spiccata inclinazione all'inosservanza di misure restrittive meno stringenti della detenzione in carcere. Infine ha negato ingresso all'istanza di revoca della sospensione dei termini cautelari, disposta dalla Corte d'Appello con ordinanza del 18 luglio 2007, sotto un duplice profilo: per essere mancata una doglianza in tal senso nell'istanza di revoca della misura, e per essere stata omessa l'impugnazione dell'ordinanza che quella sospensione aveva disposto.
Ha proposto ricorso per cassazione l'IP, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo articolato in più censure. Con esso denuncia la violazione del principio di proporzionalità, avendo egli già sofferto la detenzione per un tempo superiore ai due terzi della pena infettagli con la sentenza di primo grado;
quali nuovi elementi destinati a vincere la presunzione di pericolosità, menziona il tempo trascorso e l'insussistenza di legami con presunti associati, stante l'assoluzione di costoro;
sottolinea che i propri precedenti penali per evasione e inosservanza di misure di prevenzione sono lontani nel tempo;
nega valore ostativo all'omessa impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei termini cautelari, ritenendo sempre possibile un successiva istanza di revoca. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
Insussistente è la dedotta violazione del criterio di proporzionalità, denunciata dal ricorrente.
L'art. 275 c.p.p., comma 2 stabilisce che la misura cautelare debba essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. Tale disposizione, che non impone un vincolo tassativamente predeterminato alla durata della misura cautelare in rapporto all'entità della pena, lascia certamente un ampio margine di discrezionalità al giudice: mentre di carattere assoluto è invece il limite invalicabile imposto dall'ordinamento con l'art. 300 c.p.p., comma 4 nella specifica materia della custodia cautelare, là dove è stabilita l'immediata perdita di efficacia di questa se la sua durata ha raggiunto l'entità della pena inflitta.
Tuttavia, mentre in quest'ultima ipotesi la cessazione della misura è obbligatoria e non lascia spazio ad alcuna valutazione del giudice circa il persistere delle esigenze cautelari, altrettanto non è a dirsi a proposito del principio di proporzionalità: la cui applicazione in itinere, proprio perché rimessa al prudente apprezzamento del giudice, non può prescindere da un'attenta valutazione di tutte le circostanze del caso, con specifico riguardo all'indagine sulla persistenza o meno di quelle esigenze cautelari che hanno condotto in origine alla deliberazione della misura. A tanto si è dedicato il Tribunale del riesame di Palermo, col rilevare che per un verso la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 e, per altro verso, la personalità dell'IP - quale evidenziata dai suoi precedenti penali - si oppongono all'adozione di misure cautelari meno stringenti della detenzione in carcere, anche a motivo della di lui spiccata inclinazione all'inosservanza dei provvedimenti restrittivi. Siffatta valutazione, appartenendo alle attribuzioni del giudice di merito, non è censurabile nel giudizio di cassazione in quanto sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
In ordine alla doglianza riferita all'omessa disamina del motivo di appello riguardante la dedotta illegittimità del provvedimento di sospensione dei termini cautelari assunto con ordinanza del 18 luglio 2007, vi è soltanto da considerare che detto motivo sottendeva l'impugnazione - tardiva - di un provvedimento diverso da quello cui si riferiva l'appello, sulla base di argomenti estranei a quelli prospettati nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare: onde il Tribunale del riesame ne ha giustamente rilevato l'inammissibilità in quella sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2009