Sentenza 8 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10928 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
A E L N L O E I D Z 1 09 2 8 /01 A " 9 R 7 . 1 T T 3 S I R . A G N ' E L 7 R L 6 RE P U B B E 9 A 1 D D - I 5 - IN NOME DEL ITALIANO S E 3 T N E N E E S oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G S I G E A E " L 1 sezione civile sanzione stradale e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: motivi impossibilità dr. Pellegrino Senofonte Presidente contestazione immediata. dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere R.G. N. 14364/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. dr. Sergio Di Amato Consigliere Cron. 2354? dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 01.03.2001 S EN T E NZA su ricorso iscritto al n° 14364 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA COMUNE DI AULLA (MS), in persona del sindaco p.t., au- torizzato con delibera della G.M. n. 182 del 27 giugno 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, V.della Con- ciliazione n. 44, presso l'avv. Maria Antonietta Peril- li, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Guido Bertocci. RICORRENTE
CONTRO
RA IN, residente in [...], Via Torre n. 13. 569 2001 2 INTIMATO avverso la sentenza del Tribunale di Massa Carrara, Sede distaccata di Pontremoli, n. 52 del 12 aprile - 16 maggio 2000. Udita, all'udienza del 1° marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Perilli e il P.M. dr. Vincenzo Gambar- della, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 16 maggio 2000 il Tribunale di Massa Carrara accoglieva l'opposizione di ED RA al verbale di contestazione della violazione dell'art.142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver superato i limiti di velocità consentiti e com- pensava le spese di giudizio, ritenendo illegittima la notifica successiva del provvedimento per non essere indicati i motivi che avevano reso impossibile la con- testazione immediata. Secondo il tribunale, il richiamo nel verbale all'art. 384 lett. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, regola- mento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (da ora Reg.es.) è "pleonastico", perchè l'apparecchio impie- gato per la rilevazione della velocità dei veicoli non comporta necessariamente l'ipotesi di cui alla norma del regolamento, avvenendo l'accertamento in tempo rea- - 3 - le e contestualmente all'infrazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il comune di Aulla. Il Marino non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 14, 23 e 24 L. 24 novembre 1981 n. 689 e 2697 in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c. e insuffi- C. C., ciente e contraddittoria motivazione. Nel caso l'autovelox, come si è chiesto di provare, ri- leva la violazione dell'eccesso di velocità al suo ve- rificarsi, ma la segnalazione scompare con le interfe- renze conseguenti al passaggio di altri veicoli e l' accertamento è definito solo con lo sviluppo successi- vo delle foto comprovanti l'infrazione; il tribunale ha invece erroneamente ritenuto che l'apparecchio ope- ri in tempo reale e censurando le modalità con cui la P.A. ha organizzato il servizio per accertare la in- frazione, ha ecceduto i limiti dei suoi poteri. Nel verbale fidefacente fino a querela di falso si at- testa l'uso di un apparecchio che consente il rilievo ad una certa distanza dal veicolo con il passaggio di questo e l'accertamento dopo la rilevazione fotografi- ca della violazione, per cui è stata legittima la no- 4 -- tifica differita della contestazione, non essendosi installazione о dimostrati difetti di costruzione, funzionamento dell'autovelox.
2. L'art. 200 C.d.S. prevede la contestazione immedia- ta delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni;
nel successivo art. 201, si chiarisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati del- la violazione e con la indicazione dei motivi che han- no reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore..."; non è invece richiesta questa "indicazione dei motivi" dell'impossibilità di contestazione immediata nell'art. 14 della legge 24 no- vembre 1981 n. 689, che regola la notifica differita di novanta giorni delle altre violazioni amministrative, anche esse da contestare immediatamente, se possibile. La diversa disciplina delle due norme ha fatto recen- temente rilevare a questa Corte l'illegittimità della sanzione, per violazione del C.d.S. e difformità dal modello normativo di procedimento, nel caso di mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione im- mediata (Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui devono confermarsi le sentenze di merito che, coerentemente 5 motivate, annullino le sanzioni per la detta omissione (Cass. 18 giugno 1999 n. 6123, 2 agosto 2000 n. 10107 e 21 febbraio 2001 n. 2494); in precedenza invece si era costantemente ritenuto che la omessa indicazione dei motivi di cui sopra costituisse mera irregolarità che non comportava illegittimità del verbale notifica- to successivamente (ex coeteris, Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 10347 e 8 febbraio 2000 n. 1380). I motivi dei quali l'art. 201 C.d.S. impone "l'indica- zione" si specificano dall'art. 385 del Reg.es. nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e tra"i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata prevista dall' art. 201, comma 1, del codice", l'art. 384 lett. e del Regolamento prevede, "a titolo esemplificativo", quello dell' "accertamento della violazione per mezzo di appo- siti apparecchi di rilevamento che consentono la de- terminazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento o comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile e nei mo- di regolamentari". Lo specifico richiamo nel verbale di contestazione al- l'art. 384 lett. e del Reg.es. è stato considerato nel - 6 caso dal tribunale superfluo, per l'astratta conside- razione che non necessariamente l'autovelox comporta un accertamento successivo della violazione, per cui la P.A. deve sempre indicare le ragioni di fatto, che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Poichè il richiamo al fatto esemplificato con la norma regolamentare fa fede fino a querela di falso dell'uso di un autovelox del tipo previsto in regolamento, che cioè consente la determinazione definitiva della vio- lazione non contestualmente al suo verificarsi ma suc- cessivamente e in seguito allo sviluppo della fotogra- fia del passaggio del veicolo con l'indicazione della velocità, il riferimento nel verbale all'art. 384 lett. e) Reg.es. rende ragione dell'impossibilità di conte- stazione immediata. Del resto, l'art. 201 C.d.S., prevedendo "l'indicazio- ne" e non "l'esposizione" dei motivi, come requisito di legittimità del verbale notificato, conferma che l'A.G. O. può svolgere un controllo di legittimità dei prov- vedimenti, rilevandone la carenza di requisiti di leg- ge, ma non può interferire mai nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione e ac- certamento delle violazioni (così Cass. 5 novembre 1999 n. 12330); il giudice quindi può annullare i verbali in caso di omessa o apparente indicazione dei motivi del- - 7- l'impossibilità di contestazione diretta, ma non può censurare l'organizzazione del servizio che da detti motivi risulta (così la cit. Cass. 2494/01) o la scel- ta dei mezzi di rilevazione, salvo a chiarire in quale modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del preteso autore della violazione, tutela- ti comunque quando la notificazione avviene nel termi- ne di cui allo stesso art. 201 C.d.S., come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 giugno 1996 n. 198. Nel caso di specie la scomparsa per le interferenze di altri veicoli della rilevazione segnaletica del limite di velocità violato con l'immagine su monitor dell'au- tomezzo all'atto della violazione, comunque non avreb- be consentito una difesa immediata. Il tribunale, ritenendo apparente la motivazione, non solo non ha rilevato che i motivi indicati con il ri- chiamo all'esempio di cui all'art. 384 lett.e Reg.es. potevano superarsi solo con la querela di falso circa l'uso dai verbalizzanti di un apparecchio del tipo di cui alla norma regolamentare, ma in fatto ha censurato la scelta dell'apparecchiatura di rilevazione, di cui non è contestata l'omologazione e la funzionalità. Il ricorso è quindi fondato nei sensi indicati per la violazione delle norme legislative e regolamentari di cui sopra e per l'insufficiente motivazione in ordine all'attestazione fidefacente del verbalizzante dell' uso di un apparecchio autovelox ad accertamento diffe- rito della violazione. La sentenza deve quindi essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può es- sere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il ri- getto dell'opposizione, accolta solo per la ragione venuta meno a seguito della riconosciuta fondatezza delle censure del ricorrente. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del- l'intero giudizio, compresa la presente fase di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza im- pugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione e compensa le spese del- l'intero giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2001. enteIl presidente 17 Il Consigliere estensore EN CASSAZIONE COPTS De CANCELLIERS