Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 37392
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 37392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37392
    Data del deposito : 2 luglio 2014

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