Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del "favor impugnationis", deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il "decisum" del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte. (Fattispecie in cui l'imputato, condannato per il reato - commesso in carcere - previsto dall'art. 337 cod. pen., aveva chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione della recidiva e l'applicazione del minimo della pena, limitandosi a delineare una generica ed indistinta situazione di difficoltà e di disagio patita nell'ambiente carcerario).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2014, n. 37392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37392 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 02/07/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1204
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 6033/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL ZI N. IL 10/06/1963;
avverso l'ordinanza n. 4067/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BASSI ALESSANDRA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, nel senso dell'annullamento della ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 ottobre 2011, la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del 7 ottobre 2011 del Tribunale di Monza, con la quale AL IZ è stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 337 c.p.. La Corte territoriale ha evidenziato che i motivi d'impugnazione ripropongono questioni già prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice con motivazione ampia, congrua ed argomentata su tutti i punti rilevanti della decisione;
che, alle argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, non è contrapposto alcun concreto elemento fattuale, essendosi il difensore limitato a formulare motivi non pertinenti alle valutazioni e ad allegare circostanze inconferenti, del tutto estranee agli elementi considerati dal primo giudice, volte sostanzialmente a minimizzare, con considerazioni del tutto generiche ed astratte, il grave fatto di violenza commesso dall'appellante, di tal che l'impugnazione va dichiarata inammissibile per genericità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c).
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. TE NO, difensore di fiducia di AL IZ, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 581 c.p.p., per avere la Corte d'Appello disatteso, con motivazione del tutto apodittica e generica, i motivi dedotti a sostegno dell'appello, che concernevano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva reiterata nonché l'esclusione della ritenuta continuazione, con ciò venendo meno alla funzione di secondo giudizio di merito, che non consente la declaratoria di inammissibilità del gravame per la aspecificità dei motivi d'impugnazione.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia accolto e che, per l'effetto, l'ordinanza impugnata sia annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato e va rigettato.
La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di AL IZ per genericità di motivi.
Come si evince dalla lettura dell'atto d'impugnazione presentato dal difensore di fiducia (allegato all'atto di ricorso per cassazione), l'appellante aveva chiesto che fossero concesse a AL IZ le circostanze attenuanti generiche, che fosse escluso l'aumento per la recidiva, che fosse esclusa la continuazione interna e che fosse applicato il minimo della pena, ponendo a sostegno di tali richieste un'argomentazione unitaria ed, in particolare, evidenziando la situazione di difficoltà e di disagio patita dall'assistito nell'ambiente carcerario e la condizione di minorata difesa rispetto alla struttura carceraria e ai suoi operatori, che potevano averlo indotto a ritenere, seppure in via putativa, di trovarsi in uno stato di pericolo.
2. Sebbene mezzo di impugnazione di merito naturalmente diretto ad una piena revisio prioris instantiae nei limiti del devoluto (Cass. Sez. 6^, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508), il giudizio d'appello è comunque assoggettato alle disposizioni generali in tema di impugnazioni fissate nel codice di rito ed, in particolare, al combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla stregua del quale l'impugnazione è
inammissibile allorché nell'atto non siano enunciati motivi "con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta" .
Ne discende che l'atto d'impugnazione, seppure deve essere valutato nel suo complesso in applicazione del principio del favor impugnationis (Cass. Sez. 6^, n. 29235 del 18/05/2010, Amato e altri, Rv. 248205), deve contrapporre, alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti agli elementi considerati dal primo giudice, e non può limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice con considerazioni generiche ed astratte.
Nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, non operando alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito, di tal che la riproposizione delle stesse questioni non può essere di per sè considerata come genericità dei motivi di appello.
Nondimeno, l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi, sia pure ridotti all'essenziale, caratterizzati da specificità, cioè da argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado, si correlino alle argomentazioni riportate nella decisione impugnata e si confrontino con essi, non si fermino alla formulazione di una critica del tutto astratta ed indeterminata. Secondo l'insegnamento di questa Corte, i motivi di appello devono dunque essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6^, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204; Cass. Sez. 6^, n. 39247 del 12/07/2013, Tartaglione, Rv. 257434; Cass. Sez. 6^, n. 21873 del 03/03/2011, Puddu Rv. 250246).
3. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei superiori principi di diritto.
Ed invero, la motivazione svolta (unitariamente) a sostegno di tutte le richieste avanzate nell'atto d'appello presentato da AL si appalesa del tutto astratta e generica, laddove non si confronta con gli specifici passaggi argomentativi - in fatto e in diritto - svolti dal giudice di prime cure ma si limita a delineare una situazione comune alla totalità dei detenuti (il disagio conseguente alla restrizione), non costituisce una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado e, nella sostanza, costituisce una mera sollecitazione al giudice di secondo grado a rivedere il decisum del precedente giudizio. Il che, a mente dell'art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c), del codice di rito, rende l'impugnazione inammissibile.
4. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2014