Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
Il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare "de plano" l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che i casi di inammissibilità "de plano" dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 12355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12355 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/01/2014
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 18489/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Palermo Ugo, n. a Novara il 29.6.1967;
avverso la ordinanza del 20.12.2012 della Corte d'appello di L'Aquila;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. GAETA Piero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. la Corte osserva:
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza emessa in data 4-3-2010, aveva dichiarato l'imputato Palermo Ugo colpevole del reato di cui all'art. 527 c.p., comma 1, (commesso in Chieti il 9-3-2007), condannandolo, per l'effetto, con la contestata recidiva plurireiterata, alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
La Corte d'appello di L'Aquila con ordinanza del 20-12-2012 ha dichiarato la inammissibilità dell'appello proposto dal Palermo avverso la sentenza del Tribunale di Chieti in data 4.3.2010, condannando l'appellante al pagamento delle spese del procedimento.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il ricorso - articolato in un unico motivo - il ricorrente censura in particolare l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello con procedura de plano sul presupposto - che il ricorrente contesta - che l'atto di impugnazione, articolato in tre motivi, non fosse conforme al dettato di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Con l'atto d'appello era stato dedotto il difetto di notifica degli avvisi di udienza all'appellante ed al difensore, nonché l'insufficiente valenza dimostrativa degli elementi addotti dal primo Giudice a fondamento della decisione, ed inoltre era stata chiesta l'irrogazione di una pena ridotta, previa concessione delle attenuanti generiche ed esclusione dell'aumento per la recidiva.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Deve considerarsi in rito che questa corte ha si affermato, in linea di principio, la possibilità di adozione de plano della declaratoria d'inammissibilità dell'appello; ciò che trova fondamento nel disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 2, avuto riguardo alla lett. c), del precedente comma 1, della stessa disposizione, in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c). Infatti Cass., sez. 3^, 22 novembre 2000 - 29 dicembre 2000, Milano (Rv. 218354), ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 c.p.p., che regola il procedimento in camera di consiglio, in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i casi nei quali il giudice delibera in camera di consiglio, operando invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di tale procedura, peraltro non richiamata dal disposto dell'art. 591 c.p.p., norma generale in tema di inammissibilità del gravame. Conf. Cass., sez. 5^, 25 giugno 2001 - 26 settembre 2001, n. 34820. In precedenza cfr. anche Cass., sez. 6^, 29 ottobre 1993 - 5 marzo 1994, n. 3068, secondo cui, in forza del rinvio alle disposizioni generali in tema di impugnazioni, l'inammissibilità dell'appello con la procedura de plano di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, può essere dichiarata anche nel caso dell'appello avverso provvedimenti "de libertate". Ha però precisato che l'inammissibilità è prevista dall'ordinamento come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti all'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione e cioè le irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'interesse ad impugnare, l'atto d'impugnazione nelle sue forme e termini.
Più recentemente Cass., sez. 6^, 22 novembre 2011 - 30 dicembre 2011, n. 48752, ha in generale affermato - e qui ora si ribadisce - che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 127 c.p.p., in quanto la disciplina ivi stabilita non è espressamente richiamata dalla norma generale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, la quale si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia "anche d'ufficio". Cfr. anche Cass., sez. 3^, 24 febbraio 2011 - 21 aprile 2011, n. 16035, che ha precisato che l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, senza l'osservanza di particolari formalità ne' obbligo di previa instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo posticipato all'eventuale procedimento instaurato mediante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza.
Quanto al profilo di costituzionalità, in riferimento alla limitazione della contraddittorio, Cass., sez. 4^, 6 ottobre 1994 - 16 novembre 1994, n. 1352, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 591 c.p.p., comma 2, in riferimento all'art. 24 Cost., comma 2, sollevata sotto il profilo che l'ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'impugnazione emessa di ufficio, in camera di consiglio, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., comporti una concreta, evidente violazione del diritto di difesa. Ha infatti osservato questa corte che tale diritto, pur in presenza di provvedimento adottato "de plano", è ampiamente garantito dalla previsione legislativa della notifica dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame e dell'assoggettabilità della stessa a ricorso per cassazione.
4. Orbene, deve considerarsi in generale che l'art. 111 Cost., garantisce il contraddittorio in ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità.
Ha infatti affermato la Corte costituzionale (sent. n. 434 del 1995) "la garanzia del contraddittorio è certamente un connotato essenziale del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione, oltreché, ovviamente, un cardine del vigente sistema processuale" sicché "è del tutto evidente che tale diritto può dirsi assicurato solo nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale". Nella giurisprudenza di questa corte si ammettono forme di contraddittorio semplificato (v., ad es., quello di cui all'art. 305 c.p.p., comma 2: cfr. Cass., sez. 1^, 18 aprile 2011 - 2 settembre
2011, n. 33038) o addirittura cartolare (Cass., sez. 4^, 16 aprile 2008 - 21 maggio 2008, n. 20388), di cui è stata ritenuta la compatibilita con le garanzie costituzionali.
Si è anche affermata la legittimità, in generale, la procedura de plano. Cfr. Cass., sez. 1^, 26 maggio 2009 - 11 giugno 2009, n. 24099, che ha ritenuto legittima l'adozione della procedura "de plano" - che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti - per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta dal difensore non legittimato in quanto non munito di procura speciale o di mandato specifico. Ed in particolare Cass., sez. 2^, 18 febbraio 2010 - 4 marzo 2010, n. 8808, ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale dell'art. 41 c.p.p., comma 1, per asserita violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 111 Cost., nella parte in cui consente al giudice collegiale competente di dichiarare inammissibile la richiesta di ricusazione senza previa fissazione dell'udienza camerale, poiché, quanto all'art. 6 CEDU, ne è esclusa l'applicabilità ai procedimenti o subprocedimenti incidentali e, quanto all'art. 111 Cost., rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa. La contrazione del contraddittorio nella procedura de plano è stata talora giustificata, sul piano della compatibilita costituzionale, richiamando il bilanciamento con il principio della ragionevole durata del processo (Cass., sez. 3^, 22 dicembre 2010 - 3 febbraio 2011, n. 3895). Però, richiamando il principio del giusto processo, Cass., sez. 4^, 1 luglio 2009 - 12 agosto 2009, n. 32966, ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo deve essere pronunciata non già "de plano", ma nel contraddittorio delle parti, ossia all'esito dell'udienza del riesame, della quale deve essere dato avviso anche alla persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta.
Con riferimento poi a una particolare ipotesi di procedura de plano prevista per l'applicazione dell'indulto la Corte costituzionale (ord. n. 255 del 2009) ha affermato che il principio del contraddittorio non impone che esso si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e neppure sempre e necessariamente nella fase iniziale dello stesso, onde non sono in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, i modelli processuali a contraddittorio eventuale e differito: "i quali, cioè, in ossequio a criteri di economia processuale e di massima speditezza, adottino lo schema della decisione de plano seguita da una fase a contraddittorio pieno, attivata dalla parte che intenda insorgere rispetto al decisum".
5. Comunque, pure in questo contesto normativo di variegata modulazione del principio del contraddittorio e di ritenuta compatibilità di essa con i principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.), la limitazione del contraddittorio nella procedura de plano di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, che riduce le garanzie della difesa alla solo possibilità di censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello con il ricorso per cassazione, deve essere intesa in senso stretto. Questa procedura è ammissibile soltanto nei casi previsti dall'art. 591 c.p.p., comma 1, che elenca una pluralità di ipotesi connotate tutte dalla loro immediata identificabilità, sicché il differimento del contraddittorio alla mera possibilità della successiva impugnazione con ricorso per cassazione costituisce una garanzia sufficiente. In tal caso la garanzia del contraddittorio immediato può effettivamente essere recessiva nel bilanciamento col principio della ragionevole durata del processo. Essendo puntualmente identificabile la ragione dell'inammissibilità dell'appello, potrà essere altrettanto puntuale la sua eventuale contestazione con il ricorso per cassazione.
I casi di inammissibilità dell'appello elencati nell'art. 591 c.p.p., comma 1, hanno appunto questa connotazione di fattispecie ben circoscritte. È il caso dell'appello proposto da chi non è legittimato o non ha interesse;
dell'appello avverso un provvedimento non impugnabile ovvero avverso un'ordinanza dibattimentale (art. 586 c.p.p.); della rinuncia all'impugnazione; dell'appello fuori termine
(art. 585 c.p.p.) o presentato in modo irrituale (artt. 582 e 583 c.p.p.). C'è poi il caso di cui all'art. 581 c.p.p.: difetto di forma dell'impugnazione e in particolare (lett. c) mancanza di motivi dell'appello "con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Se la inammissibilità per mancanza di motivi partecipa della chiara identificabilità della fattispecie che ricorre negli altri casi appena elencati, più problematica è invece l'inammissibilità per mancata specificità dei motivi d'appello, pur formulati nell'atto di impugnazione.
Ragioni sistematiche di coerenza, derivanti dal tratto unitario di tutti gli altri casi elencati nell'art. 591, comma 1, e l'esigenza di garanzia del contraddittorio, che comunque deve avere un contenuto concreto affinché sia assicurata alla difesa dell'imputato la possibilità di far sentire la sua voce, impongono di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione.
6. Così interpretato il difetto di specificità dei motivi, che facoltizza la corte d'appello ad adottare la procedura de plano di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, occorre ora verificare, nella specie, la ricorrenza, o meno, di tale presupposto, negato dal ricorrente che con l'attuale ricorso per cassazione ha denunciato l'illegittimità della procedura de plano adottata dalla corte d'appello.
Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello per il palese difetto di specificità dei motivi, mancando ogni concreta correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione impugnata (sulla ricostruzione probatoria del fatto e sulla identificazione dell'imputato quale autore dello stesso, nonché sulla dosimetria della pena) e gli assunti apodittici e congetturali dell'appellante, il quale - ad avviso della Corte d'appello - si era limitato solo meramente e genericamente a dedurre la mancanza degli avvisi di udienza al medesimo ed al difensore, nonché a dedurre una pretesa incertezza sulla sua identificazione quale autore del reato ed una pretesa vaghezza delle testimonianze e, in ordine al trattamento sanzionatorio, a chiedere la concessione delle attenuanti generiche senza indicare le ragioni per le quali egli sarebbe stato meritevole delle stesse e perché la dedotta assenza di precedenti specifici sarebbe, a sua volta e di per sè, idonea a giustificare la richiesta di mancata considerazione della contestata recidiva. A fronte di questa puntuale motivazione la censura del ricorrente è generica e riguarda in astratto la contestata possibilità della dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591 c.c., senza quindi fissare l'udienza; possibilità che invece, con i limiti sopra tratteggiati, sussiste.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014