Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 12355
CASS
Sentenza 7 gennaio 2014

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Il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare "de plano" l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma secondo, cod. proc. pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che i casi di inammissibilità "de plano" dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/01/2014, n. 12355
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12355
    Data del deposito : 7 gennaio 2014

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