Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di guardia giurata, ceda indebitamente a terzi le conoscenze di cui abbia la disponibilità in ragione dell'assolvimento di compiti d'istituto (quali quelli di protezione delle proprietà pubbliche o private), in relazione ai quali è configurabile la qualifica pubblicistica, con la conseguenza che sussiste in capo alla guardia giurata la qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 358 cod. pen.), necessaria ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 326 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 24/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1753
Dott. DI TOMMASI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 16322/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO OR, N. IL 21/08/1961;
2) MA DAVIDE, N. IL 24/10/1971;
avverso SENTENZA del 15/10/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen., Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con sentenza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bologna in data 5 luglio 2002, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato IO OR e MA VI furono ritenuti responsabili, con attenuanti generiche, il primo, di associazione per delinquere (capo A), furto aggravato consumato e tentato (capi B, C, D, E, I), riciclaggio (capo F), ricettazione (capo G), installazione illegale di apparecchiature di intercettazione di comunicazioni (capo L); il secondo, di rivelazione di segreti d'ufficio (capo H) e concorso in tentato furto aggravato (capo I);
- che proposto appello avverso detta sentenza da entrambi gl'imputati, e sopravvenuta successivamente, da parte del AG, rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio, la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, applicò al AG la pena concordata di anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa e ridusse la pena inflitta al LI da un anno e quattro mesi di reclusione ed Euro 120,00 di multa ad un anno di reclusione ed Euro 80,00 di multa, confermando nel resto;
- che avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gl'imputati;
- che la difesa del AG ha denunciato difetto assoluto di motivazione unitamente ad omessa pronuncia su questioni di nullità ed inutilizzabilità rilevabili d'ufficio (e dalla quali sarebbe potuta derivare l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.), sull'assunto, in sintesi, che:
a) sarebbe stata da riconoscere la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal coimputato LI, siccome non precedute dagli avvertimenti previsti dall'art. 64 c.p.p., comma 3, quale modificato dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 2, e non rinnovate come previsto dall'art. 26
della stessa legge;
b) parimenti sarebbe stata da riconoscere la inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni ambientali in quanto queste - si afferma - "non furono eseguite presso gli impianti e apparati installati nella procura della Repubblica del tribunale di Ferrara ma furono delegate, quanto a modalità esecutive, alla polizia giudiziaria e a un consulente esterno";
- che la difesa del LI ha denunciato:
1) difetto di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta infondatezza della tesi difensiva secondo cui la qualità di guardia giurata rivestita dall'imputato non avrebbe consentito l'attribuzione a quest'ultimo della veste di incaricato di pubblico servizio, necessaria ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio, non avendo lo stesso imputato agito del suo ruolo istituzionale consistente nel "far cessare ogni azione delittuosa diretta all'aggressione del bene giuridico protetto, ad esempio procedendo in tale veste all'arresto di soggetti responsabili di reati contro il patrimonio";
2) ulteriore difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena base per il reato di tentato furto aggravato, fissata in anni uno di reclusione senza che risultasse specificato se fossero state concesse o meno le attenuanti generiche e, in caso positivo, quale fosse stato il giudizio di comparazione rispetto alle aggravanti e ancora, senza che fosse indicata la misura della riduzione operata per il tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso proposto nell'interesse di AG non appare meritevole di accoglimento in quanto:
a) l'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni del LI, avuto riguardo alla ragione dalla quale essa secondo la difesa del ricorrente, sarebbe derivata, non presenterebbe comunque quel carattere "patologico" che solo ne avrebbe mantenuto la rilevabilità anche nel giudizio abbreviato, secondo il principio affermato dalle S.U. di questa Corte con sentenza del 21 - 30 giugno 2000 n. 16, Tammaro, RV 216246, atteso che non viene denunciata un'assunzione "contra legem" degli atti in questione ma soltanto la mancata realizzazione di una condizione formale posta da una norma successiva per la loro utilizzabilità; e ciò a prescindere dall'ulteriore considerazione che, in ogni caso, non risulta neppure fornita, nel ricorso, la benché minima indicazione circa il contenuto delle suddette dichiarazioni e circa le ragioni per le quali una loro eventuale espunzione dal materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito avrebbe dovuto o potuto portare ad un proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p., nonostante la rinuncia, da parte del medesimo, ai motivi d'appello non attinenti al trattamento sanzionatorio;
b) circa la parimenti denunciata inutilizzabilità dei risultati delle disposte intercettazioni, oltre a non apparire ravvisabile, anche in questo caso, una ipotesi di inutilizzabilità "patologica" e a non risultare indicati ne' lo specifico contenuto delle conversazioni intercettate ne' le ragioni della loro decisività ai fini del decidere, vale osservare come dal solo fatto dell'essere stata conferita delega, secondo quanto si afferma nel ricorso, alla polizia giudiziaria e ad un "consulente esterno" per le "modalità esecutive" delle operazioni di intercettazione non può in alcun modo desumersi - in assenza di altre e più specifiche indicazioni - che dette operazioni fossero destinate ad essere effettuate con apparecchiature non installate (quale che fosse il titolo giuridico della loro presenza) nei locali della procura della Repubblica che, all'epoca, conduceva le indagini;
- che neppure merita accoglimento il ricorso del LI, in quanto:
1) la rilevata assenza di valida motivazione circa le ragioni della ritenuta attribuibilità all'imputato della qualifica pubblicistica necessaria ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio non può costituire motivo di annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza, atteso che la legittimità di detta attribuzione, in mancanza di qualsivoglia doglianza circa la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, è riconoscibile anche in questa sede, siccome basata su considerazioni di puro diritto, sulla scorta, in particolare, di precedenti decisioni di questa Corte con le quali è stata ritenuta giuridicamente corretta l'affermazione di penale responsabilità, a titolo di peculato, di guardie particolari giurate che si erano appropriate di valori loro affidati per il trasporto (in tal senso:
Cass. 6^, 5 marzo - 13 luglio 1992 n. 650, Nemoianni, RV 195631;
Cass. 6^, 8 novembre - 18 dicembre 2002 n. 42817, Botta, RV 223017);
non appare, infatti, rilevabile una sostanziale differenza, ai fini che qui interessano, tra la condotta della guardia giurata che volga a proprio profitto il fatto di avere la materiale disponibilità di valori affidatile per la custodia ed il trasporto e quella della stessa guardia che faccia cattivo uso, cedendole indebitamente a terzi, delle conoscenze di cui ha parimenti la disponibilità in ragione, anche in questo caso, come nell'altro, dell'assolvimento di compiti d'istituto (quelli appunto di protezione delle proprietà pubbliche o private), in relazione ai quali è configurabile la qualifica pubblicistica;
2) le denunciate carenze motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio operato dalla Corte d'appello non possono neppur esse costituire motivo di annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza, atteso che la detta Corte era tenuta a pronunciarsi solo sul motivo di gravame con il quale si lamentava l'eccessività della pena, ed avendone in effetti ridotto l'entità, partendo correttamente da una riduzione della pena base, per quindi effettuare le stesse, necessarie operazioni già effettuate dal giudice di primo grado, altre specifiche indicazioni non era tenuta a fornire.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007