Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
È inammissibile l'atto di appello che, pur individuando il punto della sentenza censurato che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello nonché la diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame, sia privo dell'indicazione dei motivi di dissenso rispetto alla decisione appellata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 51738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51738 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2736
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1648/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI IO nato il [...];
avverso la sentenza del 03/10/2012 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo Vittorio Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Ferreri Luigi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 03/10/2012, la Corte di Appello di Milano dichiarava, a norma dell'art. 591 cod. proc. pen., inammissibile per mancanza di motivi, l'appello proposto da DI ER avverso la sentenza con la quale, in data 10/11/2009, il Tribunale della medesima città lo aveva ritenuto colpevole del delitto di riciclaggio.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 591 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità del ricorso pur in assenza dei presupposti di legge in quanto l'atto di appello, valutato unitariamente ai motivi aggiunti, conteneva implicitamente tutti gli elementi per individuare le censure svolte avverso la sentenza di primo grado.
3. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
L'atto di appello era stato redatto nei seguenti termini: "... In totale riforma dell'appellata sentenza ... chiede che codesta Ecc. ma Corte d'Appello di Milano si compiaccia di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. nei confronti del sig. NG ER poiché il fatto contestato dal Pubblico Ministero al predetto ... non sussiste o non costituisce reato, ovvero l'imputato non l'ha commesso, in subordine per insufficienza di prove e/o manifesta illogicità delle motivazioni addotte in considerazione delle prove assunte in dibattimento ed in particolare delle testimonianze rese in istruttoria, avanti l'Ecc.mo Collegio giudicante di Prime Cure. In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte ritenesse sussistente la penale responsabilità del predetto, siano riconosciuti i minimi di pena detentiva e di pena pecuniaria nonché le attenuanti, esclusa la condanna alle spese processuali, al pagamento della provvisionale, e alle spese di costituzione e difesa della parte civile Sterilgarda spa. Con riserva di meglio integrare i motivi di appello nel prosieguo": con atto depositato il 11/09/2012, l'imputato, presentava, poi, motivi aggiunti.
La Corte territoriale, ha dichiarato l'inammissibilità del suddetto appello perché "l'atto concreta ipotesi di scuola d'impugnazione inammissibile per mancanza di motivi. Altrettanto scolastico è il principio secondo il quale i motivi nuovi non valgono a sanare l'appello originariamente inammissibile".
Il giudizio di appello si configura come un'impugnazione limitatamente devolutiva, che consente cioè al giudice di secondo grado di conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante: è pacifico, infatti, che il giudizio di appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris istantiae.
È proprio in virtù dei suddetti principi che l'atto di appello, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen. deve enunciare: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La verifica che, in proposito il giudice di appello deve effettuare, "dev'essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotati della chiarezza e specificità, in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, sì che la forma dell'impugnazione ne soddisfi anche la sostanza. In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell'atto di impugnazione non può prescindere dalla considerazione che, da un lato, esso deve perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato;
dall'altro, e di riflesso, deve essere tale da consentire agli eventuali controinteressati di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole": ex plurimis Cass. 40243/2008 Rv. 241477; Cass. 21873/2011 Rv. 250246; Cass. 1770/2012 Rv. 254204.
Orbene, presa visione dell'atto di appello proposto a suo tempo dall'odierno ricorrente, questa Corte ritiene di condividere il giudizio di inammissibilità espresso dalla Corte territoriale. Se, infatti, è possibile individuare sia il punto della sentenza di primo grado censurato (riconoscimento della colpevolezza) sia la richiesta (assoluzione o, in subordine riduzione della pena), altrettanto non si può affermare con riguardo ai motivi di impugnazione.
A tal proposito, corretta deve ritenersi il giudizio espresso dalla Corte territoriale che ha rilevato più che l'assoluta genericità dei motivi di appello, addirittura la mancanza dei motivi di appello in quanto risulta mancante del tutto qualsiasi critica al percorso argomentativo attraverso il quale il primo giudice aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato.
Stessa cosa dicasi, mutatis mutandis, per l'apodittica richiesta di riduzione della pena e della concessione delle attenuanti generiche. Infine, è appena il caso di rilevare che l'inammissibilità dell'appello non può ritenersi sanata dalla presentazione dei motivi aggiunti, in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 4 devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari, perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525; Cass. 1417/2012 Rv. 254301; Cass. 5182/2013 Rv. 254485 In altri termini, i motivi nuovi - proprio perché hanno la semplice funzione di un mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti - non possono sanare l'originaria inammissibilità da cui è affetto l'atto di appello.
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3 per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2013