Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 509
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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In tema di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sè, invece che come minaccia di far valere un diritto (art. 1438 cod. civ.), ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitabile al dipendente.

Commentario1

  • 1Vizio del consenso
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 509
Data del deposito : 20 gennaio 1999

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