Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di annullamento dell'atto di dimissioni del lavoratore, la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come prospettazione di un male ingiusto di per sè, invece che come minaccia di far valere un diritto (art. 1438 cod. civ.), ove si accerti l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitabile al dipendente.
Commentario • 1
- 1. Vizio del consensoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Gentile Rapone - Presidente -
" Paolino Dell'Anno - Consigliere -
" Erminio Ravagnani - "
" Fabrizio Miani Canevari - "
" Bruno Battimiello - " Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RA UL, elett.te dom.to in Roma al viale Carso n.51 presso l'avv. Francesco Rufini che unitamente all'avv. Gianni Lanzinger di Bolzano lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
LL IA S.p.a., in persona del Presidente legale rapp.te p.t. dott. Sandro Salvati, elett.te dom.to in Roma al corso Vittorio Emanuele II n. 326 presso il prof. avv. Renato Scognamiglio che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bolzano n^ 827 in data 20 ottobre/4 dicembre 1995 (R.G. 2071/95).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 giugno 1998 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Gianni Lanzinger;
udito l'avv. Renato Scognamiglio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generaldott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Oggetto: Lavoro.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Bolzano, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che le dimissioni rassegnate dal perito liquidatore LT UL alla datrice di lavoro s.p.a. LL AD non siano state provocate dalle minacce di licenziamento e di trasferimento, rivoltegli da due funzionari della OM in seguito all'addebito di avere violato il dovere di riservatezza sulle indagini che i Carabinieri stavano conducendo su di un carrozziere sospettato di truffe ed al quale nondimeno il LT aveva liquidato anche un secondo sinistro.
Il Tribunale ha ritenuto altresi provate le gravi manchevolezze contestate al dipendente e perciò non ingiusta la minaccia di licenziamento. Il colloquio del LT con i due funzionari della OM, al termine del quale egli scrisse la lettera di dimissioni, non ebbe contenuti minacciosi o intimidatori tali da escludere la libera determinazione del volere del lavoratore nella scelta tra il subire un procedimento disciplinare e il recedere dal rapporto. Egli era infatti certamente consapevole di poter contrastare per via giudiziaria l'intento datoriale. Le pressioni esercitate su di lui dai due funzionari nel corso del colloquio durato tutta la mattinata del 10 giugno 1993 non potevano aver condizionato la sua volontà, in assenza di prove di una coercizione fisica che gli avrebbe impedito di accomiatarsi dai due interlocutori. Pertanto, il LT ebbe piena libertà di scelta tra il minacciato procedimento disciplinare, con il conseguente clamore e il danno all'immagine, e le dimissioni. In piena libertà scelse questa seconda soluzione. Infondata è anche la tesi di un vizio della volontà per incapacità naturale. Infine, la revoca delle dimissioni è atto privo di effetti perché intervenuto dopo che la comunicazione delle stesse fu giunta a conoscenza della OM.
Avverso questa decisione LT UL ricorre per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione, cui resiste il LL AD con controricorso illustrato anche da memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1435, 1438, 1418, 1427 cod. civ., erronea interpretazione della normativa collettiva in particolare "in ordine all'art. 59, 12, 13, 14 CC.", travisamento delle risultanze testimoniali, omessa e comunque erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - il ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che "il licenziamento minacciato e prospettato come decisione già presa, senza che le successive giustificazioni del dipendente potessero avere rilevanza, costituiva la prospettazione di un male ingiusto di per sè". Infatti, la OM non aveva dato la prova della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, sicché la minaccia di licenziamento o di trasferimento era volta a conseguire un risultato a cui la società non aveva diritto. Il Tribunale ha sottovalutato le pressioni operate nei confronti del dipendente, osservando che egli conosceva i mezzi a sua difesa per reagire all'ingiustificato procedimento disciplinare e i modi per sottrarsi al defatigante colloquio, senza considerare "gli elementi soggettivi dell'età e soprattutto delle condizioni della persona". Le dimissioni non furono "conseguenza di una serena valutazione di due alternative parimenti lecite, bensì dimostrazione del cedimento della volontà a fronte della minaccia e dunque del vizio del consenso sulle dimissioni".
Il motivo è infondato. A termini dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto. La minaccia di esercitare il diritto di recesso dal rapporto di lavoro, sempre che ne ricorrano le condizioni, rappresenta il legittimo esercizio di un diritto del datore di lavoro e non può quindi costituire violenza morale.
Con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, questa Corte ha avuto modo di affermare che per aversi annullamento dell'atto di dimissioni occorre che sia accertata l'inesistenza del diritto del datore di lavoro al licenziamento, per l'insussistenza dell'inadempienza addebitata al dipendente (Cass. 17 dicembre 1986 n. 7647; 16 gennaio 1984 n. 368);
come quando siano state predisposte false prove a suo carico (Cass.16 gennaio 1984 n. 368, cit.). In tal caso, con la minaccia di licenziamento il datore di lavoro persegue un effetto non raggiungibile con l'esercizio del diritto di recesso. Nella specie, il Tribunale ha accertato che il LT venne meno alla consegna del silenzio sulle indagini che i Carabinieri stavano conducendo su di un carrozziere, certo PE LD, sospettato di pratiche truffaldine ai danni della OM.
Secondo quanto riferisce il Tribunale, la OM dette disposizioni al LT di operare con cautela nei rapporti con il carrozziere, in particolar modo con riguardo alle liquidazioni da effettuare a lui direttamente. Anche il sottufficiale dei Carabinieri che indagava sul PE raccomandò al LT, nel corso di ben due colloqui, di non porre sull'avviso l'indagato. Ciò nonostante il LT continuò ad operare con il PE, liquidandogli un secondo sinistro ed informandolo su quello simulato.
Ora, non par dubbio che siffatti comportamenti, considerata la peculiarità di una prestazione che non consente controlli diretti e difese efficaci da parte dei soggetti sovraordinati, siano tali da incrinare irreparabilmente il rapporto fiduciario che intercorre tra una compagnia di assicurazioni e il suo perito liquidatore, e quindi da rendere legittimo il recesso datoriale.
Analogamente è a dirsi della minaccia di trasferimento, provvedimento reso legittimo dall'esigenza dell'organizzazione produttiva di impedire i frequenti contatti del liquidatore con il carrozziere, il quale - come evidenziato dal Tribunale - aveva una posizione di monopolio per i soccorsi auto sulla piazza di Bressanone.
Da un lato, quindi, devesi escludere che il LL AD abbia ottenuto con le dimissioni del suo dipendente un risultato non spettantegli, potendo esso recedere per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.; dall'altro risulta correttamente motivato, sulla base di un'ampia ricostruzione della vicenda, l'avviso del Tribunale, secondo il quale il LT, conscio della gravità degli addebiti e consapevole delle ragioni della sua convocazione presso la sede della società, potè soppesare liberamente vantaggi e svantaggi del licenziamento e delle dimissioni, propendendo alla fine per queste ultime.
Il secondo motivo denuncia "violazione del diritto alla prova, omessa e comunque erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia ammesso la consulenza tecnica medico legale ad integrazione della produzione documentale offerta, per verificare se sussistesse uno stato di incapacità naturale ai sensi dell'art. 428, primo comma, c.c. al momento della presentazione delle dimissioni. Erroneamente il
Tribunale ha negato attendibilità alla testimonianza della moglie di esso LT, la quale aveva attestato delle condizioni e delle affermazioni rese dal marito nel corso della conversazione telefonica avuta con lei in un intervallo del colloquio con i due funzionari. Anche questo motivo non è fondato. Sul punto il Tribunale ha osservato che non sussisteva alcuna prova di uno stato di incapacità naturale perché, anche ammettendo che il LT si trovasse in uno stato di grave tensione psichica, da ciò non poteva indursi che fosse incapace di intendere e di volere al momento delle dimissioni. Con l'odierno ricorso il LT richiama una "produzione documentale" della quale non riferisce il contenuto, onde non è possibile alla Corte apprezzarne la rilevanza ai fini di quelle indagini tecniche di cui viene lamentata la omissione. Insindacabile è poi il giudizio del Tribunale circa l'inconsistenza degli spunti ricavabili dalla testimonianza della moglie del LT, la quale attraverso il colloquio telefonico che ebbe con il marito avrebbe percepito - secondo quanto riferisce il ricorrente- "condizioni di prostrazione, minorata difesa e invincibile soggezione morale" (Cass. 25 ottobre 1997 n. 10505) . Il fatto stesso che il LT abbia avvertito l'opportunità di consultarsi con la moglie circa le decisioni da prendere, dimostra che la scelta delle dimissioni fu il risultato di una meditata valutazione del contenuto e degli effetti dell'atto da compiere e quindi del formarsi di una volontà cosciente.
Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge (art. 2113 c.c.), nonché vizio di motivazione, il LT sostiene che il
Tribunale ha ritenuto erroneamente inefficace la revoca delle dimissioni, senza considerare che queste pervennero alla società "allorché al dipendente era già stato comunicato il licenziamento e dunque con recesso (datoriale) già intervenuto". La lettera di accettazione delle dimissioni inviata al lavoratore "sta a dimostrare che le dimissioni in quanto tali non sortirono altro effetto se non quello di natura meramente ipotetica, salva l'accettazione, e che la società non ha inteso limitarsi a prendere atto dello scritto redatto il 10 giugno 1993 dal LT, ma ha voluto convalidarlo con proprio autonomo atto di volontà". Comunque, la lettera di revoca "costituiva impugnazione ai sensi dell'art. 2113 c.c.". Il motivo è infondato. "Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo;
pertanto la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della detta controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse" (Cass. 20 novembre 1990 n. 11179; 9 maggio 1985 n. 2909). Pertanto, anche se la società avesse inteso convalidarle, l'effetto già prodottosi non ne sarebbe stato annullato.
Infine, le dimissioni, in quanto riferibili ad un diritto disponibile, sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c. (Cass. 22 ottobre 1991 n. 11167; 20 novembre 1997 n. 11581; 12 marzo 1998 n. 2716). Con il quarto motivo, che denuncia "erronea disposizione in ordine alla ripartizione delle spese di lite", il ricorrente si riporta ai motivi esposti per denunciare come ingiusta anche la pronuncia di condanna alle spese.
Il motivo resta travolto dalla decisione sui motivi che precedono. Il ricorso va conclusivamente rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in L.74.000 oltre a L.
3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1999