Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 13552
CASS
Sentenza 30 gennaio 2002

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Massime1

Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.pen.sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art.391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).

Commentario1

  • 1Indagini difensive inutilizzabili senza firma su tutti i fogli? (Cass. 2049/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 13552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13552
Data del deposito : 30 gennaio 2002

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