Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
Gli elementi di prova raccolti dal difensore ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.pen.sono equiparabili, quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelli raccolti dal pubblico ministero e, pertanto, il giudice al quale essi siano stati direttamente presentati ai sensi dell'art.391 octies stesso codice non può limitarsi ad acquisirli, ma deve valutarli unitamente a tutte le altre risultanze del procedimento, spiegando - ove ritenga di disattenderli - le relative ragioni con adeguato apparato argomentativo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per mancanza di motivazione, l'ordinanza di un tribunale del riesame il quale, a fronte di dichiarazioni prodotte dalla difesa a conferma di un alibi, si era limitato ad osservare che la loro effettiva attendibilità avrebbe dovuto essere verificata dall'autorità giudiziaria procedente).
Commentario • 1
- 1. Indagini difensive inutilizzabili senza firma su tutti i fogli? (Cass. 2049/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 13552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13552 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIETRO SIRENA Presidente del 30/01/2002
1. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE Consigliere SENTENZA
2. Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere N. 506
3. Dott. GIUSEPPE D'ERRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIULIANO CASUCCI Consigliere N. 29464/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da PE RA
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 15/6/2001 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. E. Perna La Torre Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il Tribunale di Roma con ordinanza del 25/06/2001 confermava il provvedimento in data 25/05/01 del GIP del Tribunale di Velletri con il quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di ED CO, indagato del delitto di rapina e lesioni.
Ricorre per cassazione il ED che violazione dell'art. 606 lett. B-E c.p.p. in quanto il tribunale nel respingere il ricorso non ha preso in considerazione le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa e che formavano un alibi all'indagato, e non le ha valutate ai fini della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza a carico del predetto. In tal modo ha violato gli artt. 391 bis ed octies c.p.p.
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, nella specie, il grave quadro indiziario posto a base del provvedimento cautelare, confermato dal Tribunale del Riesame, si fonda sulla individuazione fotografica positiva, effettuata poche ore dopo il fatto, da parte del proprietario dell'autovettura Mercedes, spossessato con violenza della stessa, nonché sul riconoscimento visivo, proveniente dai Carabinieri operanti dal ED come la persona che era alla guida della predetta autovettura subito dopo la rapina.
A fronte di tali emergenze la difesa produceva, in sede di riesame, dichiarazioni assunte ai sensi dell'art. 391 bis e ss. c.p.p., che smentirebbero in modo sostanziale lo assunto accusatorio. Al riguardo i giudici del riesame osservavano però, che: "... le dichiarazioni, raccolte in sede di indagini difensive e depositate direttamente al Tribunale per il Riesame, allo Stato, pur fornendo, stando al tenore delle dichiarazioni un alibi al ED - non possono avere oggi efficacia dirimente del grave significato indiziario dei predetti elementi, in quanto tali dichiarazioni devono essere verificate dalle A.G. che procede onde delinearne l'effettiva attendibilità". Rileva la Corte che siffatto argomentare è erroneo e ripone in evidente insanabile contrasto con la normativa introduttiva della legge n. 397/2000 (cd. indagini difensive). Tale disciplina, riconducibile al principio costituzionale di parità fra le parti processuali fatto proprio dall'art. 111 Cost., nel prevedere un'amplissima possibilità per i difensori delle parti private di assumere prove, delinea per le stesse una equiparazione - quanto ad utilizzabilità e forza probatoria, a quelle raccolte dalla pubblica accusa, sia nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (art. 391 octies.: il difensore può presentare al giudice direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito) che in quella dibattimentale (art. 391 decies - le parti possono servirsi delle dichiarazioni a norma degli artt. 500 - 512 - 513 c.p.p.). Da ciò consegue che allorché al giudice del riesame vengano dalla difesa dello indagato offerti elementi di prova in favore del proprio assistito, il Tribunale non può limitarsi ad acquisirli ma al fine per garantire l'effettività della difesa, ha l'obbligo di valutarle unitamente a tutte le altre risultante del procedimento, spiegando con argomentazioni logico-giuridiche adeguatamente corrette se le stesse debbano o meno ritenersi del tutto svalutate - quanto al loro contenuto ed alla loro forza probante, da altri assorbenti elementi riscontrabili in atti. Obbligo che, nella specie, non è stato osservato dal tribunale del Riesame che ha demandato ad altre autorità giudiziarie la valutazione sull'attendibilità dell'alibi fornito dall'indagato. L'impugnata ordinanza, va, pertanto, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Si provvede a norma dell'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002