Sentenza 29 maggio 2015
Massime • 1
E inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elementi a sè favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 39210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39210 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2015 |
Testo completo
392 1 0 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO (TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 29/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1968 Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere -N. 49337/2014 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AZ N. IL 05/11/1971 avverso l'ordinanza n. 6991/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione, dott. Eugenio Selvaggi, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 giugno 2014, la Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta da IC ZA contro la sentenza del Tribunale di Torino del 14 ottobre 2009, con la quale aveva riportato la condanna alla pena di 6 mesi di reclusione, all'esito di rito abbreviato, per il delitto di cui all'art. 477-482 cod. pen., per aver falsificato una patente di guida apponendovi la propria fotografia;
la Corte territoriale rilevava che nell'atto d'appello era contenuta solo una doglianza riguardante l'eccessività della pena, collegata al buon comportamento processuale, alla personalità dell'imputato e alla modestia del fatto, deduzioni da ritenersi generiche alla luce della motivazione circostanziata e precisa in punto di pena adottata dal primo giudice.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Vittorio Pesavento, con il quale si deduce nullità dell'ordinanza, per violazione dell'articolo 591 cod. proc. pen., carenza di motivazione e vizio logico, per non avere il giudice dei gravame valutato le richieste di contenimento della pena nei minimi assoluti, sulla base di argomentazioni che non potevano essere considerate generiche, poiché attinenti alla lievità del fatto e al ے ک comportamento processuale dell'imputato, con richiesta anche di sostituzione della pena ex art. 53 della legge 689 del 1981. La difesa aveva dedotto elementi di fatto idonei a supportare anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso investe la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il gravame proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado;
la doglianza non è deducibile sotto il profilo del vizio motivazionale, ma esclusivamente come error in procedendo, il quale postula, per sua natura, l'esame dell'incartamento processuale, al fine di verificare la fondatezza del rilievo della Corte territoriale, essendo ben noto che, rispetto alle questioni di rito, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale. Orbene, la lettura dell'atto di appello induce a ritenere giustificato e, dunque, corretto il convincimento del giudice a quo. 2 1.1 Come è noto il giudizio di appello si configura come un'impugnazione limitatamente devolutiva, che consente cioè al giudice di secondo grado di conoscere solo i punti della sentenza che sono oggetto dei motivi proposti dall'appellante: è pacifico, infatti, che il giudizio di appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris istantiae. E' proprio in virtù dei suddetti principi che l'atto di appello, a norma dell'art. 581 cod. proc. pen. deve enunciare: a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) le richieste;
c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta (Sez. 5, n. 42841 del 26/05/2014, Tarasconi, Rv. 262183).
1.2 Se è vero che il requisito della specificità dei motivi di appello deve essere valutata alla luce della funzione di quell'impugnazione, per cui in caso di appello deve essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014 - dep. 05/02/2015, Stankovic, Rv. 262814), ciò non può comportare la sostanziale elisione del requisito dell'atto di impugnazione che, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
1.3 Nel caso di specie è possibile individuare sia il punto della sentenza di primo grado censurato (il trattamento sanzionatorio) sia la richiesta formulata (riduzione della pena per effetto dell'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione ed applicazione dei benefici di legge, qualora ne sussistono i presupposti, o sostituzione della pena ex art. 53 della L. 689/1981), ma altrettanto non si può affermare con riguardo ai motivi di impugnazione. A tal proposito, corretta deve ritenersi il giudizio espresso dalla Corte territoriale che ha rilevato l'assoluta genericità dei motivi di appello, apparendo, prima facie, del tutto privi di qualsiasi riferimento fattuale al caso concreto, e, pertanto, privi di ogni specificità, in quanto l'imputato non aveva criticato le "argomentazioni circostanziate e precise" che il primo giudice ha sviluppato sul trattamento sanzionatorio, ma si era limitato a dedurre "il buon comportamento processuale dell'imputato, la personalità dello stesso nonchè la modestia del fatto".
1.3 Insistere nella richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, di concessione dei "benefici di legge" (peraltro in maniera del tutto eventuale, laddove si condiziona la richiesta alla sussistenza dei presupposti di legge) o della sostituzione della pena ex art. 53 della L. 689/1981 è motivo generico, che elude completamente la motivazione negativa, fondata sulla mancanza di elementi di segno positivo e sui precedenti penali dell'imputato, risultanti dal 3 certificato del casellario.
2. Per le ragioni esposte il ricorso l'imputato va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2015 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignola Anielle Nappi DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lahzuise шн 4