Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 39210
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Sentenza 29 maggio 2015

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E inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod.proc.pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello concernente il trattamento sanzionatorio, in quanto l'imputato si era limitato a dedurre elementi a sè favorevoli, senza criticare puntualmente le argomentazioni circostanziate poste a base della sentenza impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2015, n. 39210
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39210
    Data del deposito : 29 maggio 2015

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