Sentenza 3 aprile 2013
Massime • 1
E' inammissibile l'appello che non indichi con chiarezza e precisione gli elementi fondanti le censure dedotte. (Nella specie l'imputato, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, DPR n. 309 del 1990, aveva genericamente dedotto l'inoffensività della condotta, per l'esiguità del quantitativo di droga in sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2013, n. 31462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31462 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2013 |
Testo completo
31462/13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 03/04/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Presidente - SENTENZA N. 619 Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - N. 39860/2012 Dott. ARTURO CORTESE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET IE N. IL 25/10/1979 avverso l'ordinanza n. 1707/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/07/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto ANIELLO, che 4 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato con ordinanza l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di TI AN avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 07.12.2010, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art 73, comma 5, dpr 309/90. Ha osservato che i motivi di appello sono aspecifici e non correlati alla sentenza impugnata: essi, infatti, hanno genericamente dedotto l'esiguità del quantitativo di droga sequestrato e l'assenza di offensività della sostanza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il TI per mezzo del difensore, deducendo: che con i motivi di appello si era sollecitata una rilettura della condotta al fine di verificarne --- l'irrilevanza penale;
---che in ogni caso la Corte territoriale non ha motivato in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. Premesso, invero, che il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009 - dep. 09/02/2010, Valentini, Rv. 245907), rilevasi che nella specie con l'appello si era dedotta genericamente l'inoffensività della condotta, a fronte della indicazione, da parte del primo giudice, della corrispondenza del principio attivo della quantità oggetto di cessione alla dose media singola rilevante a sensi del D.M. 11.04.2006. Considerato tale preciso riferimento normativo, è evidente che la mera asserzione di inoffensività non poteva bastare a rendere specifico e puntuale il motivo proposto. Quanto alla lamentata omessa motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, nessun motivo al riguardo era stato dedotto in appello e la Corte d'appello non era tenuta ad alcuna motivazione in proposito. Solo per completezza si osserva comunque che all'imputato era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE AL PRESIDENTE A. Di Virginio A. Cortese pinos M DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 22 LUG 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposto