Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
È ammissibile l'appello quando la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati, indicandone le ragioni. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato l'ordinanza che dichiarava inammissibile per genericità l'appello del ricorrente, con il quale era stata richiesta la derubricazione del reato nell'ipotesi tenue prevista dall'art. 648 comma secondo cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. La sentenza Galtelli è stata realmente compresa? Riflessioni sulla specificità dei motivi d’appello e sui precipitati pratici delle Sezioni Unitehttps://www.iusinitinere.it/
A cura di Lorenzo Pelli, socio di ELSA Perugia Collocazione sistematica della sentenza La celeberrima sentenza Galtelli con la quale la Suprema Corte di Cassazione, nella sua più autorevole composizione, è intervenuta sulla specificità dei motivi di appello penale, ha posto diversi punti fermi i quali sono spesso stati oggetto di fraintendimenti. La sentenza in esame[1] ha messo in evidenza principalmente alcuni aspetti: la necessarietà che l'appellante specifichi espressamente i capi e i punti oggetto di impugnazione, l'obbligatorietà di una specificità estrinseca oltre a quella intrinseca e la correlazione fra la specificità dell'atto d'appello con quella della sentenza. Andando per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2013, n. 6609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6609 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/12/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2387
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 48316/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OP AN N. IL 07/07/1967;
avverso l'ordinanza n. 2440/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'inammissibiltà del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 17.5.2012, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da IO AN avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 5.12.2007 per difetto di specificità dei motivi in quanto reiterativi di doglianze già sviluppate in primo grado. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato.
Deduce:
1. nullità dell'ordinanza impugnata per violazione del principio del contraddittorio;
2. vizio della motivazione. Sostiene che erroneamente l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, essendo diretta a richiedere una rivalutazione degli elementi che portavano a ritenere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2 e a ritenere concedibile le circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è fondato.
Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 12066 del 1992 Rv 193438; Sez. 2 N. 36406 del 2012 Rv. 253893; Sez. 3 n. 1470 del 2012 Rv. 254259) in materia di impugnazioni, non possono applicarsi, in punto di genericità, all'appello, gli stessi parametri che operano rispetto al ricorso per cassazione. Infatti, nell'ambito del giudizio di appello è sufficiente che la parte indichi specificamente i punti della sentenza di primo grado che richiede che siano riesaminati dal giudice di appello, indicando le ragioni della richiesta. Ciò in quanto con i motivi di appello, che non siano inficiati da una evidente genericità di per sè soli,
l'individuazione dei punti della sentenza oggetto dell'impugnazione da al giudice di appello la possibilità di riesaminare il materiale del giudizio senza vincoli che non siano quelli del limite del punto impugnato. Se è vero che le norme in materia d'impugnazione sono ispirate ad un principio di articolato formalismo, nella implicita e necessaria prospettiva di delimitare nei suoi esatti confini il campo di indagine del giudice del gravame, tale formalismo non deve però essere esasperato, ogni qualvolta in cui sia possibile la sicura individuazione dei vari elementi dell'atto d'impugnazione, pena la mortificazione del principio del favor impugnationis. L'atto d'impugnazione, come più volte affermato da questa Corte (Cass. N. 42764 del 2003 Rv. 226934, N. 42411 del 2009 Rv. 245392, N. 22716 del 2010 Rv. 247967; N. 29235 del 2010 Rv. 248205) deve essere valutato nel suo complesso perché solo attraverso un esame unitario è possibile verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo di giudizio. Non appare quindi giustificata la decisione di dichiarare inammissibile l'appello del ricorrente, in quanto il relativo atto di impugnazione conteneva la specifica indicazione delle ragioni dell'impugnazione (derubricazione del reato nell'ipotesi di cui all'art. 648 c.p., comma 2). Nè può affermarsi che tali censure erano state già
esaminate e confutate dal giudice di primo grado, poiché tale rilievo, se è pertinente nell'ambito del giudizio di cassazione, nel quale costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non può essere utilizzato con riferimento al giudizio di appello in considerazione dell'effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente ed impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e punti impugnati. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per il giudizio d'appello. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso assorbe il primo motivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014