Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 2
All'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza della Corte di appello, che abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quanto disposto senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., consegue la mera trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio di gravame, da effettuarsi innanzi ad altra sezione della stessa Corte di appello o alla Corte di appello più vicina in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.
Il tasso di specificità necessario per l'atto di appello, che esclude l'inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., va valutato raffrontando le specifiche censure articolate nell'impugnazione, con la consistenza delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza che aveva reputato generici i motivi di appello proposti dall'imputato deducendo in modo sintetico elementi obiettivamente apprezzabili per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, negato immotivatamente dal giudice di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Se l’appello è prolisso, può essere dichiarato inammissibile? (Cass. Pen. n. 28468/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 settembre 2025
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. La giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 37737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37737 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1842
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1897/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LA N. IL 24/07/1973;
avverso l'ordinanza n. 1385/2013 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11 novembre 2013 la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da CI AR avverso sentenza del 14 gennaio 2013 con cui il Tribunale di Teramo l'aveva condannata alla pena di quattro mesi e 15 giorni di reclusione e Euro450 di multa per il reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., e L. n. 638 del 1983, art. 2, per avere omesso di versare all'INPS le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti della sua ditta per un ammontare complessivo di Euro 4941.
2. Ha presentato ricorso il difensore, sostanzialmente su un unico motivo di insussistenza della inammissibilità dell'appello, in quanto le doglianze del gravame non sarebbero state generiche come ritenuto invece nella ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata, dopo avere rilevato l'applicabilità all'appello, come ad ogni altro gravame, del combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591, comma 1, lett. c), che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei motivi, afferma che tale vizio inficia l'appello presentato nell'interesse della imputata perché fondato "su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in primo grado e puntualmente disattesi dal giudicante", motivi che sarebbero da "considerare non specifici ma soltanto apparenti", in quanto inidonei a svolgere la funzione di una critica argomentata della sentenza impugnata. Ritiene quindi la corte territoriale che nella specie l'appello "si è limitato a rilevare in termini del tutto generici le difficoltà economiche dell'imputata e l'eccessiva quantificazione della pena senza confutare le argomentazioni del giudice", così incorrendo nella inammissibilità.
L'impostazione in punto di diritto della ordinanza impugnata è, in linea generale, corretta, laddove viene affermata l'inammissibilità dell'appello qualora non contenga doglianze specifiche in ordine al contenuto del provvedimento impugnato (da ultimo, ex multis Cass. sez. 6^, 24 ottobre 2013 n. 50101, che insegna come "l'atto di impugnazione, nel sistema del codice di procedura penale vigente, è un negozio processuale unitario, di cui sono parte integrante sia la dichiarazione sia i motivi, con la conseguenza che lo stesso, a pena di inammissibilità, deve essere presentato nei termini previsti dalla legge completo di tutti i suoi elementi costitutivi"; sulla necessità poi di individuare nell'appello con chiarezza e precisione gli elementi fondanti le censure, ancora tra gli arresti più recenti, v. Cass. sez. 6^, 12 luglio 2013 n. 39247). Peraltro, anche a prescindere dal fatto che esiste una qualche discrepanza nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla individuazione del vizio di inammissibilità per l'appello (secondo un orientamento che, quanto meno da ultimo, appare prevalente, "la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo" - così Cass. sez. 2^, 23 novembre 2013-21 febbraio 2014 n. 8345;
conformi Cass. sez. 1^, 14 ottobre 2013-15 gennaio 2014 n. 1445 e Cass. sez. 4^, ord. 7 dicembre 2011 n. 48469 -, laddove una più rigorosa lettura equipara il tasso di specificità necessario nell'appello a quello necessario nel ricorso per cassazione, non ravvisando alcun motivo di differenza - in tal senso, da ultimo, Cass. sez. 6^, 18 dicembre 2012 - 15 gennaio 2013 n. 1770), non si può non tenere conto, per accertare l'ammissibilità dell'impugnazione, della concreta conformazione del provvedimento impugnato, in particolare occorrendo calibrare la valutazione di specificità sulla consistenza degli argomenti del provvedimento stesso (cfr. Cass. sez.VI, 14 gennaio 2013 n. 9093). Tanto premesso, il raffronto tra l'atto d'appello e la sentenza impugnata conduce con chiarezza inequivoca a escludere la sussistenza della inammissibilità dell'appello che è stata invece riscontrata dalla corte territoriale, quanto meno per l'aspetto dosimetrico. La pronuncia di primo grado, infatti, a proposito del trattamento sanzionatorio esclude le attenuanti generiche, concede la sospensione condizionale della pena e infine determina quest'ultima sulla base di una motivazione che si confina nella frase: "valutati i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p.", ed è quindi di spessore assai limitato, considerato che la pena base è identificata in tre mesi di reclusione e Euro 300 di multa, e dunque non nel minimo di legge. Su questo, a ben guardare, si incentra l'appello, che, dopo avere addotto alcune caratteristiche della imputata (in particolare la sua incensuratezza, la sua condizione familiare ed economica) per sostenere che il fatto non costituisce reato, formalmente "in subordine" chiede "la riduzione della pena ai minimi edittali" per essere la pena inflitta "eccessiva avuto riguardo alla occasionalità del fatto, allo stato di incensuratezza ed alle condizioni oggettive e soggettive" della imputata. Tutti elementi che, come si è visto, non sono stati vagliati dal giudice di prime cure;
nonostante ciò, il giudice di secondo grado nella sua stringata ordinanza afferma che l'appellante si è lamentata della eccessiva quantificazione della pena "senza confutare le argomentazioni del giudice". L'appellante ha presentato una doglianza fondata sull'allegazione di elementi specifici, e non le si può imputare di non avere confutato le argomentazioni del giudice, dato che, come si è appena visto, il giudice sulla determinazione pena non svolge alcuna argomentazione.
4. Il ricorso è dunque fondato, conseguendone l'annullamento della ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla corte territoriale per l'ulteriore corso del giudizio di secondo grado. Ritiene questo collegio che si tratti di fattispecie di cui all'art. 620 c.p.p., non potendosi qualificare, per quanto appena evidenziato,
il proseguo del processo come giudizio di rinvio, bensì dovendosi celebrare per la prima volta il secondo grado di merito. L'ordinanza di inammissibilità che ha illegittimamente impedito lo svolgimento del giudizio d'appello non può che ricondursi, quindi, alla fattispecie di cui all'art. 620 c.p.p., lett. d). È il caso di ricordare che in un precedente arresto, ormai non prossimo, di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3^, 19 ottobre 2005 n. 41592) si è affermato che all'annullamento da parte della cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione "consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione", altresì rilevando che "il fatto che il giudizio di rinvio sia stato effettuato da un collegio diverso da quello originariamente interessato non da luogo a nullità, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso e non realizzandosi alcuna delle previsioni di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a)". La massima, di cui si sono riportati i passi salienti, riflette una motivazione nella quale espressamente si osserva che non da luogo a nullità, mancando espressa previsione e non essendo l'ipotesi inquadrabile nella norma generale dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), la violazione dell'art. 623 c.p.p., (al riguardo, la pronuncia richiama Cass. sez. 1^, 7 maggio 1998 n. 7062) analogamente a quanto poteva accadere per l'inosservanza dell'art. 543 c.p.p., comma 1, n. 2, del 1930 (sul punto viene richiamata Cass. sez. 1^, 17
ottobre 1994 n. 12200). L'arresto, dunque, oscilla tra l'annullamento senza rinvio, che pure ammette come conseguenza della invalidità del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, e l'annullamento con rinvio, discettando sulle conseguenze della violazione dell'art. 623 c.p.p., che non è direttamente applicabile alle ipotesi di annullamento senza rinvio (come si è visto, ad un certo punto la pronuncia ipotizza proprio l'espletamento di un "giudizio di rinvio" per valutare le conseguenze della sua effettuazione da parte di un collegio diverso rispetto a quello originariamente interessato). Deve pertanto chiarirsi che l'annullamento di un provvedimento che, in soglia preliminare, senza che sia stato celebrato il relativo processo, dichiara inammissibile un appello non può dare luogo a un giudizio di rinvio, bensì, appunto, a una mera trasmissione di atti a seguito dell'annullamento senza rinvio di un provvedimento illegittimo, ovvero (art. 620 c.p.p., lett. d)) "non consentito dalla legge". Tuttavia occorre riconoscere, alla luce dei principi sistemici, che l'illegittimità del provvedimento che ha dichiarato la inammissibilità del gravame non può far venir meno la disciplina di competenza territoriale che identifica il giudice che deve conoscere l'impugnazione, essendo questa risultata ammissibile. Sotto tale aspetto, non vi è motivo per non applicare analogicamente (avendo l'art. 621 c.p.p., omesso di indicare espressamente a quale giudice debbano essere trasmessi gli atti nell'ipotesi di cui all'art. 620 c.p.p., lett. d)), l'indicazione della competenza territoriale espressa dal legislatore nell'art. 623 c.p.p., lett. c), cioè ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza di altra sezione, alla corte più vicina. Non è invece analogicamente applicabile l'ipotesi di cui alla lettera a) della stessa norma, poiché questa prevede l'uniformarsi del giudice ad quem "alla sentenza di annullamento", cioè un vero e proprio giudizio di rinvio, incompatibile con una procedura di mera trasmissione degli atti nella quale la decisione del giudice di legittimità circoscrive i suoi effetti all'annullamento del provvedimento impugnato, senza dettare alcuna indicazione per la fase successiva. D'altronde, la trasmissione degli atti alla corte territoriale che ha emesso l'ordinanza di inammissibilità non per un vizio esclusivamente e strettamente di rito, ma sulla base di un (preteso) vizio il cui accertamento esige una valutazione del contenuto dei motivi d'appello, non può non tener conto del livello attiguo al merito cui è pervenuta la cognizione del giudice a quo, così occorrendo evitare, secondo una interpretazione orientata alla tutela dei principi del giusto processo infusi nell'ordinamento sia dalle norme sovranazionali comunitarie sia dalla Carta costituzionale - di incisività indubbiamente ben superiore all'inquadramento formale in una ordinanza della cognizione effettuata -, che lo stesso giudice sia chiamato a conoscere una seconda volta la stessa impugnazione. Nel caso di specie, la Corte d'appello dell'Aquila è dotata di un'unica sezione penale. Sulla base delle considerazioni appena svolte, si determina pertanto come giudice cui trasmettere gli atti - sotto questo aspetto, in piena analogia con l'art. 623 c.p.p., lett. c): e cfr. art. 34, primo comma, c.p.p. - la corte territoriale più vicina, ovvero la Corte d'appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014