Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
Non è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello che ripropone questioni già tutte prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice, essendo connaturata a tale mezzo di impugnazione una piena "revisio prioris istantiae", ovviamente nei limiti del devoluto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2013, n. 50613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50613 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 06/12/2013
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 1881
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 35725/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KA AB EN ED, n. Tunisi (Tun) 21.5.1980;
avverso la sentenza n. 4598/08 Corte di Appello di Milano dell'11/04/2012;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. PRATOLA G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano ha dichiarato la parziale inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di SI AB EN ED avverso la sentenza del Tribunale di Monza, in composizione monocratica, che lo aveva condannato per il reato di cui al D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, ritenuta l'ipotesi lieve di cui allo stesso D.P.R., art. 73, comma 5, in relazione all'illecita detenzione di gr. 5 di hashish.
Ha osservato la Corte territoriale che i motivi d'impugnazione inerenti il merito del giudizio risultavano privi nel necessario carattere della specificità ai sensi del combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non avendo gli stessi individuato il "punto" devoluto alla cognizione del giudice di appello, ne' avendolo enucleato con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, mediante specificazione tanto dei motivi di dissenso da detta decisione quanto dell'oggetto di quella di diverso segno richiesta al giudice di secondo grado.
Ha precisato la Corte, citando precedenti giurisprudenziali di legittimità in argomento (Cass. sez. 6^, n. 13261 del 06/02/03, Rv. 227195; sez. 6^, n. 21873 del 03/03/11, Rv. 250246; sez. 6^, n. 27068 del 23/06/11, Rv. 250449), che debbono ritenersi aspecifici motivi consistenti nella generica indicazione dell'articolo di legge asseritamente violato, senza chiara esplicitazione della censura mossa ed illustrazione delle ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, nonché nella mera prospettazione di possibili, plurime ed astratte spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale. Tali criteri debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, avendo la difesa, nell'atto d'impugnazione, trascurato gli argomenti usati dal primo giudice a sostegno della propria decisione e ribadito le richieste già sostenute nel corso del primo giudizio, proponendo alternative meramente ipotetiche, apodittiche e non coerenti con le risultanze probatorie in atti, in particolare quanto alla tesi della destinazione della sostanza stupefacente ad uso personale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il SI, per mezzo del difensore avv. Martini, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 581 e 591 c.p.p.. Il ricorrente evidenzia, in primo luogo, il carattere inconferente della giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte territoriale e comunque la sua erronea applicazione, mediante indebita trasposizione al caso di specie del tema inerente l'inammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione quando consistenti nella mera riproduzione di quelli d'appello; in secondo luogo, ribadisce il carattere specifico dei motivi d'impugnazione in relazione ai temi della valutazione della testimonianza degli agenti operanti, della contestuale presenza sul luogo del fatto di altri soggetti che avrebbero potuto essere gli effettivi detentori della sostanza stupefacente, dell'intervenuta ammissione da parte dell'imputato di essere assuntore di sostanze stupefacenti, del sequestro in suo danno di una modesta somma di denaro ed infine dell'assenza di dichiarazioni accusatone a suo carico da parte di potenziali acquirenti, come tali consistenti in argomentazioni che contestavano nel merito la sentenza di primo grado, prendendo puntualmente in esame gli elementi probatori sui quali la stessa si era basata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. I principi a cui deve farsi riferimento nella valutazione del requisito della specificità dei motivi d'appello sono consolidati. Può sul punto farsi richiamo a quanto statuito da questa Corte regolatrice (v. sez. 6^, sent. n. 13261 del 6/2/2003, Valle e altri, Rv. 227195) secondo cui "per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), comporta l'inammissibilità
dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia, è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". Nello stesso senso si è espressa ad es. Cass. sez. 4^, n. 40243 del 30/9/2008, Falcioni ed altri, Rv. 241477, per la quale "l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei contro interessati". Vero è, però, che permane nella giurisprudenza di questa Corte contrasto circa l'individuazione di detti criteri in rapporto alla specificità dell'impugnazione di merito di secondo grado, alcune decisioni (anche di questa Sezione, v. infra) ritenendo che i motivi debbano essere specifici allo stesso modo di quanto richiesto per il ricorso in cassazione, dovendo, quindi, pur nella libertà della loro formulazione indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (v. anche Cass. 18/12/2012, Lombardo, Rv. 254204 e sez. 6^, n. 27068 del 23/6/2011, Spinelli, Rv. 250449;
sez. 6^ n. 21873 del 3/3/2011, Puddu, Rv. 250246), mentre altre pronunzie hanno affermato che la genericità dell'appello o del ricorso per cassazione, per difetto del requisito di specificità, va valutata in base a parametri diversi, alla luce del principio del favor impugnationis, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità (Cass. n. 13553 del 14/3/2013 Vathie;
Cass. 20/11/2012, Labzaoui, Rv. 254259; Cass. 2/10/2012, Lomio, Rv. 254150; Cass. 27/6/2012, Livrieri, Rv. 253893, conformi a Cass. sez. 4 del 7/12/2011, El Katib e altro, Rv. 251934) A ben vedere, tuttavia, è sovente la specificità del caso ad avere determinato l'adesione allo orientamento più rigoroso a discapito di quello più possibilista, com'è ad es. sicuramente avvenuto per Cass. sez. 6^ n. 27068 del 23/06/2011 cit. che ha affermato che "In punto di diritto, ciò implica che la parte impugnante deve esplicitare con sufficiente chiarezza la censura d'inosservanza o di violazione della legge penale, non potendo ritenersi che la semplice menzione di un articolo del codice possa integrare "l'indicazione specificà richiesta dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), soprattutto quando, come nel caso in esame, non è dato cogliere, dalla lettura della sentenza di primo grado, la benché minima inosservanza o violazione di legge" e che "In punto di fatto, non è sufficiente a integrare il necessario requisito di specificità la reiterata prospettazione di possibili e astratte spiegazioni della condotta dell'imputato, soprattutto quando esse - come nel caso in esame - sono state esaurientemente esaminate e, in concreto,escluse dal giudice di primo grado".
La questione si pone, infatti, in termini certamente problematici quando con l'atto d'appello si ripropongano questioni già prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice con più o meno ampia ed esaustiva motivazione, limitandosi il difensore a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti. È evidente, infatti, che se in tali situazioni si dovesse applicare la medesima giurisprudenza elaborata da questa Corte in tema di aspecificità dei motivi di ricorso per cassazione, quando consistenti nella mera riproduzione dei motivi d'appello, probabilmente la gran parte dei giudizi di secondo grado avrebbero più ragione di celebrarsi, venendo colpiti gli atti introduttivi dal vizio di mancanza di specificità.
Tra le sentenze citate, ha colto bene il punto Cass. sez. 3^, n. 1470 del 20/11/2012, Labzaoui nell'osservare che "il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non si verte in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito, naturalmente diretta ad una piena revisio prioris instantiae, ovviamente nei limiti del devoluto.
Le parti hanno pertanto la facoltà di rivolgere al giudice di appello le stesse istanze eventualmente svolte e disattese in primo grado, non essendovi appunto alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito. La riproposizione delle stesse questioni, quindi, non può essere di per sè considerata come genericità dei motivi di appello".
Ritenendo di aderire all'orientamento interpretativo così espresso, questo collegio osserva che nel caso in esame con il primo motivo di appello si è censurata l'affermazione di responsabilità dell'imputato operata dal primo giudice sul punto dell'attribuzione a suo carico del possesso della sostanza stupefacente, attesa la presenza di altre persone sul posto;
con il secondo motivo, si è censurata inoltre la valutazione del giudice di prime cure consistente nello sminuire le dichiarazioni rese dal SI di essere assuntore di sostanze stupefacenti, nella mancata considerazione della modestia sia della somma di denaro trovata in suo possesso sia del quantitativo di hashish rinvenuto (gr. 0,599), inferiore anche rispetto a quello di cui è consentita la detenzione per uso personale.
Trattasi, come è evidente, di doglianze concernenti punti specifici della decisione impugnata, ancorché spesi già dinanzi al primo giudice e da questi adeguatamente vagliati, ancorché in senso negativo rispetto alle prospettazioni difensive.
A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale ha ritenuto di rispondere con il richiamo dei ricordati principi in punto d'inammissibilità dei motivi d'appello, incorrendo, tuttavia, a parere di questo Collegio, proprio nella violazione del combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c).
4. In forza dei predetti rilievi la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di violazione di legge processuale che ne importa l'annullamento, imponendosi di conseguenza il rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2013