Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/1998, n. 4408
CASS
Sentenza 22 gennaio 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di diritto transitorio, l'individuazione dei requisiti e dei presupposti legittimanti i mezzi di ricerca della prova e l'utilizzazione dei relativi elementi è regolata dal principio "tempus regit actum" e, quindi, dalla regola della immediata operatività delle norme processuali. Tuttavia il fenomeno della successione delle leggi processuali si atteggia in modo particolare qualora siano ontologicamente separati i due momenti di formazione dell'atto e di formale acquisizione dei risultati della ricerca probatoria, come nell'ipotesi di utilizzazione delle intercettazione telefoniche in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte, qualora tali procedimenti siano stati rispettivamente istruiti secondo le norme del previgente e del nuovo codice di rito. Poiché l' utilizzazione è subordinata, da una parte, alla legalità dell'intercettazione, nel momento genetico, e, dall'altra, a precise condizioni di assunzione nel diverso processo, i due requisiti, di legalità del mezzo e di legittimità dell'acquisizione, vanno individuati nelle leggi vigenti nei rispettivi momenti, pur se diversamente disciplinati. (Conseguentemente è stato ritenuto che dovesse aversi riguardo agli artt. 226 bis e seg. del cod. proc. pen. del 1930 quanto alla legalità delle intercettazioni e agli artt. 270 e 271 del nuovo codice di rito per valutare l'utilizzabilità in altro procedimento, pur consistendo tale condizione nell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a differenza di quella dell'obbligatorietà del mandato di cattura prevista dal vecchio codice).

L'omissione dell'informazione di garanzia , funzionale alla nomina e, quindi, alla partecipazione del difensore di fiducia alla perizia di trascrizione delle intercettazioni telefoniche da eseguirsi nella fase delle indagini preliminari da luogo a nullità di ordine generale, a regime intermedio, inquadrabile nell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen., che deve essere rilevata o dedotta tempestivamente, a pena di decadenza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/1998, n. 4408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4408
    Data del deposito : 22 gennaio 1998

    Testo completo