Sentenza 8 novembre 2012
Massime • 1
Il possesso di detonatori, qualunque sia la qualità e la quantità dell'esplosivo in essi contenuto, integra il delitto previsto dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2012, n. 46256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46256 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/11/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 921
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 45631/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CR RI N. IL 14/06/1968;
avverso la sentenza n. 2684/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 14/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Seminara Palma in sost. dell'avv. Alessio Gabriele.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.7.2011, la corte d'appello di Venezia confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bassano Del Grappa, in data 13.1.2010, nei confronti di CR LO, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa, perché ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2 avendo detenuto due detonatori, presso una cava, in località Montagnola di Conco, rinvenuti all'esito di un controllo dei carabinieri all'interno del vano bagagli di un escavatore. Era risultato che l'imputato era stato sottoposto a controllo a distanza mentre operava, unitamente ad altro soggetto, presso la cava menzionata, che la ditta ST aveva avuto in concessione per altri dieci anni;
era stato accertato che l'imputato, dopo varie operazioni di pratica di fori e quant'altro, si era posto alla guida di escavatore;
all'interno dell'escavatore era stato rinvenuto un sacco contenente 50 chili di nitrato ammonico e all'interno del vano portaoggetti erano stati trovati i due detonatori. Era stata disposta anche una consulenza di parte, in esito alla quale era emerso che i due detonatori in oggetto avevano una modestissima carica, paragonabile a quella di due petardi del tipo "raudi" in libera vendita.
Secondo la corte territoriale i detonatori, sulla base dell'insegnamento di questa Corte dovevano rientrare tra gli esplosivi, ai sensi dell'art. 82, comma 3 del regolamento di esecuzione del TULPS, essendo costituiti da capsule o cilindretti chiusi ad una estremità e contenenti quantità determinate di sostanze esplosive capaci di detonare per urto o per accensione e che a prescindere dalla quantità e qualità della carica esplodente, il possesso di questi integrava la previsione di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10. Veniva ribadito quanto era stato scritto nella sentenza di primo grado, secondo cui indipendentemente dalla quantità e qualità dell'esplosivo contenuto all'Interno del detonatore, la micidialità dello stesso è insita nella funzione che assolve, quella cioè di innescare una carica di esplosivo, cosicché dovevano ritenersi irrilevanti le considerazioni svolte dal consulente, quanto alla potenzialità del quantitativo di esplosivo che era in esso contenuto. Condividevano i giudici di secondo grado la linea interpretativa offerta in alcuni arresti di questa Corte, secondo cui la legge menzionata avrebbe sostituito l'art. 678 cod. pen., implicitamente abrogandone la sanzione. Detto ciò, veniva ritenuta ascrivibile all'imputato l'attività compiuta e seguita a distanza dai Carabinieri, nei giorni 26 e 29 settembre 2008, compatibile con quella finalizzata ad innescare un'esplosione e con quanto era stato denunciato alcuni giorni prima, relativamente ad esplosioni avvenute presso la cava. Quanto all'elemento soggettivo, contestato dall'imputato, la corte ribadiva gli argomenti spesi dal primo giudice, secondo cui ST era stato visto mettersi alla guida dell'escavatore, che il medesimo aveva la licenza di fuochino e che nulla era stato provato quanto ad un'organizzazione del lavoro ed alla disponibilità dei mezzi in seno all'impresa, di cui era titolare il padre dell'imputato, che non coinvolgesse in prima persona l'imputato.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre due motivi di ricorso.
2.1 Inosservanza od erronea applicazione della legge penale, carenza ed illogicità della motivazione, quanto alla qualificazione del fatto in termini di violazione L. n. 895 del 1967, art. 10 e non invece come violazione dell'art. 679 cod. pen.: la difesa richiama un arresto delle Sezioni Unite del 19.4.1986, secondo cui rientrano nella categoria delle "materie esplodenti" quelle sostanze prive di potenzialità micidiali e nella categoria degli "esplosivi" solo quelle sostanze caratterizzate da potenzialità omicidiarie e lamenta che la corte territoriale abbia del tutto trascurato gli esiti della consulenza che ebbe a consegnare una valutazione in termini di minima potenzialità offensiva. Pertanto, la difesa suggerisce di opinare nel senso che sia stato errato escludere l'applicabilità degli artt.678 e 679 cod. pen. e che i reperti in sequestro siano stati fatti rientrare nel concetto di parti di arma da guerra, a prescindere appunto dall'assenza di micidialità. Non solo, ma viene annotato come per parte di arma debba intendersi ogni parte necessaria a rendere l'arma atta ad offendere, sempre che essa, dotata di autonomia funzionale, si presti ad una ricomposizione mediante un procedimento facile e di veloce effettuazione, laddove nulla venne rinvenuto in loco quali miccia, polvere pirica o carica di mina, il che avrebbe dovuto portare a concludere sul fatto che i due detonatori erano sprovvisti di ogni meccanismo di innesco e quindi non potevano essere paragonati ad arma da guerra. La qualificazione operata dalla corte sarebbe quindi errata, perché viziata da un approccio semplicistico e dogmatico.
2.2 Carenza, illogicità della motivazione, quanto alla prova dell'elemento soggettivo del reato. La difesa fa rilevare che i due detonatori furono trovati all'interno dell'escavatore, con il che sarebbe fuorviante ed errato avere indicato - come fece la corte territoriale - che il fatto che l'imputato sia stato visto collocare nel compressore un involucro bianco (e non la res corpo di reato) sia prova dell'elemento psicologico in capo all'imputato. Ancora, sarebbe illogico l'aver sottovalutato che la cava in questione era in concessione alla ST VI & c. snc, che i mezzi della società erano lasciati in aree a cielo aperto con facile accesso a chiunque , che si erano verificati dei furti che erano stati denunciati, cosicché non avrebbe dovuto la corte escludere aprioristicamente che i due detonatori potevano esser stati collocati da terzi, all'interno del vano dell'escavatore, ove vennero rinvenuti. Nè valenza dimostrativa del dolo poteva essere attribuita alla circostanza che l'imputato aveva il ruolo di fuochino, atteso che detta licenza non poteva essere dismessa dal prevenuto quando si recava ad operare in cave con i mezzi tradizionali (quali martellone ed escavatore), come quella della Montagnola, cui si ha riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I giudici di merito hanno correttamente seguito l'orientamento di questa forte, più volte ribadito, secondo cui il possesso di detonatori, qualunque sia la qualità e la quantità dell'esplosivo in essi contenuto, integra il delitto di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 10 (Sez. 1, 21.10.1994 , n. 12223, Sez. 6, 9.11.1989, n. 3157).
Tale modus opinandi trae la sua ratio nel fatto che il detonatore è parte di arma da guerra, nel senso che è parte funzionale all'innesco di carica esplosiva, come correttamente rilevato dai giudici di merito, di talché non può che risultare ininfluente il quantitativo di esplosivo in esso contenuto. Va puntualizzato infatti che il detonatore è un involucro di metallo che ha una funziona rilevantissima durante l'accensione dell'esplosivo d'innesco, poiché impedisce a questo di disperdersi, procedendo ad una vera e propria compressione;
il detonatore è un artifizio esplosivo primario contenente una piccola quantità di esplosivo innescato a sua volta da esplosivo primario molto sensibile alla fiamma, la cui esplosione produce pressioni e temperatura molto elevate, in grado di produrre una rottura molecolare nell'esplosivo secondario e così iniziare il processo di detonazione. La natura di tale manufatto da quindi conto della ragionevolezza della sua riconducibilità all'arma da guerra, essendo destinato al confezionamento di ordigni esplosivi parificati alle armi da guerra.
È quindi di tutta evidenza come la discussione portata dalla difesa sul fronte della distinzione tra esplosivi e materie esplodenti non sia del tutto pertinente, avendosi riguardo nel caso di specie non già a materiale esplosivo o esplodente (in relazione al quale può essere richiamata la sentenza delle Sezioni Unite 10901/1986), bensì all'involucro con le caratteristiche sopramenzionate, destinato ad operare come compressore del materiale (sia esplosivo che esplodente) e dunque quale accessorio indispensabile per il confezionamento di congegni, anche micidiali. Trattasi di valutazione non semplicistica, ma ancorata alla potenzialità offensiva dei manufatti in questione, indipendentemente dal fatto che in quel momento gli stessi fossero risultati privi di meccanismi di innesto. Corretto è quindi stato l'inquadramento normativo della fattispecie , assolutamente coerente con il consolidato orientamento di questa corte di legittimità. Quanto al secondo motivo, afferente all'elemento soggettivo del reato, va sottolineato che la corte territoriale rilevava come il ST fu oggetto di osservazione a distanza e venne visto usare l'escavatore all'interno del quale vennero rinvenuti i due detonatori;
non solo ma l'attività osservata a distanza di cui si rese protagonista era di fatto preparatoria l'area interessata e quindi propedeutica ad una successiva detonazione ed esplosione. Veniva rilevato dai giudici a quibus che per quanto il ST non fosse il legale rappresentante dell'azienda (carica che era attribuita a suo padre) era però il titolare della licenza richiesta per la detenzione e l'utilizzo dell'esplosivo e dunque plausibilmente dovevano a lui ricondursi i due manufatti in questione, essendo il responsabile delle esplosioni che si rendevano necessarie nell'attività della cava. Ancora, quanto all'accessibilità nell'area dei lavori di estrazione ad opera di chicchessia ed alla intervenuta commissione di furto alcuni mesi prima sull'escavatore in questione, nessuna denuncia venne sporta quanto ad un intervento di terzi finalizzato alla collocazione dei due detonatori, ipotesi questa che non poteva che essere ritenuta del tutto implausibile e priva di un ancoraggio a dati concreti (visto che un conto è la sottrazione ad opera di ignoti, un altro è la collocazione di strumenti compatibili con l'attività di cava, ad opera di terzi sconosciuti). Si deve quindi concludere che anche in relazione al profilo soggettivo, i giudici del merito hanno condotto una valutazione corretta , aderente ai dati di fatto acquisiti e non forzata, perché sorretta da considerazioni di ordine logico non contestabili.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2012