Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/03/2003, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
I L L O S 9 E 8 6 E a # . N l 0 3729 /03 a O N I n Z . e A 1 p R 8 T 0 á 9 S 1 I 1 . n . G e 1 t E š i R š IN I ME DT PC OITA A e t D : h a c 2 i E f . T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i T d U Oggesto F R o S A m E SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Jott. Giovanni OILA Presidente R.G.N. 2323/01 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron. 8519 Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Gott, Renato RORDORT - Consigliere Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 22/11/2002 - ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASCALE FULVIO, presso 1'avvocato ROBERTO ALLEGRA, VALAD ER 21, rappresentato ē difeso dagli avvocati GIANCARLO CAPUANO, DAVIDE CALANDRA, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA BENEVENTO, SERVIZIO RISCOSSIONI SARI;
intimati avverso il provvedimento del Tribunale ai BENEVENTO, 2002 emesso i 14/06/00; 2140 udita la relazione della cauza svolta nella pubblica udienza del 22/11/2002 dal Consigliere Dott. Fran cesco FELICE II;
ud to 11 F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dotz. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'accoglimento del ricorso, Svolgimento dal processo 1 T 11 data 25 aprile 1998 veniva notificata A Pa- scale ulvio cartella esattoriale per lire 730.000, per l'esazione di violazioni del codice della strada. Pro- posta opposizione dinanzi alla pretura di Benevento, veniva designato il Pretore, che fissava dinanzi 2 sè l'udienza di discussione per il giorno 23 ottobre 1998. Tale udienza venne successivamente rinviata al 7 giugno 1999, ma anche questa udienza non si tenne, essendo nel frattempo entrata in vigore la normativa sul giudice unico. Nominato per la causa il giudice dal Presidente de Tribunale, il magistrato nominato fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14 giugno 2000. A cale udienza, non essendo compa so 'opponente, provvedimento opposto veniva convalidato. Il AS ha proposto ricorso a questa Corte av- verso il provvedimento di convalida, con atto notifica- to nel gennaio 2001 al Prefetto di Benevento ed al Ser- vizio di riscossione SA. RI. Le parti intimate non hanno presentato difese. 2 Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo proposto si deduce che l provvedimento di nomina del giudice unico, е La data do l'udienza di comparizione dinanzi સ sé da questo fissata, non erano stati notificati ad esso ricorrente, per cui l'ordinanza di convalida del provvedimento op posto per la mancata comparizione dell'opponente è il- legittima. Il ricorso fondato. Secondo quanto risulta dagli atti del giudizio di - che questa Corte deve esaminare, essendo primo grado error in procedendo il ricorso fu deposi- תנן decietto tato il giorno 19 maggio 1998 presso la pretura di Be- nevento dall'odierno ricorrente FA IO, che agiva di persona e aveva dichiarato la propria residen- za in Gicia Sannitica. In data 28 maggio 1998 il Fre- Core designato fissò per la discussione della causa l'udienza del 17 settembre 1998, e di tale fissazione fu data comunicazione al Pascale presso la sua residen- za. L'udienza, peraltro, non si tenne per lo sciopero degli avvocati e fu rinviata primo all'11 febbraio 1999 e poi all'udienza dell' luglio 1999. Successivamente, soppresse le Preture, divenuta causa di competenza del Tribunale e assegnata ad un la nuovo giudice, questi fissò per la prosecuzione della 3 causa 'udienza del 14 giugno 2000. Di tale provvedi- mento, così come di quello di nomina del nuovo giudice, peraltro, fu data comunicazione alla Frefettura di Be- nevento ed al Concessionario del servizio di riscossio- ne tributi di Benevento, mentre nessuna comunicazione risuita data, ir nessuna forma, al ricorrente. La comunicazione, viceversa, andava dala a tutte le parti, realizzandosi altrimenti una nullità procedu- rale inerente alla regolarità del contraddittorio, es- sendosi fuori dall'ipotesi, regolata dall'art.82 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura ci- vile, riguardante il rinvio di ufficio, ex lege genza necessità d: comunicazione delie udienze di prima comparizione ove il giudice istruttore designato гой Tenga udienza nel giorno indicato dall'at zore per la prima comparizione. Ne deriva che l'ordinanza-ingiunzione non poteva essere convalidata e il relativo provvedimento va per- tanto annullato, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento in persona di altro magistrato, che provvede- rà anche sulle spese dei giudizio di cassazione.
P. Q. M.
T₁a Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impu- gnato e rinvia al Tribunale di Benevento in persona di WI l i u a P t a l s k u á e L 3 0 0 2 . R A M 3 1 a p i l o e e a s e e t s t t o r s i p ĉ D + t i e n a e h s s e a m e a p l d f l c i o i m T 2 - 1 1 3 - 1 L 6 . 1 . A R 2 8 8 . 9 9 1 , N A E T S R E E D N R E . O G S T Z I I N A L E L E I B O ن ا с в о к в е n A Ч o M о т с о р У д F r a n c e s c o F e l i c e G i o v a n n i o l l a I l C o n s i g l i e r e e s t e n s o r e I l P r e s i d e n t e c a m e r a d i c o n s i g l i o , d e l l a p r i m a s e z i o n e c i v i l e . C o s ì d e c i s o i n R o m a i l 7 n o v e m b r e 2 0 0 2 , n e l i a l t r o m a g i s t r a t e . a