Sentenza 5 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo alla decisione della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio della persona richiesta in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti previsti per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna. (Fattispecie relativa ad una ritardata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che ha annullato senza rinvio l'impugnata decisione poiché lo stato di custodia cautelare si era protratto per un periodo di tempo superiore all'entità della pena da eseguire).
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare MAE, post riforma decide sempre Corte di appello (Cass. 7862/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
In tema di mandato di arresto europeo, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione. La novella legislativa del 2 febbraio 2021, il cui art. 6, comma 1, lett. b), ha sostituito la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2012, n. 39770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39770 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 1381
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 38292/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU IN IF N. IL 15/04/1989;
avverso la sentenza n. 27/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Stabile per l'annullamento senza rinvio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 3.11.2010 la Corte d'appello di Catania ha disposto la consegna di GU IN IF, cittadino romeno nato il [...], all'autorità giudiziaria romena, in relazione al mandato di arresto Europeo 22/2.6.2009, emesso per l'esecuzione della pena di quattro anni di reclusione applicata in due distinti procedimenti, con le sentenze 8.4.08 (pena di un anno per furto consumato il 1.10.07) e 15.2.2007 (pena di tre anni per tentato omicidio consumato l'11.10.2005). La prima sentenza, in particolare, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena applicata con la seconda sentenza.
La Corte distrettuale ha spiegato perché il richiesto non poteva esser considerato "residente" in Italia, secondo la disciplina della L. n. 69 del 2005. In particolare, la sua presenza in Italia veniva qualificata come "del tutto precaria e girovaga", di durata insufficiente, senza legami sociali e affettivi oltre quelli con "i di lui parenti conviventi"; anche l'attività lavorativa allora in atto, di guardiano di gregge, dove considerarsi precaria. In definitiva, nessun radicamento duraturo era configurabile. L'GU, arrestato il 10.9.2010 era stato posto agli arresti domiciliari in sede di convalida dell'arresto, il 13.9.2010. 2. L'11 novembre 2010 nell'interesse del richiesto ha proposto ricorso per cassazione il difensore, avv. Germano, enunciando unico motivo di violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18 in ragione del negato radicamento di GU nel territorio del nostro Stato. Viene evidenziata una presenza in Italia da almeno due anni (all'epoca del procedimento avanti la Corte catanese), con attività lavorativa prestata a Napoli e poi ad Avola, dove la stessa prima Corte aveva posto agli arresti domiciliari l'GU autorizzandolo all'espletamento dell'attività lavorativa, ed è dedotta la presenza in Italia di altri componenti del nucleo familiare che "da molto tempo" svolgerebbero continuativa attività lavorativa. Proprio l'esigenza di risocializzazione, connessa all'espiazione della pena, imporrebbe il rifiuto della consegna perché la medesima pena potesse essere espiata vicino ai familiari e con la prosecuzione dell'attività lavorativa attualmente prestata.
Il ricorrente, nel presentare le proprie deduzioni sul punto del radicamento territoriale, incidentalmente richiama il fatto che i reati per i quali GU è stato condannato sono stati commessi da minorenne.
3. Il fascicolo processuale è pervenuto a questa Corte suprema solo il 25.9.2012.
Dagli accertamenti svolti dalla Cancelleria (nota Commissariato di P.S. di Avola), l'GU risulta tuttora agli arresti domiciliari per il titolo originario.
4. La sentenza deve essere annullata, con articolato provvedimento, per due ragioni.
Quanto al titolo costituito dalla sentenza 34/15.2.2007 (la condanna a tre anni per tentato omicidio), si tratta di titolo relativo a reato consumato da minorenne (dalle sentenze di primo e secondo grado risulta che l'episodio è del 11.10.2005 quando GU, nato il [...], era minorenne. In relazione a tale titolo, pertanto, la sentenza oggi impugnata è stata deliberata da giudice funzionalmente non competente in ragione dell'essere stato il reato, per cui è intervenuta una delle condanne esecutive che fondano la richiesta di consegna, consumato dall'GU quando era minorenne. È vero che la difesa non ha posto espressamente la questione, enunciando motivo che attiene alla diversa ed autonoma problematica della qualità di "residente" ai fini della L. n. 69 del 2005, art.18, lett. R, quale risultante dopo la sentenza 227/2010 della Corte
costituzionale. Tuttavia, va preso atto che quell'unico motivo deve essere considerato ammissibile in quanto propone questioni di fatto sul punto della "residenza" (nel significato apprezzato dalla disciplina mae) che il tenore della motivazione della sentenza impugnata, che fa un generico riferimento alla presenza in Italia di familiari "conviventi" con cui il richiesto avrebbe legami "familiari, di convivenza, e di amicizia" rende non immediatamente inammissibile, per genericità o manifesta infondatezza, la censura del ricorso. Conseguentemente, questo Collegio è nella pienezza dei poteri e doveri di cognizione propri di ogni giudizio di legittimità che abbia superato il vaglio dell'ammissibilità. In particolare, può trovare applicazione l'art. 609 c.p.p., comma 2, secondo cui la corte decide anche le questioni rilevabili d'ufficio (e ciò a prescindere dall'attribuzione della competenza anche per le ragioni di merito). Orbene, è insegnamento ormai consolidato di questa Corte suprema (Sez. 6, sent. 6996/2011; Sez. 6, sent. 21005/2008, di particolare rilievo per la persuasività e completezza delle argomentazioni che impongono la conclusione, qui condivisa) che, in tema di mandato d'arresto Europeo, competente a decidere sulla richiesta di consegna di soggetti minorenni all'epoca dei fatti è la sezione per i minorenni della corte d'appello, e che tale competenza è funzionale (D.P.R. n. 449 del 1988, art. 18 che ha sostituito l'art. 58, comma 1 OG e deve essere interpretato anche alla luce della valutazione costituzionale contenuta nella sentenza Corte cost 310/2008). Conseguentemente la sua violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (arg. ex SU sent. 4419/2005 e SU 14/1994). Il rilievo d'ufficio della nullità che tale incompetenza funzionale comporta (il relativo potere, a giudizio di questa Corte, dovendo essere sempre esercitato tenendo conto dell'effettivo possibile oggettivo e legittimo interesse che per una delle parti, e tanto più per quella privata, può conseguirvi) trova giustificazione nella constatazione che la prima sentenza ha del tutto omesso ogni accertamento sull'avvenuto esame del tema dell'imputabilità da parte dei giudici della pertinente sentenza romena, ne' vi ha autonomamente provveduto, come invece necessario (Sez. 6, sent. 46574/2011) Sez. 6, sent. 20371/2009), ne' in definitiva ha affrontato le questioni poste dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. I). L'impugnata sentenza va pertanto innanzitutto annullata, con rinvio alla Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, quanto alla consegna disposta in relazione alla porzione di pena (tre anni), relativa al tentato omicidio.
5. La sentenza va annullata, senza rinvio, anche relativamente alla parte che ha disposto la consegna quanto alla condanna alla pena di un anno per il furto (consumato il 1.10.2007, quindi quasi sei mesi dopo la maggiore età).
Giudica questa Corte suprema che assorbente rispetto ad ogni altro rilievo sia la constatazione dell'abnorme durata della custodia cautelare, ancorché nella forma domiciliare.
La pena di un anno, infatti, risulta certamente assorbita dalla durata della custodia cautelare: sicché, anche ai sensi del l'art. 26 della Decisione quadro 2002/584/GAI, dovendosi detrarre tale periodo, la pena risulta sostanzialmente scontata. Il che importa, allo stato, il rifiuto della consegna, che non sarebbe più legittima.
6. Va altresì disposta la revoca della misura cautelare in atto. La Corte di cassazione è giudice anche della libertà personale per le procedure di consegna, quando il fascicolo è presso di sè. Esercita pertanto anche i poteri d'ufficio riconosciuti dal codice di procedura penale in tale materia.
Orbene, questa Corte ha in precedenza (Sez. 6, sent. 25870/2010) giudicato tra l'altro che, nel procedimento di consegna ex Lege n. 69 del 2005, la mancata previsione di un termine predeterminato, sta per la fase di cassazione che assoluto, di scadenza della custodia cautelare, successivo alla prima sentenza (per cui opera il disposto dell'art. 21), non costituisce ragione di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio concreto del richiesto in consegna - rispetto ai parametri propri della disciplina nazionale cautelare generale ed estradizionale - tenuto conto dei tempi comunque ristretti previsti in via generale per la decisione sull'eventuale ricorso e della disciplina per i casi di sospensione (L. n. 69 del 2005, art. 23, comma 5) e rinvio della consegna (art. 24, con la sospensione della custodia cautelare a fini di consegna: Sez. 6, sentt. 13483 del 7-9.4.2010 e 7107 del 12-18.2.2009). Nella fattispecie, senza che ricorresse alcun caso di sospensione o rinvio della consegna, la durata della custodia cautelare si è protratta per tempo del tutto incongruo, in un contesto di apparentemente ingiustificata, eclatante inosservanza dei tempi, di ragionevole brevità, connessi alle incombenze della trasmissione del fascicolo.
Va infatti precisato che il riferimento, contenuto nella richiamata sentenza 25870/2010 per i mandati di arresto Europeo esecutivi, anche al parametro costituito dall'entità della pena residua da eseguire, non può che riguardare i casi nei quali i pur tempestivi tempi di complessiva gestione della procedura conducano ad una durata della stessa superiore all'entità della pena da eseguire. Va quindi disposta l'immediata liberazione dell'GU.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata:
senza rinvio quanto alla condanna 213 del 8.4.2008, per essere già espiata la pena di un anno di reclusione;
con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catania Sezione per i minorenni quanto alla condanna 34/P del 15.2.2007, relativa alla pena di tre anni per il delitto di tentato omicidio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22. Ordina l'immediata liberazione di GU IN IF se non agli arresti domiciliari anche per altra causa.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2012