Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2012, n. 39770
CASS
Sentenza 5 ottobre 2012

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Massime1

In tema di mandato di arresto europeo, la mancata previsione di un termine predeterminato di scadenza della custodia cautelare, successivo alla decisione della Corte di appello, non costituisce motivo di irrazionalità del sistema e di irreparabile pregiudizio della persona richiesta in consegna, tenuto conto dei tempi ristretti previsti per la decisione sull'eventuale ricorso per cassazione e della disciplina relativa ai casi di sospensione e rinvio della consegna. (Fattispecie relativa ad una ritardata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, che ha annullato senza rinvio l'impugnata decisione poiché lo stato di custodia cautelare si era protratto per un periodo di tempo superiore all'entità della pena da eseguire).

Commentario1

  • 1Custodia cautelare MAE, post riforma decide sempre Corte di appello (Cass. 7862/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    In tema di mandato di arresto europeo, in pendenza del ricorso per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, avverso la decisione che ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna, la competenza a provvedere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure coercitive applicate nel corso della procedura, a seguito delle modifiche alla disciplina dell'euromandato introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, spetta alla Corte di appello che ha emesso il provvedimento impugnato e non alla Corte di cassazione. La novella legislativa del 2 febbraio 2021, il cui art. 6, comma 1, lett. b), ha sostituito la L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 5, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2012, n. 39770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39770
Data del deposito : 5 ottobre 2012

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