CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19970 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/09/2025 della Corte d'appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NO IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dr.ssa ET RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni della difesa di parte civile, in data 27 aprile 2026, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pisa, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ha rideterminato la pena inflitta a NO NI per i delitti per cui era stato dichiarato penalmente responsabile in primo grado, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19970 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 pen. e 216, primo comma, n. 1, e 223, legge fall., a lui contestato al capo a) dell’imputazione per aver distratto l’azienda e tutti i beni aziendali della fallita “Methallica Soc. Coop. a r.l.”, dichiarata fallita l’11 settembre 2020, in qualità di co-amministratore di fatto della medesima nonché della CTM-Centro Trasformazione Metalli s.r.l., affittuaria dell’azienda distratta mediante contratto di affitto di ramo produttivo di azienda;
nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato ai capi di imputazione b) e c) per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla “Ferro s.r.l.” al fine di evadere le imposte indicando nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2016 e 2017 elementi passivi fittizi;
e nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato al capo d) per aver occultato o distrutto in tutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari della fallita al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto di cui ai precedenti capi b) e c). 2. Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del contratto di affitto di azienda quale atto distrattivo ed alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. Il contratto di affitto di azienda, infatti, alla luce della crisi di liquidità in cui si trovava la società poi fallita, sarebbe stato non un atto depauperativo ma l’unica via per generare flussi di cassa, tant’è che i canoni versati dalla CTM per circa dieci mesi avrebbero parzialmente ridotto l’esposizione debitoria della società. La successiva interruzione dei pagamenti non potrebbe poi retroattivamente colorare di illiceità penale una tale scelta imprenditoriale, assunta ex ante con finalità conservative. Il NI, socio operativo con mansioni di carpentiere, non potrebbe poi essere ritenuto amministratore di fatto della Methallica, non essendo stato individuato alcun atto specifico di gestione a lui riconducibile, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni dei professionisti coinvolti nell’operazione indicherebbero univocamente il RG, amministratore di diritto, quale unico interlocutore e decisore. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati tributari contestati, poiché l’affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbe stata fondata unicamente sulla qualificazione dello stesso come amministratore di fatto, in mancanza di individuazione di alcuna condotta materiale specifica a lui riconducibile. La contabilità, la fatturazione e la tenuta dei libri sociali sarebbero state pacificamente demandate all’amministratore di diritto e ai professionisti esterni. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente, peraltro risalente, e poiché non sarebbero stati valutati gli elementi positivi che avrebbero dovuto militare per la 3 3 concessione del beneficio, quali la condotta di vita, il comportamento processuale, ed il contesto di grave crisi in cui i fatti si sarebbero inseriti, idoneo ad attenuare l’intensità del dolo. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, poiché la Corte non avrebbe fornito alcuna motivazione specifica sula commisurazione della pena accessoria, limitandosi ad una generica riduzione, peraltro in misura comunque eccessiva, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2.Giova premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [...], non mass.). 2.1. Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidare proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte di legittimità è preclusa una siffatta incursione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di 4 4 nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). 2.2. Va ricordato, ancora, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, [...], n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, [...], n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708). 3.I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono generici, non autorizzati in sede di legittimità e manifestamente infondati. 3.1. Le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformate all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370), così come si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998, [...], Rv. 209947). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto, congruamente e nel rispetto degli stabili principi esegetici richiamati, che l’interruzione dell’attività caratteristica della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni – quand’anche in astratto rispondenti ai valori numerari di mercato - non siano stati in gran parte corrisposti dalla società gestita dall'imputato, peraltro coamministratore di fatto della fallita e, del resto (pag. 6 5 5 sentenza di appello), che la zavorra debitoria sia significativamente rimasta in capo alla società affittante, in deroga alla regola generale di cui all’art. 2560 comma 2 cod. civ., ritenuta di non automatica applicabilità al contratto di affitto di azienda (cfr. ad es. le risalenti Cass. civ. Sez. 1, n. 3027 del 08/05/1981, Rv. 413585 e Cass. civ. Sez.1, n. 2386 del 03/07/1958, Rv. 882139), la scelta della cui peculiare forma negoziale può essere ritenuta sintomatica proprio dell’intendimento di esentare il cessionario dall’onere solidale di adempiere alle obbligazioni gravanti sull’impresa cedente. La ragione di ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente con tali argomentazioni e si è limitata a prospettare una ricostruzione alternativa delle finalità dell’operazione, che sfugge al perimetro del consentito sindacato del giudice di legittimità. 3.2. Analogo giudizio di inammissibilità meritano i dedotti vizi di violazione di legge e di carenza della motivazione con riferimento all’assegnazione al ricorrente della veste di coamministratore di fatto, comuni al secondo motivo di ricorso appuntato sulla condanna per i reati tributari, che tradiscono, a loro volta, a-specificità – poiché non si misurano con l’impianto complessivo delle sentenze dei gradi di giudizio - e tendono a stimolare la Corte ad una rivisitazione globale degli elementi di prova riguardanti il ruolo direttivo da lui svolto nella compagine amministrativa dell’ente. In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal disposto dell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che “al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. Secondo l’interpretazione che dell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, [...], Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254). È stato altresì chiarito che “in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei 6 6 doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, [...], Rv.250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040). Orbene, le motivazioni delle sentenze di merito (es. pagg.
4-6 sentenza di primo grado, pagg. 6-7 sentenza impugnata) hanno pianamente e persuasivamente condiviso gli unanimi e convergenti apporti informativi dei dipendenti della fallita, del direttore tecnico di un’impresa cliente, del già coimputato RG, amministratore formale della società, del commercialista Panchetti, che ha redatto la bozza dell’atto negoziale di affitto di azienda, che hanno ricondotto l’attività gestionale della Methallica s.c.a.r.l. e, d’altronde, dell’affittuaria Ctm s.r.l. a Marchetti e NI, protagonisti delle scelte strategiche e salienti, incluse quelle di rilevanza penale, alle quali non è estraneo l’artifizio contabile dell’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, al lume, in particolare, della confessione di cui ha dato evidenza la pronuncia di primo grado (pag.12). Ed anche a fronte di tali rilievi il ricorrente ha formulato censure vaghe e puramente contestative, che precipitano nell’alveo dell’inammissibilità. 4.Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, [...], Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità della condotta dell'imputato ed – in aggiunta - il precedente penale specifico, solo per un refuso attribuito al cognome “RG”, anche perché coerentemente collegato alla sua mancata valorizzazione per il riconoscimento della recidiva, opzione processuale già operata dal primo giudice (pag.14), che riguarda il ricorrente, NI NO. A riguardo, in particolare, della nozione di reato della “stessa indole” (art. 101 cod. pen.) – che qualifica la specificità del precedente - è bene rammentare che essa prescinde dalla identità della norma incriminatrice disattesa e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali 7 7 comuni fra i diversi reati (es. Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, [...], Rv. 266545); correttamente, pertanto, il precedente penale del prevenuto, relativo allo svolgimento di attività imprenditoriale ed attinente ad omesso versamento di contributi previdenziali, che rappresentano un credito dei lavoratori dipendenti a cui il datore di lavoro non ha dato corso, è stato annoverato in tale ambito. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). In tema di commisurazione della pena, poi, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (Sez.3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963; da ultimo, ex multis, Sez.5, n.7722 del 14/11/2023, Busseni e altri, n.m.). 5. È manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, che si duole di aporìe della motivazione sulla quantificazione della durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in cinque anni, al cospetto di una pena principale complessiva di anni 3, mesi 2 di reclusione. Solo nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale è stata affermata la necessità di una specifica motivazione in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, [...], Retrosi, Rv. 278788 - 01); nel caso di specie, inoltre, non è riscontrabile una apprezzabile divaricazione, nel trattamento sanzionatorio complessivo, tra pena principale, applicata in misura di poco superiore al minimo e le pene accessorie, contenute in anni cinque dalla Corte territoriale con una significativa riduzione della durata stabilita in primo grado (arg. da Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280668 - 01). Nel caso in disamina, inoltre, la Corte d’appello ha dato conto, in motivazione, della gravità del fatto e dei precedenti specifici dell’imputato, così fornendo, nel complesso, e in ottica special-preventiva, idonea esplicitazione giustificativa dell’opzione adottata. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi 8 8 colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro tremila a beneficio della Cassa delle ammende. 7.La parte civile ha depositato conclusioni scritte, ma non ha richiesto la liquidazione delle spese. Ad ogni buon conto, la memoria inoltrata è tardiva, in quanto non rispettosa del termine dilatorio di 15 giorni liberi prima della data dell’udienza in camera di consiglio (Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO IN IC IT IS RL
udita la relazione svolta dal Consigliere NO IN;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dr.ssa ET RD, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni della difesa di parte civile, in data 27 aprile 2026, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso dell’imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pisa, riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati ha rideterminato la pena inflitta a NO NI per i delitti per cui era stato dichiarato penalmente responsabile in primo grado, consistenti nel delitto di cui agli artt. 110 cod. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19970 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/05/2026 2 2 pen. e 216, primo comma, n. 1, e 223, legge fall., a lui contestato al capo a) dell’imputazione per aver distratto l’azienda e tutti i beni aziendali della fallita “Methallica Soc. Coop. a r.l.”, dichiarata fallita l’11 settembre 2020, in qualità di co-amministratore di fatto della medesima nonché della CTM-Centro Trasformazione Metalli s.r.l., affittuaria dell’azienda distratta mediante contratto di affitto di ramo produttivo di azienda;
nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 2, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato ai capi di imputazione b) e c) per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla “Ferro s.r.l.” al fine di evadere le imposte indicando nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2016 e 2017 elementi passivi fittizi;
e nel delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, a lui contestato al capo d) per aver occultato o distrutto in tutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e dei volumi di affari della fallita al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto di cui ai precedenti capi b) e c). 2. Il ricorso per cassazione si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del contratto di affitto di azienda quale atto distrattivo ed alla sussistenza della qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente. Il contratto di affitto di azienda, infatti, alla luce della crisi di liquidità in cui si trovava la società poi fallita, sarebbe stato non un atto depauperativo ma l’unica via per generare flussi di cassa, tant’è che i canoni versati dalla CTM per circa dieci mesi avrebbero parzialmente ridotto l’esposizione debitoria della società. La successiva interruzione dei pagamenti non potrebbe poi retroattivamente colorare di illiceità penale una tale scelta imprenditoriale, assunta ex ante con finalità conservative. Il NI, socio operativo con mansioni di carpentiere, non potrebbe poi essere ritenuto amministratore di fatto della Methallica, non essendo stato individuato alcun atto specifico di gestione a lui riconducibile, anche alla luce del fatto che le dichiarazioni dei professionisti coinvolti nell’operazione indicherebbero univocamente il RG, amministratore di diritto, quale unico interlocutore e decisore. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati tributari contestati, poiché l’affermazione di responsabilità del ricorrente sarebbe stata fondata unicamente sulla qualificazione dello stesso come amministratore di fatto, in mancanza di individuazione di alcuna condotta materiale specifica a lui riconducibile. La contabilità, la fatturazione e la tenuta dei libri sociali sarebbero state pacificamente demandate all’amministratore di diritto e ai professionisti esterni. 2.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente, peraltro risalente, e poiché non sarebbero stati valutati gli elementi positivi che avrebbero dovuto militare per la 3 3 concessione del beneficio, quali la condotta di vita, il comportamento processuale, ed il contesto di grave crisi in cui i fatti si sarebbero inseriti, idoneo ad attenuare l’intensità del dolo. 2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, poiché la Corte non avrebbe fornito alcuna motivazione specifica sula commisurazione della pena accessoria, limitandosi ad una generica riduzione, peraltro in misura comunque eccessiva, in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. 2.Giova premettere, in vista della delibazione dei ricorsi, che la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [...], non mass.). 2.1. Inoltre, è bene ricordare che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, nella prospettiva di convalidare proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, perché alla Corte di legittimità è preclusa una siffatta incursione. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, [...], Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di 4 4 nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507). 2.2. Va ricordato, ancora, che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si parla di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], in motivazione). In tale ottica, deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, [...], n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, [...], n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, [...], Rv. 231708). 3.I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché interdipendenti, sono generici, non autorizzati in sede di legittimità e manifestamente infondati. 3.1. Le conclusioni rassegnate nelle sentenze del giudizio di merito si sono conformate all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui integra gli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta per distrazione la stipula, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, di un contratto di locazione di beni aziendali dell'impresa fallita senza che i relativi canoni siano versati nelle casse aziendali (Sez.5, n.49489 del 15/06/2018, Filomeni, Rv. 274370), così come si perfeziona il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di stipulazione di un contratto di affitto d'azienda in previsione del fallimento, allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, in particolar modo quando l'affitto d'azienda determini la sostanziale inattività della società in decozione (Cass. sez.5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841; Sez. 5, n. 46508 del 27/11/2008, Scirè, Rv. 242614; Sez. 5, n. 3302 del 28/01/1998, [...], Rv. 209947). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno dato conto, congruamente e nel rispetto degli stabili principi esegetici richiamati, che l’interruzione dell’attività caratteristica della società è coincisa con l'affitto di azienda in argomento, che i canoni – quand’anche in astratto rispondenti ai valori numerari di mercato - non siano stati in gran parte corrisposti dalla società gestita dall'imputato, peraltro coamministratore di fatto della fallita e, del resto (pag. 6 5 5 sentenza di appello), che la zavorra debitoria sia significativamente rimasta in capo alla società affittante, in deroga alla regola generale di cui all’art. 2560 comma 2 cod. civ., ritenuta di non automatica applicabilità al contratto di affitto di azienda (cfr. ad es. le risalenti Cass. civ. Sez. 1, n. 3027 del 08/05/1981, Rv. 413585 e Cass. civ. Sez.1, n. 2386 del 03/07/1958, Rv. 882139), la scelta della cui peculiare forma negoziale può essere ritenuta sintomatica proprio dell’intendimento di esentare il cessionario dall’onere solidale di adempiere alle obbligazioni gravanti sull’impresa cedente. La ragione di ricorso ha omesso di confrontarsi compiutamente con tali argomentazioni e si è limitata a prospettare una ricostruzione alternativa delle finalità dell’operazione, che sfugge al perimetro del consentito sindacato del giudice di legittimità. 3.2. Analogo giudizio di inammissibilità meritano i dedotti vizi di violazione di legge e di carenza della motivazione con riferimento all’assegnazione al ricorrente della veste di coamministratore di fatto, comuni al secondo motivo di ricorso appuntato sulla condanna per i reati tributari, che tradiscono, a loro volta, a-specificità – poiché non si misurano con l’impianto complessivo delle sentenze dei gradi di giudizio - e tendono a stimolare la Corte ad una rivisitazione globale degli elementi di prova riguardanti il ruolo direttivo da lui svolto nella compagine amministrativa dell’ente. In linea di diritto, la veste di amministratore di fatto va desunta dal disposto dell’art.2639 c.c., introdotto con la riforma del diritto penale societario, che stabilisce che “al soggetto formalmente rivestito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”. Secondo l’interpretazione che dell’espressione ha fornito la costante giurisprudenza di legittimità in materia, significatività e continuità non comportano necessariamente l’esercizio di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale. La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o co-gestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’ iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con ì finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o co-gestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, [...], Rv. 256534; Sez. 5, 14/04/2003, n. 22413, Sidoli, Rv. 224948; Sez. 1, 12/05/2006, n. 18464, Ponciroli, Rv. 234254). È stato altresì chiarito che “in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei 6 6 doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, [...], Rv.250094; Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, Salamida, Rv. 239040). Orbene, le motivazioni delle sentenze di merito (es. pagg.
4-6 sentenza di primo grado, pagg. 6-7 sentenza impugnata) hanno pianamente e persuasivamente condiviso gli unanimi e convergenti apporti informativi dei dipendenti della fallita, del direttore tecnico di un’impresa cliente, del già coimputato RG, amministratore formale della società, del commercialista Panchetti, che ha redatto la bozza dell’atto negoziale di affitto di azienda, che hanno ricondotto l’attività gestionale della Methallica s.c.a.r.l. e, d’altronde, dell’affittuaria Ctm s.r.l. a Marchetti e NI, protagonisti delle scelte strategiche e salienti, incluse quelle di rilevanza penale, alle quali non è estraneo l’artifizio contabile dell’utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti, al lume, in particolare, della confessione di cui ha dato evidenza la pronuncia di primo grado (pag.12). Ed anche a fronte di tali rilievi il ricorrente ha formulato censure vaghe e puramente contestative, che precipitano nell’alveo dell’inammissibilità. 4.Il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, [...], Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rimarcato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità della condotta dell'imputato ed – in aggiunta - il precedente penale specifico, solo per un refuso attribuito al cognome “RG”, anche perché coerentemente collegato alla sua mancata valorizzazione per il riconoscimento della recidiva, opzione processuale già operata dal primo giudice (pag.14), che riguarda il ricorrente, NI NO. A riguardo, in particolare, della nozione di reato della “stessa indole” (art. 101 cod. pen.) – che qualifica la specificità del precedente - è bene rammentare che essa prescinde dalla identità della norma incriminatrice disattesa e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali 7 7 comuni fra i diversi reati (es. Sez. 6, n.15439 del 17/3/16, [...], Rv. 266545); correttamente, pertanto, il precedente penale del prevenuto, relativo allo svolgimento di attività imprenditoriale ed attinente ad omesso versamento di contributi previdenziali, che rappresentano un credito dei lavoratori dipendenti a cui il datore di lavoro non ha dato corso, è stato annoverato in tale ambito. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, [...], Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). In tema di commisurazione della pena, poi, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (Sez.3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963; da ultimo, ex multis, Sez.5, n.7722 del 14/11/2023, Busseni e altri, n.m.). 5. È manifestamente infondato anche l’ultimo motivo, che si duole di aporìe della motivazione sulla quantificazione della durata delle pene accessorie fallimentari, determinata in cinque anni, al cospetto di una pena principale complessiva di anni 3, mesi 2 di reclusione. Solo nel caso in cui la durata delle pene accessorie sia determinata in misura superiore alla media edittale è stata affermata la necessità di una specifica motivazione in relazione ai criteri soggettivi e oggettivi elencati dall’art. 133 cod. pen., valutati e apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 11329 del 9/12/2019, [...], Retrosi, Rv. 278788 - 01); nel caso di specie, inoltre, non è riscontrabile una apprezzabile divaricazione, nel trattamento sanzionatorio complessivo, tra pena principale, applicata in misura di poco superiore al minimo e le pene accessorie, contenute in anni cinque dalla Corte territoriale con una significativa riduzione della durata stabilita in primo grado (arg. da Sez. 5, n. 1947 del 03/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280668 - 01). Nel caso in disamina, inoltre, la Corte d’appello ha dato conto, in motivazione, della gravità del fatto e dei precedenti specifici dell’imputato, così fornendo, nel complesso, e in ottica special-preventiva, idonea esplicitazione giustificativa dell’opzione adottata. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e, profilandosi 8 8 colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell’importo di euro tremila a beneficio della Cassa delle ammende. 7.La parte civile ha depositato conclusioni scritte, ma non ha richiesto la liquidazione delle spese. Ad ogni buon conto, la memoria inoltrata è tardiva, in quanto non rispettosa del termine dilatorio di 15 giorni liberi prima della data dell’udienza in camera di consiglio (Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente NO IN IC IT IS RL