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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3337 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Marco Campora e Dario Vannetiello, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di TO TO per il delitto di soppressione di atto pubblico fidefaciente (capo A) e di falso materiale in atto pubblico fidefaciente (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al TO si contesta di avere soppresso l'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 20 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3337 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 giugno 2007 unitamente alla relata della notifica a lui effettuata (capo A) e di avere formato un falso referto medico a lui apparentemente rilasciato e di avere prodotto tale documento all'udienza del 17 novembre 2015 innanzi alla Corte di appello di Napoli nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'incidente di esecuzione sollevato sulla base dell'omessa notificazione dell'estratto contumaciale la cui soppressione è contestata al capo A (capo B). In particolare, secondo l'accusa, il TO era stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2007 per violazioni urbanistiche con conseguente ordine di demolizione dei manufatti abusivi. In data 1 luglio 2015, in concomitanza con l'inizio delle demolizioni, il TO aveva proposto incidente di esecuzione sostenendo che detta sentenza non era divenuta esecutiva, non essendogli stato notificato l'estratto contumaciale. Le successive indagini avevano consentito di accertare che l'estratto contumaciale era stato formato ed anche notificato al TO in data 15 ottobre 2007 e che falso era anche un referto medico che egli aveva prodotto nel procedimento relativo all'incidente di esecuzione onde dimostrare che in quella data l'estratto contumaciale non poteva essergli stato notificato perché egli si trovava in ospedale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TO TO, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha redatto un distinto atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo A), la violazione degli artt. 490 e 476 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che l'estratto contumaciale non può essere ritenuto un atto pubblico agli effetti delle disposizioni sopra citate;
al massimo poteva ritenersi tale solo la relata di notifica, in quanto essa attestava l'avvenuta esecuzione dell'attività di notificazione. La porzione di atto rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato in occasione della perquisizione era solo parte del frontespizio che accompagnava l'estratto contumaciale e non era parte integrante del suo contenuto. Il dolo era solo generico. Conseguentemente, egli doveva essere prosciolto dall'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo B), violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. 2 Sostiene il ricorrente che, pur essendo possibili due diverse ricostruzioni dei fatti, la Corte di appello ha optato per quella più sfavorevole all'imputato, in violazione del principio in dubio pro reo, basandosi esclusivamente sulla circostanza che all'epoca in cui il referto era stato richiesto la struttura ospedaliera che lo aveva rilasciato procedeva solo mediante documenti informatici e trascurando che in una sezione dell'archivio dell'ospedale era stato rinvenuto uno scatolo in cui erano riposte le matrici cartacee della stessa serie numerica cui apparteneva anche il referto prodotto dal TO e pertanto non era possibile escludere che occasionalmente fossero stati formati referti su moduli cartacei. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale al delitto contestato al capo B). La recidiva non poteva essere applicata perché la condanna per la violazione urbanistica non era ancora passata in giudicato e comunque trattavasi di contravvenzione. Inoltre, applicare la recidiva sulla base di una condanna per un reato avvinto dal vincolo della continuazione con quello da giudicare significava annullare gli effetti positivi per il condannato derivanti dall'applicazione del cumulo giuridico. Né il TO era mai stato dichiarato recidivo per effetto di altra sentenza passata in giudicato. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta, quanto al delitto di cui al capo A), la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che il ragionamento poggia su indizi privi di certezza, non essendovi certezza in ordine alla loro verificazione. In particolare, il ricorrente, dopo avere richiamato i principi elaborati da questa Corte di cassazione in tema di prova indiziaria, sostiene che non vi sarebbe certezza in ordine alla avvenuta notificazione al TO dell'estratto contumaciale in data 15 ottobre 2007, che è la circostanza fattuale sulla quale i Giudici del merito hanno fondato il ragionamento indiziario che ha condotto alla pronuncia di condanna. Si tratterebbe di un fatto solo probabile, come affermato nella sentenza di secondo grado. La Corte di appello era arrivata ad affermare che la notifica fosse stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) sul frontespizio della sentenza erano annotate la data della notifica dell'estratto contumaciale e la data in cui la stessa sentenza era divenuta irrevocabile;
b) l'esecuzione della notifica risultava anche dal registro cronologico mod. B informatizzato;
c) in occasione della 3 perquisizione domiciliare a carico del TO era stata rinvenuta la nota di cancelleria che di solito accompagna l'estratto contumaciale notificato all'imputato; d) in occasione di un precedente incidente di esecuzione relativo alla stessa sentenza, il TO non aveva eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, ma si era limitato ad evidenziare che era stato richiesto il permesso in sanatoria. Tali elementi erano per loro natura inidonei a provare con certezza l'avvenuta notifica;
l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto provvedervi non ne aveva ricordo e comunque la notifica non ammetteva equipollenti. Neppure aveva rilievo che con altro e precedente incidente di esecuzione il TO non avesse eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, poiché egli in quella occasione aveva ritenuto di poter contare sul rilascio del permesso in sanatoria. Peraltro, anche laddove la notifica dell'estratto contumaciale fosse avvenuta, non era possibile affermare con certezza che il documento fosse stato distrutto od occultato dall'imputato, potendo esso essere andato smarrito e su tale eventualità la Corte di appello non aveva motivato. In sostanza, la affermazione della penale responsabilità dell'imputato poggiava esclusivamente sul movente, ossia sull'interesse del TO a sopprimere l'estratto contumaciale notificato al fine di contestare l'esecutività della sentenza cui esso si riferiva e bloccare la demolizione dei manufatti ordinata dalla stessa sentenza. Neppure dalle intercettazioni o dalle ulteriori indagini effettuate erano emerse complicità tra il TO ed il personale dell'ufficio giudiziario che aveva accesso al documento sottratto. 2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta l'omesso rilievo, ad opera della Corte di appello, della estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione, maturata prima della pronuncia di secondo grado. Nel capo di imputazione era indicata la data di accertamento della sottrazione, non quella in cui il reato era stato commesso. Nell'incertezza circa la data in cui il reato fosse stato consumato, questa doveva ritenersi compresa tra il 14 novembre 2007, data del passaggio in giudicato della sentenza cui si riferiva l'estratto contumaciale, e la data del 1 luglio 2015, in cui la sottrazione era stata accertata, ma, in applicazione del principio in dubio pro reo, la consumazione doveva ritenersi avvenuta il 14 novembre 2007; il termine di prescrizione, considerato anche il periodo di ventotto giorni durante il quale il termine di prescrizione era rimasto sospeso nel processo di appello, era quindi maturato il giorno 11 giugno 2020, essendo pari ad anni dodici e mesi sei. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta, in 4 relazione al reato di cui al capo B), la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello fondato la sua decisione soltanto su parte del materiale probatorio acquisito. In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che presso l'Ospedale, all'interno di un faldone, erano stati rinvenuti numerosi referti medici, tra i quali anche quello relativo al TO del 15 ottobre 2007; alcuni di tali referti erano stati redatti manualmente e su supporto cartaceo e non in formato digitale. Quanto alla mancanza sul referto del timbro del medico che l'aveva formato, il teste RO LZ aveva dichiarato che la sua apposizione non era indefettibile, poiché, sia pure raramente, capitava che il medico dimenticasse di apporre data e firma. Infine, risultava che il TO aveva versato euro 10,00 per la copia del referto, che pertanto doveva ritenersi esistente. Da tali elementi e soprattutto dal rinvenimento del certificato presso l'archivio dell'ospedale risultava provato che il documento era stato rilasciato dal medico Pellegrini, che non era stato mai escusso quale testimone. 3. L'avv. Dario Vannetiello ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo si segnala che dall'istruttoria non è emerso, in relazione al delitto di cui al capo A), come e quando il ricorrente avrebbe sottratto la relata di notifica e in concorso con chi egli avrebbe agito e che il mero movente non vale a colmare la mancanza di prova. 3.2. Con il secondo motivo nuovo lamenta, in relazione al delitto di cui al capo B), il travisamento della prova, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la prova dichiarativa del dott. Ruggiero LZ, di valutare la attendibilità del direttore sanitario dott. Russo nel punto in cui afferma la esclusiva redazione informatica dei referti, smentita dalla provata esistenza di certificati redatti manualmente, e di considerare la decisiva carenza probatoria segnalata dalla difesa non essendo stato escusso il firmatario del certificato. 3.3. Con il terzo motivo nuovo il difensore deduce che non può essere applicata la recidiva reiterata, in quanto nelle precedenti sentenze di condanna all'imputato non è stato mai applicato l'aumento di pena per la recidiva, essendo state applicate le attenuanti equivalenti o prevalenti e comunque non può tenersi conto della sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 2020, successivamente alla commissione dei delitti per i quali si procede in questa sede, che dovevano ritenersi consumati in data 17 novembre 2015 quello di cui al capo b) ed in data 14 novembre 2007 quella contestata al capo A). Il ricorrente invoca, pertanto, l'ordinanza n. 36738/22 del 28 settembre 5 2022 con la quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se la recidiva reiterata presupponga la precedente applicazione dell'aumento ex art. 99 cod. pen. e la anteriorità della irrevocabilità della sentenza con la quale il relativo aumento sia stato applicato. Il difensore chiede, quindi, la rimessione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite o quanto meno il rinvio ad un'udienza successiva alla decisione delle Sezioni Unite, prevista per il 30 marzo 2023. In ogni caso, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva. Sul punto essa si limita ad evidenziare «la articolazione, gravità e reiterazione delle condotte ... l'assenza di resipiscenza», ma tale argomento si pone in contrasto con l'applicazione del minimo edittale e comunque non viene indicata la relazione qualificata tra i precedenti penali ed i nuovi delitti per i quali si procede in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'estratto contumaciale è un atto pubblico, in quanto con esso il cancelliere attesta che è stata emessa la sentenza contumaciale e quale sia il contenuto del suo dispositivo. Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario è un atto pubblico. Anche laddove si volesse ritenere che l'estratto contumaciale non sia un atto pubblico, deve comunque osservarsi che dopo che ad esso è stata apposta l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, che è pubblico ufficiale, dell'avvenuta sua notificazione all'imputato, esso vale ad integrare il contenuto della relata di notifica nella parte in cui attesta che presso il destinatario è stato consegnato in una certa data proprio quell'atto, avente quel determinato contenuto e sul quale viene apposta proprio quella relata. In sostanza, la relata di notifica richiama implicitamente il contenuto dell'estratto contumaciale sul quale essa viene apposta, cosicché anche tale contenuto diviene parte integrante dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale 6 svolgimento del traffico giuridico (Sez. 5, n. 2658 del 27/01/1993, Panu, Rv. 194335). 2. Inammissibile è il quarto motivo. Il ricorrente, laddove afferma che il ragionamento adottato dai giudici del merito per affermare la sua penale responsabilità è illogico perché non sarebbe certo che egli abbia ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, non si confronta con le ragioni addotte in proposito dai giudici del merito che, sulla base di molteplici elementi di prova, in gran parte trascurati o pretermessi dal ricorrente, sono arrivati ad affermare, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, che è certo che all'imputato sia stato notificato l'estratto contumaciale e che ciò sia avvenuto il 15 ottobre 2007. Laddove egli sostiene che le prove raccolte sono inidonee a tal fine, egli invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'argomento del ricorrente secondo il quale, anche laddove l'estratto contumaciale fosse stato effettivamente notificato al TO, non si potrebbe escludere che il suo mancato rinvenimento non sia dovuto ad una attività dell'imputato volta a sottrarlo od occultarlo, ma al suo smarrimento ad opera dei cancellieri. Anche in ordine alle ragioni per cui deve escludersi che l'estratto contumaciale possa essere andato smarrito a causa del disordine negli uffici di cancelleria la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, osservando, tra l'altro, che laddove tale atto fosse andato smarrito a causa di un'inadeguata custodia del fascicolo, anche altri atti in esso contenuti avrebbero dovuto andare dispersi, il che, invece, non era avvenuto. Il ricorrente mostra, quindi, di non volersi confrontare con tali ragioni, cosicché il motivo risulta anche generico. 3. Anche il secondo ed il sesto motivo di ricorso non si sottraggono alla sanzione dell'inammissibilità, risultando anch'essi generici. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 7 Nel caso di specie, i giudici del merito non hanno trascurato la circostanza indicata dall'odierno ricorrente, ossia il rinvenimento nell'archivio dell'ospedale di copia del certificato rilesciato al TO e predisposto a penna su un modulo cartaceo, avendo, invece, indicato le ragioni per le quali anche il documento così rivenuto deve ritenersi il frutto di una contraffazione, ossia la circostanza, emersa nel corso delle indagini, secondo la quale il modulo utilizzato per la sua redazione, recante un numero seriale, faceva parte di un blocco di moduli consegnato all'ospedale dalla impresa stampatrice solo nel 2010, mentre il certificato prodotto dal TO sarebbe stato redatto nel 2007. Inoltre, è stato osservato che la ricevuta di pagamento consegnata al TO si riferisce al rilascio di una cartella clinica e non ad un referto o un certificato. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Anche in questo caso, peraltro, il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. Peraltro, il certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso è quello spedito a richiesta di privati, il cui contenuto è diverso dal certificato spedito a richiesta dell'autorità giudiziaria che è inserito nel fascicolo processuale. Ed infatti, da quest'ultimo emerge che il TO, oltre ad avere riportato condanna con sentenza del 13 maggio 1999 i cui effetti penali sono ormai estinti a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha riportato altra condanna con sentenza del 8 ottobre 2001, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2005 per ricettazione falsità in certificati e sostituzione di persona, alla pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre alla multa. Inoltre, il TO ha riportato altra condanna, irrevocabile il 16 ottobre 2007, 8 per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., venendo anche dichiarato recidivo reiterato. Il motivo di ricorso appare, quindi, comunque manifestamente infondato. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La pena per i reati di cui ai capi A) e B), in quanto aggravati ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è pari ad anni dieci di reclusione, come indicato dal ricorrente. Tuttavia, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica, la pena edittale deve essere aumentata di un ulteriore terzo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., intervenendo detta recidiva qualificata come seconda aggravante ad effetto speciale. A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 27598601). Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Ne deriva che la pena edittale ascende per entrambi i reati ad anni tredici e mesi quattro e quindi il termine minimo di prescrizione ha la stessa durata. Detto termine, anche non considerando eventuali cause di sua sospensione, era destinato a spirare, anche ipotizzando che esso abbia iniziato a decorrere dal 15 ottobre 2007 come sostenuto dal ricorrente, in data 15 febbraio 2021. Tuttavia, esso è stato interrotto, dapprima dalla sentenza di primo grado del 11 aprile 2018 e poi dalla sentenza di secondo grado del 12 maggio 2021, mentre il termine massimo di prescrizione, che per effetto dell'applicazione della recidiva reiterata si ottiene, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., aumentando il termine minimo nella misura di due terzi, non risulta ancora maturato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2022.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv.ti Marco Campora e Dario Vannetiello, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 3 ottobre 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di TO TO per il delitto di soppressione di atto pubblico fidefaciente (capo A) e di falso materiale in atto pubblico fidefaciente (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Al TO si contesta di avere soppresso l'estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli il 20 Penale Sent. Sez. 5 Num. 3337 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 giugno 2007 unitamente alla relata della notifica a lui effettuata (capo A) e di avere formato un falso referto medico a lui apparentemente rilasciato e di avere prodotto tale documento all'udienza del 17 novembre 2015 innanzi alla Corte di appello di Napoli nell'ambito del giudizio avente ad oggetto l'incidente di esecuzione sollevato sulla base dell'omessa notificazione dell'estratto contumaciale la cui soppressione è contestata al capo A (capo B). In particolare, secondo l'accusa, il TO era stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 giugno 2007 per violazioni urbanistiche con conseguente ordine di demolizione dei manufatti abusivi. In data 1 luglio 2015, in concomitanza con l'inizio delle demolizioni, il TO aveva proposto incidente di esecuzione sostenendo che detta sentenza non era divenuta esecutiva, non essendogli stato notificato l'estratto contumaciale. Le successive indagini avevano consentito di accertare che l'estratto contumaciale era stato formato ed anche notificato al TO in data 15 ottobre 2007 e che falso era anche un referto medico che egli aveva prodotto nel procedimento relativo all'incidente di esecuzione onde dimostrare che in quella data l'estratto contumaciale non poteva essergli stato notificato perché egli si trovava in ospedale. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TO TO, a mezzo dei suoi difensori, ciascuno dei quali ha redatto un distinto atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sei motivi. 2.1. Con il primo motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo A), la violazione degli artt. 490 e 476 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che l'estratto contumaciale non può essere ritenuto un atto pubblico agli effetti delle disposizioni sopra citate;
al massimo poteva ritenersi tale solo la relata di notifica, in quanto essa attestava l'avvenuta esecuzione dell'attività di notificazione. La porzione di atto rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato in occasione della perquisizione era solo parte del frontespizio che accompagnava l'estratto contumaciale e non era parte integrante del suo contenuto. Il dolo era solo generico. Conseguentemente, egli doveva essere prosciolto dall'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta, quanto al delitto contestato al capo B), violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione. 2 Sostiene il ricorrente che, pur essendo possibili due diverse ricostruzioni dei fatti, la Corte di appello ha optato per quella più sfavorevole all'imputato, in violazione del principio in dubio pro reo, basandosi esclusivamente sulla circostanza che all'epoca in cui il referto era stato richiesto la struttura ospedaliera che lo aveva rilasciato procedeva solo mediante documenti informatici e trascurando che in una sezione dell'archivio dell'ospedale era stato rinvenuto uno scatolo in cui erano riposte le matrici cartacee della stessa serie numerica cui apparteneva anche il referto prodotto dal TO e pertanto non era possibile escludere che occasionalmente fossero stati formati referti su moduli cartacei. 2.3. Con il terzo motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Ferdinando Letizia, il ricorrente lamenta violazione di legge quanto all'applicazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale al delitto contestato al capo B). La recidiva non poteva essere applicata perché la condanna per la violazione urbanistica non era ancora passata in giudicato e comunque trattavasi di contravvenzione. Inoltre, applicare la recidiva sulla base di una condanna per un reato avvinto dal vincolo della continuazione con quello da giudicare significava annullare gli effetti positivi per il condannato derivanti dall'applicazione del cumulo giuridico. Né il TO era mai stato dichiarato recidivo per effetto di altra sentenza passata in giudicato. 2.4. Con il quarto motivo, corrispondente al primo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta, quanto al delitto di cui al capo A), la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che il ragionamento poggia su indizi privi di certezza, non essendovi certezza in ordine alla loro verificazione. In particolare, il ricorrente, dopo avere richiamato i principi elaborati da questa Corte di cassazione in tema di prova indiziaria, sostiene che non vi sarebbe certezza in ordine alla avvenuta notificazione al TO dell'estratto contumaciale in data 15 ottobre 2007, che è la circostanza fattuale sulla quale i Giudici del merito hanno fondato il ragionamento indiziario che ha condotto alla pronuncia di condanna. Si tratterebbe di un fatto solo probabile, come affermato nella sentenza di secondo grado. La Corte di appello era arrivata ad affermare che la notifica fosse stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) sul frontespizio della sentenza erano annotate la data della notifica dell'estratto contumaciale e la data in cui la stessa sentenza era divenuta irrevocabile;
b) l'esecuzione della notifica risultava anche dal registro cronologico mod. B informatizzato;
c) in occasione della 3 perquisizione domiciliare a carico del TO era stata rinvenuta la nota di cancelleria che di solito accompagna l'estratto contumaciale notificato all'imputato; d) in occasione di un precedente incidente di esecuzione relativo alla stessa sentenza, il TO non aveva eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, ma si era limitato ad evidenziare che era stato richiesto il permesso in sanatoria. Tali elementi erano per loro natura inidonei a provare con certezza l'avvenuta notifica;
l'ufficiale giudiziario che avrebbe dovuto provvedervi non ne aveva ricordo e comunque la notifica non ammetteva equipollenti. Neppure aveva rilievo che con altro e precedente incidente di esecuzione il TO non avesse eccepito l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, poiché egli in quella occasione aveva ritenuto di poter contare sul rilascio del permesso in sanatoria. Peraltro, anche laddove la notifica dell'estratto contumaciale fosse avvenuta, non era possibile affermare con certezza che il documento fosse stato distrutto od occultato dall'imputato, potendo esso essere andato smarrito e su tale eventualità la Corte di appello non aveva motivato. In sostanza, la affermazione della penale responsabilità dell'imputato poggiava esclusivamente sul movente, ossia sull'interesse del TO a sopprimere l'estratto contumaciale notificato al fine di contestare l'esecutività della sentenza cui esso si riferiva e bloccare la demolizione dei manufatti ordinata dalla stessa sentenza. Neppure dalle intercettazioni o dalle ulteriori indagini effettuate erano emerse complicità tra il TO ed il personale dell'ufficio giudiziario che aveva accesso al documento sottratto. 2.5. Con il quinto motivo, corrispondente al secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta l'omesso rilievo, ad opera della Corte di appello, della estinzione del reato di cui al capo A) per prescrizione, maturata prima della pronuncia di secondo grado. Nel capo di imputazione era indicata la data di accertamento della sottrazione, non quella in cui il reato era stato commesso. Nell'incertezza circa la data in cui il reato fosse stato consumato, questa doveva ritenersi compresa tra il 14 novembre 2007, data del passaggio in giudicato della sentenza cui si riferiva l'estratto contumaciale, e la data del 1 luglio 2015, in cui la sottrazione era stata accertata, ma, in applicazione del principio in dubio pro reo, la consumazione doveva ritenersi avvenuta il 14 novembre 2007; il termine di prescrizione, considerato anche il periodo di ventotto giorni durante il quale il termine di prescrizione era rimasto sospeso nel processo di appello, era quindi maturato il giorno 11 giugno 2020, essendo pari ad anni dodici e mesi sei. 2.6. Con il sesto motivo, corrispondente al terzo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avv. Marco Campora, il ricorrente lamenta, in 4 relazione al reato di cui al capo B), la illogicità della motivazione, per avere la Corte di appello fondato la sua decisione soltanto su parte del materiale probatorio acquisito. In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che presso l'Ospedale, all'interno di un faldone, erano stati rinvenuti numerosi referti medici, tra i quali anche quello relativo al TO del 15 ottobre 2007; alcuni di tali referti erano stati redatti manualmente e su supporto cartaceo e non in formato digitale. Quanto alla mancanza sul referto del timbro del medico che l'aveva formato, il teste RO LZ aveva dichiarato che la sua apposizione non era indefettibile, poiché, sia pure raramente, capitava che il medico dimenticasse di apporre data e firma. Infine, risultava che il TO aveva versato euro 10,00 per la copia del referto, che pertanto doveva ritenersi esistente. Da tali elementi e soprattutto dal rinvenimento del certificato presso l'archivio dell'ospedale risultava provato che il documento era stato rilasciato dal medico Pellegrini, che non era stato mai escusso quale testimone. 3. L'avv. Dario Vannetiello ha fatto pervenire una memoria difensiva contenente motivi nuovi. 3.1. Con il primo motivo nuovo si segnala che dall'istruttoria non è emerso, in relazione al delitto di cui al capo A), come e quando il ricorrente avrebbe sottratto la relata di notifica e in concorso con chi egli avrebbe agito e che il mero movente non vale a colmare la mancanza di prova. 3.2. Con il secondo motivo nuovo lamenta, in relazione al delitto di cui al capo B), il travisamento della prova, in quanto la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la prova dichiarativa del dott. Ruggiero LZ, di valutare la attendibilità del direttore sanitario dott. Russo nel punto in cui afferma la esclusiva redazione informatica dei referti, smentita dalla provata esistenza di certificati redatti manualmente, e di considerare la decisiva carenza probatoria segnalata dalla difesa non essendo stato escusso il firmatario del certificato. 3.3. Con il terzo motivo nuovo il difensore deduce che non può essere applicata la recidiva reiterata, in quanto nelle precedenti sentenze di condanna all'imputato non è stato mai applicato l'aumento di pena per la recidiva, essendo state applicate le attenuanti equivalenti o prevalenti e comunque non può tenersi conto della sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 2020, successivamente alla commissione dei delitti per i quali si procede in questa sede, che dovevano ritenersi consumati in data 17 novembre 2015 quello di cui al capo b) ed in data 14 novembre 2007 quella contestata al capo A). Il ricorrente invoca, pertanto, l'ordinanza n. 36738/22 del 28 settembre 5 2022 con la quale è stato chiesto alle Sezioni Unite di stabilire se la recidiva reiterata presupponga la precedente applicazione dell'aumento ex art. 99 cod. pen. e la anteriorità della irrevocabilità della sentenza con la quale il relativo aumento sia stato applicato. Il difensore chiede, quindi, la rimessione della trattazione del ricorso alle Sezioni Unite o quanto meno il rinvio ad un'udienza successiva alla decisione delle Sezioni Unite, prevista per il 30 marzo 2023. In ogni caso, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva. Sul punto essa si limita ad evidenziare «la articolazione, gravità e reiterazione delle condotte ... l'assenza di resipiscenza», ma tale argomento si pone in contrasto con l'applicazione del minimo edittale e comunque non viene indicata la relazione qualificata tra i precedenti penali ed i nuovi delitti per i quali si procede in questa sede. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'estratto contumaciale è un atto pubblico, in quanto con esso il cancelliere attesta che è stata emessa la sentenza contumaciale e quale sia il contenuto del suo dispositivo. Peraltro, lo stesso ricorrente ammette che la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario è un atto pubblico. Anche laddove si volesse ritenere che l'estratto contumaciale non sia un atto pubblico, deve comunque osservarsi che dopo che ad esso è stata apposta l'attestazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, che è pubblico ufficiale, dell'avvenuta sua notificazione all'imputato, esso vale ad integrare il contenuto della relata di notifica nella parte in cui attesta che presso il destinatario è stato consegnato in una certa data proprio quell'atto, avente quel determinato contenuto e sul quale viene apposta proprio quella relata. In sostanza, la relata di notifica richiama implicitamente il contenuto dell'estratto contumaciale sul quale essa viene apposta, cosicché anche tale contenuto diviene parte integrante dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale 6 svolgimento del traffico giuridico (Sez. 5, n. 2658 del 27/01/1993, Panu, Rv. 194335). 2. Inammissibile è il quarto motivo. Il ricorrente, laddove afferma che il ragionamento adottato dai giudici del merito per affermare la sua penale responsabilità è illogico perché non sarebbe certo che egli abbia ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, non si confronta con le ragioni addotte in proposito dai giudici del merito che, sulla base di molteplici elementi di prova, in gran parte trascurati o pretermessi dal ricorrente, sono arrivati ad affermare, con motivazione priva di contraddizioni o illogicità, che è certo che all'imputato sia stato notificato l'estratto contumaciale e che ciò sia avvenuto il 15 ottobre 2007. Laddove egli sostiene che le prove raccolte sono inidonee a tal fine, egli invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede di legittimità. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'argomento del ricorrente secondo il quale, anche laddove l'estratto contumaciale fosse stato effettivamente notificato al TO, non si potrebbe escludere che il suo mancato rinvenimento non sia dovuto ad una attività dell'imputato volta a sottrarlo od occultarlo, ma al suo smarrimento ad opera dei cancellieri. Anche in ordine alle ragioni per cui deve escludersi che l'estratto contumaciale possa essere andato smarrito a causa del disordine negli uffici di cancelleria la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione, osservando, tra l'altro, che laddove tale atto fosse andato smarrito a causa di un'inadeguata custodia del fascicolo, anche altri atti in esso contenuti avrebbero dovuto andare dispersi, il che, invece, non era avvenuto. Il ricorrente mostra, quindi, di non volersi confrontare con tali ragioni, cosicché il motivo risulta anche generico. 3. Anche il secondo ed il sesto motivo di ricorso non si sottraggono alla sanzione dell'inammissibilità, risultando anch'essi generici. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 7 Nel caso di specie, i giudici del merito non hanno trascurato la circostanza indicata dall'odierno ricorrente, ossia il rinvenimento nell'archivio dell'ospedale di copia del certificato rilesciato al TO e predisposto a penna su un modulo cartaceo, avendo, invece, indicato le ragioni per le quali anche il documento così rivenuto deve ritenersi il frutto di una contraffazione, ossia la circostanza, emersa nel corso delle indagini, secondo la quale il modulo utilizzato per la sua redazione, recante un numero seriale, faceva parte di un blocco di moduli consegnato all'ospedale dalla impresa stampatrice solo nel 2010, mentre il certificato prodotto dal TO sarebbe stato redatto nel 2007. Inoltre, è stato osservato che la ricevuta di pagamento consegnata al TO si riferisce al rilascio di una cartella clinica e non ad un referto o un certificato. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Anche in questo caso, peraltro, il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in questa sede. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto trattasi di violazione di legge non dedotta con l'atto di appello. Peraltro, il certificato del casellario giudiziale allegato al ricorso è quello spedito a richiesta di privati, il cui contenuto è diverso dal certificato spedito a richiesta dell'autorità giudiziaria che è inserito nel fascicolo processuale. Ed infatti, da quest'ultimo emerge che il TO, oltre ad avere riportato condanna con sentenza del 13 maggio 1999 i cui effetti penali sono ormai estinti a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha riportato altra condanna con sentenza del 8 ottobre 2001, divenuta irrevocabile il 28 gennaio 2005 per ricettazione falsità in certificati e sostituzione di persona, alla pena, condizionalmente sospesa, di anno uno e mesi sei di reclusione, oltre alla multa. Inoltre, il TO ha riportato altra condanna, irrevocabile il 16 ottobre 2007, 8 per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., venendo anche dichiarato recidivo reiterato. Il motivo di ricorso appare, quindi, comunque manifestamente infondato. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. La pena per i reati di cui ai capi A) e B), in quanto aggravati ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è pari ad anni dieci di reclusione, come indicato dal ricorrente. Tuttavia, essendo stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata specifica, la pena edittale deve essere aumentata di un ulteriore terzo, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., intervenendo detta recidiva qualificata come seconda aggravante ad effetto speciale. A tale proposito deve considerarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, quarto comma, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie, a nulla rilevando che l'aumento previsto da tale disposizione, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Sez. 6, n. 23831 del 14/05/2019, Pastore, Rv. 27598601). Il limite di un terzo derivante dall'applicazione di altra e più grave circostanza ad effetto speciale non fa venir meno la natura di circostanza ad effetto speciale della circostanza meno grave. Ne deriva che la pena edittale ascende per entrambi i reati ad anni tredici e mesi quattro e quindi il termine minimo di prescrizione ha la stessa durata. Detto termine, anche non considerando eventuali cause di sua sospensione, era destinato a spirare, anche ipotizzando che esso abbia iniziato a decorrere dal 15 ottobre 2007 come sostenuto dal ricorrente, in data 15 febbraio 2021. Tuttavia, esso è stato interrotto, dapprima dalla sentenza di primo grado del 11 aprile 2018 e poi dalla sentenza di secondo grado del 12 maggio 2021, mentre il termine massimo di prescrizione, che per effetto dell'applicazione della recidiva reiterata si ottiene, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., aumentando il termine minimo nella misura di due terzi, non risulta ancora maturato. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2022.