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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 11043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11043 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1301 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ROBERTA FEDERICO, presso il cui C.F._2 studio in Roma, via Dardanelli 23, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
OPPONENTI
E
(P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall' Avv. RAFFAELLA CP_1 P.IVA_1
GRECO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani, in Roma al P. le
Delle Belle Arti 8, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo precedenti assegnazioni, in data 19/05/2023
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
(di seguito ) e (di seguito Parte_1 Pt_1 Parte_2
) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 14321/2020 emesso dal Pt_2
Tribunale Civile di Roma il 06/09/2020 nella causa R.G. N. 39363/2020, con il quale erano stati intimati di pagare, in favore di (di seguito anche ) la somma CP_1 CP_1 di € 38.992,66 oltre interessi e spese della procedura. (cfr. doc.
2 - fascicolo opposta)
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento/prestito personale e precisamente il contratto n. 4140888, stipulato in data
5 agosto 2011 tra la sig.ra , il sig. e la Consum.it S.p.a. (poi incorporata da Pt_1 Pt_2 per un totale pari ad euro 30.000,00 da estinguersi Controparte_2 mediante n. 84 rate mensili dall'importo di euro 529,68 cadauna. (cfr. doc. 3 contratto di finanziamento - fascicolo opposta)
Il credito è stato oggetto di cessione pro-soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 2 luglio 2015, in favore dell'odierna ricorrente che, stante il CP_1 mancato rispetto del piano di rimborso a suo tempo contrattualizzato, agiva in monitorio per il debito residuo. (cfr. all. avviso Gazzetta Ufficiale - fascicolo opposta)
Con la presente opposizione e chiedevano dichiararsi la nullità del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per non avere quest'ultima provato né la cessione né l'inclusione in detta cessione del credito agito in monitorio.
L'opposta , nel costituirsi in giudizio insisteva sulla pretesa creditoria avanzata, sotto CP_1 il doppio profilo della legittimazione attiva e della titolarità del credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecuzione ed esperita la mediazione con esito negativo, la causa istruita per via documentale, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
In particolare, nella presente fase, il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, prova che ha assolto pienamente. CP_1
L'opposta ha depositato il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalle parti;
ha dato prova dell'avvenuta erogazione della somma;
ha prodotto l'estratto conto conforme alle scritture contabili, da cui si evince la decadenza dal beneficio del termine dal 28 giugno
2013; ha provato la titolarità del credito, avvenuta in forza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, con relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
ha altresì allegato l'estratto notarile della lista crediti ceduti, contenente anche il credito di causa;
ha provato, sebbene non tenuta, di aver notiziato la cessione agli odierni opponenti con relative diffide ad adempiere, mai contestate e infine, ha dato piena prova, con l'allegazione della visura camerale, dell'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. (cfr. contratto di finanziamento in doc 3; cfr. erogazione somma in doc 4; cfr. estratto conto conforme alle scritture contabili in doc. 5; cfr. comunicazione di cessione in doc. 6 e in doc 8 con relative diffide ad adempiere debitamente ricevuta dagli opponenti in doc 7 e in doc. 9 ; cfr. avviso cessione Gazzetta
Ufficiale; cfr. estratto notarile lista crediti ceduti in doc. 11 e in doc 16, pag.
7 - memoria ex art. 183 vi comma n. 1 c.p.c.; cfr. iscrizione cessione nel Registro delle imprese in doc. 12
- fascicolo opposto).
L'insieme delle esaminate comunicazioni e allegazioni versate in atti dall'opposta, circostanziate, puntuali, concordanti, non rendono revocabile in dubbio né l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, né la legittimazione sostanziale, quale cessionaria a titolo particolare del creditore originario, della medesima.
In tal modo la ha assolto completamente l'onere probatorio a suo carico, fornendo CP_1 la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria (cfr. art. 2697, I comma c.c.).
Parte opponente, al contrario, su cui incombeva il maggior onere probatorio, riguardo alla prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, non ha contestato né
l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento n. 4140888, né di aver ricevuto l'importo desiderato, né di essere inadempiente rispetto alle rate così come indicate nell'estratto conto prodotto dall'opposta, rimettendo l'intera opposizione ad eccezioni svolte con estrema genericità, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.
Nello specifico, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , deducendo che “non è stata fornita alcuna prova dalla controparte circa CP_1
l'avvenuta notifica e/o comunicazione della cessione del credito nei confronti della sig.ra
e/o del sig. e…non è stata fornita la prova della cessione stessa”. (cfr. pag. Pt_1 Pt_2
3 comparsa conclusionale - fascicolo opponenti)
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella cessione in blocco di crediti, la notifica si dà per ritualmente avvenuta con la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza necessità, per il cessionario, di effettuare notifica personale a ciascuna delle parti cedute, come previsto dall'art. 58 TUB per la cessione dei crediti di massa. (Cass civ sez. I n. 5617/20; Cass civ sez n. 15884/19)
Nel caso di specie, l'opposta società ha adempiuto oltre a quanto previsto dalla legge, depositando la comunicazione della cessione ai debitori/opponenti mediante raccomandata a/r, di cui ha prodotto cartolina attestante l'avvenuta ricezione (cfr. doc 7 e doc.
9 - fascicolo opposto).
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa mancanza di prova della cessione del credito oggetto di causa.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, con conseguente trasferimento in capo alla società , senza che possano residuare dubbi circa l'esistenza della posizione CP_1 debitoria oggetto di ingiunzione. (cfr. doc. 16 estratto lista crediti ceduti pag. 7, memoria ex art. 183 vi comma n. 1 c.p.c – fascicolo opposta)
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere integralmente rigettata, risultando documentalmente dimostrata tanto la titolarità del credito in capo alla società opposta, quanto la ritualità della comunicazione della cessione ai debitori ceduti.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
Restano assorbiti eventuali profili non espressamente esaminati inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ogni contraria istanza disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14321/2020 emesso dal
Tribunale Civile di Roma il 06/09/2020 nella causa R.G. N. 39363/2020; condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 legali, nei confronti di che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre iva, CP_1 cpa e spese generali.
Così deciso in Roma il 22/07/2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1301 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ROBERTA FEDERICO, presso il cui C.F._2 studio in Roma, via Dardanelli 23, sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti
OPPONENTI
E
(P. I.V.A. , rappresentata e difesa dall' Avv. RAFFAELLA CP_1 P.IVA_1
GRECO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ignazio Abrignani, in Roma al P. le
Delle Belle Arti 8, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Si precisa che il presente procedimento è pervenuto a questo giudice dopo precedenti assegnazioni, in data 19/05/2023
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
(di seguito ) e (di seguito Parte_1 Pt_1 Parte_2
) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 14321/2020 emesso dal Pt_2
Tribunale Civile di Roma il 06/09/2020 nella causa R.G. N. 39363/2020, con il quale erano stati intimati di pagare, in favore di (di seguito anche ) la somma CP_1 CP_1 di € 38.992,66 oltre interessi e spese della procedura. (cfr. doc.
2 - fascicolo opposta)
Il credito ingiunto traeva origine dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento/prestito personale e precisamente il contratto n. 4140888, stipulato in data
5 agosto 2011 tra la sig.ra , il sig. e la Consum.it S.p.a. (poi incorporata da Pt_1 Pt_2 per un totale pari ad euro 30.000,00 da estinguersi Controparte_2 mediante n. 84 rate mensili dall'importo di euro 529,68 cadauna. (cfr. doc. 3 contratto di finanziamento - fascicolo opposta)
Il credito è stato oggetto di cessione pro-soluto, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della L. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B., pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 2 luglio 2015, in favore dell'odierna ricorrente che, stante il CP_1 mancato rispetto del piano di rimborso a suo tempo contrattualizzato, agiva in monitorio per il debito residuo. (cfr. all. avviso Gazzetta Ufficiale - fascicolo opposta)
Con la presente opposizione e chiedevano dichiararsi la nullità del decreto Pt_1 Pt_2 ingiuntivo, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per non avere quest'ultima provato né la cessione né l'inclusione in detta cessione del credito agito in monitorio.
L'opposta , nel costituirsi in giudizio insisteva sulla pretesa creditoria avanzata, sotto CP_1 il doppio profilo della legittimazione attiva e della titolarità del credito, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto.
Concessa dal giudice primo assegnatario la provvisoria esecuzione ed esperita la mediazione con esito negativo, la causa istruita per via documentale, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata.
In primo luogo, va chiarito che il rito in esame è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
In particolare, nella presente fase, il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, prova che ha assolto pienamente. CP_1
L'opposta ha depositato il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dalle parti;
ha dato prova dell'avvenuta erogazione della somma;
ha prodotto l'estratto conto conforme alle scritture contabili, da cui si evince la decadenza dal beneficio del termine dal 28 giugno
2013; ha provato la titolarità del credito, avvenuta in forza dell'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e articolo 58, D. Lgs. n. 385/1993, con relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale;
ha altresì allegato l'estratto notarile della lista crediti ceduti, contenente anche il credito di causa;
ha provato, sebbene non tenuta, di aver notiziato la cessione agli odierni opponenti con relative diffide ad adempiere, mai contestate e infine, ha dato piena prova, con l'allegazione della visura camerale, dell'iscrizione della cessione stessa nel registro delle imprese. (cfr. contratto di finanziamento in doc 3; cfr. erogazione somma in doc 4; cfr. estratto conto conforme alle scritture contabili in doc. 5; cfr. comunicazione di cessione in doc. 6 e in doc 8 con relative diffide ad adempiere debitamente ricevuta dagli opponenti in doc 7 e in doc. 9 ; cfr. avviso cessione Gazzetta
Ufficiale; cfr. estratto notarile lista crediti ceduti in doc. 11 e in doc 16, pag.
7 - memoria ex art. 183 vi comma n. 1 c.p.c.; cfr. iscrizione cessione nel Registro delle imprese in doc. 12
- fascicolo opposto).
L'insieme delle esaminate comunicazioni e allegazioni versate in atti dall'opposta, circostanziate, puntuali, concordanti, non rendono revocabile in dubbio né l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, né la legittimazione sostanziale, quale cessionaria a titolo particolare del creditore originario, della medesima.
In tal modo la ha assolto completamente l'onere probatorio a suo carico, fornendo CP_1 la prova documentale dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria (cfr. art. 2697, I comma c.c.).
Parte opponente, al contrario, su cui incombeva il maggior onere probatorio, riguardo alla prova del fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, non ha contestato né
l'avvenuta stipula del contratto di finanziamento n. 4140888, né di aver ricevuto l'importo desiderato, né di essere inadempiente rispetto alle rate così come indicate nell'estratto conto prodotto dall'opposta, rimettendo l'intera opposizione ad eccezioni svolte con estrema genericità, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 C.p.c.
Nello specifico, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva in capo alla società , deducendo che “non è stata fornita alcuna prova dalla controparte circa CP_1
l'avvenuta notifica e/o comunicazione della cessione del credito nei confronti della sig.ra
e/o del sig. e…non è stata fornita la prova della cessione stessa”. (cfr. pag. Pt_1 Pt_2
3 comparsa conclusionale - fascicolo opponenti)
L'eccezione è infondata.
In primo luogo, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nella cessione in blocco di crediti, la notifica si dà per ritualmente avvenuta con la semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza necessità, per il cessionario, di effettuare notifica personale a ciascuna delle parti cedute, come previsto dall'art. 58 TUB per la cessione dei crediti di massa. (Cass civ sez. I n. 5617/20; Cass civ sez n. 15884/19)
Nel caso di specie, l'opposta società ha adempiuto oltre a quanto previsto dalla legge, depositando la comunicazione della cessione ai debitori/opponenti mediante raccomandata a/r, di cui ha prodotto cartolina attestante l'avvenuta ricezione (cfr. doc 7 e doc.
9 - fascicolo opposto).
Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza relativa alla pretesa mancanza di prova della cessione del credito oggetto di causa.
Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, con conseguente trasferimento in capo alla società , senza che possano residuare dubbi circa l'esistenza della posizione CP_1 debitoria oggetto di ingiunzione. (cfr. doc. 16 estratto lista crediti ceduti pag. 7, memoria ex art. 183 vi comma n. 1 c.p.c – fascicolo opposta)
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva deve essere integralmente rigettata, risultando documentalmente dimostrata tanto la titolarità del credito in capo alla società opposta, quanto la ritualità della comunicazione della cessione ai debitori ceduti.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo in ogni sua parte.
Restano assorbiti eventuali profili non espressamente esaminati inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M
.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta ogni contraria istanza disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14321/2020 emesso dal
Tribunale Civile di Roma il 06/09/2020 nella causa R.G. N. 39363/2020; condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 legali, nei confronti di che liquida in complessivi € 2.906,00 oltre iva, CP_1 cpa e spese generali.
Così deciso in Roma il 22/07/2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina