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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2910/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa TA SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Usucapione, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ZI De RÉ 10/B (c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione, dall' Avv. Liberata Donato presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
- attore
CONTRO
Eredi ed aventi causa di , nato a [...] il [...], non comparsi;
Persona_1
Eredi ed aventi causa di , nato a [...] il [...], non comparsi;
Persona_2
- Convenuti contumaci
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami giusta autorizzazione del giudice, l'attore agiva in giudizio per sentire “
1. Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]_1
ER il 20 agosto 1951 ed ivi residente a[...] (c.f.
ha posseduto e detenuto gli immobili siti in agro del Comune di Torre di C.F._1
ER e riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-92-102-103-
100-101-94-130 e 801 in modo continuativo ed indisturbato da oltre trent'anni; 2.
Conseguenzialmente dichiarare che il Sig. nato a [...] il 20 agosto Parte_1
1951 ed ivi residente a[...] (c.f. ha acquistato la C.F._1 proprietà degli immobili riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-
92-102-103-100-101-94-130 e 801 del Comune di Torre di ER per usucapione con ogni altra statuizione in ordine alla trascrizione e alla voltura catastale presso l'agenzia del territorio.
3. Con compensazione di spese, salvo modifica di tale richiesta ove vi siano contestazioni su tale domanda
e con ogni riserva in merito”.
A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in buona fede, in maniera indisturbata ed esclusiva da oltre 30 anni (e prima di lui il padre) alcuni immobili siti in agro del
Comune di Torre di ER e riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-92-102-103-100-101-94-130 e 801 e che sulla particella 801 insisteva un vecchio fabbricato successivamente dallo stesso ristrutturato.
Riferiva, inoltre, che l'attore risultava comproprietario dell'immobile riportato in catasto al foglio di mappa n. 10 particella n. 801 per la quota di 10/30 ma da lui posseduto in modo esclusivo tanto da provvedere non solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche a ristrutturare l'immobile ivi insistente.
Quanto alle particelle n. 129-92-102-103-100-101-94-130, riferiva, invece, di aver provveduto e di provvedere tutt'oggi a coltivare ortaggi sulle stesse e ad effettuare la “manutenzione agli alberi di frutto cura la potatura, concimazione, recinzione comportandosi da sempre come legittimo proprietario e senza alcuna pretesa da parte di nessuno”. Riferisce, infine di aver provveduto anche al pagamento delle imposte (ICI, IMU).
I convenuti non si costituivano e, all'esito della prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 05/12/2022 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, all'esito dell'udienza dell'08 luglio 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art.281 sexies co.1 cpc, all'udienza del 18 novembre
2025.
MOTIVI DI DIRITTO
Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve in primis rammentarsi che, ai sensi l'art 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent.
Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018,
n. 3151). A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM,
2001, 1587). Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” ovvero “da oltre venti anni” et similia, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle istanze istruttorie formulate la possibilità di provare l'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. E, invero, deve evidenziarsi che l'attore si è limitato ad allegare di aver posseduto, da oltre 30 anni, il bene in questione, senza fornire prova del momento e delle modalità di tale impossessamento. Ed infatti non è stata ammessa la prova per testi formulata dall'attore in quanto inidonea, per come formulata, a fornire la prova necessaria all'accoglimento della domanda.
Anche l'intestazione catastale e il pagamento delle imposte, circostanza quest'ultima, peraltro, meramente riferita e non provata, sono elementi inidonei a fornire elementi di prova in quanto attengono a rapporti pubblicistici e non sono idonei a provare il possesso reale del bene in danno del proprietario.
È evidente che tale carenza probatoria incide in modo determinante sull'esito del presente giudizio considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Così come è rimasto del tutto indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso. Anche tale carenza probatoria assume importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene, è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e, per la relativa prova, non
è sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività 'non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui”(cfr. Cass. 9325/2011), “occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass. 18215/2013).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova è stata offerta al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”. Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte Cassazione n. 8866/2018 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare”.
A fronte della completa assenza di prova in ordine alla proposta domanda, non può che ritenersi non raggiunta la prova del possesso animo domini dei terreni per cui è causa da parte dell'attore, in maniera pacifica e assolutamente indisturbata per il periodo di tempo utile per usucapire.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese giudiziali che restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
TA SP, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, il 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa. TA SP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa TA SP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2910 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: Usucapione, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
ZI De RÉ 10/B (c.f. rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._1 all'atto di citazione, dall' Avv. Liberata Donato presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
- attore
CONTRO
Eredi ed aventi causa di , nato a [...] il [...], non comparsi;
Persona_1
Eredi ed aventi causa di , nato a [...] il [...], non comparsi;
Persona_2
- Convenuti contumaci
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami giusta autorizzazione del giudice, l'attore agiva in giudizio per sentire “
1. Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]_1
ER il 20 agosto 1951 ed ivi residente a[...] (c.f.
ha posseduto e detenuto gli immobili siti in agro del Comune di Torre di C.F._1
ER e riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-92-102-103-
100-101-94-130 e 801 in modo continuativo ed indisturbato da oltre trent'anni; 2.
Conseguenzialmente dichiarare che il Sig. nato a [...] il 20 agosto Parte_1
1951 ed ivi residente a[...] (c.f. ha acquistato la C.F._1 proprietà degli immobili riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-
92-102-103-100-101-94-130 e 801 del Comune di Torre di ER per usucapione con ogni altra statuizione in ordine alla trascrizione e alla voltura catastale presso l'agenzia del territorio.
3. Con compensazione di spese, salvo modifica di tale richiesta ove vi siano contestazioni su tale domanda
e con ogni riserva in merito”.
A fondamento della propria domanda l'attore adduceva di possedere in buona fede, in maniera indisturbata ed esclusiva da oltre 30 anni (e prima di lui il padre) alcuni immobili siti in agro del
Comune di Torre di ER e riportati in catasto al foglio di mappa n. 10 e precisamente particelle n. 129-92-102-103-100-101-94-130 e 801 e che sulla particella 801 insisteva un vecchio fabbricato successivamente dallo stesso ristrutturato.
Riferiva, inoltre, che l'attore risultava comproprietario dell'immobile riportato in catasto al foglio di mappa n. 10 particella n. 801 per la quota di 10/30 ma da lui posseduto in modo esclusivo tanto da provvedere non solo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche a ristrutturare l'immobile ivi insistente.
Quanto alle particelle n. 129-92-102-103-100-101-94-130, riferiva, invece, di aver provveduto e di provvedere tutt'oggi a coltivare ortaggi sulle stesse e ad effettuare la “manutenzione agli alberi di frutto cura la potatura, concimazione, recinzione comportandosi da sempre come legittimo proprietario e senza alcuna pretesa da parte di nessuno”. Riferisce, infine di aver provveduto anche al pagamento delle imposte (ICI, IMU).
I convenuti non si costituivano e, all'esito della prima udienza, ne veniva dichiarata la contumacia con ordinanza del 05/12/2022 e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii, all'esito dell'udienza dell'08 luglio 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art.281 sexies co.1 cpc, all'udienza del 18 novembre
2025.
MOTIVI DI DIRITTO
Nel merito la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Deve in primis rammentarsi che, ai sensi l'art 2697 c.c., “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” in quanto, nel nostro ordinamento vale il principio “onus probandi incumbit ei qui dicit” nel senso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi, con l'ovvia conseguenza che chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova, pertanto, è la condizione necessaria per ottenere la formazione del convincimento del Giudice e costituisce la premessa necessaria alla richiesta di attribuzione di un bene della vita.
Tanto premesso, con riferimento alla vicenda in questione occorre rilevare che, in linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - pacifico, non violento, ininterrotto e continuato - che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione.
Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem, sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo.
L'attore deve anche fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il “corpus” quanto l'“animus” in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà. Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent.
Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza
n. 20539 del 30/08/2017). Non a caso, le recenti tendenze giurisprudenziali tendono a punire chi abusivamente e sempre di più sfrutta le cose comuni o ne rivendica la proprietà anche attraverso l'usucapione per la cui prova, in generale, possono essere utilizzati tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento e, nella maggioranza dei casi, la prova di cui trattasi viene fornita mediante testimonianza (cfr. Cass. 16.01.2014 n. 874). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui.
I giudici di legittimità e di merito – pur a fronte della certezza del diritto che deriva dall'usucapione
– per sacrificare le ragioni del diritto di proprietà richiedono, dunque, una prova certa e rigorosa ed a ciò consegue anche “la non sufficienza dell'inerzia del proprietario”, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018,
n. 3151). A ciò si aggiunga che “il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna” (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004).
Difatti, secondo giurisprudenza sedimentata che trova conforto normativo nella nuova formulazione del richiamato art. 115 c.p.c., seppure tutte le parti del giudizio siano ritualmente costituite è ininfluente anche il comportamento assunto da queste ultime ed è rimesso al Giudice l'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi dell'azione intrapresa dalla parte attrice: “il comportamento processuale della parte – la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore – può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento e non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo;
tuttavia il comportamento della parte convenuta nell'azione dichiarativa di usucapione, non condiziona il potere-dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questa svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 c.c., pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, per cui l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per
l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna" ( Cass. civ., sez. II, 13.07.1991, n. 7800, in GCM, 1991, 7; Cass. civ., sez. II, 10.07.1980, n. 4414, in GCM, 1980, 7; Cass. civ., sez. II, 09.08.2001, n. 11000, in GCM,
2001, 1587). Sicché anche la contumacia, così come il comportamento adesivo della parte convenuta costituita, non modifica le regole processuali in ordine alla ripartizione dell'onere della prova tant'è che il Giudice non può desumere né dalla contumacia del convenuto, né dalla non opposizione alla domanda del convenuto costituito la prova di fatti soltanto dedotti dall'attore ma affatto provati poiché incombe alla parte che ha proposto la domanda il conseguente onere probatorio secondo il principio ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 11.07.2003, n. 10947).
Sulla scorta delle considerazioni espresse deve, in primo luogo, ribadirsi il concetto che, in materia di prova, la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione, quanto mai rigorosa, in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem. A tal proposito, ha precisato, anche di recente, la Suprema Corte che “l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione” (Cass. civ. sez. VI, 7 settembre 2018, n. 21873 e Cass. civ. sez. VI, 4 luglio 2011, n. 14593). Quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve anche allegare e dimostrare il momento e le modalità di acquisto del possesso, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass.
21837/18). Non è, in altri termini, sufficiente che l'attore sostenga dinanzi al giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” ovvero “da oltre venti anni” et similia, giacché l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione e ciò in considerazione del fatto di scongiurare il rischio che, invocando l'istituto dell'usucapione, si pongano in essere azioni che siano incardinate senza un idoneo impianto probatorio (Cass. civ., sez. II,
26.04.2011, n. 9325).
Trasfondendo i richiamati principi al caso che ci occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte dell'attore, è risultato privo di fondamento non essendo emerso dalle istanze istruttorie formulate la possibilità di provare l'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. E, invero, deve evidenziarsi che l'attore si è limitato ad allegare di aver posseduto, da oltre 30 anni, il bene in questione, senza fornire prova del momento e delle modalità di tale impossessamento. Ed infatti non è stata ammessa la prova per testi formulata dall'attore in quanto inidonea, per come formulata, a fornire la prova necessaria all'accoglimento della domanda.
Anche l'intestazione catastale e il pagamento delle imposte, circostanza quest'ultima, peraltro, meramente riferita e non provata, sono elementi inidonei a fornire elementi di prova in quanto attengono a rapporti pubblicistici e non sono idonei a provare il possesso reale del bene in danno del proprietario.
È evidente che tale carenza probatoria incide in modo determinante sull'esito del presente giudizio considerato che l'usucapione può affermarsi compiuta solo in presenza di una prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso sicché, in difetto, non può esservi alcun riconoscimento in capo a chi la invoca.
Così come è rimasto del tutto indimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, che, ai sensi dell'art. 1141 c.c., rende operante la presunzione di possesso. Anche tale carenza probatoria assume importanza decisiva poiché, per la sussistenza dell'animus possidendi richiesto per usucapire un bene, è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla 'res' da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui e, per la relativa prova, non
è sufficiente aver svolto sul fondo, che si asserisce di aver usucapito, l'attività di coltivazione, in quanto detta attività 'non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui”(cfr. Cass. 9325/2011), “occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (cfr. Cass. 18215/2013).
Quindi se, da un lato, già le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultavano del tutto insufficienti a ritenere integrata la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, alcuna prova è stata offerta al fine di corroborare, nei termini rigorosi richiesti, la fondatezza della domanda de qua “rectius del corpus e dell'animus possidendi”. Sul punto si richiama la recente sentenza della Corte Cassazione n. 8866/2018 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare”.
A fronte della completa assenza di prova in ordine alla proposta domanda, non può che ritenersi non raggiunta la prova del possesso animo domini dei terreni per cui è causa da parte dell'attore, in maniera pacifica e assolutamente indisturbata per il periodo di tempo utile per usucapire.
Ne consegue che la domanda attorea deve essere rigettata.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla sulle spese giudiziali che restano a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.ssa
TA SP, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea di usucapione;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, il 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa. TA SP