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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/05/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in data odierna, ai sensi dell'art. 35 bis comma 9 D.lgs. 25/2008, sentito il Giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto RG n. 8573 /2023 promosso da:
OLEG CIORNEI, CUI: , nato il [...] in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. VIJA TATIANA giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
– difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 TUI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino della Moldavia, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Ferrara, a seguito di rilascio di parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna dell'11.08.2022, in data 13.04.2023 ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998 e altre forme complementari di protezione che potessero autorizzare il suo soggiorno sul territorio nazionale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale: in via principale, di accertare il diritto di cui all'articolo 19, comma
1.2 Testo Unico Immigrazione come novellato dal decreto-legge 130 del 2020 convertito con legge 173 del 2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per pagina 1 di 7 protezione speciale;
accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 2 lettera d bis, del D.lgs. 268/98 e per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto né ha indicato ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
All'udienza del 26.03.2025, tenutasi davanti ad un GOP facente parte dell'ufficio del processo, senza/
l'ausilio di un'interprete di fiducia, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Parla italiano?
R. Abbastanza.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Quasi quattro anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Ho fatto il corso A1, e sto aspettando di fare l'A2, sono iscritto. Non ho fatto corsi di formazione perché non avevo il premesso di soggiorno.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Ho la patente moldava e la sto convertendo.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Lavoro in agricoltura, ho un contratto prorogato al 31/12/2025. Faccio l'operaio. Ho iniziato a lavorare in questa azienda un anno fa, a marzo dell'anno scorso. L'azienda è a AT, a San Giovanni. Guadagno da 1.200,00 a 1.500,00 euro al mese, dipende dalle ore che faccio. Tutto in regola.
Prima ho fatto lavori occasionali come muratore ma non in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, a Lugo quando c'è stata l'inondazione.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.)
R. No.”.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti CP_3 siete.
R. Si, mia moglie. È venuta in Italia prima lei poi io l'ho raggiunta. Anche lei è in attesa dei documenti. Anche lei lavora in regola come badante.
pagina 2 di 7 D. Ha legami o contatti in Italia?
R. Abbiamo amici ad Argenta, sono italiani, mia moglie lavorava da loro, ci hanno aiutato.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Viviamo ad AT presso la signora dove lavora mia moglie, è badante convivente, siamo residenti presso questa signora e ho anche l'ospitalità. Non paghiamo nulla ma in cambio l'aiuto. La signora assistita da mia moglie ha l'Alzheimer e non può stare da sola, ha 86 anni;
quindi, quando sono a casa aiuto anche io. Il contratto a mia moglie lo ha fatto il nipote. La signora si alza di notte e gira, cerca il marito che è morto, si agita;
quindi, il nipote ha chiesto che anche io abiti lì per aiutare mia moglie ad assisterla. Quando è molto agitata chiamo il nipote, è figlio di una sua sorella che è morta qualche giorno fa. L'accordo con lui è che l'assisteremo finché sarà in vita, il nipote non vorrebbe portarla in casa di riposo.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Non ho nessuno, mia moglie ha sua mamma. Io ho due sorelle, una in Inghilterra e una in Spagna.
D. Ha legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. No. Con
el Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente?
R. Vivevo con mia moglie nella capitale.
D. Di chi era l'abitazione in cui viveva?
R. Di mia madre e quando è morta mia sorella ha venduto casa.
D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi?
R. Facevo l'autista.
D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Sono andato a scuola per dieci anni.
D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
R. Non buone, gli ultimi tre anni ho assistito mia mamma che stava male e non lavoravo.
D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato il Suo Paese d'origine
R. Dopo che è morta mia mamma, mia moglie ha trovato lavoro in Italia e dopo un mese l'ho raggiunta.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe?
R. Avremmo problemi di lavoro e di lingua, apparteniamo al gruppo linguistico russo e da qualche anno, dal 2021, la lingua ufficiale è il rumeno puro che viene richiesto anche per il lavoro di autista. Né io né mia moglie conosciamo bene il rumeno.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
pagina 3 di 7 R. In Moldavia mi hanno diagnosticato una malattia, apnea notturna e da sforzo. Con lo stress, quando mia mamma era malata, è peggiorata. Dormivo poco di notte e di giorno ero talmente stanco che non riuscivo a lavorare. Con il sistema sanitario non trovavo la terapia giusta, in Moldavia non è riconosciuta come malattia, qui si. Mia moglie per questo ha cercato un lavoro in Italia.
D. Ora riesce a curarsi?
R. Si ma ho avuto problemi con la tessera sanitaria, il 7 aprile la devo rifare. In attesa di fare la tessera quest'anno non sono riuscito a fare visite convenzionate perché avevo sempre la tessera in scadenza, ogni tre mesi dovevo rinnovarla. Ho fatto solo visite private. Ho anche problemi alla vista, sto peggiorando e non posso più fare l'autista.
Avv. Vija desidera porre altre domande al suo assistito?
No.”)
All'udienza del 15.04.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, la difesa del ricorrente, riportandosi alla documentazione depositata ed evidenziando che si trattasse di una domanda di protezione speciale avanzata dal ricorrente anteriormente all'entrata in vigore del D.l. 20 del 2023, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio nel caso de quo sussistono le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis - – sulla base della data di presentazione della domanda (04.07.2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del pagina 4 di 7 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie il ricorrente, cittadino originario della Moldavia, è giunto sul territorio nazionale il 17.06.2021 abbandonando il suo Paese di origine dove, allo stato attuale, non mantiene alcun tipo di legame familiare e/o affettivo, essendo deceduti entrambi i suoi genitori (cfr. certificati di decesso).
Sul territorio nazionale il ricorrente ha raggiunto la moglie, la signora (cfr. certificato Parte_1 di matrimonio e del 24.05.2016), con la quale attualmente convive e CP_4 Parte_1 risiede presso l'abitazione dove quest'ultima esercita la sua attività lavorativa a tempo indeterminato in qualità di badante dal 10.06.2024 (cfr. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza anagrafe della popolazione residente del Comune di AT del 14.04.2025, contratto di servizio per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro domestico con domiciliazione).
Il ricorrente, sul territorio italiano, ha avuto anche modo di instaurare dei rapporti affettivi significativi: prima di trasferirsi stabilmente a AT, è stato accolto per anni da una famiglia di Argenta, presso la quale ha convissuto e con la quale intrattiene, tutt'ora, degli ottimi rapporti e, durante il periodo di ospitalità, si è altresì contraddistinto per la sua buona condotta anche con il vicinato (cfr. dichiarazione del 09.04.2025). Persona_1
Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è attualmente impiegato a tempo pieno in qualità di coltivatore presso una ditta di AT (cfr. proroga del contratto di lavoro agricolo a tempo determinato del 31.07.2024, proroga del contratto di lavoro agricolo a tempo determinato del 30.09.2024, ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 30.12.2024, lettera di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato full time del 30.12.2024), con contratto in scadenza al 30.12.2025 e, come da buste paga depositate, lo stesso guadagna circa 1.350,00 euro netti mensili (cfr. busta paga dicembre 2024, gennaio-febbraio 2025).
Il ricorrente si è altresì impegnato da un punto di vista formativo: dalla documentazione depositata si evince come abbia raggiunto un livello di conoscenza della lingua italiana di tipo A1 (cfr. attestato di pagina 5 di 7 conoscenza della lingua italiana livello A1 del 17.06.2024) e attualmente sia regolarmente iscritto al corso di italiano per stranieri per l'anno 2024/2025 (cfr. certificato di iscrizione italiano per stranieri modulo 1 del 01.04.2025).
È quindi evidente come il ricorrente si è impegnato e si stia attualmente impegnando nella costruzione di una sua “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio nazionale rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie, riferimento familiare ed elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr. per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. n. 5506 del 2021, e da ultimo Cass. n. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Tali circostanze, complessivamente valutate, portano a ritenere che il suo respingimento verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e soprattutto familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020 (il ricorrente risulta infatti incensurato).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human
Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla pagina 6 di 7 necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le ulteriori domande restano assorbite.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 16/04/2025.
Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Romano
Presidente
dott. Luca Minniti
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente.
dott.ssa Angela Baraldi Giudice
dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel.
all'esito della camera di consiglio in data odierna, ai sensi dell'art. 35 bis comma 9 D.lgs. 25/2008, sentito il Giudice relatore, ha pronunciato il seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto RG n. 8573 /2023 promosso da:
OLEG CIORNEI, CUI: , nato il [...] in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. VIJA TATIANA giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
– difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_1 dello Stato
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso in materia di protezione speciale ex art. 19 TUI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino della Moldavia, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Ferrara, a seguito di rilascio di parere sfavorevole della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna dell'11.08.2022, in data 13.04.2023 ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998 e altre forme complementari di protezione che potessero autorizzare il suo soggiorno sul territorio nazionale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale: in via principale, di accertare il diritto di cui all'articolo 19, comma
1.2 Testo Unico Immigrazione come novellato dal decreto-legge 130 del 2020 convertito con legge 173 del 2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per pagina 1 di 7 protezione speciale;
accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 2 lettera d bis, del D.lgs. 268/98 e per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche;
in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3° Costituzione.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_2
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto né ha indicato ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza.
All'udienza del 26.03.2025, tenutasi davanti ad un GOP facente parte dell'ufficio del processo, senza/
l'ausilio di un'interprete di fiducia, il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Parla italiano?
R. Abbastanza.
D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano?
R. Si.
D. Da quanto tempo è in Italia?
R. Quasi quattro anni.
ha svolto attività di studio e di formazione? CP_3
R. Ho fatto il corso A1, e sto aspettando di fare l'A2, sono iscritto. Non ho fatto corsi di formazione perché non avevo il premesso di soggiorno.
D. Ha conseguito qualche tipo di patente?
R. Ho la patente moldava e la sto convertendo.
D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente.
R. Lavoro in agricoltura, ho un contratto prorogato al 31/12/2025. Faccio l'operaio. Ho iniziato a lavorare in questa azienda un anno fa, a marzo dell'anno scorso. L'azienda è a AT, a San Giovanni. Guadagno da 1.200,00 a 1.500,00 euro al mese, dipende dalle ore che faccio. Tutto in regola.
Prima ho fatto lavori occasionali come muratore ma non in regola.
D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile?
R. Si, a Lugo quando c'è stata l'inondazione.
D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.)
R. No.”.
ha familiari? In caso affermativo, chiarisca se siete o siete stati conviventi e in che rapporti CP_3 siete.
R. Si, mia moglie. È venuta in Italia prima lei poi io l'ho raggiunta. Anche lei è in attesa dei documenti. Anche lei lavora in regola come badante.
pagina 2 di 7 D. Ha legami o contatti in Italia?
R. Abbiamo amici ad Argenta, sono italiani, mia moglie lavorava da loro, ci hanno aiutato.
D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio.
R. Viviamo ad AT presso la signora dove lavora mia moglie, è badante convivente, siamo residenti presso questa signora e ho anche l'ospitalità. Non paghiamo nulla ma in cambio l'aiuto. La signora assistita da mia moglie ha l'Alzheimer e non può stare da sola, ha 86 anni;
quindi, quando sono a casa aiuto anche io. Il contratto a mia moglie lo ha fatto il nipote. La signora si alza di notte e gira, cerca il marito che è morto, si agita;
quindi, il nipote ha chiesto che anche io abiti lì per aiutare mia moglie ad assisterla. Quando è molto agitata chiamo il nipote, è figlio di una sua sorella che è morta qualche giorno fa. L'accordo con lui è che l'assisteremo finché sarà in vita, il nipote non vorrebbe portarla in casa di riposo.
D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai.
R. Non ho nessuno, mia moglie ha sua mamma. Io ho due sorelle, una in Inghilterra e una in Spagna.
D. Ha legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine?
R. No. Con
el Paese d'origine con chi viveva e in quale località precisamente?
R. Vivevo con mia moglie nella capitale.
D. Di chi era l'abitazione in cui viveva?
R. Di mia madre e quando è morta mia sorella ha venduto casa.
D. Nel Paese d'origine lavorava? In caso negativo, come riusciva a mantenersi?
R. Facevo l'autista.
D. Che scuole ha fatto nel Paese d'origine?
R. Sono andato a scuola per dieci anni.
D. Come erano le sue condizioni di vita nel Paese d'origine (cibo, acqua, abitazione, possibilità di cure mediche)?
R. Non buone, gli ultimi tre anni ho assistito mia mamma che stava male e non lavoravo.
D. Mi parli dei motivi per i quali ha lasciato il Suo Paese d'origine
R. Dopo che è morta mia mamma, mia moglie ha trovato lavoro in Italia e dopo un mese l'ho raggiunta.
D. Attualmente, quali sono i suoi timori per il caso di un eventuale rientro nel Paese d'origine o quali difficoltà pensa che avrebbe?
R. Avremmo problemi di lavoro e di lingua, apparteniamo al gruppo linguistico russo e da qualche anno, dal 2021, la lingua ufficiale è il rumeno puro che viene richiesto anche per il lavoro di autista. Né io né mia moglie conosciamo bene il rumeno.
D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute)
pagina 3 di 7 R. In Moldavia mi hanno diagnosticato una malattia, apnea notturna e da sforzo. Con lo stress, quando mia mamma era malata, è peggiorata. Dormivo poco di notte e di giorno ero talmente stanco che non riuscivo a lavorare. Con il sistema sanitario non trovavo la terapia giusta, in Moldavia non è riconosciuta come malattia, qui si. Mia moglie per questo ha cercato un lavoro in Italia.
D. Ora riesce a curarsi?
R. Si ma ho avuto problemi con la tessera sanitaria, il 7 aprile la devo rifare. In attesa di fare la tessera quest'anno non sono riuscito a fare visite convenzionate perché avevo sempre la tessera in scadenza, ogni tre mesi dovevo rinnovarla. Ho fatto solo visite private. Ho anche problemi alla vista, sto peggiorando e non posso più fare l'autista.
Avv. Vija desidera porre altre domande al suo assistito?
No.”)
All'udienza del 15.04.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, la difesa del ricorrente, riportandosi alla documentazione depositata ed evidenziando che si trattasse di una domanda di protezione speciale avanzata dal ricorrente anteriormente all'entrata in vigore del D.l. 20 del 2023, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso del Collegio nel caso de quo sussistono le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI applicabile ratione temporis - – sulla base della data di presentazione della domanda (04.07.2022) - , secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del pagina 4 di 7 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie il ricorrente, cittadino originario della Moldavia, è giunto sul territorio nazionale il 17.06.2021 abbandonando il suo Paese di origine dove, allo stato attuale, non mantiene alcun tipo di legame familiare e/o affettivo, essendo deceduti entrambi i suoi genitori (cfr. certificati di decesso).
Sul territorio nazionale il ricorrente ha raggiunto la moglie, la signora (cfr. certificato Parte_1 di matrimonio e del 24.05.2016), con la quale attualmente convive e CP_4 Parte_1 risiede presso l'abitazione dove quest'ultima esercita la sua attività lavorativa a tempo indeterminato in qualità di badante dal 10.06.2024 (cfr. certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza anagrafe della popolazione residente del Comune di AT del 14.04.2025, contratto di servizio per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro domestico con domiciliazione).
Il ricorrente, sul territorio italiano, ha avuto anche modo di instaurare dei rapporti affettivi significativi: prima di trasferirsi stabilmente a AT, è stato accolto per anni da una famiglia di Argenta, presso la quale ha convissuto e con la quale intrattiene, tutt'ora, degli ottimi rapporti e, durante il periodo di ospitalità, si è altresì contraddistinto per la sua buona condotta anche con il vicinato (cfr. dichiarazione del 09.04.2025). Persona_1
Dal punto di vista lavorativo, dalla documentazione depositata si evince che il ricorrente è attualmente impiegato a tempo pieno in qualità di coltivatore presso una ditta di AT (cfr. proroga del contratto di lavoro agricolo a tempo determinato del 31.07.2024, proroga del contratto di lavoro agricolo a tempo determinato del 30.09.2024, ricevuta di invio comunicazione ordinaria del 30.12.2024, lettera di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato full time del 30.12.2024), con contratto in scadenza al 30.12.2025 e, come da buste paga depositate, lo stesso guadagna circa 1.350,00 euro netti mensili (cfr. busta paga dicembre 2024, gennaio-febbraio 2025).
Il ricorrente si è altresì impegnato da un punto di vista formativo: dalla documentazione depositata si evince come abbia raggiunto un livello di conoscenza della lingua italiana di tipo A1 (cfr. attestato di pagina 5 di 7 conoscenza della lingua italiana livello A1 del 17.06.2024) e attualmente sia regolarmente iscritto al corso di italiano per stranieri per l'anno 2024/2025 (cfr. certificato di iscrizione italiano per stranieri modulo 1 del 01.04.2025).
È quindi evidente come il ricorrente si è impegnato e si stia attualmente impegnando nella costruzione di una sua “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio nazionale rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie, riferimento familiare ed elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr. per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. n. 5506 del 2021, e da ultimo Cass. n. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori").
Tali circostanze, complessivamente valutate, portano a ritenere che il suo respingimento verso il Paese d'origine costituirebbe quindi una lesione della sua vita privata e soprattutto familiare ormai consolidata in Italia, senza che sussistano ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, ostative al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 TUI, come modificato dal D.L. n. 130/2020 (il ricorrente risulta infatti incensurato).
La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale: la mancanza di precedenti penali e la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione sono gli elementi che dimostrano la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante violazione del rispetto della propria vita privata come realizzata sul territorio italiano, ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio.
E' infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (European Court of Human
Rights- Case of Niemietz vs. Germany, 16 December 1992 “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of "private life" should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla pagina 6 di 7 necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le ulteriori domande restano assorbite.
Considerato che i fatti posti a fondamento dell'accoglimento del ricorso sono sopravvenuti rispetto all'esame della domanda compiuto in prima istanza, sussistono i presupposti per la compensazione per intero delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 CPC.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese del giudizio sono compensate per intero tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 16/04/2025.
Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Romano
Presidente
dott. Luca Minniti
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