Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 766/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1 in Caltignaga, via Europa n. 9, elettivamente domiciliata in Novara, corso Cavallotti n. 36, presso lo studio dell'avv. FRACCHIA MARIO, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e
, nato a [...] in data [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, corso Cavour n. 2, presso lo studio dell'avv. ALESSIO VINCENZO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“che l'Ecc. mo Tribunale di Novara, previ gli incombenti di legge, Voglia dichiarare con Sentenza la loro separazione personale, omologando le seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2) I figli minori sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre.
3) la casa familiare è concessa dal sig. , unico proprietario, in temporaneo godimento alla CP_1 sig.ra , la quale si impegna a rilasciarla non appena avrà reperito altra idonea soluzione Pt_1
1
sino la rilascio della casa familiare, la sig.ra sarà tenuta al Pt_1 pagamento ordinario delle spese relative alla casa familiare;
sino al rilascio, il sig. abiterà CP_1 presso l'appartamento adiacente a quello costituente la casa familiare.
4) Il padre terrà presso di sé i figli tempi pressoché paritari e comunque, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti tempistiche e modalità:
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 18,00;
- altresì, una sera infrasettimanale con pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- week end alterni, dal sabato mattina sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola.
5) Salvo diverso accordo tra i genitori, i figli minori trascorreranno le vacanze in occasione delle festività natalizie, ad anni alterni, con un genitore dall'inizio della sospensione scolastica sino al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre sino alla ripresa della scuola, ferma in ogni caso l'alternanza tra i genitori dei giorni di Natale e Santo Stefano;
i figli trascorreranno le vacanze pasquali e quelle di Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore. Le ulteriori vacanze scolastiche verranno equamente ripartite tra i genitori. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, in periodi che le parti concorderanno entro la fine del mese di maggio.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta quando li avrà presso di sé.
Il sig. corrisponderà alla sig.ra assegno perequativo per il concorso al mantenimento CP_1 Pt_1 ordinario di e dell'importo complessivo di € 500,00 (euro cinquecento/00) (€ Per_1 Per_2
250,00 per ciascuno), versandolo alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese ed annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT di variazione del costo della vita. 7) L'Assegno Unico e Universale, già richiesto e mensilmente corrisposto dall' sul conto Banco CP_2
Posta in uso alla sig.ra , rimarrà per intero di sua esclusiva spettanza. Pt_1
8) Le spese straordinarie, così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Torino del 15 marzo 2016, ivi allegato sub. doc. 9 e ratificato dalle parti, saranno a carico del padre in misura del 60% e della madre per il restante 40%.
9) Il sig. verserà, altresì, mensilmente alla sig.ra l'importo di € 400,00 CP_1 Pt_1
(quattrocento/00) a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, mediante bonifico bancario entro il giorno cinque di ciascun mese e annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT di variazione del costo della vita. L'importo predetto sarà ridotto ad € 300,00 sintantoché la sig.ra continuerà Pt_1 ad abitare presso la casa familiare, e, pertanto, a partire dal mese del rilascio dovrà essere automaticamente aumentato ad € 400,00.
10) Il sig. riconosce di spettanza esclusiva della sig.ra la totalità della liquidità giacente CP_1 Pt_1 sul conto corrente accesso presso Banco Posta, benché cointestato, e si impegna, pertanto, agli adempimenti necessari per formalizzare l'intestazione del c/c predetto unicamente in capo alla moglie. Quest'ultima, a sua volta, riconosce di spettanza esclusiva del sig. la totalità della CP_1 liquidità giacente sul conto corrente accesso presso Banco BPM, benché cointestato, e si impegna, pertanto, agli adempimenti necessari per formalizzare l'intestazione del c/c predetto unicamente in capo alla marito.
11) Il sig. riconosce di proprietà esclusiva della sig.ra l'auto modello Fiat 500L tg. CP_1 Pt_1
FG602DT, già a quest'ultima formalmente intestata al PRA. Al contempo, la sig.ra riconosce Pt_1 di proprietà esclusiva del sig. l'auto modello Jepp Cherokee tg. FE035WP, già a quest'ultimo CP_1 formalmente intestata al PRA.
2 12) I ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi all'espatrio dei figli minori.
13) I ricorrenti si impegnano ad osservare le condizioni di cui al presente ricorso sin dalla data di deposito dello stesso.”.
Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
CALTIGNAGA, in data 5 marzo 2000, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A, anno 2000.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (15.04.2001), maggiorenne Persona_3 economicamente autosufficiente;
e (03.05.2012), minorenni. Per_1 Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 08.05.2024, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a NOVARA (NO) in [...] [...] e , nato a [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
21.12.2024.
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti 3 Il Giudice Relatore
Dott.ssa Veronica Zanin
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